Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 8.4.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 9324/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 19/02/1983 in Parte_1
CATANIA, c.f. , parte rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1 dall'avv. SPINA SERGIO ANTONINO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “le patologie presentate dal ricorrente possono essere compendiate in: Disturbo specifico dell'apprendimento (F.81), disturbo della lettura (rapidità e comprensione), disturbo dell'espressione scritta (disortografia) (relazione NPI del 10.03.22 e del 17.10.22). Tale diagnosi risulta risolutiva ai fini medico forensi e per rispondere ai quesiti postimi in sede di incarico dall'Ill.mo Giudice in tema di indennità di frequenza in soggetto riconosciuto dalla competente Commissione Medica, NON invalido portatore di handicap in situazione di NON gravità”.
Parte opponente ha chiesto di accertare che lo stato patologico del minore Pt_1
è tale da integrare il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di
[...] frequenza e lo status di portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla presentazione della domanda. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “In atto non si riscontrano i disturbi evidenziati nella relazione
NPI del 10.03.2022 e del 17.10.2022 né vi è successiva documentazione. Giudizio medico legale in base al contenuto della domanda giudiziale: No indennità di frequenza. Status di portatore di handicap non grave”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono condivisibili, risultando immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione, né si ritiene di accogliere l'istanza di richiamo del Consulente, non essendo specificamente dedotto quali sarebbero stati i test specifici rilevanti ed omessi (circostanza che peraltro non risulta essere stata oggetto di osservazioni alla bozza della relazione inviata alle parti) e tenuto conto che il Consulente della presente fase di opposizione – così come il CTU della fase di ATP – ha dato atto della scarna e risalente documentazione medica prodotta da parte ricorrente a sostegno della domanda.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del procedimento e della qualità delle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 08/04/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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