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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1421/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. V.G. 1421/2024, congiuntamente promossa da:
, nata ad [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato ad [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi con l'Avv. Nicola Magaddino (pec domiciliazione:
Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio, il 04.06.2002 in Parte_1 Parte_2
Trapani, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del detto Comune al n. 97, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 2002, unione dalla quale è nata la figlia ad Erice Per_1
(11.11.2006)
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con decreto di omologazione n. 73/2019 del 15.04.2019 emesso da Tribunale di Trapani nel procedimento RG n. 1502/2018.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
22.10.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso e delle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Trapani
il 04/06/2002 tra i sig.ri e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Trapani, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
Comuni di rispettiva residenza;
2. confermare le condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale del 15/06/2018,
modificando esclusivamente a pag. 3 del suddetto ricorso l'ammontare del contributo per il
mantenimento della figlia che dovrà essere di €. 500,00, e non di €. 350,00 come stabilito Per_1
precedentemente;
3. l'importo dell'assegno unico dovrà essere assegnato alla sig.ra Pt_1
4. i Sigg.ri e dichiarano di essere stati informati dal loro Parte_1 Parte_2
procuratore che hanno facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti innanzi il Giudice
Relatore ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. con il deposito di note scritte.”
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologazione n. 73/2019 del 15.04.2019 emesso dal
Tribunale di Trapani nel procedimento RG n. 1502/2018. Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in atti.
Le condizioni concordemente rassegnate in quanto non contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico vanno poste a fondamento del pronunciando divorzio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Trapani (TP), in data 04.06.2002, da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nato a [...] il [...] (c.f. .: CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani C.F._2
(TP) al n. 97, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che, una volta passata in giudicato, questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 09/04/2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. V.G. 1421/2024, congiuntamente promossa da:
, nata ad [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato ad [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi con l'Avv. Nicola Magaddino (pec domiciliazione:
Email_1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio, il 04.06.2002 in Parte_1 Parte_2
Trapani, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del detto Comune al n. 97, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 2002, unione dalla quale è nata la figlia ad Erice Per_1
(11.11.2006)
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con decreto di omologazione n. 73/2019 del 15.04.2019 emesso da Tribunale di Trapani nel procedimento RG n. 1502/2018.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
22.10.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso e delle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Trapani
il 04/06/2002 tra i sig.ri e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Trapani, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
Comuni di rispettiva residenza;
2. confermare le condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale del 15/06/2018,
modificando esclusivamente a pag. 3 del suddetto ricorso l'ammontare del contributo per il
mantenimento della figlia che dovrà essere di €. 500,00, e non di €. 350,00 come stabilito Per_1
precedentemente;
3. l'importo dell'assegno unico dovrà essere assegnato alla sig.ra Pt_1
4. i Sigg.ri e dichiarano di essere stati informati dal loro Parte_1 Parte_2
procuratore che hanno facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti innanzi il Giudice
Relatore ex art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c. con il deposito di note scritte.”
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologazione n. 73/2019 del 15.04.2019 emesso dal
Tribunale di Trapani nel procedimento RG n. 1502/2018. Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in atti.
Le condizioni concordemente rassegnate in quanto non contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico vanno poste a fondamento del pronunciando divorzio.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Trapani (TP), in data 04.06.2002, da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nato a [...] il [...] (c.f. .: CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani C.F._2
(TP) al n. 97, p. II, Serie A, Ufficio 1, anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che, una volta passata in giudicato, questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 09/04/2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo