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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/05/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8883/2022 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Maria Lanza e dall'avv. Alessia Cucchetto come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Debora Grigolato come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il rito concordatario tra e in Parte_1 CP_1
Bovolone (VR) in data 29 maggio 1993 e trascritto nei registri del comune di Bovolone (VR) atto n. 20 P. II serie A anno 1993 ordinando al competente ufficiale di Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni.
2. Disporsi che corrisponda a , a titolo di assegno divorzile, la CP_1 Parte_1 somma di € 700,00 mensili, o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2022 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data da dicembre
2023.
3. Condannarsi il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014.
In via istruttoria, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2) e 3) c.p.c., da aversi qui per integralmente riportate.
Conclusioni di parte resistente: “in ogni caso, in via istruttoria insiste, ai sensi dell'art. 210
c.p.c. che il Giudice ordini l'esibizione del saldo dei conti correnti nei quali la Sig.ra
è eventualmente intestataria o cointestataria con terze persone nonché del saldo dei Pt_1
conti correnti dei propri familiari conviventi (ora il figlio e nel recente Persona_1
passato altresì il fratello e la madre ) nonché di tutte Persona_2 Controparte_2
le indicazioni di cui al Protocollo sottoscritto (del Tribunale di Verona -esempio documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti dai soggetti conviventi).
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suindicate istanze, si precisano le conclusioni come segue:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra e il Parte_1
Sig. ; CP_1
- rigettare la domanda di assegno divorzile in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o rigettare/revocare qualsiasi statuizione di contributo economico e/o di mantenimento anche stabilito in sede di separazione in favore della Sig.ra in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto e/o comunque, in subordine, disporre la riduzione di tale importo nella misura che emergerà in giudizio e/o che verrà ritenuta di giustizia ed equità.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese e compensi professionali di causa ed in ogni caso con rigetto della pretesa di maggiorazione delle spese di lite effettuata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art.
4 comma 1 bis D.M. 55/2014 per le motivazioni in narrativa.
Conclusioni del PM: “ nulla oppone/si rimette”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 14.12.2022 la sig.ra ha chiesto la dichiarazione Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , con CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile di € 700.
Il sig. si è costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di CP_1
divorzio, ma contestando la ricostruzione effettuata da parte ricorrente e i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la Presidente ha disposto la prosecuzione del giudizio, confermando le condizioni di separazione.
Il giudizio è quindi proseguito avanti al giudice istruttore e, assunte le prove orali ammesse, è stato posto in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * *
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di BOVOLONE (VR) (v. allegato n. 3) atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato (v. allegato) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
pagina 3 di 8 Quanto alla domanda di assegno divorzile, la recente e consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018 ha stabilito che all'assegno di divorzio va attribuita una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve quindi essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa – chiarisce la
Corte - discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
“Il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38362 del 03/12/2021).
Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte la quale, nell'affermare che
pagina 4 di 8 l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che, a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021).
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito.
Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera.
Si tratta di un "contributo", che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti.
Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio e', semmai,
pagina 5 di 8 rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione” (Cass. n. 27945 del 2023).
In definitiva, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera (in tal senso Cass. citata n. 27945 del 2023).
Ciò premesso nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Dall'esame della documentazione fiscale dimessa dalle parti emerge infatti la precondizione fattuale della disparità reddituale.
La ricorrente lavora come operatrice socio-sanitaria presso l'Istituto Assistenza Anziani di Verona e ha percepito, nel periodo 2020-2023, redditi netti tra € 17.652 e € 20.212 per una somma mensile media del periodo di € 1.561,83 (nel triennio precedente 2017-2019 il reddito netto medio è stato di € 16.986 per un reddito mensile di € 1.415).
è impiegato presso la Banca Veronese ed ha percepito redditi nel periodo CP_1
2020-2023, redditi netti tra € 30.330 e € 34.084 per una somma mensile media del periodo di
€ 2.610,37.
