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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9480 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 21849/2024 RG Previdenza vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Rossetti n. 15 (C.F. ), elett.te domiciliato in Napoli alla via C.F._1 Mergellina n. 23, presso lo studio dell'Avv. Adriana Lauri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla PEC: Email_1
)
-ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale alle liti in atti (comunicazioni alla PEC:
t) Email_2
- convenuto -
OGGETTO: indebito assistenziale - compensazione
Conclusioni di parte ricorrente
“a. dichiarare illegittima la trattenuta operata in sede di ricalcolo del 19.08.24 relativa all'indebito numero 00016457884 di importo pari ad euro 4.929,56; CP_ c. per l'effetto, condannare l' alla restituzione della somma di euro 4.929,56 o altra somma che il Giudice riterrà; d. condannare l' al pagamento delle spese di lite oltre accessori con attribuzione al CP_1 procuratore anticipatario” Conclusioni della parte resistente
“rigettare la domanda in quanto del tutto infondata per i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto
- di avere in data 05.05.2023 presentato all' domanda N. Domus 3930962107179 CP_1 per l'accertamento dell'invalidità civile;
CP_
- che all'esito dell'accertamento sanitario l' riconosceva il ricorrente “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71”;
- che per l'effetto gli veniva liquidata la pensione di inabilità e n. 044-510407667582 Cat.
INVCIV con decorrenza dal 1 giugno 2023;
- che con prospetto di liquidazione TE08 l' gli comunicava la sussistenza di un CP_1 credito di euro 9.582,42 a titolo di arretrati di pensione di invalidità civile (trasformato in assegno sociale al compimento del 67esimo anno di età) maturati dal 01.06.2023 al
31.08.2024 (doc.4) e, nel contempo, la contemporanea sussistenza dei seguenti indebiti:
“RECUPERO INDEBITO NUMERO 00016457884 EURO 4.929,56 RECUPERO PER QUOTE DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE EURO 4.652,86”, per un totale di euro 9.582,42;
- che entrambi gli importi a debito venivano trattenuti integralmente in sede di liquidazione per cui il ricorrente non percepiva alcunché a titolo di arretrati spettanti per la pensione di inabilità;
- che, presentato ricorso amministrativo avverso l'illegittima compensazione operata CP_ dall'Istituto, l' replicava “che l'indebito è relativo alla materia del reddito di cittadinanza, per la quale c'è un canale specificamente dedicato ai riesami”. In diritto, precisato che l'oggetto dell'odierna impugnativa investe solo la modalità di recupero dell'indebito generatosi sulla prestazione Reddito di cittadinanza (ovvero sul recupero dell'indebito n. 00016457884 per un totale di euro 4.929,56) e non involge l'ulteriore indebito pure indicato nell'allegato Mod TE08 quale “RECUPERO PER QUOTE DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE EURO 4.652,86”, ha contestato la compensazione cd. impropria operata dall'Istituto previdenziale in unica soluzione, invocando il disposto di cui all'art. 1246 n. 3 c.c.; ha altresì richiamato il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità che vieta all' di operare la compensazione in CP_1 misura eccedente il quinto. Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 13.2.2025, si è costituito tempestivamente l' , CP_1 contestando il fondamento della domanda.
Ha dedotto che il ricorrente a seguito alla liquidazione della pensione di invalidità civile n. 044-510407667582 Cat. INVCIV con decorrenza dal 1 giugno 2023, maturava un credito pari ad euro 9.582,42 a titolo di arretrati di pensione di inabilità (trasformata in assegno sociale al compimento del 67.mo anno di età) maturati dal 01.06.2023 al
31.08.2024; che tale importo risulta integralmente trattenuto come da dettaglio che segue:
• RECUPERO PER QUOTE DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE EURO 4.652,86, avendo il ricorrente, nelle more del contenzioso attivato, percepito assegno sociale 078 5104 04410909 dal 01/09/2023 al 30/09/2024. • RECUPERO INDEBITO NUMERO 00016457884 EURO 4.929,56 sulle somme residue spettanti a scomputo del debito n.
