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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3908/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice IR SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3908/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. BARCATI
PO RL, con studio a Treviso (TV) – 31100 in Piazza Sant'Andrea n. 6, presso il quale ha eletto domicilio digitale;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott.
REINSTADLER KARL, con domicilio a , Via Cassa di Risparmio 12; CONVENUTA CP_1 in punto: ripetizione di indebito a seguito di addebiti illegittimi nell'ambito di rapporti bancari;
trattenuta in decisione a seguito della concessione di un termine ex art. 127 ter cpc e art.189 cpc sino al 13.11.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Nel merito:
1. Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità di ogni pattuizione anche orale intercorsa tra le parti, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San
Candido della e di cui è causa, e relativa all'applicazione Controparte_1 di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, CMS, commissioni omnicomprensive, commissione istruttoria veloce, spese di istruttoria fido, spese scritture conto, tenuta conto e ogni altra spesa e commissioni variamente denominata;
2. Accertata e dichiarata, per i motivi di cui pagina 1 di 26 in narrativa, la nullità delle clausole contenute nel contratto di apertura di credito in conto corrente di € 225.000,00 (doc. 13), in relazione al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San Candido della
[...]
e di cui è causa, e relative all'applicazione della commissione di Controparte_1 massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3. Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenute nei contratti: - di apertura di conto corrente di data 11.04.1995 (doc. 01 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 26.04.1995 (doc. 02 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 15.03.1996 (doc 03 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 12.07.2002 (doc. 13 di parte attrice e 04 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 19.04.2005 (doc. 05 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 16.05.2011 (doc. 11 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 18.10.2011 (doc. 12 di parte convenuta); - di data 19.12.2013
(doc. 14 di parte convenuta); in relazione al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078
22000-3 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San Candido della
[...]
e di cui è causa, relative all'applicazione della CMS, della Controparte_1 commissione omnicomprensiva, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione istruttoria veloce, delle spese di istruttoria fido, delle spese scritture conto, delle spese tenuta conto e ogni altra spesa e commissioni variamente denominate;
4. Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenute nei contratti: - di apertura di credito in conto corrente di data 20.04.2006 (doc. 07 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 18.08.2006 e relativa lettera di variazione tasso d'interesse ultralegale (doc. 08 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 13.03.2007 (doc. 09 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data
08.08.2006 (doc. 10 di parte convenuta); in relazione al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San Candido della e di cui è causa, e relative all'applicazione della Controparte_1
CMS, della commissione omnicomprensiva, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione istruttoria veloce, delle spese di istruttoria fido, delle spese scritture conto, delle spese tenuta conto e ogni altra spesa e commissioni variamente denominate, nonché la nullità ex art. 1418 c.c. della clausola relativa all'applicazione degli interessi ultralegali pagina 2 di 26 calcolati secondo il parametro Euribor in quanto frutto di un'intesa manipolativa illecita in violazione della normativa antitrust come in narrativa esposto e documentato;
5. Accertata e dichiarata l'inapplicabilità e comunque l'estraneità del contratto di finanziamento ipotecario di data 04.11.2003 rep. 94182 racc. 16134 Notaio di (doc. 05 di parte Persona_1 CP_1 attrice e di parte convenuta) al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 e di cui è causa, e in via subordinata, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e all'applicazione della CMS e delle spese variamente denominate contenute in detto contratto come in narrativa dettagliatamente esposto e documentato;
6. Accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa la nullità delle clausole contenute nel contratto di data 30.12.2014 (doc. 04), in relazione al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San
Candido della e di cui è causa, relative all'applicazione Controparte_1 della commissione omnicomprensiva e della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
7.
Accertato e dichiarato per i motivi in narrativa esposti e documentati che nel corso del rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 estinto a saldo zero in data 19.06.2023 intestato a parte attrice, già in essere presso la filiale di San Candido della Controparte_1
e di cui è causa, sono stati illegittimamente addebitati complessivamente €
[...]
180.630,66 secondo quanto accertato nella CTU svolta in corso di causa dal Dott. Per_2
e segnatamente alla tabella 10 a pag. 45 dell'elaborato peritale (ipotesi di cui alla II^
[...] riga) o quella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuto di giustizia;
Conseguentemente 8. Respingersi l'eccezione di prescrizione della banca convenuta per i motivi di cui in atti esposti e documentati;
9. Condannarsi la convenuta Controparte_1 alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di € 180.630,66
[...] illegittimamente addebitata e percetta per le causali in atti descritte e documentate secondo quanto accertato nella CTU svolta in corso di causa dal Dott. e segnatamente Persona_2 alla tabella 10 a pag. 45 (ipotesi di cui alla II^ riga) o quella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla notifica dell'atto di citazione nella misura moratoria art. 1284 IV comma cc fino al saldo effettivo, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 ed estinto a saldo zero in data
19.06.2023 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San Candido della
[...]
e di cui è causa, o quella diversa anche maggiore o minor somma Controparte_1
pagina 3 di 26 che emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia;
10. Accertarsi e dichiararsi il saldo corretto del rapporto di conto corrente n. 078 22000-3 e di cui è causa alla data della sua estinzione avvenuta in data 19.06.2023 alla luce delle doglianze dedotte e documentate in atti, secondo quanto accertato nella CTU svolta in corso di causa dal Dott. o quella Persona_2 diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuto di giustizia. In ogni caso: 11. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55 del 10.03.2014, per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge. “; di parte convenuta: “Möge das löbliche Gericht vorab in meritorischer Hinsicht: - die
Verwirkung der Beanstandungen aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen oder zumindest gemäß Art.1832 ZGB bzw. die Verjährung der Rückforderungsrechte erklären und somit die
Klage abweisen;
in der Hauptsache in meritorischer Hinsicht: die vorliegende Klage und jeglichen Einwand voll und ganz abweisen da unbegründet; jedenfalls: mit Ersatz der Kosten und
Spesen des gegenständlichen Verfahrens.“, qui tradotte come segue: „Voglia l'onorevole
Tribunale, in via preliminare nel merito: - dichiarare la decadenza dalle lamentele, sulla base degli accordi contrattuali o almeno ai sensi dell'art. 1832 c.c. ovvero la prescrizione delle richieste di restituzione e quindi respingere la domanda attorea;
nel merito: respingere integralmente la domanda attorea e qualsiasi eccezione, in quanto infondate;
in ogni caso: con il rimborso delle spese e degli onorari del presente procedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande delle parti.
1.1. La società espone nel proprio atto di citazione, di aver, Parte_1 nell'esercizio della propria attività alberghiera, intrattenuto con la convenuta Controparte_1 il rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 presso la Filiale di San Candido, estinto a saldo zero in data 19.06.2023 (doc. 2 di parte attrice), il quale sarebbe stato disciplinato sia da intese scritte, che ritiene solo in parte valide ed efficaci, sia da intese orali, radicalmente nulle.
Parte convenuta avrebbe, a seguito di richiesta ex art. 119 TUB, fornito unicamente un contratto di data 30.12.2014, mentre, non avrebbe fornito il contratto di apertura di credito ipotecario di data 04.11.2003 rep. 94182 racc. 16134 Notaio , che sarebbe estraneo al Persona_1 rapporto in parola e inidoneo a giustificare gli addebiti operati nel corso del rapporto, tradottisi pagina 4 di 26 nella seguente onerosità complessiva nel periodo in contestazione (dal 31.12.1998 al 19.06.2023) come verrebbe evidenziato in una perizia allegata all'atto di citazione (cfr. doc. 6 dell'attrice), che parte attrice richiama nell'atto di citazione stessa e sulla cui base, nell'atto di citazione, quantifica gli importi asseritamente illegittimamente addebitati, per interessi, commissioni e spese non dovute, in € 259.474,02.
1.2. Parte convenuta, costituendosi, oltre al contratto di apertura di conto corrente d.d. 11.4.1995 deposita vari contratti, riferiti per la maggior parte ad aperture di credito in conto corrente, eccependo in primo luogo la nullità dell'atto di citazione e sostenendo l'applicabilità dell'art. 96 cpc. per lite temeraria e, in subordine, la decadenza ovvero prescrizione delle domande attoree, anche ai sensi dell'art. 1832 c.c.
In ordine, in particolare, all'eccezione di prescrizione, parte convenuta espone nella comparsa di costituzione, che vi potrebbero essere due ipotesi alternative, che dipenderebbero dall'interpretazione di un contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria d.d. 4.11.2003 (cfr. doc. 5 della convenuta): in primo luogo l'ipotesi sostenuta dalla convenuta stessa, come argomentato ulteriormente in sede di comparsa di costituzione, che tale contratto per un finanziamento di € 570.000,00 riguarderebbe il conto corrente n. 22000-3, per cui, per i pagamenti effettuati sino a tale data non si potrebbe richiedere la restituzione di nessun indebito, in quanto tutti i finanziamenti anteriori sarebbero divenuti esigibili e sostituiti da tale nuovo contratto, con prescrizione di ogni richiesta a riguardo dal 4.11.2013; ovvero vi sarebbe la seconda ipotesi, sostenuta dalla parte attrice, secondo la quale predetto finanziamento non riguarderebbe il contratto di conto corrente de quo, per cui ogni utilizzo ulteriore all'importo finanziato del 12.7.2002 nell'importo di € 225.000,00 costituirebbero scoperti di conto corrente con scadenza immediata, per cui dal momento del loro versamento decorrerebbe il termine di prescrizione e quindi sarebbe già decorso.
Nel merito parte convenuta sostiene, tra l'altro che gli interessi, commissioni e le spese sarebbero state sempre concordate per iscritto e in modo legale, facendo riferimento ai vari contratti depositati;
con particolare riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, parte convenuta sottolinea come, a decorrere - al più tardi - dal contratto di apertura di credito ipotecario di data 04.11.2003 la stessa fosse stata validamente concordata ed espressamente approvata da parte attrice.
1.3. Nel corso del giudizio è stata effettuata una consulenza tecnica d'ufficio ad opera del c.t.u.
pagina 5 di 26 dott. il quale ha depositato la sua relazione definitiva in data 18.2.2025 e una Persona_2 relazione integrativa in data 23.4.2025.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione non risulta fondata, essendo le domande di parte attrice sufficientemente circostanziate per permettere sia l'individuazione della causa petendi, sia del petitum, come comprovato dall'ampia difesa svolta dalla parte convenuta.
2.2. Neanche risulta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c., risultando ormai principio giurisprudenziale consolidato e del tutto condivisibile, che in tema di controversie in materia di rapporti bancari, la mancata tempestiva contestazione ex art. 1832 c.c. degli estratti di conto corrente da parte del correntista nel termine contrattualmente previsto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma che non è preclusa al correntista che agisce in ripetizione la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano, configurando l'asserito erroneo accreditamento di somme in un conto corrente bancario un indebito oggettivo, ripetibile nei termini della prescrizione ordinaria
(cfr. tra le altre sentenze Tribunale Firenze sez. III, 13/06/2022, n.1787, Corte appello Lecce sez.
I, 02/04/2020, n.305, Tribunale Cagliari, 26/01/1994).
2.3. Sull'eccezione di prescrizione.
2.3.1. Essendovi stati, con riguardo al rapporto di conto corrente di cui è causa, vari affidamenti rispettivamente aperture di credito, regolati da vari contratti susseguitesi nel corso del rapporto
(cfr. per l'indicazione dei singoli contratti e la ricostruzione del rapporto: pagg. 9 ss. della consulenza principale scritta), si ricorda che è ormai principio giurisprudenziale consolidato che le sole rimesse solutorie costituiscono pagamenti eseguiti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per queste rimesse, dal momento in cui hanno avuto luogo, mentre i versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, sicché potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca ha percepito dal correntista il saldo finale compresi ingressi non dovuti (cfr. Tribunale Catanzaro sez. II, 24/01/2024, n.192, nonché Cassazione civile sez. III, 15/01/2013, n.798, nella cui motivazione si legge: “Vero è, infatti, che un pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens),
pagina 6 di 26 con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e in tanto può definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a norma dell'art. 2033 cod. civ., in quanto difetti di una idonea causa giustificativa. Muovendo da tale premessa, apparentemente ovvia, le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418) - affrontando la questione dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione del cliente verso la banca con riguardo ad interessi che si assumevano, come nella specie, indebitamente corrisposti in relazione ad un'apertura di credito in conto corrente bancario - hanno fatto riferimento alla nota distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca (cfr. Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. 23 novembre 2005, n. 24588), al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens. In tale prospettiva è stato osservato che, se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista,
o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire por la pagina 7 di 26 ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.”, nonché, sentenza Cass. n. 29411/2020 secondo la quale “i versamenti ripristinatori, invece - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicchè, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti”).
2.3.2. L'azione di ripetizione di indebito esercitata dal correntista è quindi soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che soggiace a decorrenze diversificate in ragione della natura dei versamenti: dal versamento in conto corrente, se il versamento ha natura solutoria, ovvero dalla chiusura del conto corrente, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista.
