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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2172 dell'anno 2023, introdotta con ricorso ex art. 703 c.p.c. da:
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SOLENNE VINCENZO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MIRANDA CP C.F._2
FERDINANDO MAURO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER IL RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito — ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previo ogni opportuno accertamento di ragione e/o di legge — così provvedere:
In via principale di merito: accertare e dichiarare, in considerazione delle ragioni esposte in atti e delle risultanze istruttorie emerse, che il sig. non vanta alcun diritto reale sull'immobile di CP proprietà del sig. sito in San IA SE (MI), alla via Monti n. 10, e pertanto CP_1 non può richiedere, né ricevere, alcuna tutela possessoria o di altra natura e conseguentemente revocare l'ordinanza repert. n. 448/2023 del 16/03/2023 emessa dal
Giudice dott.ssa Latella;
p. 1 accertare e dichiarare che il sig. ha agito legittimamente nell'esercizio dei propri CP_1 diritti con riferimento all'aver impedito l'accesso del sig. nell'immobile de quo e con CP riferimento all'intervento di cambio della serratura della porta di accesso allo stesso;
revocare, in ragione di quanto esposto in atti e delle risultanze istruttorie, l'ordinanza repert. n. 448/2023 del 16/03/2023 emessa dal Giudice dott.ssa Latella in esito al giudizio possessorio portante R.G. n. 2980/2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si rinuncia formalmente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
PARTE CONVENUTA:
In Via istruttoria: Insiste per l'ammissione di tutte le prove articolate e formulate con propria memoria ex art. 183 n. 2 cpc del 06/03/2024
Nel merito insiste affinché sia rigettata ogni domanda formulata dall'attore-ricorrente Sig.
ed invece sia confermata l'Ordinanza possessoria Parte_1
Repert. N. 448/2023 del 16/03/2023 e quindi venga accolta la domanda di parte convenuta alla condanna nei confronti dello al rilascio - reintegra Parte_1 del possesso- a favore del convenuto Sig. dell'appartamento sito in San CP
IA SE (MI) in Via Monti n. 10 piano T/S1. composto da n. 4 vani utili ed identificato al Catasto del comune di San IA SE al foglio 9, particella 202 subalterno 2, categoria A03 ammobiliato;
Insiste per la condanna del Sig. al risarcimento a Parte_1 favore del convenuto dell'importo di Euro 6.600 e/o a quella maggiore o CP minore somma ritenuta di giustizia anche facendo ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 cc per spoglio violento e clandestino dell'appartamento sito in San
IA SE (MI) in Via Monti n. 10 piano T/S1 e per la perdita degli arredamenti illecitamente “eliminati” da parte dell'attore-ricorrente, insiste per una condanna ex art. 96 cpc nei confronti dell'attore-ricorrente ; Parte_1
Insiste per la condanna del Sig. al pagamento delle Parte_1 spese e competenze professionali sia del giudizio possessorio Rg. 2980/2022 sia del presente giudizio di merito, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e replica.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Con ricorso del 5.12.2022, iscritto al n. RG 2980/22, domandò la CP reintegrazione nel possesso dell'immobile sito in San IA SE, via Monti n. 10, piano T/S1, e delle universalità di mobili ivi contenute, di cui si affermava legittimo p. 2 possessore in ragione di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 1.12.2018 con il proprietario , negozio registrato il 3.12.2018 Parte_1 Parte_1 presso l'Agenzia delle Entrate – sede di Milano. ha altresì chiesto la condanna di CP
a ripristinare i luoghi come erano e a rimettervi le universalità di beni ivi contenuti, CP_1 oltre al ristoro del danno.
A tal fine, allegò: di essersi recato in Egitto a fine ottobre 2022 e, al proprio ritorno il CP
18.11.2022 in Italia, di aver trovato l'immobile con serratura modificata, tanto da non potervi rientrare;
che l'immobile era stato medio tempore locato ad altra persona, tale di essersi nuovamente recato, il 19.11.2022, presso l'appartamento con i CP_3
Carabinieri; di aver depositato denuncia-querela per l'accaduto; che, recatosi di nuovo presso l'appartamento il 23.11.2022 alla presenza di alcuni amici e al proprio avvocato, dopo una breve colluttazione con intervennero i Carabinieri e il proprietario CP_3 dell'immobile, ; che confermò, in tal caso, di aver sostituito la serratura CP_1 CP_1 della porta d'ingresso.
Nella contumacia di sentita come informatrice il MA il CP_1 Persona_1
Tribunale, con ordinanza del 16.3.2023, pubblicata il 17.3.2023, ha accolto il ricorso, ordinando la reintegrazione nel possesso dell'immobile e dei mobili ivi presenti, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., ha chiesto la prosecuzione del giudizio per la CP_1 ulteriore fase di merito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito:
In via principale di merito:
- accertare e dichiarare, in considerazione delle ragioni esposte nel presente atto e delle risultanze istruttorie, che il sig. non vanta alcun diritto reale CP sull'immobile di proprietà del sig. sito in San IA SE (MI), alla CP_1 via Monti n. 10, e pertanto non può richiedere, né ricevere, alcuna tutela possessoria o di altra natura e conseguentemente revocare l'ordinanza repert. n.
