Articolo 1 della Legge 11 maggio 1981, n. 213
Articolo 2
Versione
2 giugno 1981
Art. 1.
Sono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti, prodotti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsti:
a) dall' articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , modificato da ultimo con l' articolo 15 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 ;
b) dagli articoli 9 , 10 e 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 ;
c) dall' articolo 2, lettera b), della legge 18 agosto 1978, n. 506 .
Entrata in vigore il 2 giugno 1981
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