2.3.3. Orbene, nel presente caso, la convenuta, anche a contestazione degli esiti della consulenza depositata in data 18.2.2025, sostiene che un finanziamento concesso nell'anno 2007 per un importo di € 620.000,00 sino al 2012 sarebbe stato ridotto in via definitiva ad € 300.000,00, per cui al più tardi dal momento della riduzione, tutto quanto pagato sino al limite del finanziamento di € 300.000,00 dovrebbe ritenersi avente natura solutoria, con decorrenza del relativo termine di prescrizione.
2.3.4. A riguardo il c.t.u., nella seguente relazione integrativa ha rilevato come segue: “Secondo la il CTU si sarebbe, infatti, limitato a considerare, come rimesse solutorie, CP_2 esclusivamente gli accrediti eccedenti il limite dell'affidamento o effettuati in assenza di fido, omettendo di valutare l'incidenza della riduzione definitiva dell'affidamento intervenuta tra il
2007 e il 2012 – da Euro 620.000,00 a Euro 300.000,00 – sul regime prescrizionale delle somme versate da parte attrice. Tali riduzioni, documentate mediante contratti di apertura di credito e richieste unilaterali di rinnovo formulate da avrebbero comportato – secondo Parte_1
Sparkasse – l'effettuazione di rimesse aventi natura solutoria, tali da determinare un rientro definitivo per un importo complessivo non inferiore a Euro 472.616,45 entro l'anno 2012.
Secondo tale impostazione, infatti, il cliente avrebbe perso definitivamente la disponibilità delle somme versate che sarebbero, quindi, diventate veri e propri pagamenti definitivi – e questo al pagina 8 di 26 più tardi quando la disponibilità del fido veniva limitata ad Euro 300.000,00 – integrando pertanto la natura di “rimesse solutorie”…. “preme qui ribadire come la verifica delle rimesse solutorie sia stata condotta dallo scrivente secondo i principi stabiliti dalla sentenza della
Cassazione Civile, sez. Unite, 02 dicembre 2010, n. 24418, come da ultimo richiamati dalla sentenza della Cassazione Civile, Sez. 1, 15/02/2024 n. 4214, la quale ha fornito i criteri distintivi tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie nell'ambito dei rapporti bancari regolati in conto corrente con apertura di credito. Secondo il Supremo Collegio, costituiscono pagamento in senso tecnico le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento posto che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determinando alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul c/c. Come già evidenziato nella Relazione, dall'esame del rapporto oggetto di causa è emerso come le rimesse aventi natura solutoria – come sopra definite – risultino in numero e ammontare limitati in quanto i versamenti che hanno progressivamente ridotto l'esposizione del conto corrente si sono, per lo più, verificati in momenti in cui il saldo risultava compreso entro i limiti, tempo per tempo vigenti, dell'affidamento. La questione se le somme affluite sul conto corrente nel periodo in cui è intervenuta una riduzione definitiva dell'affidamento – ancorché concordata tra le parti - possano configurarsi, come sostenuto da Sparkasse, quali pagamenti definitivi in ragione della sopravvenuta indisponibilità delle somme medesime a seguito dell'abbassamento definitivo del limite del fido, si ritiene integri una valutazione di natura giuridica, preclusa al sottoscritto…
Come, peraltro, già sottolineato nella Relazione, emerge con chiarezza che, nel corso degli anni, il limite dell'affidamento ed il relativo utilizzo si sono progressivamente ridotti. Se a tale progressiva e definitiva riduzione – intervenuta mediante versamenti quando il conto risultava semplicemente “passivo” e non “scoperto” - possa essere attribuita natura solutoria, è questione che dovrà essere rimessa alla valutazione dell'Organo Giudicante.”
2.3.5. Ora, appare indubbio, per quanto argomentato e accertato dal c.t.u., che la riduzione dei singoli affidamenti in essere, ratione temporis, è avvenuto mediante versamenti quando il conto pagina 9 di 26 risultava semplicemente “passivo” e non “scoperto” (rimanendo l'utilizzo entro il limite vigente a tale momento), per cui si trattava, nella maggior parte dei versamenti rilevati, chiaramente di rimesse c.d. ripristinatorie;
quel che appare in realtà sostenere la parte convenuta è invece, che, nel momento di riduzione (sopravvenuta) dell'affidamento, tutti i pagamenti anteriori, seppure di natura ripristinatoria, sarebbero stati acquisti definitivamente al patrimonio della e quindi CP_2 da allora decorrerebbe la prescrizione.
2.3.6. Tale tesi non appare però condivisibile, avendo operato le aperture di credito de quibus, comunque sempre su un unico rapporto di conto corrente, ancora in atti e conclusosi soltanto nel
2023 (cfr. già la sentenza Cass. n. 2262/1984, secondo la quale il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro).
2.3.7. Anche la più recente giurisprudenza di legittimità, succitata, fa riferimento, per la decorrenza della prescrizione, sempre al momento nel quale la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti, il che non pare equiparabile al caso nel quale la riduzione dell'affidamento sia avvenuta d'accordo tra le parti e l'utilizzo successivo rimaneva comunque (entro) i limiti, nel quale non vi è un'acquisizione definitiva al patrimonio della Banca di somme— in ipotesi non dovute— versate prima della concordata riduzione stessa al solo fine di ripristinare la provvista precedente;
infatti, un tanto potrebbe essere il caso soltanto per i pagamenti (aventi natura evidentemente solutoria) effettuati a seguito della riduzione pattizia dei limiti dell'affidamento, ai fini di ripianare il debito differenziale (tra
“scoperto”, seppur sopravvenuto, e “passivo”).
2.3.8. Si ritiene quindi che i versamenti indicati dalla parte convenuta, antecedenti alla riduzione dell'affidamento, conservino la loro natura ripristinatoria, per cui la relativa ripetizione poteva essere richiesta soltanto una volta chiuso il conto – corrente stesso, con ricostruzione del saldo effettivo dello stesso conto, depurato degli addebiti non dovuti, e conseguente decorrenza della prescrizione, ex art. 2935 c.c., soltanto da tale momento (cfr. nella motivazione sentenza
Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.6982, oltre che sentenza Tribunale di Ragusa n.
1184/2023: “Secondo le Sezioni Unite, “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di pagina 10 di 26 una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (Cass. Sez. Un. 24418/2010). In particolare, in base all'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e il diritto alla ripetizione dell'indebito può essere fatto valere dal momento in cui sia avvenuto un pagamento indebito. Evidentemente, non c'è “pagamento” quando il versamento (o rimessa) del cliente sia effettuato su un conto corrente “affidato” e abbia quindi una funzione solo ripristinatoria della provvista;
in tal caso, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto.” e ordinanza
Tribunale di Vibo Valentia depositata il 30.11.2021 nel procedimento n. RG 28/2020: “Come noto, l'azione di ripetizione d'indebito si prescrive in dieci anni dalla data di esecuzione dell'indebito versamento, sempre che lo stesso possa qualificarsi in termini di pagamento, ovvero di atto estintivo, in tutto o in parte, di una pretesa debitoria preesistente Da tale data, infatti, è possibile far decorrere il dies a quo dal quale esercitare il diritto, in omaggio all'art. 2935 c.c.
Come hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite del 2 dicembre 2010, in armonia con i principi generali in materia di adempimento e di ripetizione d'indebito, e con quelli relativi alla causa delle operazioni bancarie, si rende necessario individuare quando il versamento del correntista costituisca un pagamento e lo stesso possa essere definito indebito. Per quanto concerne, specialmente, l'apertura di credito, quale tipologia contrattuale di peculiare diffusione, la stessa, come desumibile dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte, la disponibilità, eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali pagina 11 di 26 ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. E' ovvio che, se, in pendenza dell'apertura di credito, il correntista non abbia operato alcun versamento, non è configurabile alcun pagamento da parte sua, se non quando, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto quanto giuridicamente dovuto a causa dell'addebito di somme non dovute (come interessi anatocistici o superiori al tasso legale), l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, nel corso dello svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati come pagamenti, idonei a fondare il diritto alla ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò accadrà solo qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure siano stati superati i limiti dell'accreditamento. Per contro, quando il passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, i versamenti da questi posti in essere fungeranno unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (cfr. Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413; Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; Cass. 23 novembre 2005, n. 24588). In tale ipotesi, il versamento non ha la funzione solutoria del mutuo, ma bensì di mera riespansione della misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista;
e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lı' computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. In tal caso, la fattispecie dell'adempimento, sub specie di pagamento, sarà configurabile soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia preteso e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi somme e competenze non dovute. Ne consegue che la decorrenza della prescrizione deve essere individuata: a) nel versamento (nell'ipotesi di conto in passivo, senza affidamento, così' come di superamento del limite affidato); b) nella chiusura del rapporto (quando non siano effettuati versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento, effettuato in pendenza di rapporto,
pagina 12 di 26 abbia funzione meramente ripristinatoria dell'affidamento”, v. infine anche sentenza della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari n. 185/2024).
2.3.9. Devono ritenersi prescritti, quindi, soltanto i (pochi) pagamenti aventi natura solutoria, come quantificati dal c.t.u. in sede della sua prima relazione, depositata in data 18.2.2025 (cfr. pagg. 30 ss. della c.t.u.).
2.4. Sul contratto di finanziamento d.d. 4.11.2003.
2.4.1. Tra le parti è discussa la riferibilità di tale contratto di finanziamento al rapporto di conto corrente di cui è causa.
2.4.2. A riguardo, alle pagg. 13 e 14 della c.t.u., il consulente ha, del tutto condivisibilmente, osservato come segue: “Il contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria risulta stipulato in data 04/11/2003 con atto dott. notaio in , rep. n. 94182. Detto contratto Persona_1 CP_1 prevedeva la concessione a da parte della di un finanziamento dell'importo Parte_1 CP_2 di Euro 570.000 sotto forma di apertura di credito in conto corrente per esigenze di cassa. A garanzia di detto finanziamento, la Società ed i soci della stessa (Sig.ri e Parte_1
concedevano ipoteca a favore di Sparkasse per un valore Parte_2 pari ad Euro 1,2 Milioni. Il tasso di interesse applicato al finanziamento era pari al 5,00% nominale annuo capitalizzato trimestralmente (TAE pari al 5,095%) ed era, inoltre, prevista una
C.m.s. dello 0,175%. Come evidenziato da parte attrice, effettivamente il contratto di finanziamento dd. 04/11/2003 – a differenza degli altri contratti di affidamento indicati in
Tabella 1 - non riporta i riferimenti del conto corrente utilizzato per la gestione del finanziamento (circostanza, questa, peraltro non inusuale nei contratti stipulati in ambito notarile e non a mezzo della modulistica interna predisposta dallo stesso istituto di credito contraente). Tuttavia, dall'analisi degli estratti conto scalare si può osservare come, a decorrere dal IV trimestre del 2003 (precisamente dal 22/10/2003), trovi applicazione il tasso di interesse del 5% previsto dall'art. 2 del contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria. Lo stesso ammontare dell'affidamento risulta di gran lunga superiore rispetto al limite di Euro 225.000 precedentemente pattuito, considerato che, a fronte di scoperti di conto anche superiori ad Euro
550 mila, nel IV trimestre risultano addebitati interessi extra-fido per soli Euro 500 circa.
Ciò trova, inoltre, conferma nell'Archivio della Centrale dei Rischi relativa al mese di ottobre
2003 nel quale si riscontra tra i “Crediti per cassa”, rispetto ai mesi precedenti, un nuovo finanziamento accordato di Euro 570.000 garantito da ipoteca su immobili, ed il venir meno del pagina 13 di 26 finanziamento non garantito di Euro 225.000. In virtù di quanto sin qui esposto il sottoscritto, ai fini dell'elaborazione dei conteggi di cui si dirà infra, ha, dunque, considerato il contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria dd. 04/11/2003 come afferente al c/c n. 078 22000-3.”
2.4.3. Deve ritenersi, quindi, sufficientemente comprovato, che (anche) tale finanziamento si riferisce al rapporto di conto corrente di cui è causa.
2.5. Sull'anatocismo e l'asserita violazione dell'art. 1283 c.c.
2.5.1. Parte attrice fa valere l'indebito pagamento di interessi anatocistici non stipulati in modo scritto, ovvero contra ius.
2.5.2. Si ricorda a riguardo, che sino alla fine degli anni '90 dello scorso secolo, niente prevedeva l'art. 120 TUB in materia di periodicità dell'anatocismo e nella prassi bancaria si addebitavano trimestralmente gli interessi debitori si accreditavano annualmente gli interessi creditori, in linea con la giurisprudenza di legittimità che confermava la legittimità di tale prassi (e delle relative previsioni contrattuali) per un lungo periodo (cfr. tra le altre Cass. 15/12/1981, n. 6631; Cass.
05/06/1987, n. 4920, per la quale: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nel campo delle relazioni fra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere l'anatocismo trova generale applicazione. Si è, pertanto, in presenza di un uso normativo, richiamato dall'art. 1283 c.c., come tale legittimo (sent. n. 6631 del 15 dicembre 1981). Sia le banche, sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa di calcolo di nuovi interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dai presupposti richiesti dal citato art. 1283 cod. civile. Questi usi, cioè, si identificano in comportamenti tenuti dalla generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto” (sent. citata e sent. n. 5409 del 19 agosto
1983). Presentano, invero, i caratteri obiettivi di costanza, generalità, durata e il carattere subiettivo della “opinio iuris”, che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria, vincolante gli interessati, salvo contraria disposizione contrattuale, […]”; v. inoltre anche Cass.