448/2023 del 16/03/2023 emessa dal Giudice dott.ssa Latella e depositata il
17/03/2023;
- accertare e dichiarare la legittimità della condotta del sig. relativamente CP_1 al cambio della serratura della porta d'ingresso dall'immobile de quo, di sua proprietà, ed alla conseguente negazione, al sig. , dell'accesso a detto CP immobile, per le ragioni esposte in atti;
- revocare, in ragione di quanto esposto in atti e delle risultanze istruttorie,
l'ordinanza repert. n. del 16/03/2023, depositata il 17/03/2023, emessa in esito al giudizio possessorio portante R.G. n. 2980/2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A tal fine, ha dedotto: di aver effettivamente sottoscritto un contratto di locazione CP_1 con per l'immobile già richiamato in precedenza;
che si sarebbe reso CP CP inadempiente al pagamento del canone e delle spese per 8.700,00 euro;
che CP avrebbe liberato l'immobile de quo, trasferendosi a EL AN;
che , il CP
p. 3 21.11.2022, si era recato presso il e ivi, in presenza del titolare ( e di CP_4 Pt_2 un collaboratore dello stesso, aveva presentato tramite il sito web dell'Agenzia delle
Entrate la risoluzione del contratto;
che tale operazione era stata effettuata mediante applicativo informatico e con accesso mediante password OTP;
che il 19.11.2022 CP aveva già restituito le chiavi, tanto che la sera stessa, dopo aver constatato che CP_1
l'appartamento era libero da beni, aveva provveduto al cambio delle serrature;
di aver stipulato, il successivo 23.11.2022, un nuovo contratto di locazione, per il medesimo immobile, con (lo stesso titolare del CAF di cui si è detto); di aver Parte_3 accertato che ha trasferito a EL AN la propria residenza dal 30.9.2022; che CP
avrebbe tentato di accedere all'immobile anche con strumenti atti alla forzatura della CP serratura, tanto da depositare denuncia-querela in proposito.
In diritto, ha lamentato: (i) la nullità del procedimento possessorio di cui al n. RG CP_1
2980/22, in quanto il ricorso e il relativo decreto di fissazione di udienza non gli sarebbero stati ritualmente notificati, avendo preso contezza dell'ordinanza emessa a definizione del giudizio recandosi presso la Casa comunale di S. IA M.se; (ii) la carenza di interesse ad agire e legittimazione attiva, in ragione della risoluzione contrattuale del 21.11.2022;
(iii) la carenza di un diritto reale tutelabile nelle forme impiegate da , avendo peraltro CP questi già risolto la locazione e rilasciato il bene nelle mani del proprietario.
Inoltre, ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza CP_1 del 16-17.3.2023 a definizione del primo segmento procedimentale.
Con decreto 11.8.2023 il giudice dott.ssa Latella ha fissato l'udienza del 29.9.2023 per la prosecuzione del giudizio e termini per notifica e costituzione.
si è quindi costituito in questo giudizio e ha insistito per la conferma dell'ordinanza CP del 16-17.3.2023, in particolare deducendo: (i) di aver esercitato la detenzione qualificata sull'immobile in ragione di un valido contratto di locazione, tenuto conto che l'ordinamento tutela il conduttore anche a seguito della cessazione dell'efficacia del negozio;
(ii) che al
19.11.2022 ancora non poteva ritenersi venuta meno la detenzione qualificata dell'immobile; (iii) di non aver mai conferito incarico ad alcuno, tantomeno a tale
[...]
per procedere alla comunicazione di cessazione del contratto;
(iv) l'assenza di Pt_3 qualsivoglia irregolarità nella notifica del ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 5.1.2024, a scioglimento di precedente riserva, il giudice ha ritenuto la corretta introduzione del giudizio e respinto l'istanza di sospensione dell'ordinanza, oltre a concedere i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Scambiate le memorie, con ordinanza del 13.5.2024 lo scrivente – al quale medio tempore
è stata riassegnata la causa per trasferimento ad altro ufficio del precedente magistrato titolare – ha fissato per la comparizione personale l'udienza del 7.6.2024, all'esito della quale ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.10.2024, dato atto che dalle “note pervenute, da cui si desume che la proposta conciliativa non solo non è stata accolta, ma è in radice impossibile per la sopravvenuta esecuzione” del provvedimento possessorio, sono state p. 4 solo parzialmente ammesse le istanze di prova orale, fissandosi a tal fine l'udienza del
5.11.2024 per esaurimento dell'intera istruttoria.
A tale udienza sono stati sentiti, come da ordinanza dell'11.10.2024, due testi per parte, ossia e per il ricorrente ed e Parte_3 Testimone_1 Persona_1 CP_5 per il resistente.
Ritenuta la causa istruita e idonea alla decisione, con ordinanza 6.11.2024 è stato assegnato il termine ex art. 127-ter c.p.c. del successivo 27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
La sola parte resistente ha chiesto concedersi termini ex art. 190 c.p.c., quindi, con ordinanza 28.11.2024, il giudice ha rimesso la causa in decisione, concessi i suddetti termini il primo dei quali ridotto.
Si precisa sin d'ora che il resistente, chiesti i termini per gli scritti conclusionali, nulla ha depositato.
2. Preliminarmente, occorre confermare – a fronte del generico richiamo del resistente alle proprie istanze istruttorie, in contrasto con l'obbligo di procedere “in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi” (Cass. 33103/21) – l'ordinanza dell'11.10.2024. I capitoli formulati da con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, CP
c.p.c. vertono su circostanze già oggetto di risultanze documentali, o pacifiche o comunque tali da demandare ai testi valutazioni o da richiedere loro di riferire de relato.
Sicché, per violazione dei canoni di ammissibilità e rilevanza, i capitoli di prova non possono trovare ingresso nel procedimento.
3. La domanda di dev'essere accolta nei termini infra precisati. CP_1
Tra le parti è pacifico – e provato in via documentale – che sia intercorso un contratto di locazione a uso abitativo dell'immobile ammobiliato sito in S. IA M.se, via Buonarroti
7, con durata per anni 4 dall'1.12.2018. Il contratto è stato ritualmente registrato.
In ordine alla cessazione degli effetti del contratto, allo sgombero e alla restituzione dell'immobile – e, quindi, alla possibilità di accordare tutela al conduttore nelle forme qui azionate – le due ricostruzioni offerte dalle parti sono completamente antitetiche:
− ha dedotto che era inadempiente al pagamento del canone e delle spese CP_1 CP per 8.700,00 euro e che il conduttore era già trasferito a EL AN (doc. 7 ric.).
Fallita una trattativa per ricomporre le reciproche pretese, , il 21.11.2022, si è CP recato presso il e ivi, in presenza del titolare ( , aveva presentato CP_4 Pt_2 tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate la risoluzione del contratto (doc. 3 ric.).
Tale operazione era stata effettuata mediante applicativo informatico e con accesso mediante password OTP, nella disponibilità del solo;
peraltro, il 19.11.2022 CP
aveva già restituito le chiavi, tanto che la sera stessa, dopo aver CP CP_1 constatato che l'appartamento era libero da beni, aveva provveduto al cambio delle serrature. Il 23.11.2022, infatti, l'immobile sarebbe stato nuovamente locato, come risulta dal doc. 6 ric.
p. 5 − , invece, ha sostenuto che, al proprio ritorno dall'Egitto in Italia, il 18.11.2022, CP
l'immobile era già stato oggetto di cambio della serratura, tanto da non potervi rientrare;
che l'immobile era stato medio tempore locato ad altra persona, tale , che già CP_3 vi abitava;
di essersi nuovamente recato, il 19.11.2022, presso l'appartamento con i
Carabinieri; di aver depositato denuncia-querela per l'accaduto; che, recatosi di nuovo presso l'appartamento il 23.11.2022 alla presenza di alcuni amici e al proprio avvocato, dopo una breve colluttazione con intervennero i Carabinieri e il proprietario CP_3 dell'immobile, che confermò, in tal caso, di aver sostituito la serratura CP_1 CP_1 della porta d'ingresso. ha quindi contestato di aver perso la detenzione CP qualificata dell'immobile e ha prospettato un utilizzo da parte di terzi della propria utenza SPID, necessaria alla registrazione telematica della risoluzione contrattuale.
In via preliminare, è opportuno precisare che, secondo la condivisibile ricostruzione fornita dal Supremo giudice di legittimità (Cass. 18486/14), il conduttore che si trovi nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile. Il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile fintantoché non vi sia il rilascio, spontaneo o eseguito nelle forme di legge.
Nel caso di specie, quindi, ciò che è realmente dirimente non è tanto l'intervenuta risoluzione del contratto – che, di per sé, è elemento neutro ai fini dell'esperimento della tutela possessoria – quanto, piuttosto, l'effettiva restituzione dell'immobile nella disponibilità del locatore.
Sull'intervenuta risoluzione contrattuale, per vero, il Tribunale ritiene che non vi sia dubbio alcuno. Il resistente ha genericamente contestato la possibilità che la risoluzione sia stata eseguita e registrata, presso il il 21.11.2022, dal titolare del CAF stesso, CP_4
senza che fosse presente, in quanto già avrebbe avuto la Pt_2 CP Pt_2 disponibilità delle credenziali SPID di per precedenti rapporti di conoscenza. CP
Tale tesi, oltre a essere già di per sé illogica, è smentita chiaramente dalle testimonianze precise e convergenti dello stesso (Mi ha chiamato qualche giorno prima Pt_2 CP del 21.11 fissando un appuntamento, per chiudere il contratto. […] si è presentato CP da noi il 21.11, nel pomeriggio, ha fatto accesso tramite SPID in mia presenza, davanti a un pc, e ha ricevuto la password OTP, che ha ricevuto sul suo dispositivo personale e mi ha dettato. L'OTP dura 30 secondi. Così siamo entrati sulla pagina dell'Agenzia delle
Entrate e abbiamo fatto la richiesta. La richiesta è andata a buon fine e abbiamo consegnato la ricevuta a ) e di , utente del CAF presente al momento CP Tes_1 dell'operazione (a novembre 2022, un pomeriggio, ero andato al CAF a fare un documento per i miei figli. Quando sono entrato, era già dentro, quindi mi ha detto di CP Pt_2 aspettare che stava finendo con questo cliente. Ero seduto in attesa a pochi metri di distanza da e e ho sentito il loro dialogo. Ricordo di aver sentito parlare CP Pt_2
p. 6 della chiusura di un contratto di affitto di una casa. Non ho sentito altro. Ho visto che guardava il computer). Pt_2
Il teste che ha riferito di essere stato insieme a , il 21.11.2022, in cantiere al CP_5 CP lavoro (così essendo impossibile che lo stesso fosse al CAF), è soggetto del tutto privo di credibilità: da un lato, dichiara di ricordare tale circostanza, ma poi non è in grado di riferire dove fosse tale cantiere e ha collocato l'episodio in tempo incerto, ossia a dicembre (senza nulla dire dell'anno). La genericità del relato testimoniale rende palesemente inattendibile tale affermazione, anche perché contraddetta da ben più solidi elementi (dichiarativi e documentali) di segno contrario.
Inoltre, nella richiesta di archiviazione relativa ai procedimenti penali scaturiti dalle contrapposte querele, il PM in sede (doc. 20 ric.) ha dato atto che hanno avuto esito negativo gli esiti dell'indagine volta a verificare l'eventuale utilizzo, da parte di terzi, dell'utenza SPID di . CP
In ogni caso, la tesi proposta da sconta una grave lacuna. Com'è noto a chiunque, CP
i sistemi informatici che prevedono l'invio della c.d. one time password (OTP) presuppongono, una volta inserite le credenziali dell'utente, l'inserimento di una password
(appunto temporanea) trasmessa su un'utenza telefonica (mediante SMS) già nota al sistema, in quanto precedentemente fornita al provider del servizio dall'utilizzatore.
Nel caso di specie, occorrerebbe quindi immaginare, alternativamente, che fosse Pt_2 in possesso del telefono di (ma senza che questi fosse presente) o che, in modo CP ancor più illogico, la SPID di fosse già collegata a un'utenza in uso ad CP Pt_2
Oltre ad apparire fantasiose e controintuitive, tali ipotesi sono del tutto prive di qualsiasi riscontro probatorio (neppure indiziario) e, anzi, sono superate dalle evidenze, che univocamente convergono verso l'affermazione della piena riconducibilità soggettiva dell'atto di risoluzione a . CP
Il Tribunale ritiene inoltre che sia stata anche raggiunta la prova dell'intervenuto rilascio dell'immobile nella disponibilità del locatore e proprietario CP_1
Sul punto, rimanendo irrilevante la testimonianza resa dal MA (che nulla Per_1 ha visto in prima persona) e inattendibile quella di il teste ha riferito che, CP_5 Pt_2 al 19.11.2022, aveva riottenuto le chiavi dal conduttore e, essendovi entrati CP_1 insieme, avevano constatato che l'immobile era vuoto, versava in cattive condizioni di pulizia e conteneva un solo frigorifero e delle cartacce.
Peraltro, che l'immobile fosse vuoto e già nella disponibilità del proprietario si desume dal fatto che lo stesso sia stato immediatamente locato ad altra persona (ad Pt_2 appunto), dichiarandosi in contratto che l'unità immobiliare era libera e sgombra. Questo dato, pienamente coerente con quanto riferito da in interrogatorio libero, contrasta CP_1 con quel che ha sostenuto, ossia l'impossibilità di accedere all'immobile anche per CP recuperare i propri beni che ivi aveva lasciato.
p. 7 Ancora, deve considerarsi che già da tempo l'intero nucleo familiare di aveva CP trasferito la propria residenza in altro comune, sicché doveva essere cessato qualsiasi bisogno dell'unità immobiliare a fini abitativi.
Il fatto che nell'immobile fosse ubicata la sede legale di è del tutto irrilevante, Controparte_6 in quanto trattasi di un soggetto formalmente differente da (che, pure, ne risulta CP
A.U.) e che non ha esercitato alcuna propria prerogativa in questa sede.
Inoltre, è significativo l'esame dei file video (in particolare i docc. 5 e 5-A, essendo di ben poco rilievo quelli sub doc. 8 e 8-A) prodotti da . Le registrazioni sono state solo CP_1 genericamente contestate e disconosciute da;
tuttavia, come noto (v., tra le molte, CP
Cass. 13519/22), in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova.
Nella fattispecie, se si tiene conto del quadro probatorio sin qui descritto, non v'è ragione di credere che i filmati riproducano qualcosa di diverso dallo stato dell'immobile locato al momento del rilascio, condizione che, peraltro, riproduce visivamente proprio quanto è stato descritto oralmente dal teste (ossia il sostanziale stato di abbandono e sporcizia dell'immobile); né, oltre alla generica contestazione, la difesa di ha offerto un solo CP elemento (o sollecitato alcun mezzo di prova) per mettere in dubbio tale ricostruzione.
Anche la complessiva tesi per cui sarebbe tornato dall'Egitto il 18.11.2022 e avrebbe CP quindi trovato l'immobile inaccessibile è carente, sotto il profilo probatorio, in ragione della radicale assenza di qualsivoglia documento (p.e., titoli di viaggio, prenotazioni, richieste di periodi di ferie dal lavoro) che possa fornire valido riscontro a tali allegazioni. Allo stesso modo, l'eventuale permanenza di beni mobili di proprietà di nell'immobile per cui è CP causa è sfornita di qualsiasi risultanza probatoria, a maggior ragione se si tien conto che l'immobile era stato locato come “ammobiliato”.
Conclusivamente, dal materiale istruttorio acquisito, deve ritenersi provato che, al momento del perfezionamento della risoluzione del contratto di locazione da parte di
, l'immobile era già stato materialmente rimesso nella disponibilità del proprietario CP per evidente riconsegna delle chiavi e previo svuotamento dell'appartamento. Il proprietario ha quindi legittimamente cambiato la serratura e locato a terzi il bene;
nessuna tutela può quindi essere accordata all'odierno resistente, che già si era spogliato materialmente (mediante restituzione delle chiavi e dell'immobile vuoto) e giuridicamente
(con la risoluzione) della disponibilità dell'immobile.
In accoglimento del ricorso, l'ordinanza del 16.3.2023, emessa da questo Ufficio a definizione del ricorso n. 2980/22 introdotto da , dev'essere revocata. Ogni CP domanda, anche risarcitoria, introdotta da deve ritenersi parimenti rigettata, posto CP che, nella condotta di non si è ravvisata alcuna illegittimità. CP_1
p. 8 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si applicano valori prossimi ai medi per le prime tre fasi processuali (studio, introduzione, istruttoria/trattazione); il contegno processuale di , che prima ha chiesto i termini ex CP art. 190 c.p.c. e poi non ha depositato neppure un singolo rigo (controparte non ne aveva fatto richiesta, ma ha, a quel punto, depositato la conclusionale), giustifica, per la fase decisoria, un lieve discostamento, in aumento, rispetto ai medi.
Lo scaglione di riferimento – in assenza di documenti da cui poter anche in via analogica procedere ex art. 15 c.p.c. (cfr. Cass. 24644/11) – è determinato considerando la causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 2172 dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertata la regolarità della condotta di Controparte_1
per cui è causa, REVOCA l'ordinanza del 16.3.2023, emessa a definizione
[...] del proc. n. 2980/22 RG da questo Tribunale;
2) RIGETTA ogni altra domanda di CP
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di CP
, che vengono liquidate in 8.000,00 Controparte_1 euro per compensi professionali, 264,00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 06/02/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 2172 dell'anno 2023, introdotta con ricorso ex art. 703 c.p.c. da:
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SOLENNE VINCENZO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MIRANDA CP C.F._2
FERDINANDO MAURO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER IL RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario adito — ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previo ogni opportuno accertamento di ragione e/o di legge — così provvedere:
In via principale di merito: accertare e dichiarare, in considerazione delle ragioni esposte in atti e delle risultanze istruttorie emerse, che il sig. non vanta alcun diritto reale sull'immobile di CP proprietà del sig. sito in San IA SE (MI), alla via Monti n. 10, e pertanto CP_1 non può richiedere, né ricevere, alcuna tutela possessoria o di altra natura e conseguentemente revocare l'ordinanza repert. n. 448/2023 del 16/03/2023 emessa dal
Giudice dott.ssa Latella;
p. 1 accertare e dichiarare che il sig. ha agito legittimamente nell'esercizio dei propri CP_1 diritti con riferimento all'aver impedito l'accesso del sig. nell'immobile de quo e con CP riferimento all'intervento di cambio della serratura della porta di accesso allo stesso;
revocare, in ragione di quanto esposto in atti e delle risultanze istruttorie, l'ordinanza repert. n. 448/2023 del 16/03/2023 emessa dal Giudice dott.ssa Latella in esito al giudizio possessorio portante R.G. n. 2980/2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si rinuncia formalmente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
PARTE CONVENUTA:
In Via istruttoria: Insiste per l'ammissione di tutte le prove articolate e formulate con propria memoria ex art. 183 n. 2 cpc del 06/03/2024
Nel merito insiste affinché sia rigettata ogni domanda formulata dall'attore-ricorrente Sig.
ed invece sia confermata l'Ordinanza possessoria Parte_1
Repert. N. 448/2023 del 16/03/2023 e quindi venga accolta la domanda di parte convenuta alla condanna nei confronti dello al rilascio - reintegra Parte_1 del possesso- a favore del convenuto Sig. dell'appartamento sito in San CP
IA SE (MI) in Via Monti n. 10 piano T/S1. composto da n. 4 vani utili ed identificato al Catasto del comune di San IA SE al foglio 9, particella 202 subalterno 2, categoria A03 ammobiliato;
Insiste per la condanna del Sig. al risarcimento a Parte_1 favore del convenuto dell'importo di Euro 6.600 e/o a quella maggiore o CP minore somma ritenuta di giustizia anche facendo ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 cc per spoglio violento e clandestino dell'appartamento sito in San
IA SE (MI) in Via Monti n. 10 piano T/S1 e per la perdita degli arredamenti illecitamente “eliminati” da parte dell'attore-ricorrente, insiste per una condanna ex art. 96 cpc nei confronti dell'attore-ricorrente ; Parte_1
Insiste per la condanna del Sig. al pagamento delle Parte_1 spese e competenze professionali sia del giudizio possessorio Rg. 2980/2022 sia del presente giudizio di merito, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e replica.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
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1. Con ricorso del 5.12.2022, iscritto al n. RG 2980/22, domandò la CP reintegrazione nel possesso dell'immobile sito in San IA SE, via Monti n. 10, piano T/S1, e delle universalità di mobili ivi contenute, di cui si affermava legittimo p. 2 possessore in ragione di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 1.12.2018 con il proprietario , negozio registrato il 3.12.2018 Parte_1 Parte_1 presso l'Agenzia delle Entrate – sede di Milano. ha altresì chiesto la condanna di CP
a ripristinare i luoghi come erano e a rimettervi le universalità di beni ivi contenuti, CP_1 oltre al ristoro del danno.
A tal fine, allegò: di essersi recato in Egitto a fine ottobre 2022 e, al proprio ritorno il CP
18.11.2022 in Italia, di aver trovato l'immobile con serratura modificata, tanto da non potervi rientrare;
che l'immobile era stato medio tempore locato ad altra persona, tale di essersi nuovamente recato, il 19.11.2022, presso l'appartamento con i CP_3
Carabinieri; di aver depositato denuncia-querela per l'accaduto; che, recatosi di nuovo presso l'appartamento il 23.11.2022 alla presenza di alcuni amici e al proprio avvocato, dopo una breve colluttazione con intervennero i Carabinieri e il proprietario CP_3 dell'immobile, ; che confermò, in tal caso, di aver sostituito la serratura CP_1 CP_1 della porta d'ingresso.
Nella contumacia di sentita come informatrice il MA il CP_1 Persona_1
Tribunale, con ordinanza del 16.3.2023, pubblicata il 17.3.2023, ha accolto il ricorso, ordinando la reintegrazione nel possesso dell'immobile e dei mobili ivi presenti, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., ha chiesto la prosecuzione del giudizio per la CP_1 ulteriore fase di merito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito:
In via principale di merito:
- accertare e dichiarare, in considerazione delle ragioni esposte nel presente atto e delle risultanze istruttorie, che il sig. non vanta alcun diritto reale CP sull'immobile di proprietà del sig. sito in San IA SE (MI), alla CP_1 via Monti n. 10, e pertanto non può richiedere, né ricevere, alcuna tutela possessoria o di altra natura e conseguentemente revocare l'ordinanza repert. n.