16457884 del 19/10/2021 relativo alla domanda RDC INPS-RDC-2019-1720972. Ha inoltre rappresentato che l'indebito a titolo di reddito di cittadinanza consegue alla revoca del trattamento disposta a causa delle dichiarazioni mendaci del ricorrente circa la sussistenza dei requisiti socio economici, come da pregressa comunicazione di indebito notificata a mezzo allegata racc. a.r. del 19.11.2021 (allegata); che per quanto riguarda l'indebito derivato da RDC, rivestendo la medesima natura assistenziale della pensione di inabilità, ricorre l'ipotesi della cd compensazione impropria che legittima l' a CP_1 compensare l'intero importo a credito. Concesso termine per il deposito di note illustrative, da ultimo la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 4.12.2025. A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
****
La domanda merita accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione. Deve preliminarmente rilevarsi che dalle allegazioni di parte ricorrente risulta chiaro che l'oggetto dell'odierna impugnativa investe solo la modalità di recupero dell'indebito generatosi sulla prestazione Reddito di cittadinanza (ovvero sul recupero dell'indebito n. 00016457884 per un totale di euro 4.929,56) e non involge l'ulteriore indebito pure indicato nell'allegato Mod TE08 quale “RECUPERO PER QUOTE DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE EURO 4.652,86”. Inoltre non risulta alcuna contestazione specifica della pretesa, per cui è pacifica la sussistenza dell'indebito generatosi in relazione alla prestazione reddito di cittadinanza.
Le allegazioni di parte ricorrente sono, invero, specificamente articolate in relazione alla CP_ sussistenza di limiti alla facoltà dell' di compensare le somme indebite con le prestazioni assistenziali, successivamente riconosciute, sia a titolo di arretrati che di ratei mensili;
l'istante ha infatti contestato la compensazione cd. impropria operata dall'Istituto previdenziale in unica soluzione, invocando il principio che vieta all' di operare la CP_1 compensazione in misura eccedente il quinto.
La decisione della causa dipende pertanto dalla risoluzione della questione in ordine alla sussistenza di limiti per l'operatività della compensazione predetta, tenuto conto che la compensazione in unica soluzione operata dall' è stata posta in essere rispetto a due CP_1 prestazioni diverse, pur se entrambe di matrice assistenziale (pensione di inabilità e reddito di cittadinanza).
Come condivisibilmente argomentato in precedenti di codesto Ufficio (vd. per tutte sentenza giud. Armato n. 944/2023), costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della suprema Corte e conforme al pronunciamento di cui alla sentenza n.
506/2002 della Corte Costituzionale quello secondo cui in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 69, l' può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche CP_1 mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto comunque salvo il trattamento minimo della pensione (conformi in tal senso Cass. n. 30220/2019 e
Cassazione civile sez. VI - 23/11/2021, n. 36143 richiamando Cassazione civile, sez. lav., CP_ n. 206 dell'11/01/2016, secondo cui “In tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, nè incide su di esso l'art 6, comma 11-quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 legge n. 153 del 1969”. Osserva, tuttavia, il Tribunale che, nel caso in esame, l' ha proceduto alla CP_1 compensazione in unica soluzione dell'indebito n. 00016457884 per un totale di euro 4.929,56 sull'importo dovuto al ricorrente pari ad euro 9.582,42 in relazione ad arretrati di pensione di inabilità; tale indebito deriva, come già rilevato, dalla – non contestata – riscossione di ratei di reddito di cittadinanza indebitamente percepiti dal titolare della prestazione.
Il ricorrente ritiene che sia applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità in applicazione dell'art. 69 della legge n 153/1969, ritenendo che tale limitazione ad un quinto della pensione pignorabile riguardi anche i ratei arretrati.
L'art 69 l. n 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre
1968, n. 1115 spettanti a carico dell' "possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, CP_1 nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_1
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di
[...] previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo CP_1 caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative". Il secondo comma fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Il significato delle disposizioni è chiaro: l' , salvo il diritto di avvalersi, come ogni CP_1 creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 cc, può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n.1532; 23 gennaio 1989 n. 383). Detta disposizione riguarda dunque le prestazioni previdenziali prevedendosi, in sostanza, in relazione alle stesse, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto.
Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr. Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dall'art. 1, comma 262, legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce).
Nella fattispecie in esame, invece, sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale e dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.
L'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 cc e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria/ allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico- giuridico.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod. civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003,
n.9904 e successive tutte conformi).
