Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott.ssa Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 328 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
ivi residente in [...]E , rappresentato e C.F._1 CP_1
difeso dall'Avv. ANNA AVERSA, giusta procura in atti,
E nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, ivi residente in [...]E CANALI SNC, rappresentata e C.F._2
difesa dall'Avv. VALENTINA MARCIANO', giusta procura in atti,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 29/01/2024, , nato a [...] il [...], Parte_1
premesso:
1
MESSINA, con nata a [...] il [...], trascritto nei Controparte_2
registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il detto Comune al numero 20, parte 1;
Per
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], Anna, nata a Messina il 02/05/2000, nato a [...] il [...] e Per_2 Persona_3
nato a [...] il [...];
- che tra le parti era intervenuto decreto n. 18513/2023 del 29/10/2023 emesso dal Tribunale di Messina, con il quale era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni meglio specificate in ricorso.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 22/02/2024.
All'udienza del 13/05/2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., si dava atto che la notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti della resistente non si era perfezionata tempestivamente ma si procedeva comunque all'audizione del ricorrente per evitare una ulteriore traduzione e conseguenti spese per l'Erario. Il Giudice relatore autorizzava quindi la rinotifica del ricorso introduttivo e del verbale, rinviando la causa all'udienza del 9 settembre 2024.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
quale aderiva alla richiesta di scioglimento del matrimonio e contestava nel merito le deduzioni di parte avversa.
2 All'udienza del 23/12/2024 si procedeva all'audizione della resistente e i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
Il Giudice relatore, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni e, all'esito, rimetteva la causa al collegio per la pronuncia sullo status coniugale ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale con decreto omologazione del Tribunale di Messina n. 18513/2023 del 29/10/2023 ed ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, celebrata il 09/01/2023, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
3 Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, dovendo il processo proseguire per la loro definizione.
Occorre di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, e riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle ulteriori domande e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data
29/01/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 02/03/2004 nel Comune di MESSINA, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
20, parte 1, tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_2
nata a [...] il [...];
[...]
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MESSINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa per il prosieguo al Giudice relatore, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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