Con riferimento alle ulteriori valutazioni economico patrimoniali, con sentenza 314/21 le somme del conto corrente cointestato ai due coniugi ed alimentato con i redditi di entrambi sono state ripartite in pari misura sicché, a seguito della restituzione prelevate in maggior misura dalla ricorrente, entrambe le parti hanno ricevuto € 72.160,02.
Per quanto concerne le proprietà immobiliari la ricorrente ha ereditato dal padre dalla successione di mio padre la quota 1/3 della nuda proprietà di un'unità immobiliare a
Bovolone di cui la madre è usufruttuaria e ½ della proprietà di altri due immobili e di un terreno.
è proprietario esclusivo della casa familiare acquistata nel 2015 in costanza CP_1
di matrimonio, come è stato accertato con la sentenza 165/2022, ed ha ereditato dalla madre,
pagina 6 di 8 l'1% di una s.a.s. e la quota di 8,33% di alcuni beni immobili non meglio identificati. alla dichiarazione dei redditi qui allegata relative al 2021.
A fronte dunque di una disparità reddituale, non colmata dalla condizione economico - patrimoniale dei coniugi sopra descritta, dall'istruttoria espletata risulta che, un anno dopo la nascita del figlio, la ricorrente che lavorava a tempo pieno (circostanza non contestata) è passata ad un orario part time;
che il figlio è nato con una grave forma del morbo di e ciò ha richiesto un intervento chirurgico, successivi frequenti controlli e visite Persona_3
mediche e che la ricorrente si è occupata in modo prevalente della gestione del figlio sia per l'aspetto sanitario che scolastico, della cura del marito e della casa (cfr. dep. , Persona_1
). Persona_2
Le deposizioni dei testi e non introducono elementi Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
contrari. Dalle loro dichiarazioni può, al più, desumersi che il padre, appassionato di calcio e arbitro, abbia seguito il figlio nell'attività sportiva, che abbia preso qualche permesso lavorativo per il figlio e che fosse fiero dei risultati scolastici del figlio, circostanza queste ultime indice di un normale rapporto genitoriale ma che nulla tolgono al sacrificio lavorativo della moglie.
La ricorrente, modificando il precedente orario di lavoro, per 19 anni e dunque per l'intera crescita del figlio, ha mantenuto un'attività lavorativa parziale. E' difficile ipotizzare che tale scelta non sia stata quantomeno condivisa con il coniuge ma, in ogni caso, ha certamente comportato un sacrificio per la ricorrente in termini di carriera e retribuzione lavorativa ed avrà incidenza dal punto di vista previdenziale.
Nel medesimo arco temporale il resistente ha invece mantenuto il lavoro a tempo pieno, ha fatto per anni l'arbitro ed era iscritto in un'associazione arbitri con un ruolo dirigenziale;
ha intrapreso attività politica e ricoperto negli anni anche cariche politiche (assessore, vicesindaco e Consigliere di maggioranza del circostanze queste ultime Parte_2
dedotte e non contestate).
La scelta della ricorrente di lavorare part time, oltre ad averle consentito di seguire nel quotidiano il coniuge, il figlio e la casa, ha anche agevolato le attività del marito con ripercussioni in termini professionali e personali.
pagina 7 di 8 Tutto ciò premesso ritiene il Collegio di riconoscere alla ricorrente un assegno divorziale nell'importo di € 350 a decorrere dalla presente sentenza oltre rivalutazione ISTAT annuale.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, soccombente con riferimento all'assegno, in misura di ½ stante la neutralità della pronuncia di divorzio e vengono liquidate con applicazione dei parametri medi e con la maggiorazione del 15% ex art. 4 comma 1 bis dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/lo scioglimento del matrimonio, celebrato in BOVOLONE (VR) il 29/05/1993 tra
, regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di BOVOLONE (VR) (anno 1993, BOVOLONE (VR) (anno
1993 parte II , serie A n. 20)
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
BOVOLONE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a a CP_1 Parte_1
titolo di assegno divorzile la somma di euro 350 entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
4) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 [...]
che liquida, già operata la compensazione per ½, in euro 4.379,20 per Pt_1
competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
La Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
La Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8883/2022 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Maria Lanza e dall'avv. Alessia Cucchetto come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Debora Grigolato come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito 1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il rito concordatario tra e in Parte_1 CP_1
Bovolone (VR) in data 29 maggio 1993 e trascritto nei registri del comune di Bovolone (VR) atto n. 20 P. II serie A anno 1993 ordinando al competente ufficiale di Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni.
