TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16627 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2010 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/01/1981), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NE EO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/06/1981), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CONTUCCI MARZIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica condizioni di affidamento di figlia minore non 2 matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che dalla relazione con Parte_1 CP_1
è nata la figlia (Roma, 12/03/2019), riconosciuta da
[...] Persona_1
entrambi i genitori, e che con decreto del 21/06/2022 il Tribunale di Roma,
recependo le condizioni di cui al ricorso congiunto presentato dalle parti, ha disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 250,00, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, Per_1
essendosi il padre sistematicamente disinteressato della figlia, dapprima interrompendo il pagamento del mantenimento e successivamente interrompendo anche gli incontri e financo le chiamate e le videochiamate con la bambina che non vede e non sente da oltre un anno, creando problemi e difficoltà di gestione alla madre tutte le volte in cui occorre anche l'autorizzazione ovvero il consenso paterno.
Con comparsa depositata tardivamente in data 11/11/2025 si è
costituito in giudizio che ha contestato la fondatezza del Controparte_1
ricorso.
Alla prima udienza del 12/11/2025 sono comparse personalmente le 3 parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che ricorrano nella fattispecie i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, stante il Per_1
reiterato e protratto disinteresse serbato dal padre nei confronti della figlia,
ammesso dallo stesso resistente, sebbene giustificato, secondo la sua prospettazione, da difficoltà economiche.
Alla prima udienza del 12/11/2025, infatti, il ha dichiarato di CP_1
non vedere la figlia da due anni e mezzo, di essersi vergognato perché non ha soldi, di essere stato coinvolto in un procedimento per droga ma di essere stato assolto perché c'è stato uno scambio di persona, circostanza,
quest'ultima, allegata ma non provata, di aver lavorato per quattro mesi fino al 30/09/2025 guadagnando euro 800,00 al mese e di svolgere attualmente attività di volantinaggio per alcuni giorni al mese per un corrispettivo di
25,00 euro al giorno;
infine ha dichiarato di essere in procinto di chiedere la
NASPI. Il ha anche ammesso di aver sbagliato e chiesto “scusa”, CP_1
circostanza che, tuttavia, è del tutto irrilevante ai fini che qui interessano atteso che, sebbene sia stato nell'impossibilità di corrispondere il mantenimento per , circostanza genericamente dedotta non avendo Per_1
egli prodotto la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., ciò non toglie che avrebbe potuto vederla e frequentarla come concordato con la madre nel 2022 così non facendo mancare alla figlia almeno la sua presenza,
il suo supporto e il suo affetto.
A ciò aggiungasi che, nonostante la rituale e tempestiva notifica 4 avvenuta a marzo 2025 il si è costituito soltanto il pomeriggio CP_1
antecedente l'udienza di comparizione e ha chiesto di poter recuperare/riparare a quanto fatto solo a seguito della citazione in giudizio da parte della Parte_1
Per tutte le ragioni sopra esposte deve essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre alla quale spettano in via del pari Per_1
esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia, con possibilità del padre di vedere ed incontrare solo previo accordo con Per_1
la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
In mancanza di dati certi e univoci circa l'effettiva e attuale condizione economico-patrimoniale del resistente devono, invece, essere confermate le attuali statuizioni economiche, peraltro dallo stesso disattese da anni, ciò che osta ulteriormente all'affidamento condiviso.
La natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2010/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, a parziale modifica dei vigenti provvedimenti che per il resto conferma integralmente in quanto compatibili, dispone quanto segue:
la figlia minore (Roma, 12/03/2019) è affidata in via Persona_1
esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è fissata la sua residenza e alla 5 quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore, con possibilità del padre di vedere ed incontrare solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle Per_1
modalità di frequentazione;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2010 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/01/1981), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NE EO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/06/1981), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CONTUCCI MARZIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica condizioni di affidamento di figlia minore non 2 matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che dalla relazione con Parte_1 CP_1
è nata la figlia (Roma, 12/03/2019), riconosciuta da
[...] Persona_1
entrambi i genitori, e che con decreto del 21/06/2022 il Tribunale di Roma,
recependo le condizioni di cui al ricorso congiunto presentato dalle parti, ha disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 250,00, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, Per_1
essendosi il padre sistematicamente disinteressato della figlia, dapprima interrompendo il pagamento del mantenimento e successivamente interrompendo anche gli incontri e financo le chiamate e le videochiamate con la bambina che non vede e non sente da oltre un anno, creando problemi e difficoltà di gestione alla madre tutte le volte in cui occorre anche l'autorizzazione ovvero il consenso paterno.
Con comparsa depositata tardivamente in data 11/11/2025 si è
costituito in giudizio che ha contestato la fondatezza del Controparte_1
ricorso.
Alla prima udienza del 12/11/2025 sono comparse personalmente le 3 parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che ricorrano nella fattispecie i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, stante il Per_1
reiterato e protratto disinteresse serbato dal padre nei confronti della figlia,
ammesso dallo stesso resistente, sebbene giustificato, secondo la sua prospettazione, da difficoltà economiche.
Alla prima udienza del 12/11/2025, infatti, il ha dichiarato di CP_1
non vedere la figlia da due anni e mezzo, di essersi vergognato perché non ha soldi, di essere stato coinvolto in un procedimento per droga ma di essere stato assolto perché c'è stato uno scambio di persona, circostanza,
quest'ultima, allegata ma non provata, di aver lavorato per quattro mesi fino al 30/09/2025 guadagnando euro 800,00 al mese e di svolgere attualmente attività di volantinaggio per alcuni giorni al mese per un corrispettivo di
25,00 euro al giorno;
infine ha dichiarato di essere in procinto di chiedere la
NASPI. Il ha anche ammesso di aver sbagliato e chiesto “scusa”, CP_1
circostanza che, tuttavia, è del tutto irrilevante ai fini che qui interessano atteso che, sebbene sia stato nell'impossibilità di corrispondere il mantenimento per , circostanza genericamente dedotta non avendo Per_1
egli prodotto la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., ciò non toglie che avrebbe potuto vederla e frequentarla come concordato con la madre nel 2022 così non facendo mancare alla figlia almeno la sua presenza,
il suo supporto e il suo affetto.
A ciò aggiungasi che, nonostante la rituale e tempestiva notifica 4 avvenuta a marzo 2025 il si è costituito soltanto il pomeriggio CP_1
antecedente l'udienza di comparizione e ha chiesto di poter recuperare/riparare a quanto fatto solo a seguito della citazione in giudizio da parte della Parte_1
Per tutte le ragioni sopra esposte deve essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre alla quale spettano in via del pari Per_1
esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia, con possibilità del padre di vedere ed incontrare solo previo accordo con Per_1
la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
In mancanza di dati certi e univoci circa l'effettiva e attuale condizione economico-patrimoniale del resistente devono, invece, essere confermate le attuali statuizioni economiche, peraltro dallo stesso disattese da anni, ciò che osta ulteriormente all'affidamento condiviso.
La natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2010/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, a parziale modifica dei vigenti provvedimenti che per il resto conferma integralmente in quanto compatibili, dispone quanto segue:
la figlia minore (Roma, 12/03/2019) è affidata in via Persona_1
esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è fissata la sua residenza e alla 5 quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore, con possibilità del padre di vedere ed incontrare solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle Per_1
modalità di frequentazione;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi