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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4883/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 4883 R.G., anno 2025, promossa con atto di citazione del 14 luglio 2025
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Concoreggi Parte_1 C.F._1
- ATTRICE OPPOSTA -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo CP_1 C.F._2
Cassarà
- CONVENUTO OPPONENTE -
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto dalla sig.ra in ossequio al provvedimento reso in data 14 Pt_1 aprile 2025 dal Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale, nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi promosso avverso il sig. onde ottenere il soddisfacimento CP_1 di un proprio credito di € 25.297,03 maturato a titolo di assegno di mantenimento in forza dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Varese del 14 giugno 2017 e della successiva sentenza dello stesso Tribunale n. 715/2021 del 26 luglio 2021. Con tale provvedimento il Giudice, qualificata pagina 1 di 5 l'istanza sospensiva presentata dal il precedente 12 aprile 2025 quale opposizione ex art. 615, CP_1 comma 2, c.p.c., ha disposto la sospensione dell'esecuzione ed assegnato alle parti il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Si è ritualmente costituito il che se da un lato ha precisato di aver proposto un'istanza di CP_1 sospensione dell'esecuzione e non un'opposizione esecutiva, dall'altro ha domandato che venisse dichiarata l'illegittimità o improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla sig.ra , nonché Pt_1 la revoca o dichiarazione di inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi dalla stessa eseguito e l'estinzione del processo esecutivo.
Disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c., alla prima udienza di comparizione del 10 dicembre 2025 le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusioni e discutere la causa, con conseguente assunzione della causa in decisione.
Nel costituirsi, il ha rimarcato che l'atto depositato il 12 aprile 2025 era una semplice istanza CP_1 sospensiva e non un'opposizione all'esecuzione. Una siffatta qualificazione dell'atto comporterebbe che avverso la relativa decisione avrebbe dovuto proporsi un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., ed il giudizio di merito instaurarsi solo dopo l'esaurimento della fase sommaria.
Tuttavia, il Giudice dell'esecuzione ha espressamente qualificato l'istanza quale opposizione all'esecuzione, disponendone la sospensione ed assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito, giudizio che, in applicazione del principio cd. dell'apparenza, è stato pertanto correttamente introdotto dalla (cfr. Cass., 22 aprile 2025, n. 10509, Cass., 6 dicembre 2021, n. 38587, che ai Pt_1 fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale danno rilievo alla qualificazione operata dal giudice, a prescindere dalla sua correttezza e dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti, a tutela dell'affidamento della parte ed in ossequio al principio dell'apparenza).
Sempre sotto il profilo processuale, va altresì osservato che il provvedimento del Giudice dell'esecuzione è sicuramente errato nella parte in cui ha assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito senza prima fissare l'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, ma, stante il carattere tassativo ed eccezionale delle ipotesi di rimessione al primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito.
pagina 2 di 5 Orbene, i casi di momentaneo arresto dell'azione esecutiva previsti dal codice di rito sono quelli della sospensione su accordo delle parti (art. 624 bis), della cd. sospensione esterna (art. 623), e della sospensione disposta a seguito di proposizione di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (artt.
624 e 619).
Nelle specie non vi è stato alcun accordo per la sospensione, né ricorre l'ipotesi della sospensione esterna. In particolare, il ha sì correttamente formulato le domande di modifica della CP_1 statuizione di mantenimento stabilita nel giudizio di separazione giudiziale non in questa sede, bensì nell'ambito del giudizio di divorzio nel frattempo instaurato, chiedendo altresì il sequestro conservativo delle somme pignorate dalla sig.ra , ma entrambe le domande sono state allo stato rigettate (cfr. Pt_1 le ordinanze del Tribunale di Varese del 13 maggio e del 6 novembre 2025). In ogni caso, gli effetti della modifica sarebbero decorsi soltanto dalla data della domanda (10 aprile 2025) e non avrebbero potuto retroagire al momento di maturazione dei presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, stante l'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, il quale importa altresì che l'esonero del coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi pregressi sia limitato ai soli importi non corrisposti in epoca successiva alla proposizione della domanda di revisione (cfr. Cass., 13 luglio 2023, n. 20101).