06/06/1988, n. 3804, nonché Cass. 20/06/1992, n. 7571, secondo la quale: “[…] la clausola sulla capitalizzazione di tali interessi non si pone in contrasto con l'art. 1283 cod. civ., il quale fissa i limiti ben precisi agli interessi anatocistici solo “in mancanza di usi contrari”, laddove invece nei rapporti di conto corrente bancario esiste un uso normativo, che è perfettamente legittimo.
Questa motivazione va condivisa, dato che nello specifico campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti l'anatocismo trova generale applicazione in tutte le operazioni di dare e di avere, e pertanto, si è in presenza di un uso normativo che corrisponde a quegli usi contrari pagina 14 di 26 richiamati dell'art. 1283 cod. civ. e, come tale, costituisce espressa eccezione al principio generale affermato da tale norma, che consente agli interessi scaduto di produrre interessi solamente dal giorno della domanda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. (cfr. Cass. 15.12.1981 n. 6631)”, oltre che Cass. 01/09/ 1995, n. 9227; Cass. 17/04/1997 n. 3296 e, infine, Cass. 18/12/1998, n. 12.675, secondo la quale: “È noto che secondo un orientamento tradizionale, che trova riscontro in giurisprudenza, nell'ambito delle operazioni fra i predetti istituti ed i clienti l'anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti delle generalità degli interessati, con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di costanza, generalità e durata ed il carattere della “opinio juris” che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati (Cass. 5 giugno 1987, n. 4920)”.
2.5.3. La giurisprudenza appena citata è stata oggetto di un radicale ribaltamento soltanto con le due note sentenze Cass nn. 2374 del 19/03/1999 e la n. 3096 del 30/03/1999, avendo ritenuto la
Corte Suprema in tale sede che il tradizionale orientamento doveva essere rivisto, per cui, in sintesi, ha dichiarato “che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi. Un ulteriore ragione di invalidità della clausola, quanto meno per i contratti bancari stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, deriva inoltre dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (trasfusa poi nel t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d. Lg. 1° settembre 1993, n. 385), che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi.”
2.5.4. È stato quindi varato il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il quale ha integrato il preesistente articolo 120 TUB, demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
(CICR) di stabilire con una propria delibera le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
seguiva quindi la già citata delibera CICR del 09/02/2000, alla quale la convenuta si risulta aver adeguata di seguito.
2.5.5. A partire dall'entrata in vigore della predetta delibera CICR i contratti di conto corrente e di apertura di credito regolata in conto corrente potevano pertanto legittimamente stabilire pagina 15 di 26 l'addebito e la conseguente capitalizzazione periodica, anche infrannuale degli interessi debitori,
a condizione che fosse correlativamente stabilito l'accredito e la conseguente capitalizzazione con la stessa periodicità per gli interessi creditori;
inoltre, all'articolo 6 della Delibera CICR veniva stabilito che, laddove fosse prevista una capitalizzazione infrannuale, nel relativo contratto dovesse essere “[…] indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione […]”.
2.5.6. Nel presente caso, come riassunto anche dal c.t.u. in sede della sua relazione, a detta di parte attrice le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sarebbero nulle, in quanto:
- fino al mese di luglio del 2002 consisterebbero in pattuizioni intervenute in forma orale ed, in quanto tali, contrarie al disposto di cui all'art. 117 TUB;
- la clausola relativa al contratto di affidamento di € 225.000,00 dd. 12/07/2002 (doc. 4 della convenuta) non soddisferebbe la condizione di reciprocità;
- la clausola relativa al contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria dd. 04/11/2003 (doc. 5 della convenuta) – sebbene contestato in quanto ritenuto non afferente al conto corrente oggetto di vertenza – non soddisferebbe la condizione di reciprocità ai sensi dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 6 della Delibera CICR dd. 09/02/2000 e non conterrebbe la specifica approvazione ex art. 1341 C.C.;
- la clausola anatocistica del contratto dd. 30/12/2014 non rispetterebbe anch'essa la condizione di reciprocità per la capitalizzazione degli interessi e risulterebbe, inoltre, priva della specifica approvazione ex art. 1341 c.a.
2.5.7. La convenuta evidenzia invece l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui all'art. 7, comma 2 della Delibera CIRC dd. 09/02/2000 (doc. 20 della convenuta), nonché
l'invio di apposita comunicazione scritta con l'estratto conto al 30 giugno 2000 sottolineando, inoltre, come avesse accettato espressamente la capitalizzazione trimestrale degli Parte_1 interessi nel contratto dd. 12/07/2002 (doc. 4 della convenuta) o, al più tardi, in quello dd.
04/11/2003 (doc. 5 della convenuta), ove veniva dichiarata, da parte dell'attore, l'accettazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
2.5.8. Il c.t.u. ha a riguardo verificato le pattuizioni contenute nei singoli contratti depositati in atti, come segue: “Contratto dd. 11/04/1995 (doc. 1 Sparkasse) Il contratto di apertura del conto corrente oggetto di vertenza disciplina la capitalizzazione degli interessi all'art. 7 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”: OMISSIS Tale pattuizione pagina 16 di 26 risulta, inoltre, integrata da un'appendice contrattuale contenente modifiche e/o integrazioni ad alcune clausole delle Condizioni generali di contratto. Significativamente, l'art. 7 innanzi evidenziato risulta modificato come segue: OMISSIS In definitiva, per effetto della integrazione delle Condizioni generali di contratto, la clausola di rinvio agli usi su piazza risultava sostituita da una nuova previsione che faceva riferimento, per quanto riguarda la determinazione del tasso di interesse a debito del correntista, ad un “prospetto delle condizioni” allegato allo stesso contratto, o ad un “eventuale contratto di affidamento”. Nessuna modifica o integrazione risulta, invece, apportata al primo comma dell'art. 7 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, il quale prevedeva la capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito del correntista, ed annuale per quelli a credito. Tale previsione risulta in contrasto con quanto stabilito dal CICR a mezzo della Delibera del 9 febbraio 2000 la quale, come è noto, ha consentito l'anatocismo nei contratti bancari condizionatamente al fatto che la capitalizzazione fosse prevista, dal lato attivo e da quello passivo, con la medesima periodicità.”
2.5.9. Tale conclusione del c.t.u. è del tutto in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza succitata, per cui, prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 2000 gli addebiti per anatocismo sul conto corrente oggetto di causa, devono ritenersi in ogni caso illegittimi, in applicazione dei principi di cui alle citate sentenze (Cass. nn. 2374 e 3096 del 1999).
2.5.10. Di seguito, come giustamente osservato anche dal c.t.u., la delibera CICR del 9 febbraio
2000 fa salva la possibilità di adeguamento dei rapporti già in essere mediante introduzione dell'anatocismo nei modi stabiliti dall'art. 7 della citata delibera e dunque: - adeguamento del contratto con conseguente previsione di anatocismo mediante una mera pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui tale variazione non avesse comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- adeguamento del contratto con conseguente previsione di anatocismo a mezzo di una espressa approvazione da parte del cliente ove le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
2.5.11. Il c.t.u. ha anche rilevato come segue: “Per quanto concerne l'avviso alla clientela ai sensi dell'art. 7 della più volte citata delibera CICR, lo stesso è disponibile in atti (doc. 20
Sparkasse) mentre non risulta, invece, depositato l'estratto conto al 30/06/2000.”
2.5.12. Ora, in ordine alla rilevanza di un tale avviso “unilaterale” è intervenuta la recentissima e dirimente sentenza della Cassazione civile sez. I, 14/10/2025, n.27460, la quale ha affermato il pagina 17 di 26 seguente principio di diritto: “Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 25, comma 2, d.lg. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né
l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che affligge le stesse - né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, delibera CICR occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, delibera CICR, non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa.”, sulla base della seguente, del tutto condivisibile motivazione:
“Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, l'esistenza di una valida pattuizione di capitalizzazione degli interessi relativa ai suddetti contratti è rimessa a una espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020). Per i contratti antecedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, difatti, "è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici" (Cass., n. 9140/2000, cit.; Cass., n. 29420/2020).
4. Detto arresto – che si pone in continuità con alcuni precedenti (Cass., n. 7105/2020; Cass., n. 3861/2020; Cass., nn.
26769, 26779) – ha preso atto che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999 ad opera di Corte cost., n. 425/2000, hanno comportato la caducazione parziale della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, che aveva fatto salvo l'anatocismo ove vi fosse pari periodicità degli interessi creditori e debitori. Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della norma primaria hanno comportato l'illegittimità della suddetta delibera nella parte in cui sono state fatte salve le clausole relative alla produzione di interessi su interessi, ove maturati con pari periodicità di interessi debitori e creditori, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima ("La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000" Cass.,
n. 9140/2020, cit.).
5. Diversamente, resta salva l'attribuzione al CICR del potere di pagina 18 di 26 regolamentare il "transito" dei vecchi contratti nel nuovo regime normativo, sul presupposto che le precedenti clausole fossero oramai nulle e che si dovesse procedere a una nuova regolamentazione del rapporto bancario. Preso atto che la Delibera CICR prevede, all'art. 7, comma 2, che la modifica delle clausole possa essere attuata unilateralmente dalla banca solo ove le nuove condizioni non siano peggiorative, pena la necessaria approvazione pattizia (art. 7, comma 3, Del. CICR cit.), l'arresto citato ha ritenuto che la pattuizione anatocistica con pari periodicità debba ritenersi tendenzialmente ("costantemente" Cass., n. 9140/2020) se non
"evidentemente" (Cass., n. 7105/2020, cit.) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, così rendendo necessario che il correntista esprima il proprio consenso all'anatocismo con pari periodicità.
6. Questo orientamento, seguito dalla giurisprudenza successiva (Cass., n.
23852/2020; Cass., n. 29240/2020; Cass., n. 23489/2021; Cass., n. 19396/2023; Cass., n.
35210/2023), è stato oggetto di rimeditazione con le ordinanze gemelle (Cass., n. 5054/2024 e
Cass., n. 5064/2024), con le quali è stato affermato il principio secondo cui la natura peggiorativa delle clausole implicherebbe "una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece... tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione".
7. Questo mutamento di prospettiva è stato, tuttavia, abbandonato dalla giurisprudenza successiva di questa Corte, ove si è osservato che la natura peggiorativa non può essere espressione di una valutazione comparativa delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, "in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale" (Cass., n. 28215/2024; conf., Cass., n. 13669/2025; Cass., n.
7377/2025). Nella sostanza, l'impossibilità di valutare se le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate a termini dell'art. 7, comma 2, Del. CICR 9 febbraio 2000, induce necessariamente l'applicazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 7 Del. cit., secondo cui le nuove condizioni contrattuali che prevedano l'applicazione dell'anatocismo bancario con pari periodicità devono necessariamente essere assistite da pattuizione scritta.”
2.5.13. Ne consegue per il presente caso, che, non essendo neanche stata dedotto la modifica pattizia da parte della Banca e ancor meno comprovata, l'anatocismo applicato ciononostante dalla Banca deve ritenersi illegittimo anche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dell'avviso “unilaterale”, e ciò sino al contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria di data pagina 19 di 26 04.11.2003, il quale, per quanto sopra già argomentato, deve ritenersi attinente al conto corrente di cui è causa e il quale, per la prima volta, all'art. 2 contiene la dichiarazione di accettazione, da parte del beneficiario, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi specificando che, in caso di saldo attivo, gli interessi sarebbero stati anch'essi calcolati e accreditati trimestralmente
(cfr. doc. 5 dell'attrice e pagg. 20- 21 della c.t.u., v. inoltre, pagg. 21 ss. per le clausole espresse, contenute nei seguenti contratti).
2.5.14. Non può infatti condividersi, a riguardo, quanto sostenuto da parte attrice, la quale ritiene tale clausola nulla, a) in quanto si tratterebbe di una mera formale previsione di applicazione della clausola anatocistica agli interessi creditori, che rimarrebbero del tutto indeterminati, venendo indicata la sola misura degli interessi debitori, b), in quanto mancherebbe una specifica approvazione ex art. 1341 c.c.,
2.5.15. Invero, come osservato anche dal c.t.u., seppure con riguardo all'apertura di credito precedente, del 1995, l'assenza di qualsiasi previsione in merito agli interessi creditori deve ritenersi fisiologica, data la natura del contratto e, inoltre, come osservato da giurisprudenza di legittimità ormai prevalente e del tutto condivisibile, la mancata pattuizione degli interessi creditori non può determinare la carenza della condizione posta dalla legge per la capitalizzazione degli interessi debitori, che è costituita soltanto da una pattuizione che assicuri nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, in quanto, in caso di mancata pattuizione degli interessi creditori, il contratto è soggetto a eterointegrazione, sicché tali interessi sono dovuti nella misura di cui all'art. 117, comma 7 T.U.B..: l'inserzione, nel contratto, di tale tasso sostitutivo implica, come è evidente, l'esistenza di un interesse creditorio suscettibile di capitalizzazione e ciò rende sicuramente operante la clausola anatocistica che assicura la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, n.29316).
