Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00945/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2025, proposto da
S.R.R. ATO n. 4 Agrigento, Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est, Società consortile a r.l., con sede in Agrigento, nella Piazza Aldo Moro n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Ciotta, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo Campobello di Licata (Ag), Via Vittorio Emanuele n. 191;
contro
Comune di Porto Empedocle, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 5031/2019, reso dal Tribunale ordinario di Palermo in data 11.09.2019, dichiarato esecutivo per mancata opposizione con decreto cron. n.188/2020 del 05.02.2020, munito di formula esecutiva in data 18.09.2020 ed in tale forma notificato all’Amministrazione intimata il 23.09.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RI ON e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Ciotta, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato ritualmente ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. dinanzi questo Tribunale, parte ricorrente, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, ha domandato: a ) la condanna dell’Amministrazione intimata all’esatta ottemperanza al medesimo e, per l’effetto, al pagamento in favore della Società ricorrente di quanto ancora dovutole (dopo un primo acconto di € 50.000,00) pari alla cifra di € 183.589,04, oltre agli interessi nella misura legale secondo le modalità stabilite dal titolo, nonché alle spese legali ivi liquidate ed al rimborso dei diritti per il rilascio delle copie esecutive ed al costo della doppia notifica del d.i.; b ) la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva, nell’eventualità di ulteriore inerzia dell’Amministrazione intimata oltre un termine fissato all’uopo; c ) con vittoria di spese dell’odierno giudizio;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla definitività del decreto ingiuntivo, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Considerato infatti che la domanda attinente al rimborso, oltre alle spese del pregresso giudizio, dei diritti per il rilascio delle copie esecutive e del costo della notificazione del titolo, di cui all’epigrafe, deve essere rigettata trattandosi di importi già liquidati dal giudice di prime cure come spese della procedura monitoria;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c ) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che, in ragione della regola della soccombenza e data la non particolare complessità delle questioni trattate, le spese del giudizio devono essere poste a carico del Comune intimato e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) rigetta la domanda di rimborso dei diritti per il rilascio delle copie esecutive e del costo della notificazione del decreto ingiuntivo, di cui all’epigrafe;
b) accoglie le ulteriori domande prospettate in ricorso e per l’effetto ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo azionato nei senti e nei termini di cui in motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.093,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
EL AR US, Primo Referendario
RI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ON | RO NT |
IL SEGRETARIO