Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 99/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1991 Con il patrocinio dell'Avv. LUNARDI SONIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LUNARDI SONIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Che l'Ill.mo Tribunale di Novara riunito in camera di consiglio voglia procedere all'omologazione della separazione personale dei coniugi per mutuo consenso alle seguenti condizioni dai medesimi concordate, volendo dichiarare/dare atto che: 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile territorialmente competente ai fini di ogni necessaria annotazione;
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3) La minore trascorrerà metà delle vacanze natalizie rispettivamente con il padre e Persona_1 la madre, alternando di anno in anno, con ciascuno, il primo periodo (dal 24 al 30 dicembre) con il secondo periodo (dal 31 dicembre al 6 gennaio). Durante le festività pasquali nonché le festività civili e religiose, la minore rimarrà alternativamente con il padre e con la madre, con rotazione annuale, salvo diverso accordo tra i coniugi. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con la figlia 15 giorni anche non consecutivi, con obbligo di comunicare il periodo prescelto all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto al compleanno di , i Per_1 genitori concordano nel trascorrere la giornata insieme alla figlia, fatti salvi diversi accordi. Entrambi i coniugi si impegnano ad assumere congiuntamente le decisioni più importanti riguadanti la minore. Resta inteso che i genitori potranno concordare diverse modalità di frequentazione, tenuto conto anche delle rispettive esigenze lavorative e di quelle particolari e contingenti della prole. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per relativamente Per_1 all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo.
4) Nella vigenza del proposto regime di affidamento condiviso paritetico, ciascun genitore provvederà al mantenimento di per il tempo in cui l'avrà con sé, senza che sia previsto il versamento di contributo ordinario. Per_1
5) I genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, ludico-ricreative e sportive relative alla figlia, da concordarsi preventivamente e successivamente documentarsi, giusto Protocollo adottato dal Tribunale di Novara che si allega.
I genitori esprimono tuttavia sin d'ora il loro assenso alle seguenti spese straordinarie – il cui costo è comunque da intendersi imputato al 50% tra le Parti -:
- Frequenza del centro estivo;
- Gite scolastiche;
- Attività sportive per le quali la minore dovesse manifestare interesse (una attività alla volta);
- Servizio di baby -sitting unicamente in caso di indisponibilità dell'altro genitore e/o dei nonni o altri familiari;
- Insegnanti di sostegno e/o per ripetizioni;
- Cerimonie religiose. 6) I sig.ri e si scambiano sin d'ora assenso al rilascio Parte_1 CP_1
e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore.
7) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla madre, fatta salva eventuale e non creduta disoccupazione di quest'ultima, nel qual caso il padre provvederà a richiedere il 100% del beneficio corrispondendo poi alla signora il 100% del percepito e ciò sino a quando lo stato di disoccupazione di quest'ultima Parte_1 non sarà cessato.
8) La casa familiare di proprietà ad entrambi i coniugi, viene assegnata al sig. , che si CP_1 farà carico integralmente della rata mensile a rimborso del mutuo fondiario in essere cointestato ad entrambi;
Pag. 2 9) A titolo di definitiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali la Sig.ra si Parte_1 impegna a cedere e trasferire a titolo oneroso, con ogni garanzia di legge, al Sig. , che si CP_1 impegna ad acquistare per sé, la quota pari al 1/2 indiviso di sua proprietà dell'immobile sito in Cureggio (NO), Via G. Rossini n. 3, con pertinenti cantina e autorimessa così censito al N.C.E.U. del Comune di Cureggio al Foglio 3, mappale 1430, sub. 15, piano S1-1, categoria A/2, classe 1, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 110, totale escluse aree scoperte mq. 103, rendita catastale Euro 520,33; N.C.E.U. del Comune di Cureggio al Foglio 3, mappale 1430, sub. 9, piano S1, categoria C/6, classe 1, metri quadri 18, superficie catastale totale mq. 18, rendita catastale € 58,57; N.C.E.U. del Comune di Cureggio al Foglio 3, mappale 1430, sub. 3, piano S1, categoria C/6, classe 1, metri quadri 16, superficie catastale totale mq. 16, rendita catastale € 52,06. Detto trasferimento immobiliare, strettamente e funzionalmente collegato al procedimento di separazione personale consensuale dei coniugi, sarà da effettuarsi, con separato atto notarile, entro e non oltre il 31.12.2025. I coniugi convengono che il corrispettivo per il trasferimento della quota di proprietà indivisa dell'immobile come sopra identificato, è costituito dall'accollo da parte del signor del capitale residuo ancora dovuto CP_1 in ragione del mutuo ipotecario gravante sull'intero immobile attualmente in comproprietà ai coniugi e acceso presso Banca Intesa Sanpaolo Spa, Filiale Parte_1 CP_1 di Borgomanero (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 3, sino a completa estinzione dello stesso. La sig.ra si impegna a prestare il proprio consenso all'accollo da parte del signor Parte_1
del precitato contratto di mutuo e a porre in essere ogni attività richiesta dalla Banca CP_1 mutuataria al fine di realizzare l'operazione di accollo e a non richiedere al Sig. la CP_1 restituzione delle somme versate in relazione alle rate di mutuo ipotecario anteriori alla data dell'accollo.
10) Le automobili di proprietà rimarranno assegnate ciascuna al rispettivo intestatario.
11) I coniugi dichiarano di aver regolato in separata sede ogni altra questione economica e danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, e che, pertanto, nulla è richiesto e/o dovuto tra i coniugi. I ricorrenti – che sottoscrivono parimenti il presente ATTO - dichiarano espressamente di non volersi riconciliare”.
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE CRESCENTE e hanno contratto matrimonio civile in San Pt_1 CP_1
UR D'PA (NO), in data 22/09/2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.10, parte II, serie C, anno 2017. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (19/08/2018) minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Borgomanero (NO) in data 7/08/1991 e , nato a Arona (NO) in [...]_1
4/11/1985;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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