448/2023 del 16/03/2023 emessa dal Giudice dott.ssa Latella e depositata il
17/03/2023;
- accertare e dichiarare la legittimità della condotta del sig. relativamente CP_1 al cambio della serratura della porta d'ingresso dall'immobile de quo, di sua proprietà, ed alla conseguente negazione, al sig. , dell'accesso a detto CP immobile, per le ragioni esposte in atti;
- revocare, in ragione di quanto esposto in atti e delle risultanze istruttorie,
l'ordinanza repert. n. del 16/03/2023, depositata il 17/03/2023, emessa in esito al giudizio possessorio portante R.G. n. 2980/2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A tal fine, ha dedotto: di aver effettivamente sottoscritto un contratto di locazione CP_1 con per l'immobile già richiamato in precedenza;
che si sarebbe reso CP CP inadempiente al pagamento del canone e delle spese per 8.700,00 euro;
che CP avrebbe liberato l'immobile de quo, trasferendosi a EL AN;
che , il CP
p. 3 21.11.2022, si era recato presso il e ivi, in presenza del titolare ( e di CP_4 Pt_2 un collaboratore dello stesso, aveva presentato tramite il sito web dell'Agenzia delle
Entrate la risoluzione del contratto;
che tale operazione era stata effettuata mediante applicativo informatico e con accesso mediante password OTP;
che il 19.11.2022 CP aveva già restituito le chiavi, tanto che la sera stessa, dopo aver constatato che CP_1
l'appartamento era libero da beni, aveva provveduto al cambio delle serrature;
di aver stipulato, il successivo 23.11.2022, un nuovo contratto di locazione, per il medesimo immobile, con (lo stesso titolare del CAF di cui si è detto); di aver Parte_3 accertato che ha trasferito a EL AN la propria residenza dal 30.9.2022; che CP
avrebbe tentato di accedere all'immobile anche con strumenti atti alla forzatura della CP serratura, tanto da depositare denuncia-querela in proposito.
In diritto, ha lamentato: (i) la nullità del procedimento possessorio di cui al n. RG CP_1
2980/22, in quanto il ricorso e il relativo decreto di fissazione di udienza non gli sarebbero stati ritualmente notificati, avendo preso contezza dell'ordinanza emessa a definizione del giudizio recandosi presso la Casa comunale di S. IA M.se; (ii) la carenza di interesse ad agire e legittimazione attiva, in ragione della risoluzione contrattuale del 21.11.2022;
(iii) la carenza di un diritto reale tutelabile nelle forme impiegate da , avendo peraltro CP questi già risolto la locazione e rilasciato il bene nelle mani del proprietario.
Inoltre, ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza CP_1 del 16-17.3.2023 a definizione del primo segmento procedimentale.
Con decreto 11.8.2023 il giudice dott.ssa Latella ha fissato l'udienza del 29.9.2023 per la prosecuzione del giudizio e termini per notifica e costituzione.
si è quindi costituito in questo giudizio e ha insistito per la conferma dell'ordinanza CP del 16-17.3.2023, in particolare deducendo: (i) di aver esercitato la detenzione qualificata sull'immobile in ragione di un valido contratto di locazione, tenuto conto che l'ordinamento tutela il conduttore anche a seguito della cessazione dell'efficacia del negozio;
(ii) che al
19.11.2022 ancora non poteva ritenersi venuta meno la detenzione qualificata dell'immobile; (iii) di non aver mai conferito incarico ad alcuno, tantomeno a tale
[...]
per procedere alla comunicazione di cessazione del contratto;
(iv) l'assenza di Pt_3 qualsivoglia irregolarità nella notifica del ricorso introduttivo.
Con ordinanza del 5.1.2024, a scioglimento di precedente riserva, il giudice ha ritenuto la corretta introduzione del giudizio e respinto l'istanza di sospensione dell'ordinanza, oltre a concedere i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Scambiate le memorie, con ordinanza del 13.5.2024 lo scrivente – al quale medio tempore
è stata riassegnata la causa per trasferimento ad altro ufficio del precedente magistrato titolare – ha fissato per la comparizione personale l'udienza del 7.6.2024, all'esito della quale ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. dell'11.10.2024, dato atto che dalle “note pervenute, da cui si desume che la proposta conciliativa non solo non è stata accolta, ma è in radice impossibile per la sopravvenuta esecuzione” del provvedimento possessorio, sono state p. 4 solo parzialmente ammesse le istanze di prova orale, fissandosi a tal fine l'udienza del
5.11.2024 per esaurimento dell'intera istruttoria.
A tale udienza sono stati sentiti, come da ordinanza dell'11.10.2024, due testi per parte, ossia e per il ricorrente ed e Parte_3 Testimone_1 Persona_1 CP_5 per il resistente.
Ritenuta la causa istruita e idonea alla decisione, con ordinanza 6.11.2024 è stato assegnato il termine ex art. 127-ter c.p.c. del successivo 27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
La sola parte resistente ha chiesto concedersi termini ex art. 190 c.p.c., quindi, con ordinanza 28.11.2024, il giudice ha rimesso la causa in decisione, concessi i suddetti termini il primo dei quali ridotto.
Si precisa sin d'ora che il resistente, chiesti i termini per gli scritti conclusionali, nulla ha depositato.
2. Preliminarmente, occorre confermare – a fronte del generico richiamo del resistente alle proprie istanze istruttorie, in contrasto con l'obbligo di procedere “in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi” (Cass. 33103/21) – l'ordinanza dell'11.10.2024. I capitoli formulati da con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, CP
c.p.c. vertono su circostanze già oggetto di risultanze documentali, o pacifiche o comunque tali da demandare ai testi valutazioni o da richiedere loro di riferire de relato.
Sicché, per violazione dei canoni di ammissibilità e rilevanza, i capitoli di prova non possono trovare ingresso nel procedimento.
3. La domanda di dev'essere accolta nei termini infra precisati. CP_1
Tra le parti è pacifico – e provato in via documentale – che sia intercorso un contratto di locazione a uso abitativo dell'immobile ammobiliato sito in S. IA M.se, via Buonarroti
7, con durata per anni 4 dall'1.12.2018. Il contratto è stato ritualmente registrato.