Il non ha poi lamentato vizi formali del processo esecutivo, ma ha formulato conclusioni in CP_1 effetti riconducibili ad un'opposizione esecutiva, nella misura in cui ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità o improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla sig.ra , la revoca o Pt_1 dichiarazione di inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi dalla stessa eseguito, e l'estinzione del procedimento esecutivo.
All'uopo, il Luogo ha addotto proprie precarie condizioni psico-fisiche ed economiche, asseritamente addebitabili a presunte condotte vessatorie poste in essere dalla stessa , ed ha affermato, sulla Pt_1 base di precedenti della giurisprudenza di legittimità, l'illegittimità di un pignoramento che aggredisca l'intero patrimonio disponibile del debitore e ne impedisca ogni forma di sostentamento;
che lo stato di salute mentale del debitore sarebbe suscettibile di incidere sulla validità dell'azione esecutiva, ove questa risulti abusiva o sproporzionata, ovvero sulla necessità di sospendere o limitare l'azione qualora vi siano conseguenze gravi e irreparabili per l'equilibrio psico-fisico del debitore;
che i principi affermati dalla Cassazione imporrebbero di conservare un residuo vitale a favore del debitore, specie quando egli non dispone di altre fonti di reddito. pagina 3 di 5 Sennonché, nessuno dei precedenti citati dal a supporto delle proprie tesi ha minima attinenza CP_1 con la fattispecie in esame: si tratta, in un caso (Cass., n. 11527 del 3 maggio 2023) di ordinanza pronunciata in materia di protezione internazionale;
in altro (Cass., n. 36403 del 24 novembre 2021), di provvedimento reso in un giudizio di impugnazione di cartelle esattoriali in cui si discuteva della validità della notifica delle stesse e della prescrizione dei crediti in esse portati;
in altro ancora (n.
12994 del 12 maggio 2023) di ordinanza pronunciata in materia di impugnazione di licenziamento intimato per simulazione o aggravamento della malattia.
Neppure sono pertinenti le disposizioni di legge richiamate.
In particolare, l'articolo 483 c.p.c., al pari dell'art 496, è norma che tutela il debitore contro iniziative del creditore che eccedono il suo diritto di ottenere la soddisfazione coattiva del proprio credito, imponendo una proporzionalità tra l'entità del credito per cui si procede ed il valore dei beni pignorati;
essa presuppone però il cumulo di azioni esecutive di diversa natura (ovvero, l'art. 496 c.p.c., il pignoramento di più beni), ed il rimedio accordato al debitore consiste, non nella sospensione dell'esecuzione, ma nella limitazione dell'espropriazione ad un solo mezzo, scelto dallo stesso creditore o in subordine dal giudice (ovvero nella riduzione del pignoramento).
Va tuttavia osservato che la ha promosso un'unica azione esecutiva, e che la somma pignorata Pt_1
(complessivi € 21.846,67 di cui solo 8 euro su Postepay ed il residuo in conto acceso presso la Banca di
Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate) è inferiore all'importo del credito da ella vantato.
Quanto ai limiti alla responsabilità patrimoniale cui l'art 2740, comma 2, c.c. rimanda, nella specie viene in considerazione l'art 545 c.p.c., e segnatamente il comma 7 di tale articolo, che per le pensioni prevede un minimo vitale impignorabile di mille euro, ed una pignorabilità limitata delle somme eccedenti tale importo, appunto al fine di tutelare i pensionati garantendo loro una vita dignitosa;
tutela che il successivo comma 8 estende anche alle somme giacenti su conti correnti, purché, però, si tratti di somme accreditate a titolo di pensione o altre indennità ad essa equiparate, mentre dal conto corrente acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate non risulta alcun accredito a tale titolo, bensì un'entrata derivante da una vincita al lotto.
L'opposizione del deve, pertanto essere rigettata, con conseguente revoca della disposta CP_1 sospensione dell'esecuzione.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quella di trattazione e decisionale, e con la maggiorazione ex art. 4 del D.m. n.55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 4883/2025 R.G. promossa da avverso CP_1
definitivamente decidendo: Parte_1
Rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da avverso e revoca la CP_1 Parte_1 sospensione dell'esecuzione disposta con provvedimento del 14 aprile 2025.
Condanna alla refusione in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 4.640,10, di cui € 4.403,10 per compenso per il residuo per rimborso anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione in favore del procuratore attoreo.