2. Disporsi che corrisponda a , a titolo di assegno divorzile, la CP_1 Parte_1 somma di € 700,00 mensili, o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2022 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data da dicembre
2023.
3. Condannarsi il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014.
In via istruttoria, insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2) e 3) c.p.c., da aversi qui per integralmente riportate.
Conclusioni di parte resistente: “in ogni caso, in via istruttoria insiste, ai sensi dell'art. 210
c.p.c. che il Giudice ordini l'esibizione del saldo dei conti correnti nei quali la Sig.ra
è eventualmente intestataria o cointestataria con terze persone nonché del saldo dei Pt_1
conti correnti dei propri familiari conviventi (ora il figlio e nel recente Persona_1
passato altresì il fratello e la madre ) nonché di tutte Persona_2 Controparte_2
le indicazioni di cui al Protocollo sottoscritto (del Tribunale di Verona -esempio documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti dai soggetti conviventi).
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suindicate istanze, si precisano le conclusioni come segue:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra e il Parte_1
Sig. ; CP_1
- rigettare la domanda di assegno divorzile in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o rigettare/revocare qualsiasi statuizione di contributo economico e/o di mantenimento anche stabilito in sede di separazione in favore della Sig.ra in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto e/o comunque, in subordine, disporre la riduzione di tale importo nella misura che emergerà in giudizio e/o che verrà ritenuta di giustizia ed equità.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese e compensi professionali di causa ed in ogni caso con rigetto della pretesa di maggiorazione delle spese di lite effettuata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art.
4 comma 1 bis D.M. 55/2014 per le motivazioni in narrativa.
Conclusioni del PM: “ nulla oppone/si rimette”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 14.12.2022 la sig.ra ha chiesto la dichiarazione Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , con CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile di € 700.
Il sig. si è costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di CP_1
divorzio, ma contestando la ricostruzione effettuata da parte ricorrente e i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la Presidente ha disposto la prosecuzione del giudizio, confermando le condizioni di separazione.
Il giudizio è quindi proseguito avanti al giudice istruttore e, assunte le prove orali ammesse, è stato posto in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * *
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di BOVOLONE (VR) (v. allegato n. 3) atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato (v. allegato) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
pagina 3 di 8 Quanto alla domanda di assegno divorzile, la recente e consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018 ha stabilito che all'assegno di divorzio va attribuita una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve quindi essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa – chiarisce la
Corte - discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
“Il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
38362 del 03/12/2021).
Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte la quale, nell'affermare che
pagina 4 di 8 l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che, a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021).
Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito.
Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera.
Si tratta di un "contributo", che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti.
Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio e', semmai,
pagina 5 di 8 rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione” (Cass. n. 27945 del 2023).
In definitiva, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera (in tal senso Cass. citata n. 27945 del 2023).
Ciò premesso nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Dall'esame della documentazione fiscale dimessa dalle parti emerge infatti la precondizione fattuale della disparità reddituale.
La ricorrente lavora come operatrice socio-sanitaria presso l'Istituto Assistenza Anziani di Verona e ha percepito, nel periodo 2020-2023, redditi netti tra € 17.652 e € 20.212 per una somma mensile media del periodo di € 1.561,83 (nel triennio precedente 2017-2019 il reddito netto medio è stato di € 16.986 per un reddito mensile di € 1.415).
è impiegato presso la Banca Veronese ed ha percepito redditi nel periodo CP_1
2020-2023, redditi netti tra € 30.330 e € 34.084 per una somma mensile media del periodo di
€ 2.610,37.