In ordine alla cessazione degli effetti del contratto, allo sgombero e alla restituzione dell'immobile – e, quindi, alla possibilità di accordare tutela al conduttore nelle forme qui azionate – le due ricostruzioni offerte dalle parti sono completamente antitetiche:
− ha dedotto che era inadempiente al pagamento del canone e delle spese CP_1 CP per 8.700,00 euro e che il conduttore era già trasferito a EL AN (doc. 7 ric.).
Fallita una trattativa per ricomporre le reciproche pretese, , il 21.11.2022, si è CP recato presso il e ivi, in presenza del titolare ( , aveva presentato CP_4 Pt_2 tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate la risoluzione del contratto (doc. 3 ric.).
Tale operazione era stata effettuata mediante applicativo informatico e con accesso mediante password OTP, nella disponibilità del solo;
peraltro, il 19.11.2022 CP
aveva già restituito le chiavi, tanto che la sera stessa, dopo aver CP CP_1 constatato che l'appartamento era libero da beni, aveva provveduto al cambio delle serrature. Il 23.11.2022, infatti, l'immobile sarebbe stato nuovamente locato, come risulta dal doc. 6 ric.
p. 5 − , invece, ha sostenuto che, al proprio ritorno dall'Egitto in Italia, il 18.11.2022, CP
l'immobile era già stato oggetto di cambio della serratura, tanto da non potervi rientrare;
che l'immobile era stato medio tempore locato ad altra persona, tale , che già CP_3 vi abitava;
di essersi nuovamente recato, il 19.11.2022, presso l'appartamento con i
Carabinieri; di aver depositato denuncia-querela per l'accaduto; che, recatosi di nuovo presso l'appartamento il 23.11.2022 alla presenza di alcuni amici e al proprio avvocato, dopo una breve colluttazione con intervennero i Carabinieri e il proprietario CP_3 dell'immobile, che confermò, in tal caso, di aver sostituito la serratura CP_1 CP_1 della porta d'ingresso. ha quindi contestato di aver perso la detenzione CP qualificata dell'immobile e ha prospettato un utilizzo da parte di terzi della propria utenza SPID, necessaria alla registrazione telematica della risoluzione contrattuale.
In via preliminare, è opportuno precisare che, secondo la condivisibile ricostruzione fornita dal Supremo giudice di legittimità (Cass. 18486/14), il conduttore che si trovi nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile. Il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile fintantoché non vi sia il rilascio, spontaneo o eseguito nelle forme di legge.
Nel caso di specie, quindi, ciò che è realmente dirimente non è tanto l'intervenuta risoluzione del contratto – che, di per sé, è elemento neutro ai fini dell'esperimento della tutela possessoria – quanto, piuttosto, l'effettiva restituzione dell'immobile nella disponibilità del locatore.
Sull'intervenuta risoluzione contrattuale, per vero, il Tribunale ritiene che non vi sia dubbio alcuno. Il resistente ha genericamente contestato la possibilità che la risoluzione sia stata eseguita e registrata, presso il il 21.11.2022, dal titolare del CAF stesso, CP_4
senza che fosse presente, in quanto già avrebbe avuto la Pt_2 CP Pt_2 disponibilità delle credenziali SPID di per precedenti rapporti di conoscenza. CP
Tale tesi, oltre a essere già di per sé illogica, è smentita chiaramente dalle testimonianze precise e convergenti dello stesso (Mi ha chiamato qualche giorno prima Pt_2 CP del 21.11 fissando un appuntamento, per chiudere il contratto. […] si è presentato CP da noi il 21.11, nel pomeriggio, ha fatto accesso tramite SPID in mia presenza, davanti a un pc, e ha ricevuto la password OTP, che ha ricevuto sul suo dispositivo personale e mi ha dettato. L'OTP dura 30 secondi. Così siamo entrati sulla pagina dell'Agenzia delle
Entrate e abbiamo fatto la richiesta. La richiesta è andata a buon fine e abbiamo consegnato la ricevuta a ) e di , utente del CAF presente al momento CP Tes_1 dell'operazione (a novembre 2022, un pomeriggio, ero andato al CAF a fare un documento per i miei figli. Quando sono entrato, era già dentro, quindi mi ha detto di CP Pt_2 aspettare che stava finendo con questo cliente. Ero seduto in attesa a pochi metri di distanza da e e ho sentito il loro dialogo. Ricordo di aver sentito parlare CP Pt_2
p. 6 della chiusura di un contratto di affitto di una casa. Non ho sentito altro. Ho visto che guardava il computer). Pt_2
Il teste che ha riferito di essere stato insieme a , il 21.11.2022, in cantiere al CP_5 CP lavoro (così essendo impossibile che lo stesso fosse al CAF), è soggetto del tutto privo di credibilità: da un lato, dichiara di ricordare tale circostanza, ma poi non è in grado di riferire dove fosse tale cantiere e ha collocato l'episodio in tempo incerto, ossia a dicembre (senza nulla dire dell'anno). La genericità del relato testimoniale rende palesemente inattendibile tale affermazione, anche perché contraddetta da ben più solidi elementi (dichiarativi e documentali) di segno contrario.
Inoltre, nella richiesta di archiviazione relativa ai procedimenti penali scaturiti dalle contrapposte querele, il PM in sede (doc. 20 ric.) ha dato atto che hanno avuto esito negativo gli esiti dell'indagine volta a verificare l'eventuale utilizzo, da parte di terzi, dell'utenza SPID di . CP
In ogni caso, la tesi proposta da sconta una grave lacuna. Com'è noto a chiunque, CP
i sistemi informatici che prevedono l'invio della c.d. one time password (OTP) presuppongono, una volta inserite le credenziali dell'utente, l'inserimento di una password
(appunto temporanea) trasmessa su un'utenza telefonica (mediante SMS) già nota al sistema, in quanto precedentemente fornita al provider del servizio dall'utilizzatore.