Verona, lì 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 4883 R.G., anno 2025, promossa con atto di citazione del 14 luglio 2025
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Concoreggi Parte_1 C.F._1
- ATTRICE OPPOSTA -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo CP_1 C.F._2
Cassarà
- CONVENUTO OPPONENTE -
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto dalla sig.ra in ossequio al provvedimento reso in data 14 Pt_1 aprile 2025 dal Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale, nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi promosso avverso il sig. onde ottenere il soddisfacimento CP_1 di un proprio credito di € 25.297,03 maturato a titolo di assegno di mantenimento in forza dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Varese del 14 giugno 2017 e della successiva sentenza dello stesso Tribunale n. 715/2021 del 26 luglio 2021. Con tale provvedimento il Giudice, qualificata pagina 1 di 5 l'istanza sospensiva presentata dal il precedente 12 aprile 2025 quale opposizione ex art. 615, CP_1 comma 2, c.p.c., ha disposto la sospensione dell'esecuzione ed assegnato alle parti il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Si è ritualmente costituito il che se da un lato ha precisato di aver proposto un'istanza di CP_1 sospensione dell'esecuzione e non un'opposizione esecutiva, dall'altro ha domandato che venisse dichiarata l'illegittimità o improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla sig.ra , nonché Pt_1 la revoca o dichiarazione di inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi dalla stessa eseguito e l'estinzione del processo esecutivo.
Disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c., alla prima udienza di comparizione del 10 dicembre 2025 le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusioni e discutere la causa, con conseguente assunzione della causa in decisione.
Nel costituirsi, il ha rimarcato che l'atto depositato il 12 aprile 2025 era una semplice istanza CP_1 sospensiva e non un'opposizione all'esecuzione. Una siffatta qualificazione dell'atto comporterebbe che avverso la relativa decisione avrebbe dovuto proporsi un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., ed il giudizio di merito instaurarsi solo dopo l'esaurimento della fase sommaria.
Tuttavia, il Giudice dell'esecuzione ha espressamente qualificato l'istanza quale opposizione all'esecuzione, disponendone la sospensione ed assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito, giudizio che, in applicazione del principio cd. dell'apparenza, è stato pertanto correttamente introdotto dalla (cfr. Cass., 22 aprile 2025, n. 10509, Cass., 6 dicembre 2021, n. 38587, che ai Pt_1 fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale danno rilievo alla qualificazione operata dal giudice, a prescindere dalla sua correttezza e dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti, a tutela dell'affidamento della parte ed in ossequio al principio dell'apparenza).
Sempre sotto il profilo processuale, va altresì osservato che il provvedimento del Giudice dell'esecuzione è sicuramente errato nella parte in cui ha assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito senza prima fissare l'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, ma, stante il carattere tassativo ed eccezionale delle ipotesi di rimessione al primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito.
pagina 2 di 5 Orbene, i casi di momentaneo arresto dell'azione esecutiva previsti dal codice di rito sono quelli della sospensione su accordo delle parti (art. 624 bis), della cd. sospensione esterna (art. 623), e della sospensione disposta a seguito di proposizione di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (artt.
624 e 619).
Nelle specie non vi è stato alcun accordo per la sospensione, né ricorre l'ipotesi della sospensione esterna. In particolare, il ha sì correttamente formulato le domande di modifica della CP_1 statuizione di mantenimento stabilita nel giudizio di separazione giudiziale non in questa sede, bensì nell'ambito del giudizio di divorzio nel frattempo instaurato, chiedendo altresì il sequestro conservativo delle somme pignorate dalla sig.ra , ma entrambe le domande sono state allo stato rigettate (cfr. Pt_1 le ordinanze del Tribunale di Varese del 13 maggio e del 6 novembre 2025). In ogni caso, gli effetti della modifica sarebbero decorsi soltanto dalla data della domanda (10 aprile 2025) e non avrebbero potuto retroagire al momento di maturazione dei presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, stante l'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, il quale importa altresì che l'esonero del coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi pregressi sia limitato ai soli importi non corrisposti in epoca successiva alla proposizione della domanda di revisione (cfr. Cass., 13 luglio 2023, n. 20101).