2.5.16. Risulta quindi superata la giurisprudenza di merito, peraltro rimasta isolata, che riteneva che in presenza di un tasso creditore meramente simbolico a favore del cliente, e di conseguenza con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizzi la pari periodicità di capitalizzazione, per cui la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi sarebbe affetta da nullità (così Trib. Imperia 31.1.2014 e Trib. Imperia 12.6.2015).
2.5.17. Né può ritenersi che nella clausola di approvazione della reciprocità dei tassi si tratti di clausola vessatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 c.c., che richieda quindi la pagina 20 di 26 doppia sottoscrizione, proprio in quanto corrispondente, in realtà, a quanto previsto legalmente, a favore del risparmiatore.
2.5.18. Nel presente caso deve ritenersi quindi legittimo l'anatocismo applicato a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria dd. 4.11.2003, come confermato peraltro da analoga clausola nel contratto di conto corrente dd. 30.12.2014, da ritenersi sempre valida, per le stesse ragioni appena esposte con riguardo al contratto d.d. 4.11.2003 (v. doc. 4 di parte attrice e pag. 24 della c.t.u.).
2.6. Sugli asseriti profili di illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate.
2.6.1. A riguardo la c.t.u., dopo aver riassunto le posizioni delle parti (“Parte attrice rileva come la clausola relativa alla C.m.s. risulti nulla per indeterminatezza ai sensi del combinato disposto degli art. 1418 II comma C.C. e 1346 C.C., non essendo indicata la periodicità dell'addebito, né la base né i criteri di calcolo. Sul punto Sparkasse evidenzia, invece, la validità della pattuizione essendo specificamente indicata la aliquota, la base di calcolo e la periodicità.”) riassume quanto segue le clausole di volta in volta applicabili, come emergenti dagli atti: “La documentazione contrattuale predisposta da Sparkasse prevedeva, in lingua tedesca, le seguenti previsioni: - “Provision von 0,175% pro Trimester auf den Höchstdebetsaldo für den
Kassenbedarf” che, tradotta in italiano, diventa “Commissione dello 0,175% per trimestre sul massimo saldo debitore per fabbisogno di cassa” (docc. 2 – 4 Sparkasse),
- “Die Zinsen, werden trimestral verrechnet und angelastet, ebenso die Provision auf dem
Höchstdebetsaldo im Ausmaß von 0,175%” che, tradotta in italiano, corrisponde a “Gli interessi sono calcolati e addebitati su base trimestrale, così come la commissione sul saldo massimo a debito dello 0,175%” (doc. 5 Sparkasse;
doc. 5 ; Parte_1
- “ 0,175%” che, tradotta in italiano, risulta Controparte_3
“Commissione trimestrale sul massimo saldo debitore 0,175%” (docc. 6 - 9 Sparkasse).”
2.6.2. In base a tali clausole contrattuali, le doglianze attoree non possono ritenersi fondate per quanto riguarda l'asserita indeterminatezza delle clausole che prevedono la commissione di massimo scoperto (cfr. da ultima Cass. 15/01/2024, n.1373), in quanto sia la base di calcolo, sia la percentuale applicata e il periodo temporale sono chiaramente indicati dai singoli contratti di volta in volta applicabili, potendosi quindi semmai mettere in discussione la giustificazione causale della stessa commissione.
2.6.3. A riguardo va però valorizzato il centrale principio di autonomia privata che trova la sua pagina 21 di 26 espressione normativa nell'art. 1322 c.c., tenuto conto che fino alla legge n. 2/2009 non vi erano delle previsioni normative cogenti in materia.
2.6.4. Va quindi condivisa la prevalente giurisprudenza di merito, secondo la quale la commissione di massimo scoperto consiste nella remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, costituendo dunque un corrispettivo autonomo e diverso rispetto agli interessi, per cui, in virtù proprio di questa sua funzione è sempre munita di causa negoziale lecita e non può pertanto essere considerata di per sè illegittima (cfr. tra le ultime Tribunale Brindisi sez. I,
27/03/2024, n.551 e, inoltre, Tribunale Pistoia sez. I, 03/06/2021, n.500, nella cui motivazione si legge: “Analoghe considerazioni vanno espresse in ordine alle contestazioni relative alla commissione di massimo scoperto, la quale sarebbe, a detta di parte attrice, "invalida in re ipsa" poiché "costituisce null'altro che una posta ulteriore ideata dagli istituti di credito per conseguire una indebita maggiorazione del tasso di interesse passivo, ad esclusivo discapito dei propri clienti" (cfr. comparsa conclusionale, p. 16). La commissione di massimo scoperto consiste nella remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, a prescindere che la somma venga prelevata o meno. Tale commissione costituisce dunque un corrispettivo autonomo e diverso rispetto agli interessi. In virtù di questa sua funzione essa non può essere considerata priva di causa, come viceversa hanno affermato gli attori (vedasi Tribunale di Crotone, 30 agosto 2019, n. 1019). In disparte tale considerazione va rilevato che, come affermato nella giurisprudenza condivisa dalla scrivente, "qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto […] da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta"
(Tribunale di Roma, XVII, 20 febbraio 2019, n. 3869. Nello stesso senso, Tribunale di Velletri, II,
18 giugno 2019, n. 1171).”, cfr. anche Tribunale Cosenza sez. II, 21/07/2020, n.1297: “La commissione di massimo scoperto è intesa come la remunerazione dovuta alla banca quale corrispettivo del maggior rischio che l'istituto di credito si accolla nel momento in cui presta denaro, rappresenta, in un contratto di apertura di credito tra banca e cliente, una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione (saldo negativo), avuta sul conto pagina 22 di 26 corrente durante il trimestre di riferimento. Pertanto la CMS è un costo legittimamente concordabile nell'ambito dell'autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista, del credito bancario oggetto del fido.
Dunque, detta provvigione è legittima se determinata o determinabile nell'ambito di una pattuizione, precedentemente intervenuta tra istituto di credito e cliente.”; v. inoltre Tribunale
Milano sez. VI, 18/02/2020, n.1516, nonché Tribunale Frosinone, 27/11/2019, n.1140).
2.6.5. Una interpretazione diversa, come propagata da parte della giurisprudenza (cfr. Tribunale
Sassari sez. I, 17/05/2023, n.480) parrebbe limitare oltre modo il principio della autonomia contrattuale limitata soltanto dalla legge e dalla meritevolezza degli interessi tutelati (art. 1322
c.c.); a riguardo non appare inutile citare la giurisprudenza di legittimità, laddove ha condivisibilmente affermato che, nell'ordinamento giuridico positivo, il rilievo della causa, la cui mancanza produce la nullità dell'atto di autonomia privata, a norma del comma secondo dell'art. 1418 c.c. si manifesta esclusivamente nel momento della nascita del negozio e non accompagna il suo successivo svolgimento e che la a causa va ricollegata allo scambio delle obbligazioni e non anche a quello delle prestazioni che ne derivano (cfr. già sentenza Cass. n. 53/1964).
2.6.6. In materia di applicazione dell'art. 1322 c.c. è poi stato condivisibilmente affermato anche che il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole (cfr. sentenza Cass. n. 5657 del 23/02/2023).
2.6.7. A ciò si aggiunge che clausole del tutto analoghe a quelle qui esaminate, sono state ritenute valide dalla costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. tra le altre, sentenze n. 977/2018, n.
711/2018, n. 424/2018 di questo Tribunale).
2.6.8. Le commissioni di massimo scoperto risultano quindi state applicate legittimamente, in base alle relative previsioni contrattuali, dalla convenuta banca, peraltro, come accertato dal c.t.u. soltanto fino all'entrata in vigore delle Legge n. 2/2009 (v. pag. 27 della c.t.u. d.d. 18.2.2025), per cui le relative domande attoree vanno rigettate.
2.7. Sulla mancata pattuizione di spese e commissioni e sui relativi importi applicati.
2.7.1. Come esposto anche in sede di c.t.u., parte attrice lamenta la mancata pattuizione delle spese trimestrali, di ogni forma di commissione variamente denominata (commissione istruttoria veloce, commissione omnicomprensiva) e di ogni altra spesa/commissione addebitata periodicamente dalla mentre la convenuta sostiene come la lamentela di controparte CP_2
pagina 23 di 26 appaia, in primis, troppo generica ed, in quanto tale, nulla, specificando, in ogni caso, come la
CDF e la CIV siano state puntualmente indicate nei “Documenti di sintesi” e nelle comunicazioni informative periodicamente trasmesse a controparte.
2.7.2. Il c.t.u. ha a riguardo evidenziato, come “dall'esame della documentazione in atti (docc. 11
- 12 risulta che al conto corrente oggetto di vertenza sono stati applicati i seguenti Parte_1 oneri: i. Sin dalla apertura del rapporto: - le spese fisse per singola operazione annotata nell'estratto conto;
- le spese per invio documentazione (“Spesen Kontoauszug/Mitteilungen
Bedingungen”); - le spese di tenuta conto (“Kontofuehrungsspesen”); ii. A decorrere dal III trimestre 2009: - la Commissione Disponibilità Fondi (“Bereitstellungsprovision”); iii. A decorrere dal III trimestre 2011: - le Commissioni di scoperto (“Ueberziehungsspese); iv. A decorrere dal IV trimestre 2012: - la CIV (“Gebuehr fuer die kurzfristige ). CP_4
Per quanto concerne la pattuizione di detti oneri, dall'analisi dei contratti si può rilevare che:
- il contratto di apertura del c/c dd. 11/04/1995 (doc. 1 Sparkasse) non contemplava né spese, né commissioni, rinviando alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza
(art. 7);
- la prima previsione relativa alla CDF è contenuta nel contratto dd. 16/05/2011 (doc. 11
Sparkasse);
- la CIV e gli altri oneri trimestralmente addebitati risultano esplicitamente pattuiti, per la prima volta, nel contratto dd. 19/12/2013 (doc. 14 Sparkasse).
Alla luce di ciò, nelle varie elaborazioni eseguite dal sottoscritto ai fini della determinazione dell'effettivo dare / avere:
- la CDF è stata azzerata sino a tutto il I trimestre 2011;
- le spese trimestralmente indicate nell'estratto conto scalare, inclusa la CIV, sono state espunte sino a tutto il IV trimestre 2013.”
2.7.3. Tenuto conto che le voci di spesa/commissioni individuate dal c.t.u. non trovano valida giustificazione contrattuale e dovendosi ritenere sufficientemente precise le lamentele della parte attrice a riguardo, le domande di ripetizione di indebito relative vanno senz'altro accolte, nella misura proposta dal c.t.u.
2.8. Le somme dovute dalla convenuta CP_2
2.8.1. Per tutto quanto sin d'ora esposto, spetta, in definitiva, a parte attrice, a titolo di ripetizione di indebito di somme versate, non riferibili a rimesse solutorie nel frattempo prescritte, a titolo di pagina 24 di 26 interessi anatocistici non dovuti (in quanto nulle sino al 04/11/2003), nonché per le altre spese e commissioni non dovute, in quanto non validamente concordate. l'importo complessivo di
56.528,11 (cfr. pagg. 31 ss. e tabella riassuntiva a pag. 47 della consulenza principale e allegato
14 alla stessa consulenza tecnica).
2.8.2. Su tale somma spettano, dalla notifica della citazione in data 12.12.2023, sino al saldo, gli interessi legali, come richiesti, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. (cfr. a riguardo, da ultima: sentenza Cass. n. 21806/2025).
2.9. Risultano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni delle parti.
3. Spese di lite e richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc), per cui la convenuta va condannata alla rifusione delle spese dell'attrice, determinate sulla base dello scaglione di valore applicabile in base al decisum (da € 52.001,00 ad € 260.000,00); tenuto conto della complessità della causa e, in particolare, della mole di documentazione depositata e della consulenza tecnica effettuata, non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2), neanche per la fase di trattazione/istruzione, seppure non si sia svolta istruttoria orale.
3.2. Le spese di c.t.u. come da decreto di liquidazione d.d. 11.6.2025 vanno addebitate in via definitiva e integralmente alla parte convenuta, con obbligo della stessa di rifondere alla società attorea ogni somma a riguardo anticipata al consulente d'ufficio.
3.3. Resta assorbita la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta di pagare all'attrice, a titolo di ripetizione Controparte_1 di indebito, per somme non dovute in quanto addebitate in assenza di valida clausola contrattuale, come da motivazione, l'importo complessivo di € 56.528,11, oltre interessi legali, come da motivazione, sino al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 14103,00 per compensi, € 786,00 per spese anticipate (iscrizione a ruolo), 15% spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio in via definitiva a carico della sola convenuta, con obbligo della stessa a rifondere all'attrice tutte le somme a tale titolo anticipate dall'attrice al pagina 25 di 26 consulente tecnico d'ufficio.
Bolzano, 5 dicembre 2025
La Giudice
IR SC
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice IR SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3908/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. BARCATI
PO RL, con studio a Treviso (TV) – 31100 in Piazza Sant'Andrea n. 6, presso il quale ha eletto domicilio digitale;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott.