Osserva lo scrivente che il ricorso, nel caso in esame, può trovare accoglimento poiché, pur avendo ad oggetto la compensazione di prestazioni entrambe di carattere assistenziale
(secondo quanto dedotto da senza contestazione da parte attrice), tuttavia non CP_1 ricorre, nella fattispecie, il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per arretrati sulla pensione di inabilità spettante al ricorrente e quelle dovute dal ricorrente per la prestazione di reddito di cittadinanza indebitamente percepiti;
non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto, l'identità del titolo non può essere affermata sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale. Quindi va dichiarata illegittima la compensazione operata dall' in misura eccedente CP_1 il quinto tra il credito vantato dall' nei confronti del ricorrente (per il reddito di CP_1 cittadinanza) ed il debito verso il ricorrente per arretrati di pensione di inabilità. Nei detti termini il ricorso va accolto, e quindi va dichiarata illegittima la trattenuta operata dall' in misura eccedente il quinto sull'importo di euro 9.582,42 dovuto al CP_1 ricorrente a titolo di pensione inabilità l' . CP_1
Indi, considerata legittima la compensazione della sola somma di euro 1.916,48 (pari a CP_ un quinto di euro 9.582,42), l' va condannato alla restituzione delle maggiori somme oggetto di trattenuta per l'indebito generato a titolo di reddito di cittadinanza, pari a complessivi euro 3.013,08 (euro 4.929,56 meno 1.916,48), per il cui recupero nel prosieguo potrà procedere nei limiti del quinto secondo i principi innanzi riportati.
La complessità e controvertibilità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; per la restante parte seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, dott. Federico Bile, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, condanna l' alla restituzione, in favore del ricorrente, CP_1 della somma di euro 3.013,08 di cui all'indebito n. 00016457884, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto, dovendo l' convenuto procedere alla compensazione CP_1 della detta somma sulla prestazione assistenziale riconosciuta in favore del ricorrente mediante la trattenuta di un quinto sull'importo della pensione di inabilità n. 044- 510407667582 Cat. INVCIV;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' , in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida nella misura di complessivi euro 750,00, oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Si comunichi.
Napoli 22.12.2025
Il
Giudice
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 21849/2024 RG Previdenza vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Rossetti n. 15 (C.F. ), elett.te domiciliato in Napoli alla via C.F._1 Mergellina n. 23, presso lo studio dell'Avv. Adriana Lauri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla PEC: Email_1
)
-ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale alle liti in atti (comunicazioni alla PEC:
t) Email_2
- convenuto -
OGGETTO: indebito assistenziale - compensazione
Conclusioni di parte ricorrente
“a. dichiarare illegittima la trattenuta operata in sede di ricalcolo del 19.08.24 relativa all'indebito numero 00016457884 di importo pari ad euro 4.929,56; CP_ c. per l'effetto, condannare l' alla restituzione della somma di euro 4.929,56 o altra somma che il Giudice riterrà; d. condannare l' al pagamento delle spese di lite oltre accessori con attribuzione al CP_1 procuratore anticipatario” Conclusioni della parte resistente
“rigettare la domanda in quanto del tutto infondata per i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto
- di avere in data 05.05.2023 presentato all' domanda N. Domus 3930962107179 CP_1 per l'accertamento dell'invalidità civile;
CP_
- che all'esito dell'accertamento sanitario l' riconosceva il ricorrente “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71”;
- che per l'effetto gli veniva liquidata la pensione di inabilità e n. 044-510407667582 Cat.
