Articolo 8 della Legge 4 luglio 1970, n. 458
Articolo 7Articolo 9
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24 luglio 1970
Art. 8. Art 8.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 24 luglio 1970