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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
VG 1528/24
IV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 12.06.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] in data [...]
cittadina: italiana e Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Anna Mitrione
e
2) Parte_2
nato a [...] in data [...]
cittadino: tunisino Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Mattia Mascaro
1 i quali hanno contratto matrimonio iscritto nei registri dello stato civile in Milano in data 23.09.2010
(anno 2010, atto n. 9, parte II, serie C);
con i seguenti FIGLI MINORI:
- , nato a [...] il [...]; Tes_1
- , nato a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] il [...] CP_2
FATTO
A seguito di deposito di ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi e all'esito della comparizione personale delle parti all'udienza del 29.10.2024, il Tribunale riteneva di disporre un rinvio al 12.02.2025 al fine di acquisire le relazioni da parte dei Servizi Sociali di NT e del SERT di Mariano Comense.
Tale udienza veniva poi rinviata d'ufficio al 21.05.2025 con disposizione di trattazione cartolare.
Le parti, come da note di trattazione cartolare depositate in data 20.05.2025, hanno insistito, anche alla luce del contenuto delle relazioni di cui sopra, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione dei rispettivi mutamenti della residenza anagrafica;
2. i coniugi, considerata l'idoneità educativa della sig.ra tenuto conto del fatto che Pt_1
l'affidamento condiviso allo stato sia incompatibile con l'interesse dei minori, alla luce del contenuto della relazione dei Servizi Sociali di NT in atti, concordano che i figli minori Tes_1
e vengano affidati nel regime dell'affidamento esclusivo alla sola madre, sig.ra Per_1 CP_2
che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ed anche la facoltà Parte_1
di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli, mentre al sig. ompeterà il diritto Pt_2
/ dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione degli stessi;
3. i minori manterranno la propria residenza unitamente alla madre, che li terrà con sé presso la propria abitazione sita in NT (CO) alla via Sempione 13;
4. il sig. riconosce l'importanza del percorso di disintossicazione e sostegno psicologico Pt_2
presso il SERT di Mariano Comense e si impegna a proseguirlo secondo le indicazioni del
Servizio stesso;
2 5. il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con le esigenze Parte_2
scolastiche ed extrascolastiche della prole, secondo un protocollo di incontri liberi con frequenza e modalità che verranno stabilite secondo le indicazioni del Servizio Tutela Minori di NT che proseguirà nel monitoraggio del nucleo, lo supporterà e vigilerà sul percorso di cura intrapreso presso il SERT di Mariano Comense dal sig. Pt_2
6. il Servizio proseguirà con la presa in carico del nucleo familiare portando avanti le azioni condivise, quali la partecipazione al gruppo Sbam per i minori, i rapporti con la Rete di riferimento e i colloqui di monitoraggio con la famiglia;
7. il sig. i obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_2 minori, l'importo di € 300,00 mensili (ovvero € 100,00 per ciascun figlio) somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2026), con previsione espressa che tale somma dovrà essere direttamente versata a favore della sig.ra sulle coordinate Pt_1 bancarie che la stessa comunicherà, da parte dell'attuale datore di lavoro dell'obbligato, sig.
[...]
, residente in [...] / A, ovvero, in ipotesi di Pt_3 mutamento del datore di lavoro, dal futuro datore di lavoro del sig. detraendo l'importo di Pt_2
cui sopra dalla retribuzione in pagamento al ricorrente;
8. le parti prevedono che l'importo di cui sopra, come eventualmente oggetto di rivalutazione
ISTAT, venga aumentato di € 50,00 mensili nell'ipotesi in cui il sig. dovesse risultare Pt_2
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale popolare / convenzionata o comunque beneficiario di contributi / erogazioni comunali a sostegno / concorso nelle spese relative alla conduzione dell'immobile in cui andrà a risiedere: a tale fine il sig. si impegna a dare pronta Pt_2
comunicazione, anche tramite i rispettivi difensori, dell'avveramento della condizione;
9. le parti prevedono che le spese straordinarie siano integralmente a carico della sig.ra Pt_1
che pertanto beneficerà integralmente della relativa detrazione ai fini Irpef;
[...]
10. le deduzioni fiscali per i figli a carico spetteranno nella misura del 50% a ciascun genitore;
11. i coniugi concordano che l'assegno unico per la prole verrà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
12. i coniugi, dato atto della rispettiva indipendenza economica, rinunziano ad un contributo al reciproco mantenimento;
13. i coniugi si rilasciano reciproco consenso all'emissione e/o al rinnovo di documento di identità, per la prole, con validità ai fini dell'espatrio;
14. spese legali interamente compensate tra le parti.