REINSTADLER KARL, con domicilio a , Via Cassa di Risparmio 12; CONVENUTA CP_1 in punto: ripetizione di indebito a seguito di addebiti illegittimi nell'ambito di rapporti bancari;
trattenuta in decisione a seguito della concessione di un termine ex art. 127 ter cpc e art.189 cpc sino al 13.11.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Nel merito:
1. Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità di ogni pattuizione anche orale intercorsa tra le parti, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San
Candido della e di cui è causa, e relativa all'applicazione Controparte_1 di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, CMS, commissioni omnicomprensive, commissione istruttoria veloce, spese di istruttoria fido, spese scritture conto, tenuta conto e ogni altra spesa e commissioni variamente denominata;
2. Accertata e dichiarata, per i motivi di cui pagina 1 di 26 in narrativa, la nullità delle clausole contenute nel contratto di apertura di credito in conto corrente di € 225.000,00 (doc. 13), in relazione al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San Candido della
[...]
e di cui è causa, e relative all'applicazione della commissione di Controparte_1 massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3. Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenute nei contratti: - di apertura di conto corrente di data 11.04.1995 (doc. 01 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 26.04.1995 (doc. 02 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 15.03.1996 (doc 03 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 12.07.2002 (doc. 13 di parte attrice e 04 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 19.04.2005 (doc. 05 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 16.05.2011 (doc. 11 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 18.10.2011 (doc. 12 di parte convenuta); - di data 19.12.2013
(doc. 14 di parte convenuta); in relazione al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078
22000-3 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San Candido della
[...]
e di cui è causa, relative all'applicazione della CMS, della Controparte_1 commissione omnicomprensiva, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione istruttoria veloce, delle spese di istruttoria fido, delle spese scritture conto, delle spese tenuta conto e ogni altra spesa e commissioni variamente denominate;
4. Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenute nei contratti: - di apertura di credito in conto corrente di data 20.04.2006 (doc. 07 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 18.08.2006 e relativa lettera di variazione tasso d'interesse ultralegale (doc. 08 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data 13.03.2007 (doc. 09 di parte convenuta); - di apertura di credito in conto corrente di data
08.08.2006 (doc. 10 di parte convenuta); in relazione al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San Candido della e di cui è causa, e relative all'applicazione della Controparte_1
CMS, della commissione omnicomprensiva, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione istruttoria veloce, delle spese di istruttoria fido, delle spese scritture conto, delle spese tenuta conto e ogni altra spesa e commissioni variamente denominate, nonché la nullità ex art. 1418 c.c. della clausola relativa all'applicazione degli interessi ultralegali pagina 2 di 26 calcolati secondo il parametro Euribor in quanto frutto di un'intesa manipolativa illecita in violazione della normativa antitrust come in narrativa esposto e documentato;
5. Accertata e dichiarata l'inapplicabilità e comunque l'estraneità del contratto di finanziamento ipotecario di data 04.11.2003 rep. 94182 racc. 16134 Notaio di (doc. 05 di parte Persona_1 CP_1 attrice e di parte convenuta) al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 e di cui è causa, e in via subordinata, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e all'applicazione della CMS e delle spese variamente denominate contenute in detto contratto come in narrativa dettagliatamente esposto e documentato;
6. Accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa la nullità delle clausole contenute nel contratto di data 30.12.2014 (doc. 04), in relazione al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San
Candido della e di cui è causa, relative all'applicazione Controparte_1 della commissione omnicomprensiva e della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
7.
Accertato e dichiarato per i motivi in narrativa esposti e documentati che nel corso del rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 estinto a saldo zero in data 19.06.2023 intestato a parte attrice, già in essere presso la filiale di San Candido della Controparte_1
e di cui è causa, sono stati illegittimamente addebitati complessivamente €
[...]
180.630,66 secondo quanto accertato nella CTU svolta in corso di causa dal Dott. Per_2
e segnatamente alla tabella 10 a pag. 45 dell'elaborato peritale (ipotesi di cui alla II^
[...] riga) o quella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuto di giustizia;
Conseguentemente 8. Respingersi l'eccezione di prescrizione della banca convenuta per i motivi di cui in atti esposti e documentati;
9. Condannarsi la convenuta Controparte_1 alla restituzione in favore di parte attrice della complessiva somma di € 180.630,66
[...] illegittimamente addebitata e percetta per le causali in atti descritte e documentate secondo quanto accertato nella CTU svolta in corso di causa dal Dott. e segnatamente Persona_2 alla tabella 10 a pag. 45 (ipotesi di cui alla II^ riga) o quella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuto di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla notifica dell'atto di citazione nella misura moratoria art. 1284 IV comma cc fino al saldo effettivo, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 ed estinto a saldo zero in data
19.06.2023 intestato a parte attrice già in essere presso la filiale di San Candido della
[...]
e di cui è causa, o quella diversa anche maggiore o minor somma Controparte_1
pagina 3 di 26 che emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia;
10. Accertarsi e dichiararsi il saldo corretto del rapporto di conto corrente n. 078 22000-3 e di cui è causa alla data della sua estinzione avvenuta in data 19.06.2023 alla luce delle doglianze dedotte e documentate in atti, secondo quanto accertato nella CTU svolta in corso di causa dal Dott. o quella Persona_2 diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuto di giustizia. In ogni caso: 11. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55 del 10.03.2014, per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge. “; di parte convenuta: “Möge das löbliche Gericht vorab in meritorischer Hinsicht: - die
Verwirkung der Beanstandungen aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen oder zumindest gemäß Art.1832 ZGB bzw. die Verjährung der Rückforderungsrechte erklären und somit die
Klage abweisen;
in der Hauptsache in meritorischer Hinsicht: die vorliegende Klage und jeglichen Einwand voll und ganz abweisen da unbegründet; jedenfalls: mit Ersatz der Kosten und
Spesen des gegenständlichen Verfahrens.“, qui tradotte come segue: „Voglia l'onorevole
Tribunale, in via preliminare nel merito: - dichiarare la decadenza dalle lamentele, sulla base degli accordi contrattuali o almeno ai sensi dell'art. 1832 c.c. ovvero la prescrizione delle richieste di restituzione e quindi respingere la domanda attorea;
nel merito: respingere integralmente la domanda attorea e qualsiasi eccezione, in quanto infondate;
in ogni caso: con il rimborso delle spese e degli onorari del presente procedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande delle parti.
1.1. La società espone nel proprio atto di citazione, di aver, Parte_1 nell'esercizio della propria attività alberghiera, intrattenuto con la convenuta Controparte_1 il rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 078 22000-3 presso la Filiale di San Candido, estinto a saldo zero in data 19.06.2023 (doc. 2 di parte attrice), il quale sarebbe stato disciplinato sia da intese scritte, che ritiene solo in parte valide ed efficaci, sia da intese orali, radicalmente nulle.
Parte convenuta avrebbe, a seguito di richiesta ex art. 119 TUB, fornito unicamente un contratto di data 30.12.2014, mentre, non avrebbe fornito il contratto di apertura di credito ipotecario di data 04.11.2003 rep. 94182 racc. 16134 Notaio , che sarebbe estraneo al Persona_1 rapporto in parola e inidoneo a giustificare gli addebiti operati nel corso del rapporto, tradottisi pagina 4 di 26 nella seguente onerosità complessiva nel periodo in contestazione (dal 31.12.1998 al 19.06.2023) come verrebbe evidenziato in una perizia allegata all'atto di citazione (cfr. doc. 6 dell'attrice), che parte attrice richiama nell'atto di citazione stessa e sulla cui base, nell'atto di citazione, quantifica gli importi asseritamente illegittimamente addebitati, per interessi, commissioni e spese non dovute, in € 259.474,02.
1.2. Parte convenuta, costituendosi, oltre al contratto di apertura di conto corrente d.d. 11.4.1995 deposita vari contratti, riferiti per la maggior parte ad aperture di credito in conto corrente, eccependo in primo luogo la nullità dell'atto di citazione e sostenendo l'applicabilità dell'art. 96 cpc. per lite temeraria e, in subordine, la decadenza ovvero prescrizione delle domande attoree, anche ai sensi dell'art. 1832 c.c.
In ordine, in particolare, all'eccezione di prescrizione, parte convenuta espone nella comparsa di costituzione, che vi potrebbero essere due ipotesi alternative, che dipenderebbero dall'interpretazione di un contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria d.d. 4.11.2003 (cfr. doc. 5 della convenuta): in primo luogo l'ipotesi sostenuta dalla convenuta stessa, come argomentato ulteriormente in sede di comparsa di costituzione, che tale contratto per un finanziamento di € 570.000,00 riguarderebbe il conto corrente n. 22000-3, per cui, per i pagamenti effettuati sino a tale data non si potrebbe richiedere la restituzione di nessun indebito, in quanto tutti i finanziamenti anteriori sarebbero divenuti esigibili e sostituiti da tale nuovo contratto, con prescrizione di ogni richiesta a riguardo dal 4.11.2013; ovvero vi sarebbe la seconda ipotesi, sostenuta dalla parte attrice, secondo la quale predetto finanziamento non riguarderebbe il contratto di conto corrente de quo, per cui ogni utilizzo ulteriore all'importo finanziato del 12.7.2002 nell'importo di € 225.000,00 costituirebbero scoperti di conto corrente con scadenza immediata, per cui dal momento del loro versamento decorrerebbe il termine di prescrizione e quindi sarebbe già decorso.
Nel merito parte convenuta sostiene, tra l'altro che gli interessi, commissioni e le spese sarebbero state sempre concordate per iscritto e in modo legale, facendo riferimento ai vari contratti depositati;
con particolare riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, parte convenuta sottolinea come, a decorrere - al più tardi - dal contratto di apertura di credito ipotecario di data 04.11.2003 la stessa fosse stata validamente concordata ed espressamente approvata da parte attrice.
1.3. Nel corso del giudizio è stata effettuata una consulenza tecnica d'ufficio ad opera del c.t.u.
pagina 5 di 26 dott. il quale ha depositato la sua relazione definitiva in data 18.2.2025 e una Persona_2 relazione integrativa in data 23.4.2025.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione non risulta fondata, essendo le domande di parte attrice sufficientemente circostanziate per permettere sia l'individuazione della causa petendi, sia del petitum, come comprovato dall'ampia difesa svolta dalla parte convenuta.
2.2. Neanche risulta fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c., risultando ormai principio giurisprudenziale consolidato e del tutto condivisibile, che in tema di controversie in materia di rapporti bancari, la mancata tempestiva contestazione ex art. 1832 c.c. degli estratti di conto corrente da parte del correntista nel termine contrattualmente previsto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma che non è preclusa al correntista che agisce in ripetizione la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano, configurando l'asserito erroneo accreditamento di somme in un conto corrente bancario un indebito oggettivo, ripetibile nei termini della prescrizione ordinaria
(cfr. tra le altre sentenze Tribunale Firenze sez. III, 13/06/2022, n.1787, Corte appello Lecce sez.
I, 02/04/2020, n.305, Tribunale Cagliari, 26/01/1994).
2.3. Sull'eccezione di prescrizione.
2.3.1. Essendovi stati, con riguardo al rapporto di conto corrente di cui è causa, vari affidamenti rispettivamente aperture di credito, regolati da vari contratti susseguitesi nel corso del rapporto
(cfr. per l'indicazione dei singoli contratti e la ricostruzione del rapporto: pagg. 9 ss. della consulenza principale scritta), si ricorda che è ormai principio giurisprudenziale consolidato che le sole rimesse solutorie costituiscono pagamenti eseguiti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per queste rimesse, dal momento in cui hanno avuto luogo, mentre i versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, sicché potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca ha percepito dal correntista il saldo finale compresi ingressi non dovuti (cfr. Tribunale Catanzaro sez. II, 24/01/2024, n.192, nonché Cassazione civile sez. III, 15/01/2013, n.798, nella cui motivazione si legge: “Vero è, infatti, che un pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens),
pagina 6 di 26 con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e in tanto può definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a norma dell'art. 2033 cod. civ., in quanto difetti di una idonea causa giustificativa. Muovendo da tale premessa, apparentemente ovvia, le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418) - affrontando la questione dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione del cliente verso la banca con riguardo ad interessi che si assumevano, come nella specie, indebitamente corrisposti in relazione ad un'apertura di credito in conto corrente bancario - hanno fatto riferimento alla nota distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca (cfr. Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. 23 novembre 2005, n. 24588), al fine di stabilire se (e quando) sia o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens. In tale prospettiva è stato osservato che, se pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista,
o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire por la pagina 7 di 26 ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.”, nonché, sentenza Cass. n. 29411/2020 secondo la quale “i versamenti ripristinatori, invece - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicchè, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti”).
2.3.2. L'azione di ripetizione di indebito esercitata dal correntista è quindi soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che soggiace a decorrenze diversificate in ragione della natura dei versamenti: dal versamento in conto corrente, se il versamento ha natura solutoria, ovvero dalla chiusura del conto corrente, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista.