Il non ha poi lamentato vizi formali del processo esecutivo, ma ha formulato conclusioni in CP_1 effetti riconducibili ad un'opposizione esecutiva, nella misura in cui ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità o improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla sig.ra , la revoca o Pt_1 dichiarazione di inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi dalla stessa eseguito, e l'estinzione del procedimento esecutivo.
All'uopo, il Luogo ha addotto proprie precarie condizioni psico-fisiche ed economiche, asseritamente addebitabili a presunte condotte vessatorie poste in essere dalla stessa , ed ha affermato, sulla Pt_1 base di precedenti della giurisprudenza di legittimità, l'illegittimità di un pignoramento che aggredisca l'intero patrimonio disponibile del debitore e ne impedisca ogni forma di sostentamento;
che lo stato di salute mentale del debitore sarebbe suscettibile di incidere sulla validità dell'azione esecutiva, ove questa risulti abusiva o sproporzionata, ovvero sulla necessità di sospendere o limitare l'azione qualora vi siano conseguenze gravi e irreparabili per l'equilibrio psico-fisico del debitore;
che i principi affermati dalla Cassazione imporrebbero di conservare un residuo vitale a favore del debitore, specie quando egli non dispone di altre fonti di reddito. pagina 3 di 5 Sennonché, nessuno dei precedenti citati dal a supporto delle proprie tesi ha minima attinenza CP_1 con la fattispecie in esame: si tratta, in un caso (Cass., n. 11527 del 3 maggio 2023) di ordinanza pronunciata in materia di protezione internazionale;
in altro (Cass., n. 36403 del 24 novembre 2021), di provvedimento reso in un giudizio di impugnazione di cartelle esattoriali in cui si discuteva della validità della notifica delle stesse e della prescrizione dei crediti in esse portati;
in altro ancora (n.
12994 del 12 maggio 2023) di ordinanza pronunciata in materia di impugnazione di licenziamento intimato per simulazione o aggravamento della malattia.
Neppure sono pertinenti le disposizioni di legge richiamate.
In particolare, l'articolo 483 c.p.c., al pari dell'art 496, è norma che tutela il debitore contro iniziative del creditore che eccedono il suo diritto di ottenere la soddisfazione coattiva del proprio credito, imponendo una proporzionalità tra l'entità del credito per cui si procede ed il valore dei beni pignorati;
essa presuppone però il cumulo di azioni esecutive di diversa natura (ovvero, l'art. 496 c.p.c., il pignoramento di più beni), ed il rimedio accordato al debitore consiste, non nella sospensione dell'esecuzione, ma nella limitazione dell'espropriazione ad un solo mezzo, scelto dallo stesso creditore o in subordine dal giudice (ovvero nella riduzione del pignoramento).
Va tuttavia osservato che la ha promosso un'unica azione esecutiva, e che la somma pignorata Pt_1
(complessivi € 21.846,67 di cui solo 8 euro su Postepay ed il residuo in conto acceso presso la Banca di
Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate) è inferiore all'importo del credito da ella vantato.
Quanto ai limiti alla responsabilità patrimoniale cui l'art 2740, comma 2, c.c. rimanda, nella specie viene in considerazione l'art 545 c.p.c., e segnatamente il comma 7 di tale articolo, che per le pensioni prevede un minimo vitale impignorabile di mille euro, ed una pignorabilità limitata delle somme eccedenti tale importo, appunto al fine di tutelare i pensionati garantendo loro una vita dignitosa;
tutela che il successivo comma 8 estende anche alle somme giacenti su conti correnti, purché, però, si tratti di somme accreditate a titolo di pensione o altre indennità ad essa equiparate, mentre dal conto corrente acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate non risulta alcun accredito a tale titolo, bensì un'entrata derivante da una vincita al lotto.
L'opposizione del deve, pertanto essere rigettata, con conseguente revoca della disposta CP_1 sospensione dell'esecuzione.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quella di trattazione e decisionale, e con la maggiorazione ex art. 4 del D.m. n.55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 4883/2025 R.G. promossa da avverso CP_1
definitivamente decidendo: Parte_1
Rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da avverso e revoca la CP_1 Parte_1 sospensione dell'esecuzione disposta con provvedimento del 14 aprile 2025.
Condanna alla refusione in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 4.640,10, di cui € 4.403,10 per compenso per il residuo per rimborso anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione in favore del procuratore attoreo.
Verona, lì 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
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