INVCIV con decorrenza dal 1 giugno 2023;
- che con prospetto di liquidazione TE08 l' gli comunicava la sussistenza di un CP_1 credito di euro 9.582,42 a titolo di arretrati di pensione di invalidità civile (trasformato in assegno sociale al compimento del 67esimo anno di età) maturati dal 01.06.2023 al
31.08.2024 (doc.4) e, nel contempo, la contemporanea sussistenza dei seguenti indebiti:
“RECUPERO INDEBITO NUMERO 00016457884 EURO 4.929,56 RECUPERO PER QUOTE DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE EURO 4.652,86”, per un totale di euro 9.582,42;
- che entrambi gli importi a debito venivano trattenuti integralmente in sede di liquidazione per cui il ricorrente non percepiva alcunché a titolo di arretrati spettanti per la pensione di inabilità;
- che, presentato ricorso amministrativo avverso l'illegittima compensazione operata CP_ dall'Istituto, l' replicava “che l'indebito è relativo alla materia del reddito di cittadinanza, per la quale c'è un canale specificamente dedicato ai riesami”. In diritto, precisato che l'oggetto dell'odierna impugnativa investe solo la modalità di recupero dell'indebito generatosi sulla prestazione Reddito di cittadinanza (ovvero sul recupero dell'indebito n. 00016457884 per un totale di euro 4.929,56) e non involge l'ulteriore indebito pure indicato nell'allegato Mod TE08 quale “RECUPERO PER QUOTE DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE EURO 4.652,86”, ha contestato la compensazione cd. impropria operata dall'Istituto previdenziale in unica soluzione, invocando il disposto di cui all'art. 1246 n. 3 c.c.; ha altresì richiamato il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità che vieta all' di operare la compensazione in CP_1 misura eccedente il quinto. Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione al 13.2.2025, si è costituito tempestivamente l' , CP_1 contestando il fondamento della domanda.
Ha dedotto che il ricorrente a seguito alla liquidazione della pensione di invalidità civile n. 044-510407667582 Cat. INVCIV con decorrenza dal 1 giugno 2023, maturava un credito pari ad euro 9.582,42 a titolo di arretrati di pensione di inabilità (trasformata in assegno sociale al compimento del 67.mo anno di età) maturati dal 01.06.2023 al
31.08.2024; che tale importo risulta integralmente trattenuto come da dettaglio che segue:
• RECUPERO PER QUOTE DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE EURO 4.652,86, avendo il ricorrente, nelle more del contenzioso attivato, percepito assegno sociale 078 5104 04410909 dal 01/09/2023 al 30/09/2024. • RECUPERO INDEBITO NUMERO 00016457884 EURO 4.929,56 sulle somme residue spettanti a scomputo del debito n.
16457884 del 19/10/2021 relativo alla domanda RDC INPS-RDC-2019-1720972. Ha inoltre rappresentato che l'indebito a titolo di reddito di cittadinanza consegue alla revoca del trattamento disposta a causa delle dichiarazioni mendaci del ricorrente circa la sussistenza dei requisiti socio economici, come da pregressa comunicazione di indebito notificata a mezzo allegata racc. a.r. del 19.11.2021 (allegata); che per quanto riguarda l'indebito derivato da RDC, rivestendo la medesima natura assistenziale della pensione di inabilità, ricorre l'ipotesi della cd compensazione impropria che legittima l' a CP_1 compensare l'intero importo a credito. Concesso termine per il deposito di note illustrative, da ultimo la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 4.12.2025. A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
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La domanda merita accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione. Deve preliminarmente rilevarsi che dalle allegazioni di parte ricorrente risulta chiaro che l'oggetto dell'odierna impugnativa investe solo la modalità di recupero dell'indebito generatosi sulla prestazione Reddito di cittadinanza (ovvero sul recupero dell'indebito n. 00016457884 per un totale di euro 4.929,56) e non involge l'ulteriore indebito pure indicato nell'allegato Mod TE08 quale “RECUPERO PER QUOTE DI PENSIONE O ASSEGNO SOCIALE EURO 4.652,86”. Inoltre non risulta alcuna contestazione specifica della pretesa, per cui è pacifica la sussistenza dell'indebito generatosi in relazione alla prestazione reddito di cittadinanza.
Le allegazioni di parte ricorrente sono, invero, specificamente articolate in relazione alla CP_ sussistenza di limiti alla facoltà dell' di compensare le somme indebite con le prestazioni assistenziali, successivamente riconosciute, sia a titolo di arretrati che di ratei mensili;
l'istante ha infatti contestato la compensazione cd. impropria operata dall'Istituto previdenziale in unica soluzione, invocando il principio che vieta all' di operare la CP_1 compensazione in misura eccedente il quinto.
La decisione della causa dipende pertanto dalla risoluzione della questione in ordine alla sussistenza di limiti per l'operatività della compensazione predetta, tenuto conto che la compensazione in unica soluzione operata dall' è stata posta in essere rispetto a due CP_1 prestazioni diverse, pur se entrambe di matrice assistenziale (pensione di inabilità e reddito di cittadinanza).