2.3.3. Orbene, nel presente caso, la convenuta, anche a contestazione degli esiti della consulenza depositata in data 18.2.2025, sostiene che un finanziamento concesso nell'anno 2007 per un importo di € 620.000,00 sino al 2012 sarebbe stato ridotto in via definitiva ad € 300.000,00, per cui al più tardi dal momento della riduzione, tutto quanto pagato sino al limite del finanziamento di € 300.000,00 dovrebbe ritenersi avente natura solutoria, con decorrenza del relativo termine di prescrizione.
2.3.4. A riguardo il c.t.u., nella seguente relazione integrativa ha rilevato come segue: “Secondo la il CTU si sarebbe, infatti, limitato a considerare, come rimesse solutorie, CP_2 esclusivamente gli accrediti eccedenti il limite dell'affidamento o effettuati in assenza di fido, omettendo di valutare l'incidenza della riduzione definitiva dell'affidamento intervenuta tra il
2007 e il 2012 – da Euro 620.000,00 a Euro 300.000,00 – sul regime prescrizionale delle somme versate da parte attrice. Tali riduzioni, documentate mediante contratti di apertura di credito e richieste unilaterali di rinnovo formulate da avrebbero comportato – secondo Parte_1
Sparkasse – l'effettuazione di rimesse aventi natura solutoria, tali da determinare un rientro definitivo per un importo complessivo non inferiore a Euro 472.616,45 entro l'anno 2012.
Secondo tale impostazione, infatti, il cliente avrebbe perso definitivamente la disponibilità delle somme versate che sarebbero, quindi, diventate veri e propri pagamenti definitivi – e questo al pagina 8 di 26 più tardi quando la disponibilità del fido veniva limitata ad Euro 300.000,00 – integrando pertanto la natura di “rimesse solutorie”…. “preme qui ribadire come la verifica delle rimesse solutorie sia stata condotta dallo scrivente secondo i principi stabiliti dalla sentenza della
Cassazione Civile, sez. Unite, 02 dicembre 2010, n. 24418, come da ultimo richiamati dalla sentenza della Cassazione Civile, Sez. 1, 15/02/2024 n. 4214, la quale ha fornito i criteri distintivi tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie nell'ambito dei rapporti bancari regolati in conto corrente con apertura di credito. Secondo il Supremo Collegio, costituiscono pagamento in senso tecnico le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” - non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento - non può parlarsi tecnicamente di pagamento posto che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determinando alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul c/c. Come già evidenziato nella Relazione, dall'esame del rapporto oggetto di causa è emerso come le rimesse aventi natura solutoria – come sopra definite – risultino in numero e ammontare limitati in quanto i versamenti che hanno progressivamente ridotto l'esposizione del conto corrente si sono, per lo più, verificati in momenti in cui il saldo risultava compreso entro i limiti, tempo per tempo vigenti, dell'affidamento. La questione se le somme affluite sul conto corrente nel periodo in cui è intervenuta una riduzione definitiva dell'affidamento – ancorché concordata tra le parti - possano configurarsi, come sostenuto da Sparkasse, quali pagamenti definitivi in ragione della sopravvenuta indisponibilità delle somme medesime a seguito dell'abbassamento definitivo del limite del fido, si ritiene integri una valutazione di natura giuridica, preclusa al sottoscritto…
Come, peraltro, già sottolineato nella Relazione, emerge con chiarezza che, nel corso degli anni, il limite dell'affidamento ed il relativo utilizzo si sono progressivamente ridotti. Se a tale progressiva e definitiva riduzione – intervenuta mediante versamenti quando il conto risultava semplicemente “passivo” e non “scoperto” - possa essere attribuita natura solutoria, è questione che dovrà essere rimessa alla valutazione dell'Organo Giudicante.”
2.3.5. Ora, appare indubbio, per quanto argomentato e accertato dal c.t.u., che la riduzione dei singoli affidamenti in essere, ratione temporis, è avvenuto mediante versamenti quando il conto pagina 9 di 26 risultava semplicemente “passivo” e non “scoperto” (rimanendo l'utilizzo entro il limite vigente a tale momento), per cui si trattava, nella maggior parte dei versamenti rilevati, chiaramente di rimesse c.d. ripristinatorie;
quel che appare in realtà sostenere la parte convenuta è invece, che, nel momento di riduzione (sopravvenuta) dell'affidamento, tutti i pagamenti anteriori, seppure di natura ripristinatoria, sarebbero stati acquisti definitivamente al patrimonio della e quindi CP_2 da allora decorrerebbe la prescrizione.
2.3.6. Tale tesi non appare però condivisibile, avendo operato le aperture di credito de quibus, comunque sempre su un unico rapporto di conto corrente, ancora in atti e conclusosi soltanto nel
2023 (cfr. già la sentenza Cass. n. 2262/1984, secondo la quale il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro).
2.3.7. Anche la più recente giurisprudenza di legittimità, succitata, fa riferimento, per la decorrenza della prescrizione, sempre al momento nel quale la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti, il che non pare equiparabile al caso nel quale la riduzione dell'affidamento sia avvenuta d'accordo tra le parti e l'utilizzo successivo rimaneva comunque (entro) i limiti, nel quale non vi è un'acquisizione definitiva al patrimonio della Banca di somme— in ipotesi non dovute— versate prima della concordata riduzione stessa al solo fine di ripristinare la provvista precedente;
infatti, un tanto potrebbe essere il caso soltanto per i pagamenti (aventi natura evidentemente solutoria) effettuati a seguito della riduzione pattizia dei limiti dell'affidamento, ai fini di ripianare il debito differenziale (tra
“scoperto”, seppur sopravvenuto, e “passivo”).
2.3.8. Si ritiene quindi che i versamenti indicati dalla parte convenuta, antecedenti alla riduzione dell'affidamento, conservino la loro natura ripristinatoria, per cui la relativa ripetizione poteva essere richiesta soltanto una volta chiuso il conto – corrente stesso, con ricostruzione del saldo effettivo dello stesso conto, depurato degli addebiti non dovuti, e conseguente decorrenza della prescrizione, ex art. 2935 c.c., soltanto da tale momento (cfr. nella motivazione sentenza
Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.6982, oltre che sentenza Tribunale di Ragusa n.
1184/2023: “Secondo le Sezioni Unite, “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di pagina 10 di 26 una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"” (Cass. Sez. Un. 24418/2010). In particolare, in base all'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e il diritto alla ripetizione dell'indebito può essere fatto valere dal momento in cui sia avvenuto un pagamento indebito. Evidentemente, non c'è “pagamento” quando il versamento (o rimessa) del cliente sia effettuato su un conto corrente “affidato” e abbia quindi una funzione solo ripristinatoria della provvista;
in tal caso, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto.” e ordinanza
Tribunale di Vibo Valentia depositata il 30.11.2021 nel procedimento n. RG 28/2020: “Come noto, l'azione di ripetizione d'indebito si prescrive in dieci anni dalla data di esecuzione dell'indebito versamento, sempre che lo stesso possa qualificarsi in termini di pagamento, ovvero di atto estintivo, in tutto o in parte, di una pretesa debitoria preesistente Da tale data, infatti, è possibile far decorrere il dies a quo dal quale esercitare il diritto, in omaggio all'art. 2935 c.c.
Come hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite del 2 dicembre 2010, in armonia con i principi generali in materia di adempimento e di ripetizione d'indebito, e con quelli relativi alla causa delle operazioni bancarie, si rende necessario individuare quando il versamento del correntista costituisca un pagamento e lo stesso possa essere definito indebito. Per quanto concerne, specialmente, l'apertura di credito, quale tipologia contrattuale di peculiare diffusione, la stessa, come desumibile dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte, la disponibilità, eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali pagina 11 di 26 ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. E' ovvio che, se, in pendenza dell'apertura di credito, il correntista non abbia operato alcun versamento, non è configurabile alcun pagamento da parte sua, se non quando, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto quanto giuridicamente dovuto a causa dell'addebito di somme non dovute (come interessi anatocistici o superiori al tasso legale), l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, nel corso dello svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati come pagamenti, idonei a fondare il diritto alla ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò accadrà solo qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure siano stati superati i limiti dell'accreditamento. Per contro, quando il passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, i versamenti da questi posti in essere fungeranno unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (cfr. Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413; Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; Cass. 23 novembre 2005, n. 24588). In tale ipotesi, il versamento non ha la funzione solutoria del mutuo, ma bensì di mera riespansione della misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista;
e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lı' computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. In tal caso, la fattispecie dell'adempimento, sub specie di pagamento, sarà configurabile soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia preteso e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi somme e competenze non dovute. Ne consegue che la decorrenza della prescrizione deve essere individuata: a) nel versamento (nell'ipotesi di conto in passivo, senza affidamento, così' come di superamento del limite affidato); b) nella chiusura del rapporto (quando non siano effettuati versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento, effettuato in pendenza di rapporto,
pagina 12 di 26 abbia funzione meramente ripristinatoria dell'affidamento”, v. infine anche sentenza della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari n. 185/2024).
2.3.9. Devono ritenersi prescritti, quindi, soltanto i (pochi) pagamenti aventi natura solutoria, come quantificati dal c.t.u. in sede della sua prima relazione, depositata in data 18.2.2025 (cfr. pagg. 30 ss. della c.t.u.).
2.4. Sul contratto di finanziamento d.d. 4.11.2003.
2.4.1. Tra le parti è discussa la riferibilità di tale contratto di finanziamento al rapporto di conto corrente di cui è causa.
2.4.2. A riguardo, alle pagg. 13 e 14 della c.t.u., il consulente ha, del tutto condivisibilmente, osservato come segue: “Il contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria risulta stipulato in data 04/11/2003 con atto dott. notaio in , rep. n. 94182. Detto contratto Persona_1 CP_1 prevedeva la concessione a da parte della di un finanziamento dell'importo Parte_1 CP_2 di Euro 570.000 sotto forma di apertura di credito in conto corrente per esigenze di cassa. A garanzia di detto finanziamento, la Società ed i soci della stessa (Sig.ri e Parte_1
concedevano ipoteca a favore di Sparkasse per un valore Parte_2 pari ad Euro 1,2 Milioni. Il tasso di interesse applicato al finanziamento era pari al 5,00% nominale annuo capitalizzato trimestralmente (TAE pari al 5,095%) ed era, inoltre, prevista una
C.m.s. dello 0,175%. Come evidenziato da parte attrice, effettivamente il contratto di finanziamento dd. 04/11/2003 – a differenza degli altri contratti di affidamento indicati in
Tabella 1 - non riporta i riferimenti del conto corrente utilizzato per la gestione del finanziamento (circostanza, questa, peraltro non inusuale nei contratti stipulati in ambito notarile e non a mezzo della modulistica interna predisposta dallo stesso istituto di credito contraente). Tuttavia, dall'analisi degli estratti conto scalare si può osservare come, a decorrere dal IV trimestre del 2003 (precisamente dal 22/10/2003), trovi applicazione il tasso di interesse del 5% previsto dall'art. 2 del contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria. Lo stesso ammontare dell'affidamento risulta di gran lunga superiore rispetto al limite di Euro 225.000 precedentemente pattuito, considerato che, a fronte di scoperti di conto anche superiori ad Euro
550 mila, nel IV trimestre risultano addebitati interessi extra-fido per soli Euro 500 circa.
Ciò trova, inoltre, conferma nell'Archivio della Centrale dei Rischi relativa al mese di ottobre
2003 nel quale si riscontra tra i “Crediti per cassa”, rispetto ai mesi precedenti, un nuovo finanziamento accordato di Euro 570.000 garantito da ipoteca su immobili, ed il venir meno del pagina 13 di 26 finanziamento non garantito di Euro 225.000. In virtù di quanto sin qui esposto il sottoscritto, ai fini dell'elaborazione dei conteggi di cui si dirà infra, ha, dunque, considerato il contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria dd. 04/11/2003 come afferente al c/c n. 078 22000-3.”
2.4.3. Deve ritenersi, quindi, sufficientemente comprovato, che (anche) tale finanziamento si riferisce al rapporto di conto corrente di cui è causa.
2.5. Sull'anatocismo e l'asserita violazione dell'art. 1283 c.c.
2.5.1. Parte attrice fa valere l'indebito pagamento di interessi anatocistici non stipulati in modo scritto, ovvero contra ius.
2.5.2. Si ricorda a riguardo, che sino alla fine degli anni '90 dello scorso secolo, niente prevedeva l'art. 120 TUB in materia di periodicità dell'anatocismo e nella prassi bancaria si addebitavano trimestralmente gli interessi debitori si accreditavano annualmente gli interessi creditori, in linea con la giurisprudenza di legittimità che confermava la legittimità di tale prassi (e delle relative previsioni contrattuali) per un lungo periodo (cfr. tra le altre Cass. 15/12/1981, n. 6631; Cass.