Con riferimento alle ulteriori valutazioni economico patrimoniali, con sentenza 314/21 le somme del conto corrente cointestato ai due coniugi ed alimentato con i redditi di entrambi sono state ripartite in pari misura sicché, a seguito della restituzione prelevate in maggior misura dalla ricorrente, entrambe le parti hanno ricevuto € 72.160,02.
Per quanto concerne le proprietà immobiliari la ricorrente ha ereditato dal padre dalla successione di mio padre la quota 1/3 della nuda proprietà di un'unità immobiliare a
Bovolone di cui la madre è usufruttuaria e ½ della proprietà di altri due immobili e di un terreno.
è proprietario esclusivo della casa familiare acquistata nel 2015 in costanza CP_1
di matrimonio, come è stato accertato con la sentenza 165/2022, ed ha ereditato dalla madre,
pagina 6 di 8 l'1% di una s.a.s. e la quota di 8,33% di alcuni beni immobili non meglio identificati. alla dichiarazione dei redditi qui allegata relative al 2021.
A fronte dunque di una disparità reddituale, non colmata dalla condizione economico - patrimoniale dei coniugi sopra descritta, dall'istruttoria espletata risulta che, un anno dopo la nascita del figlio, la ricorrente che lavorava a tempo pieno (circostanza non contestata) è passata ad un orario part time;
che il figlio è nato con una grave forma del morbo di e ciò ha richiesto un intervento chirurgico, successivi frequenti controlli e visite Persona_3
mediche e che la ricorrente si è occupata in modo prevalente della gestione del figlio sia per l'aspetto sanitario che scolastico, della cura del marito e della casa (cfr. dep. , Persona_1
). Persona_2
Le deposizioni dei testi e non introducono elementi Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
contrari. Dalle loro dichiarazioni può, al più, desumersi che il padre, appassionato di calcio e arbitro, abbia seguito il figlio nell'attività sportiva, che abbia preso qualche permesso lavorativo per il figlio e che fosse fiero dei risultati scolastici del figlio, circostanza queste ultime indice di un normale rapporto genitoriale ma che nulla tolgono al sacrificio lavorativo della moglie.
La ricorrente, modificando il precedente orario di lavoro, per 19 anni e dunque per l'intera crescita del figlio, ha mantenuto un'attività lavorativa parziale. E' difficile ipotizzare che tale scelta non sia stata quantomeno condivisa con il coniuge ma, in ogni caso, ha certamente comportato un sacrificio per la ricorrente in termini di carriera e retribuzione lavorativa ed avrà incidenza dal punto di vista previdenziale.
Nel medesimo arco temporale il resistente ha invece mantenuto il lavoro a tempo pieno, ha fatto per anni l'arbitro ed era iscritto in un'associazione arbitri con un ruolo dirigenziale;
ha intrapreso attività politica e ricoperto negli anni anche cariche politiche (assessore, vicesindaco e Consigliere di maggioranza del circostanze queste ultime Parte_2
dedotte e non contestate).
La scelta della ricorrente di lavorare part time, oltre ad averle consentito di seguire nel quotidiano il coniuge, il figlio e la casa, ha anche agevolato le attività del marito con ripercussioni in termini professionali e personali.
pagina 7 di 8 Tutto ciò premesso ritiene il Collegio di riconoscere alla ricorrente un assegno divorziale nell'importo di € 350 a decorrere dalla presente sentenza oltre rivalutazione ISTAT annuale.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, soccombente con riferimento all'assegno, in misura di ½ stante la neutralità della pronuncia di divorzio e vengono liquidate con applicazione dei parametri medi e con la maggiorazione del 15% ex art. 4 comma 1 bis dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/lo scioglimento del matrimonio, celebrato in BOVOLONE (VR) il 29/05/1993 tra
, regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di BOVOLONE (VR) (anno 1993, BOVOLONE (VR) (anno
1993 parte II , serie A n. 20)
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
BOVOLONE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a a CP_1 Parte_1
titolo di assegno divorzile la somma di euro 350 entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
4) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1 [...]
che liquida, già operata la compensazione per ½, in euro 4.379,20 per Pt_1
competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
La Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
La Presidente
dott. Antonella Guerra
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