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 23.09.2010 in Milano
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2010, atto n. 9, parte II, serie C) ed altresì iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di NT (anno
2024, atto n. 10, parte II, Serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4 5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT ed a quello di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
5
IV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 12.06.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] in data [...]
cittadina: italiana e Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Anna Mitrione
e
2) Parte_2
nato a [...] in data [...]
cittadino: tunisino Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Mattia Mascaro
1 i quali hanno contratto matrimonio iscritto nei registri dello stato civile in Milano in data 23.09.2010
(anno 2010, atto n. 9, parte II, serie C);
con i seguenti FIGLI MINORI:
- , nato a [...] il [...]; Tes_1
- , nato a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] il [...] CP_2
FATTO
A seguito di deposito di ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi e all'esito della comparizione personale delle parti all'udienza del 29.10.2024, il Tribunale riteneva di disporre un rinvio al 12.02.2025 al fine di acquisire le relazioni da parte dei Servizi Sociali di NT e del SERT di Mariano Comense.
Tale udienza veniva poi rinviata d'ufficio al 21.05.2025 con disposizione di trattazione cartolare.
Le parti, come da note di trattazione cartolare depositate in data 20.05.2025, hanno insistito, anche alla luce del contenuto delle relazioni di cui sopra, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione dei rispettivi mutamenti della residenza anagrafica;
2. i coniugi, considerata l'idoneità educativa della sig.ra tenuto conto del fatto che Pt_1
l'affidamento condiviso allo stato sia incompatibile con l'interesse dei minori, alla luce del contenuto della relazione dei Servizi Sociali di NT in atti, concordano che i figli minori Tes_1
e vengano affidati nel regime dell'affidamento esclusivo alla sola madre, sig.ra Per_1 CP_2
che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ed anche la facoltà Parte_1
di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli, mentre al sig. ompeterà il diritto Pt_2
/ dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione degli stessi;
3. i minori manterranno la propria residenza unitamente alla madre, che li terrà con sé presso la propria abitazione sita in NT (CO) alla via Sempione 13;
4. il sig. riconosce l'importanza del percorso di disintossicazione e sostegno psicologico Pt_2
presso il SERT di Mariano Comense e si impegna a proseguirlo secondo le indicazioni del
Servizio stesso;
2 5. il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con le esigenze Parte_2
scolastiche ed extrascolastiche della prole, secondo un protocollo di incontri liberi con frequenza e modalità che verranno stabilite secondo le indicazioni del Servizio Tutela Minori di NT che proseguirà nel monitoraggio del nucleo, lo supporterà e vigilerà sul percorso di cura intrapreso presso il SERT di Mariano Comense dal sig. Pt_2
6. il Servizio proseguirà con la presa in carico del nucleo familiare portando avanti le azioni condivise, quali la partecipazione al gruppo Sbam per i minori, i rapporti con la Rete di riferimento e i colloqui di monitoraggio con la famiglia;
7. il sig. i obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_2 minori, l'importo di € 300,00 mensili (ovvero € 100,00 per ciascun figlio) somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2026), con previsione espressa che tale somma dovrà essere direttamente versata a favore della sig.ra sulle coordinate Pt_1 bancarie che la stessa comunicherà, da parte dell'attuale datore di lavoro dell'obbligato, sig.
[...]
, residente in [...] / A, ovvero, in ipotesi di Pt_3 mutamento del datore di lavoro, dal futuro datore di lavoro del sig. detraendo l'importo di Pt_2
cui sopra dalla retribuzione in pagamento al ricorrente;
8. le parti prevedono che l'importo di cui sopra, come eventualmente oggetto di rivalutazione
ISTAT, venga aumentato di € 50,00 mensili nell'ipotesi in cui il sig. dovesse risultare Pt_2
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale popolare / convenzionata o comunque beneficiario di contributi / erogazioni comunali a sostegno / concorso nelle spese relative alla conduzione dell'immobile in cui andrà a risiedere: a tale fine il sig. si impegna a dare pronta Pt_2
comunicazione, anche tramite i rispettivi difensori, dell'avveramento della condizione;
9. le parti prevedono che le spese straordinarie siano integralmente a carico della sig.ra Pt_1
che pertanto beneficerà integralmente della relativa detrazione ai fini Irpef;
[...]
10. le deduzioni fiscali per i figli a carico spetteranno nella misura del 50% a ciascun genitore;
11. i coniugi concordano che l'assegno unico per la prole verrà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
12. i coniugi, dato atto della rispettiva indipendenza economica, rinunziano ad un contributo al reciproco mantenimento;
13. i coniugi si rilasciano reciproco consenso all'emissione e/o al rinnovo di documento di identità, per la prole, con validità ai fini dell'espatrio;
14. spese legali interamente compensate tra le parti.
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 23.09.2010 in Milano
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2010, atto n. 9, parte II, serie C) ed altresì iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di NT (anno
2024, atto n. 10, parte II, Serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4 5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT ed a quello di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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