05/06/1987, n. 4920, per la quale: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nel campo delle relazioni fra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere l'anatocismo trova generale applicazione. Si è, pertanto, in presenza di un uso normativo, richiamato dall'art. 1283 c.c., come tale legittimo (sent. n. 6631 del 15 dicembre 1981). Sia le banche, sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa di calcolo di nuovi interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dai presupposti richiesti dal citato art. 1283 cod. civile. Questi usi, cioè, si identificano in comportamenti tenuti dalla generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto” (sent. citata e sent. n. 5409 del 19 agosto
1983). Presentano, invero, i caratteri obiettivi di costanza, generalità, durata e il carattere subiettivo della “opinio iuris”, che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria, vincolante gli interessati, salvo contraria disposizione contrattuale, […]”; v. inoltre anche Cass.
06/06/1988, n. 3804, nonché Cass. 20/06/1992, n. 7571, secondo la quale: “[…] la clausola sulla capitalizzazione di tali interessi non si pone in contrasto con l'art. 1283 cod. civ., il quale fissa i limiti ben precisi agli interessi anatocistici solo “in mancanza di usi contrari”, laddove invece nei rapporti di conto corrente bancario esiste un uso normativo, che è perfettamente legittimo.
Questa motivazione va condivisa, dato che nello specifico campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti l'anatocismo trova generale applicazione in tutte le operazioni di dare e di avere, e pertanto, si è in presenza di un uso normativo che corrisponde a quegli usi contrari pagina 14 di 26 richiamati dell'art. 1283 cod. civ. e, come tale, costituisce espressa eccezione al principio generale affermato da tale norma, che consente agli interessi scaduto di produrre interessi solamente dal giorno della domanda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. (cfr. Cass. 15.12.1981 n. 6631)”, oltre che Cass. 01/09/ 1995, n. 9227; Cass. 17/04/1997 n. 3296 e, infine, Cass. 18/12/1998, n. 12.675, secondo la quale: “È noto che secondo un orientamento tradizionale, che trova riscontro in giurisprudenza, nell'ambito delle operazioni fra i predetti istituti ed i clienti l'anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti delle generalità degli interessati, con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di costanza, generalità e durata ed il carattere della “opinio juris” che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati (Cass. 5 giugno 1987, n. 4920)”.
2.5.3. La giurisprudenza appena citata è stata oggetto di un radicale ribaltamento soltanto con le due note sentenze Cass nn. 2374 del 19/03/1999 e la n. 3096 del 30/03/1999, avendo ritenuto la
Corte Suprema in tale sede che il tradizionale orientamento doveva essere rivisto, per cui, in sintesi, ha dichiarato “che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi. Un ulteriore ragione di invalidità della clausola, quanto meno per i contratti bancari stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, deriva inoltre dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (trasfusa poi nel t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d. Lg. 1° settembre 1993, n. 385), che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi.”
2.5.4. È stato quindi varato il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il quale ha integrato il preesistente articolo 120 TUB, demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
(CICR) di stabilire con una propria delibera le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
seguiva quindi la già citata delibera CICR del 09/02/2000, alla quale la convenuta si risulta aver adeguata di seguito.
2.5.5. A partire dall'entrata in vigore della predetta delibera CICR i contratti di conto corrente e di apertura di credito regolata in conto corrente potevano pertanto legittimamente stabilire pagina 15 di 26 l'addebito e la conseguente capitalizzazione periodica, anche infrannuale degli interessi debitori,
a condizione che fosse correlativamente stabilito l'accredito e la conseguente capitalizzazione con la stessa periodicità per gli interessi creditori;
inoltre, all'articolo 6 della Delibera CICR veniva stabilito che, laddove fosse prevista una capitalizzazione infrannuale, nel relativo contratto dovesse essere “[…] indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione […]”.
2.5.6. Nel presente caso, come riassunto anche dal c.t.u. in sede della sua relazione, a detta di parte attrice le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sarebbero nulle, in quanto:
- fino al mese di luglio del 2002 consisterebbero in pattuizioni intervenute in forma orale ed, in quanto tali, contrarie al disposto di cui all'art. 117 TUB;
- la clausola relativa al contratto di affidamento di € 225.000,00 dd. 12/07/2002 (doc. 4 della convenuta) non soddisferebbe la condizione di reciprocità;
- la clausola relativa al contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria dd. 04/11/2003 (doc. 5 della convenuta) – sebbene contestato in quanto ritenuto non afferente al conto corrente oggetto di vertenza – non soddisferebbe la condizione di reciprocità ai sensi dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 6 della Delibera CICR dd. 09/02/2000 e non conterrebbe la specifica approvazione ex art. 1341 C.C.;
- la clausola anatocistica del contratto dd. 30/12/2014 non rispetterebbe anch'essa la condizione di reciprocità per la capitalizzazione degli interessi e risulterebbe, inoltre, priva della specifica approvazione ex art. 1341 c.a.
2.5.7. La convenuta evidenzia invece l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui all'art. 7, comma 2 della Delibera CIRC dd. 09/02/2000 (doc. 20 della convenuta), nonché
l'invio di apposita comunicazione scritta con l'estratto conto al 30 giugno 2000 sottolineando, inoltre, come avesse accettato espressamente la capitalizzazione trimestrale degli Parte_1 interessi nel contratto dd. 12/07/2002 (doc. 4 della convenuta) o, al più tardi, in quello dd.
04/11/2003 (doc. 5 della convenuta), ove veniva dichiarata, da parte dell'attore, l'accettazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.
2.5.8. Il c.t.u. ha a riguardo verificato le pattuizioni contenute nei singoli contratti depositati in atti, come segue: “Contratto dd. 11/04/1995 (doc. 1 Sparkasse) Il contratto di apertura del conto corrente oggetto di vertenza disciplina la capitalizzazione degli interessi all'art. 7 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”: OMISSIS Tale pattuizione pagina 16 di 26 risulta, inoltre, integrata da un'appendice contrattuale contenente modifiche e/o integrazioni ad alcune clausole delle Condizioni generali di contratto. Significativamente, l'art. 7 innanzi evidenziato risulta modificato come segue: OMISSIS In definitiva, per effetto della integrazione delle Condizioni generali di contratto, la clausola di rinvio agli usi su piazza risultava sostituita da una nuova previsione che faceva riferimento, per quanto riguarda la determinazione del tasso di interesse a debito del correntista, ad un “prospetto delle condizioni” allegato allo stesso contratto, o ad un “eventuale contratto di affidamento”. Nessuna modifica o integrazione risulta, invece, apportata al primo comma dell'art. 7 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, il quale prevedeva la capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito del correntista, ed annuale per quelli a credito. Tale previsione risulta in contrasto con quanto stabilito dal CICR a mezzo della Delibera del 9 febbraio 2000 la quale, come è noto, ha consentito l'anatocismo nei contratti bancari condizionatamente al fatto che la capitalizzazione fosse prevista, dal lato attivo e da quello passivo, con la medesima periodicità.”
2.5.9. Tale conclusione del c.t.u. è del tutto in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza succitata, per cui, prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 2000 gli addebiti per anatocismo sul conto corrente oggetto di causa, devono ritenersi in ogni caso illegittimi, in applicazione dei principi di cui alle citate sentenze (Cass. nn. 2374 e 3096 del 1999).
2.5.10. Di seguito, come giustamente osservato anche dal c.t.u., la delibera CICR del 9 febbraio
2000 fa salva la possibilità di adeguamento dei rapporti già in essere mediante introduzione dell'anatocismo nei modi stabiliti dall'art. 7 della citata delibera e dunque: - adeguamento del contratto con conseguente previsione di anatocismo mediante una mera pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui tale variazione non avesse comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
- adeguamento del contratto con conseguente previsione di anatocismo a mezzo di una espressa approvazione da parte del cliente ove le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
2.5.11. Il c.t.u. ha anche rilevato come segue: “Per quanto concerne l'avviso alla clientela ai sensi dell'art. 7 della più volte citata delibera CICR, lo stesso è disponibile in atti (doc. 20
Sparkasse) mentre non risulta, invece, depositato l'estratto conto al 30/06/2000.”
2.5.12. Ora, in ordine alla rilevanza di un tale avviso “unilaterale” è intervenuta la recentissima e dirimente sentenza della Cassazione civile sez. I, 14/10/2025, n.27460, la quale ha affermato il pagina 17 di 26 seguente principio di diritto: “Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 25, comma 2, d.lg. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né
l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che affligge le stesse - né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, delibera CICR occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, delibera CICR, non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa.”, sulla base della seguente, del tutto condivisibile motivazione:
“Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, l'esistenza di una valida pattuizione di capitalizzazione degli interessi relativa ai suddetti contratti è rimessa a una espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020). Per i contratti antecedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, difatti, "è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici" (Cass., n. 9140/2000, cit.; Cass., n. 29420/2020).
4. Detto arresto – che si pone in continuità con alcuni precedenti (Cass., n. 7105/2020; Cass., n. 3861/2020; Cass., nn.
26769, 26779) – ha preso atto che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999 ad opera di Corte cost., n. 425/2000, hanno comportato la caducazione parziale della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, che aveva fatto salvo l'anatocismo ove vi fosse pari periodicità degli interessi creditori e debitori. Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della norma primaria hanno comportato l'illegittimità della suddetta delibera nella parte in cui sono state fatte salve le clausole relative alla produzione di interessi su interessi, ove maturati con pari periodicità di interessi debitori e creditori, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima ("La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000" Cass.,
n. 9140/2020, cit.).
5. Diversamente, resta salva l'attribuzione al CICR del potere di pagina 18 di 26 regolamentare il "transito" dei vecchi contratti nel nuovo regime normativo, sul presupposto che le precedenti clausole fossero oramai nulle e che si dovesse procedere a una nuova regolamentazione del rapporto bancario. Preso atto che la Delibera CICR prevede, all'art. 7, comma 2, che la modifica delle clausole possa essere attuata unilateralmente dalla banca solo ove le nuove condizioni non siano peggiorative, pena la necessaria approvazione pattizia (art. 7, comma 3, Del. CICR cit.), l'arresto citato ha ritenuto che la pattuizione anatocistica con pari periodicità debba ritenersi tendenzialmente ("costantemente" Cass., n. 9140/2020) se non
"evidentemente" (Cass., n. 7105/2020, cit.) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, così rendendo necessario che il correntista esprima il proprio consenso all'anatocismo con pari periodicità.
6. Questo orientamento, seguito dalla giurisprudenza successiva (Cass., n.
23852/2020; Cass., n. 29240/2020; Cass., n. 23489/2021; Cass., n. 19396/2023; Cass., n.
35210/2023), è stato oggetto di rimeditazione con le ordinanze gemelle (Cass., n. 5054/2024 e
Cass., n. 5064/2024), con le quali è stato affermato il principio secondo cui la natura peggiorativa delle clausole implicherebbe "una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece... tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione".
7. Questo mutamento di prospettiva è stato, tuttavia, abbandonato dalla giurisprudenza successiva di questa Corte, ove si è osservato che la natura peggiorativa non può essere espressione di una valutazione comparativa delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, "in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale" (Cass., n. 28215/2024; conf., Cass., n. 13669/2025; Cass., n.
7377/2025). Nella sostanza, l'impossibilità di valutare se le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate a termini dell'art. 7, comma 2, Del. CICR 9 febbraio 2000, induce necessariamente l'applicazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 7 Del. cit., secondo cui le nuove condizioni contrattuali che prevedano l'applicazione dell'anatocismo bancario con pari periodicità devono necessariamente essere assistite da pattuizione scritta.”
2.5.13. Ne consegue per il presente caso, che, non essendo neanche stata dedotto la modifica pattizia da parte della Banca e ancor meno comprovata, l'anatocismo applicato ciononostante dalla Banca deve ritenersi illegittimo anche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dell'avviso “unilaterale”, e ciò sino al contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria di data pagina 19 di 26 04.11.2003, il quale, per quanto sopra già argomentato, deve ritenersi attinente al conto corrente di cui è causa e il quale, per la prima volta, all'art. 2 contiene la dichiarazione di accettazione, da parte del beneficiario, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi specificando che, in caso di saldo attivo, gli interessi sarebbero stati anch'essi calcolati e accreditati trimestralmente
(cfr. doc. 5 dell'attrice e pagg. 20- 21 della c.t.u., v. inoltre, pagg. 21 ss. per le clausole espresse, contenute nei seguenti contratti).
2.5.14. Non può infatti condividersi, a riguardo, quanto sostenuto da parte attrice, la quale ritiene tale clausola nulla, a) in quanto si tratterebbe di una mera formale previsione di applicazione della clausola anatocistica agli interessi creditori, che rimarrebbero del tutto indeterminati, venendo indicata la sola misura degli interessi debitori, b), in quanto mancherebbe una specifica approvazione ex art. 1341 c.c.,
2.5.15. Invero, come osservato anche dal c.t.u., seppure con riguardo all'apertura di credito precedente, del 1995, l'assenza di qualsiasi previsione in merito agli interessi creditori deve ritenersi fisiologica, data la natura del contratto e, inoltre, come osservato da giurisprudenza di legittimità ormai prevalente e del tutto condivisibile, la mancata pattuizione degli interessi creditori non può determinare la carenza della condizione posta dalla legge per la capitalizzazione degli interessi debitori, che è costituita soltanto da una pattuizione che assicuri nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, in quanto, in caso di mancata pattuizione degli interessi creditori, il contratto è soggetto a eterointegrazione, sicché tali interessi sono dovuti nella misura di cui all'art. 117, comma 7 T.U.B..: l'inserzione, nel contratto, di tale tasso sostitutivo implica, come è evidente, l'esistenza di un interesse creditorio suscettibile di capitalizzazione e ciò rende sicuramente operante la clausola anatocistica che assicura la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, n.29316).
