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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/08/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1940/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1940/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MIRIAM SORGIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'avv. DAVIDE LERA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 2
Il ricorso, depositato in data 29/05/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei Per_ coniugi, essendo la figlia divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bibbona (LI) il 28/11/2009 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bibbona (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie A n. 3
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
• Revoca il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre;
• Si dà atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano a qualunque forma di mantenimento reciproco;
• Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Bibbona (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1940/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MIRIAM SORGIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'avv. DAVIDE LERA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 2
Il ricorso, depositato in data 29/05/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei Per_ coniugi, essendo la figlia divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bibbona (LI) il 28/11/2009 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bibbona (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie A n. 3
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
• Revoca il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre;
• Si dà atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano a qualunque forma di mantenimento reciproco;
• Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Bibbona (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
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