Nel caso di specie, occorrerebbe quindi immaginare, alternativamente, che fosse Pt_2 in possesso del telefono di (ma senza che questi fosse presente) o che, in modo CP ancor più illogico, la SPID di fosse già collegata a un'utenza in uso ad CP Pt_2
Oltre ad apparire fantasiose e controintuitive, tali ipotesi sono del tutto prive di qualsiasi riscontro probatorio (neppure indiziario) e, anzi, sono superate dalle evidenze, che univocamente convergono verso l'affermazione della piena riconducibilità soggettiva dell'atto di risoluzione a . CP
Il Tribunale ritiene inoltre che sia stata anche raggiunta la prova dell'intervenuto rilascio dell'immobile nella disponibilità del locatore e proprietario CP_1
Sul punto, rimanendo irrilevante la testimonianza resa dal MA (che nulla Per_1 ha visto in prima persona) e inattendibile quella di il teste ha riferito che, CP_5 Pt_2 al 19.11.2022, aveva riottenuto le chiavi dal conduttore e, essendovi entrati CP_1 insieme, avevano constatato che l'immobile era vuoto, versava in cattive condizioni di pulizia e conteneva un solo frigorifero e delle cartacce.
Peraltro, che l'immobile fosse vuoto e già nella disponibilità del proprietario si desume dal fatto che lo stesso sia stato immediatamente locato ad altra persona (ad Pt_2 appunto), dichiarandosi in contratto che l'unità immobiliare era libera e sgombra. Questo dato, pienamente coerente con quanto riferito da in interrogatorio libero, contrasta CP_1 con quel che ha sostenuto, ossia l'impossibilità di accedere all'immobile anche per CP recuperare i propri beni che ivi aveva lasciato.
p. 7 Ancora, deve considerarsi che già da tempo l'intero nucleo familiare di aveva CP trasferito la propria residenza in altro comune, sicché doveva essere cessato qualsiasi bisogno dell'unità immobiliare a fini abitativi.
Il fatto che nell'immobile fosse ubicata la sede legale di è del tutto irrilevante, Controparte_6 in quanto trattasi di un soggetto formalmente differente da (che, pure, ne risulta CP
A.U.) e che non ha esercitato alcuna propria prerogativa in questa sede.
Inoltre, è significativo l'esame dei file video (in particolare i docc. 5 e 5-A, essendo di ben poco rilievo quelli sub doc. 8 e 8-A) prodotti da . Le registrazioni sono state solo CP_1 genericamente contestate e disconosciute da;
tuttavia, come noto (v., tra le molte, CP
Cass. 13519/22), in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova.
Nella fattispecie, se si tiene conto del quadro probatorio sin qui descritto, non v'è ragione di credere che i filmati riproducano qualcosa di diverso dallo stato dell'immobile locato al momento del rilascio, condizione che, peraltro, riproduce visivamente proprio quanto è stato descritto oralmente dal teste (ossia il sostanziale stato di abbandono e sporcizia dell'immobile); né, oltre alla generica contestazione, la difesa di ha offerto un solo CP elemento (o sollecitato alcun mezzo di prova) per mettere in dubbio tale ricostruzione.
Anche la complessiva tesi per cui sarebbe tornato dall'Egitto il 18.11.2022 e avrebbe CP quindi trovato l'immobile inaccessibile è carente, sotto il profilo probatorio, in ragione della radicale assenza di qualsivoglia documento (p.e., titoli di viaggio, prenotazioni, richieste di periodi di ferie dal lavoro) che possa fornire valido riscontro a tali allegazioni. Allo stesso modo, l'eventuale permanenza di beni mobili di proprietà di nell'immobile per cui è CP causa è sfornita di qualsiasi risultanza probatoria, a maggior ragione se si tien conto che l'immobile era stato locato come “ammobiliato”.
Conclusivamente, dal materiale istruttorio acquisito, deve ritenersi provato che, al momento del perfezionamento della risoluzione del contratto di locazione da parte di
, l'immobile era già stato materialmente rimesso nella disponibilità del proprietario CP per evidente riconsegna delle chiavi e previo svuotamento dell'appartamento. Il proprietario ha quindi legittimamente cambiato la serratura e locato a terzi il bene;
nessuna tutela può quindi essere accordata all'odierno resistente, che già si era spogliato materialmente (mediante restituzione delle chiavi e dell'immobile vuoto) e giuridicamente
(con la risoluzione) della disponibilità dell'immobile.
In accoglimento del ricorso, l'ordinanza del 16.3.2023, emessa da questo Ufficio a definizione del ricorso n. 2980/22 introdotto da , dev'essere revocata. Ogni CP domanda, anche risarcitoria, introdotta da deve ritenersi parimenti rigettata, posto CP che, nella condotta di non si è ravvisata alcuna illegittimità. CP_1
p. 8 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si applicano valori prossimi ai medi per le prime tre fasi processuali (studio, introduzione, istruttoria/trattazione); il contegno processuale di , che prima ha chiesto i termini ex CP art. 190 c.p.c. e poi non ha depositato neppure un singolo rigo (controparte non ne aveva fatto richiesta, ma ha, a quel punto, depositato la conclusionale), giustifica, per la fase decisoria, un lieve discostamento, in aumento, rispetto ai medi.
Lo scaglione di riferimento – in assenza di documenti da cui poter anche in via analogica procedere ex art. 15 c.p.c. (cfr. Cass. 24644/11) – è determinato considerando la causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 2172 dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertata la regolarità della condotta di Controparte_1
per cui è causa, REVOCA l'ordinanza del 16.3.2023, emessa a definizione
[...] del proc. n. 2980/22 RG da questo Tribunale;
2) RIGETTA ogni altra domanda di CP
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di CP
, che vengono liquidate in 8.000,00 Controparte_1 euro per compensi professionali, 264,00 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 06/02/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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