2.5.16. Risulta quindi superata la giurisprudenza di merito, peraltro rimasta isolata, che riteneva che in presenza di un tasso creditore meramente simbolico a favore del cliente, e di conseguenza con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizzi la pari periodicità di capitalizzazione, per cui la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi sarebbe affetta da nullità (così Trib. Imperia 31.1.2014 e Trib. Imperia 12.6.2015).
2.5.17. Né può ritenersi che nella clausola di approvazione della reciprocità dei tassi si tratti di clausola vessatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 c.c., che richieda quindi la pagina 20 di 26 doppia sottoscrizione, proprio in quanto corrispondente, in realtà, a quanto previsto legalmente, a favore del risparmiatore.
2.5.18. Nel presente caso deve ritenersi quindi legittimo l'anatocismo applicato a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria dd. 4.11.2003, come confermato peraltro da analoga clausola nel contratto di conto corrente dd. 30.12.2014, da ritenersi sempre valida, per le stesse ragioni appena esposte con riguardo al contratto d.d. 4.11.2003 (v. doc. 4 di parte attrice e pag. 24 della c.t.u.).
2.6. Sugli asseriti profili di illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate.
2.6.1. A riguardo la c.t.u., dopo aver riassunto le posizioni delle parti (“Parte attrice rileva come la clausola relativa alla C.m.s. risulti nulla per indeterminatezza ai sensi del combinato disposto degli art. 1418 II comma C.C. e 1346 C.C., non essendo indicata la periodicità dell'addebito, né la base né i criteri di calcolo. Sul punto Sparkasse evidenzia, invece, la validità della pattuizione essendo specificamente indicata la aliquota, la base di calcolo e la periodicità.”) riassume quanto segue le clausole di volta in volta applicabili, come emergenti dagli atti: “La documentazione contrattuale predisposta da Sparkasse prevedeva, in lingua tedesca, le seguenti previsioni: - “Provision von 0,175% pro Trimester auf den Höchstdebetsaldo für den
Kassenbedarf” che, tradotta in italiano, diventa “Commissione dello 0,175% per trimestre sul massimo saldo debitore per fabbisogno di cassa” (docc. 2 – 4 Sparkasse),
- “Die Zinsen, werden trimestral verrechnet und angelastet, ebenso die Provision auf dem
Höchstdebetsaldo im Ausmaß von 0,175%” che, tradotta in italiano, corrisponde a “Gli interessi sono calcolati e addebitati su base trimestrale, così come la commissione sul saldo massimo a debito dello 0,175%” (doc. 5 Sparkasse;
doc. 5 ; Parte_1
- “ 0,175%” che, tradotta in italiano, risulta Controparte_3
“Commissione trimestrale sul massimo saldo debitore 0,175%” (docc. 6 - 9 Sparkasse).”
2.6.2. In base a tali clausole contrattuali, le doglianze attoree non possono ritenersi fondate per quanto riguarda l'asserita indeterminatezza delle clausole che prevedono la commissione di massimo scoperto (cfr. da ultima Cass. 15/01/2024, n.1373), in quanto sia la base di calcolo, sia la percentuale applicata e il periodo temporale sono chiaramente indicati dai singoli contratti di volta in volta applicabili, potendosi quindi semmai mettere in discussione la giustificazione causale della stessa commissione.
2.6.3. A riguardo va però valorizzato il centrale principio di autonomia privata che trova la sua pagina 21 di 26 espressione normativa nell'art. 1322 c.c., tenuto conto che fino alla legge n. 2/2009 non vi erano delle previsioni normative cogenti in materia.
2.6.4. Va quindi condivisa la prevalente giurisprudenza di merito, secondo la quale la commissione di massimo scoperto consiste nella remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, costituendo dunque un corrispettivo autonomo e diverso rispetto agli interessi, per cui, in virtù proprio di questa sua funzione è sempre munita di causa negoziale lecita e non può pertanto essere considerata di per sè illegittima (cfr. tra le ultime Tribunale Brindisi sez. I,
27/03/2024, n.551 e, inoltre, Tribunale Pistoia sez. I, 03/06/2021, n.500, nella cui motivazione si legge: “Analoghe considerazioni vanno espresse in ordine alle contestazioni relative alla commissione di massimo scoperto, la quale sarebbe, a detta di parte attrice, "invalida in re ipsa" poiché "costituisce null'altro che una posta ulteriore ideata dagli istituti di credito per conseguire una indebita maggiorazione del tasso di interesse passivo, ad esclusivo discapito dei propri clienti" (cfr. comparsa conclusionale, p. 16). La commissione di massimo scoperto consiste nella remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, a prescindere che la somma venga prelevata o meno. Tale commissione costituisce dunque un corrispettivo autonomo e diverso rispetto agli interessi. In virtù di questa sua funzione essa non può essere considerata priva di causa, come viceversa hanno affermato gli attori (vedasi Tribunale di Crotone, 30 agosto 2019, n. 1019). In disparte tale considerazione va rilevato che, come affermato nella giurisprudenza condivisa dalla scrivente, "qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto […] da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta"
(Tribunale di Roma, XVII, 20 febbraio 2019, n. 3869. Nello stesso senso, Tribunale di Velletri, II,
18 giugno 2019, n. 1171).”, cfr. anche Tribunale Cosenza sez. II, 21/07/2020, n.1297: “La commissione di massimo scoperto è intesa come la remunerazione dovuta alla banca quale corrispettivo del maggior rischio che l'istituto di credito si accolla nel momento in cui presta denaro, rappresenta, in un contratto di apertura di credito tra banca e cliente, una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione (saldo negativo), avuta sul conto pagina 22 di 26 corrente durante il trimestre di riferimento. Pertanto la CMS è un costo legittimamente concordabile nell'ambito dell'autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista, del credito bancario oggetto del fido.
Dunque, detta provvigione è legittima se determinata o determinabile nell'ambito di una pattuizione, precedentemente intervenuta tra istituto di credito e cliente.”; v. inoltre Tribunale
Milano sez. VI, 18/02/2020, n.1516, nonché Tribunale Frosinone, 27/11/2019, n.1140).
2.6.5. Una interpretazione diversa, come propagata da parte della giurisprudenza (cfr. Tribunale
Sassari sez. I, 17/05/2023, n.480) parrebbe limitare oltre modo il principio della autonomia contrattuale limitata soltanto dalla legge e dalla meritevolezza degli interessi tutelati (art. 1322
c.c.); a riguardo non appare inutile citare la giurisprudenza di legittimità, laddove ha condivisibilmente affermato che, nell'ordinamento giuridico positivo, il rilievo della causa, la cui mancanza produce la nullità dell'atto di autonomia privata, a norma del comma secondo dell'art. 1418 c.c. si manifesta esclusivamente nel momento della nascita del negozio e non accompagna il suo successivo svolgimento e che la a causa va ricollegata allo scambio delle obbligazioni e non anche a quello delle prestazioni che ne derivano (cfr. già sentenza Cass. n. 53/1964).
2.6.6. In materia di applicazione dell'art. 1322 c.c. è poi stato condivisibilmente affermato anche che il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole (cfr. sentenza Cass. n. 5657 del 23/02/2023).
2.6.7. A ciò si aggiunge che clausole del tutto analoghe a quelle qui esaminate, sono state ritenute valide dalla costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. tra le altre, sentenze n. 977/2018, n.
711/2018, n. 424/2018 di questo Tribunale).
2.6.8. Le commissioni di massimo scoperto risultano quindi state applicate legittimamente, in base alle relative previsioni contrattuali, dalla convenuta banca, peraltro, come accertato dal c.t.u. soltanto fino all'entrata in vigore delle Legge n. 2/2009 (v. pag. 27 della c.t.u. d.d. 18.2.2025), per cui le relative domande attoree vanno rigettate.
2.7. Sulla mancata pattuizione di spese e commissioni e sui relativi importi applicati.
2.7.1. Come esposto anche in sede di c.t.u., parte attrice lamenta la mancata pattuizione delle spese trimestrali, di ogni forma di commissione variamente denominata (commissione istruttoria veloce, commissione omnicomprensiva) e di ogni altra spesa/commissione addebitata periodicamente dalla mentre la convenuta sostiene come la lamentela di controparte CP_2
pagina 23 di 26 appaia, in primis, troppo generica ed, in quanto tale, nulla, specificando, in ogni caso, come la
CDF e la CIV siano state puntualmente indicate nei “Documenti di sintesi” e nelle comunicazioni informative periodicamente trasmesse a controparte.
2.7.2. Il c.t.u. ha a riguardo evidenziato, come “dall'esame della documentazione in atti (docc. 11
- 12 risulta che al conto corrente oggetto di vertenza sono stati applicati i seguenti Parte_1 oneri: i. Sin dalla apertura del rapporto: - le spese fisse per singola operazione annotata nell'estratto conto;
- le spese per invio documentazione (“Spesen Kontoauszug/Mitteilungen
Bedingungen”); - le spese di tenuta conto (“Kontofuehrungsspesen”); ii. A decorrere dal III trimestre 2009: - la Commissione Disponibilità Fondi (“Bereitstellungsprovision”); iii. A decorrere dal III trimestre 2011: - le Commissioni di scoperto (“Ueberziehungsspese); iv. A decorrere dal IV trimestre 2012: - la CIV (“Gebuehr fuer die kurzfristige ). CP_4
Per quanto concerne la pattuizione di detti oneri, dall'analisi dei contratti si può rilevare che:
- il contratto di apertura del c/c dd. 11/04/1995 (doc. 1 Sparkasse) non contemplava né spese, né commissioni, rinviando alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza
(art. 7);
- la prima previsione relativa alla CDF è contenuta nel contratto dd. 16/05/2011 (doc. 11
Sparkasse);
- la CIV e gli altri oneri trimestralmente addebitati risultano esplicitamente pattuiti, per la prima volta, nel contratto dd. 19/12/2013 (doc. 14 Sparkasse).
Alla luce di ciò, nelle varie elaborazioni eseguite dal sottoscritto ai fini della determinazione dell'effettivo dare / avere:
- la CDF è stata azzerata sino a tutto il I trimestre 2011;
- le spese trimestralmente indicate nell'estratto conto scalare, inclusa la CIV, sono state espunte sino a tutto il IV trimestre 2013.”
2.7.3. Tenuto conto che le voci di spesa/commissioni individuate dal c.t.u. non trovano valida giustificazione contrattuale e dovendosi ritenere sufficientemente precise le lamentele della parte attrice a riguardo, le domande di ripetizione di indebito relative vanno senz'altro accolte, nella misura proposta dal c.t.u.
2.8. Le somme dovute dalla convenuta CP_2
2.8.1. Per tutto quanto sin d'ora esposto, spetta, in definitiva, a parte attrice, a titolo di ripetizione di indebito di somme versate, non riferibili a rimesse solutorie nel frattempo prescritte, a titolo di pagina 24 di 26 interessi anatocistici non dovuti (in quanto nulle sino al 04/11/2003), nonché per le altre spese e commissioni non dovute, in quanto non validamente concordate. l'importo complessivo di
56.528,11 (cfr. pagg. 31 ss. e tabella riassuntiva a pag. 47 della consulenza principale e allegato
14 alla stessa consulenza tecnica).
2.8.2. Su tale somma spettano, dalla notifica della citazione in data 12.12.2023, sino al saldo, gli interessi legali, come richiesti, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. (cfr. a riguardo, da ultima: sentenza Cass. n. 21806/2025).
2.9. Risultano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni delle parti.
3. Spese di lite e richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc), per cui la convenuta va condannata alla rifusione delle spese dell'attrice, determinate sulla base dello scaglione di valore applicabile in base al decisum (da € 52.001,00 ad € 260.000,00); tenuto conto della complessità della causa e, in particolare, della mole di documentazione depositata e della consulenza tecnica effettuata, non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2), neanche per la fase di trattazione/istruzione, seppure non si sia svolta istruttoria orale.
3.2. Le spese di c.t.u. come da decreto di liquidazione d.d. 11.6.2025 vanno addebitate in via definitiva e integralmente alla parte convenuta, con obbligo della stessa di rifondere alla società attorea ogni somma a riguardo anticipata al consulente d'ufficio.
3.3. Resta assorbita la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta di pagare all'attrice, a titolo di ripetizione Controparte_1 di indebito, per somme non dovute in quanto addebitate in assenza di valida clausola contrattuale, come da motivazione, l'importo complessivo di € 56.528,11, oltre interessi legali, come da motivazione, sino al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 14103,00 per compensi, € 786,00 per spese anticipate (iscrizione a ruolo), 15% spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio in via definitiva a carico della sola convenuta, con obbligo della stessa a rifondere all'attrice tutte le somme a tale titolo anticipate dall'attrice al pagina 25 di 26 consulente tecnico d'ufficio.
Bolzano, 5 dicembre 2025
La Giudice
IR SC
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