Come condivisibilmente argomentato in precedenti di codesto Ufficio (vd. per tutte sentenza giud. Armato n. 944/2023), costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della suprema Corte e conforme al pronunciamento di cui alla sentenza n.
506/2002 della Corte Costituzionale quello secondo cui in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 69, l' può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche CP_1 mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto comunque salvo il trattamento minimo della pensione (conformi in tal senso Cass. n. 30220/2019 e
Cassazione civile sez. VI - 23/11/2021, n. 36143 richiamando Cassazione civile, sez. lav., CP_ n. 206 dell'11/01/2016, secondo cui “In tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, nè incide su di esso l'art 6, comma 11-quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 legge n. 153 del 1969”. Osserva, tuttavia, il Tribunale che, nel caso in esame, l' ha proceduto alla CP_1 compensazione in unica soluzione dell'indebito n. 00016457884 per un totale di euro 4.929,56 sull'importo dovuto al ricorrente pari ad euro 9.582,42 in relazione ad arretrati di pensione di inabilità; tale indebito deriva, come già rilevato, dalla – non contestata – riscossione di ratei di reddito di cittadinanza indebitamente percepiti dal titolare della prestazione.
Il ricorrente ritiene che sia applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità in applicazione dell'art. 69 della legge n 153/1969, ritenendo che tale limitazione ad un quinto della pensione pignorabile riguardi anche i ratei arretrati.
L'art 69 l. n 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre
1968, n. 1115 spettanti a carico dell' "possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, CP_1 nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_1
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di
[...] previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo CP_1 caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative". Il secondo comma fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Il significato delle disposizioni è chiaro: l' , salvo il diritto di avvalersi, come ogni CP_1 creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 cc, può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n.1532; 23 gennaio 1989 n. 383). Detta disposizione riguarda dunque le prestazioni previdenziali prevedendosi, in sostanza, in relazione alle stesse, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto.
Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr. Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dall'art. 1, comma 262, legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce).
Nella fattispecie in esame, invece, sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale e dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.
L'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 cc e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria/ allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico- giuridico.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod. civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003,
n.9904 e successive tutte conformi).
Osserva lo scrivente che il ricorso, nel caso in esame, può trovare accoglimento poiché, pur avendo ad oggetto la compensazione di prestazioni entrambe di carattere assistenziale
(secondo quanto dedotto da senza contestazione da parte attrice), tuttavia non CP_1 ricorre, nella fattispecie, il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per arretrati sulla pensione di inabilità spettante al ricorrente e quelle dovute dal ricorrente per la prestazione di reddito di cittadinanza indebitamente percepiti;
non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto, l'identità del titolo non può essere affermata sul generico presupposto che entrambe le prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale. Quindi va dichiarata illegittima la compensazione operata dall' in misura eccedente CP_1 il quinto tra il credito vantato dall' nei confronti del ricorrente (per il reddito di CP_1 cittadinanza) ed il debito verso il ricorrente per arretrati di pensione di inabilità. Nei detti termini il ricorso va accolto, e quindi va dichiarata illegittima la trattenuta operata dall' in misura eccedente il quinto sull'importo di euro 9.582,42 dovuto al CP_1 ricorrente a titolo di pensione inabilità l' . CP_1
Indi, considerata legittima la compensazione della sola somma di euro 1.916,48 (pari a CP_ un quinto di euro 9.582,42), l' va condannato alla restituzione delle maggiori somme oggetto di trattenuta per l'indebito generato a titolo di reddito di cittadinanza, pari a complessivi euro 3.013,08 (euro 4.929,56 meno 1.916,48), per il cui recupero nel prosieguo potrà procedere nei limiti del quinto secondo i principi innanzi riportati.
La complessità e controvertibilità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; per la restante parte seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, dott. Federico Bile, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, condanna l' alla restituzione, in favore del ricorrente, CP_1 della somma di euro 3.013,08 di cui all'indebito n. 00016457884, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto, dovendo l' convenuto procedere alla compensazione CP_1 della detta somma sulla prestazione assistenziale riconosciuta in favore del ricorrente mediante la trattenuta di un quinto sull'importo della pensione di inabilità n. 044- 510407667582 Cat. INVCIV;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' , in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida nella misura di complessivi euro 750,00, oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Si comunichi.
Napoli 22.12.2025
Il
Giudice
Dott. Federico Bile