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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/10/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa ER Tarantino - Presidente
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 127 del 2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabino Parte_1
Patruno,
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lanzilao Andrea.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione del 10.05.2022, depositato all'esito di sentenza n.433/2022 (con cui il Tribunale ordinario di Trani, originariamente adìto, dichiarava il difetto di giurisdizione e l'incompetenza per materia in relazione ai crediti oggetto dell'intimazione di pagamento n.01420209005756020000 impugnata), , riproposte le Parte_1 argomentazioni sottese al ricorso in opposizione, conveniva in giudizio
1 l' al fine di ottenere dal Giudice del Lavoro Controparte_1 del Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: In via principale: «- Accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità delle cartelle di pagamento n.01420020055091543000, 01420030102663955000,
01420040064609348000, 01420050030520581000, 01420060043423510000,
01420070027078234000 per l'omessa notifica;
- Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 01420209005756020000 per omessa notifica degli atti presupposti;
In via gradata: - Accertare e dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto alla riscossione della somma indicata nelle cartelle di pagamento n.
01420020055091543000, 01420030102663955000, 01420040064609348000,
01420050030520581000, 01420060043423510000, 01420070027078234000. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario››.
2. Con sentenza n.1503/2023 del 25.09.2023, il Tribunale di Trani, preso atto dello sgravio delle suindicate cartelle disposto in applicazione dell'art. 4 D.L. n. 41/2021, ha così definito la controversia: «- a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte resistente, da distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93
c.p.c., per una somma relativa al compenso professionale, oltre accessori di legge (IVA;
CPA e spese generali al 15%), pari ad € 1.865,00››.
La motivazione del primo giudice si fonda sul rilievo che, a prescindere dai vizi della notifica delle originarie cartelle di pagamento,
l' aveva provveduto a notificare, per Controparte_2 ciascuna di esse, numerose e successive intimazioni di pagamento mai impugnate dal contribuente, situazione che avrebbe reso il credito
"irretrattabile", sanando ogni vizio anteriore e interrompendo la prescrizione, con conseguente decadenza del ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 46/1999.
3. Avverso la decisione ha interposto appello , con ricorso Pt_1 depositato in data 29.02.2024, chiedendone la riforma in relazione al capo sulle spese.
2 4. Con memoria del 17.01.2025 si costituiva in giudizio l'
[...]
che, contestati recisamente i motivi di gravame, ne Controparte_1 chiedeva il rigetto con conferma della pronuncia.
5. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - -
I. Sul ricorso in appello.
I.
1.a. Con un unico e articolato motivo di gravame, rubricato
«Erroneo conferimento di valenza giuridica alle cartelle di pagamento inesistenti ed erroneo riconoscimento della irretrattabilità di tutti i crediti. Violazione del principio di certezza del diritto», parte appellante impugna la sentenza limitatamente alla condanna alle spese di lite.
In particolare, parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio della soccombenza virtuale sulla base di un presupposto giuridico errato ovvero la ritenuta validità di cartelle di pagamento mai notificate al contribuente o notificate presso indirizzi diversi dalla residenza dello stesso, e quindi inesistenti dal punto di vista giuridico.
Sostiene che, in presenza di notifiche inesistenti, nessuna delle successive intimazioni di pagamento (anche se non impugnate) avrebbe potuto sanare il vizio originario del procedimento riscossivo e rendere il credito in oggetto
“irretrattabile”, secondo la contestata valutazione del primo giudice. A riguardo, sostiene che poiché «la corretta notificazione della cartella costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa
e/o cautelare… laddove l'esattore abbiamo messo di rispettare l'iter notificatorio, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima in assenza di un valido titolo legittimante».
Ciò detto, ribadisce che almeno cinque fra le cartelle oggetto di causa avrebbero dovuto ritenersi inesistenti o nulle per mancata o erronea notifica: circostanza che sarebbe stata confermata anche dalla stessa
[...]
e comprovata da certificati storici di residenza. In tali Controparte_3 condizioni, deduce di non aver mai avuto cognizione né degli atti né delle pretese creditorie (come peraltro accertato nella sentenza resa nel giudizio
3 n.705/2021 dal Tribunale di Trani) e ha dovuto adire il giudice solo a causa della minaccia esecutiva della successiva intimazione basata su titoli mai divenuti efficaci.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni esposte chiede quindi la riforma del capo della sentenza relativo alle spese, sostenendo che – se il giudizio fosse proseguito nel merito – la domanda dell'opponente sarebbe risultata fondata, con conseguente condanna dell'ente riscossore alla refusione delle spese, secondo il corretto principio di soccombenza virtuale.
- - - - - - - - - - - - -
II.
1. L'appello è infondato e deve essere respinto, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Rilievo dirimente ai fini di causa assume il fatto che, a seguito delle contestate notifiche delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata (n.01420209005756020000), risultano notificate all'odierno appellante, in relazione ai crediti in oggetto, plurime intimazioni di pagamento rimaste inoppugnate.
In particolare, come accertato Tribunale con motivazione rimasta priva di censure, dall'esame degli atti risulta che:
- in merito alla cartella n.01420020055091543000 intervenivano le seguenti intimazioni di pagamento, non contestate: n.01420119008520208000 notificata in data 23/10/2011, n. 01420129069593586000 notificata in data
16/07/2012, n. 01420159028896331000 notificata in data 10/12/2015, n.
01420179011546335000 notificata in data 28/09/2017, n.
01420189013308361000 notificata in data 04/09/2018, n.
01420199002152889000 notificata in data 26/02/2019 e n.
01420209005756020000 (doc.1 prodotto dalla resistente in primo grado) notificata in data 18/02/2020;
- In merito alla cartella n.01420030102663955000 intervenivano le seguenti intimazioni di pagamento, non contestate: n.01420119008520309000 notificata in data 23/10/2011, n. 01420129069593788000 notificata in data
16/07/2012, n. 01420159028896331000 notificata in data 10/12/2015, n.
01420179011546335000 notificata in data 28/09/2017, n.
4 01420189013308361000 notificata in data 04/09/2018, n.
01420199002152889000 notificata in data 26/02/2019 e n.
01420209005756020000 notificata in data 18/02/2020;
- in merito alla cartella n.01420040064609348000, le seguenti intimazioni di pagamento, non contestate: n.01420129069593889000 notificata in data
16/07/2012, n. 01420149011924959000 notificata in data 5 19/06/2014, n.
01420159028896331000 notificata in data 10/12/2015, n.
01420179011546335000 notificata in data 28/09/2017, n.
01420189013308361000 notificata in data 04/09/2018, n.
01420199002152889000 notificata in data 26/02/2019 e n.
01420209005756020000 notificata in data 18/02/2020;
- in merito alla cartella n. 01420050030520581000 intervenivano le seguenti intimazioni di pagamento, non contestate: n.01420179011546335000 notificata in data 28/09/2017, n. 01420189013308361000 notificata in data
04/09/2018, n. 01420199002152889000 notificata in data 26/02/2019 e n.
01420209005756020000 notificata in data 18/02/2020;
- in merito alla cartella n. 01420060043423510000 intervenivano le seguenti intimazioni di pagamento, non contestate: n.01420119008520511000 notificata in data 23/10/2011, n. 01420129069594091000 notificata in data
16/07/2012, n. 01420159028896331000 notificata in data 10/12/2015, n.
01420179011546335000 notificata in data 28/09/2017, n.
01420189013308361000 notificata in data 04/09/2018, n.
01420199002152889000 notificata in data 26/02/2019 e n.
01420209005756020000 notificata in data 18/02/2020;
- in merito alla cartella n.01420070027078234000 intervenivano le seguenti intimazioni di pagamento, non contestate: n.01420129069594192000 notificata in data 16/07/2012, n. 01420159028896331000 notificata in data
10/12/2015, n. 01420179011546335000 notificata in data 28/09/2017, n.
01420189013308361000 notificata in data 04/09/2018, n.
01420199002152889000 notificata in data 26/02/2019 e n.
01420209005756020000 notificata in data 18/02/2020.
5 Tale circostanza in fatto è stata peraltro valorizzata dal primo giudice che ha dato atto dell'«avvenuta notifica di successive intimazioni di pagamento» notificate all a seguito delle contestate cartelle, per «ritenere ormai Pt_1 irretrattabile il credito oggetto della cartella».
Ciò posto, precisa il Collegio che, al fine di ottenere l'accertamento dell'asserita invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento in esame,
l' avrebbe in effetti dovuto impugnare la prima delle intimazioni di Pt_1 pagamento ricevute (ovvero «il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa») agendo, mediante opposizione all'esecuzione, in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n.46 del 1999, art. 24, e dunque nel rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
È infatti noto che, secondo consolidati principi, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perchè recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (cfr. Cass. civ., sez. 6 n. 24506 del 2016; Cass. civ., sez. VI,
02/09/2020, n.18256);
In tal senso, va anche ricordato che, le Sezioni Unite, con la sentenza n.16412 del 25.07.2007, hanno statuito che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la
6 pretesa tributaria" (così in termini: Sez. 5, sentenza n.1364 del 21.05.2019; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30.11.2018, n. m.).
Alla luce di tanto, non può che ritenersi, nel solco tracciato dal Tribunale, che la mancata e tempestiva impugnazione della prima delle plurime intimazioni di pagamento notificate all'appellante in relazione alle cartelle in oggetto ha impedito di verificare anche in questa sede la ritualità delle indicate notifiche: essendo ormai decorso, alla data della proposizione del ricorso in esame, il termine, pacificamente perentorio, di cui all'art. 24, comma 5, d.l.vo 26.2.1999 n.46 e decorrente dalla notifica del primo atto consequenziale notificato al contribuente.
In tale situazione, vanno quindi disattesi i rilievi articolati dall'appellante in ordine alla asserita nullità e/o inesistenza delle cartelle n.01420020055091543000, n. 0142003010266395500
n.01420070027078234000, n. 01420040064609348000 e n.
01420060043423510000, trattandosi di eccezioni inammissibili in quanto articolate all'esito del decorso del suddetto termine decadenziale. Né rileva in questa sede quanto affermato dal Tribunale in merito ad altre cartelle indicate nell'intimazione di pagamento opposta, trattandosi di cartelle relative a crediti
(fra cui la tassa automobilistica 2008) diversi da quelli previdenziali in oggetto.
Ribadita dunque la correttezza della sentenza impugnata, va poi evidenziato che l'infondatezza dell'originaria pretesa dell discende Pt_1 anche dal fatto che, pur avendo agito al fine di ottenere la declaratoria di inesistenza del credito per omessa notificazione delle cartelle anche per decorso del termine di prescrizione, l'originario opponente ha omesso di convenire in giudizio l'ente previdenziale creditore ( ), limitandosi CP_4
a proporre la domanda nei confronti dell'agente di riscossione.
Com'è noto, secondo la Cassazione, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n.46 del 1999, art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire
7 compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c." (Cass. sez. un. 7514/22).
Sulla scorta delle esposte considerazioni ed in applicazione dei riferiti principi interpretativi, va quindi condiviso il giudizio di soccombenza virtuale formulato dal primo giudice ai fini della condanna alle spese.
In conclusione, l'appello proposto deve essere respinto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono, inoltre, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.
24.12.2013 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 29.02.2024, avverso la sentenza emessa in data 25.09.2023 dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Trani, nei confronti dell
[...]
, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €1.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per
8 legge, con distrazione;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 09.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa ER Tarantino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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