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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4604/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Montevergine n. 13, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.; e
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Todarello, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via dei Monti di Pietralata n. 171, giusta procura in atti;
-resistenti-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420239007586284000, notificatagli da Controparte_4 in data 18.09.2023, con riferimento agli avvisi di addebito n.39420160001505933000 e n. 39420160004016933000, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti modello IVS, per un totale di CP_1
€ 5.418,91. Nello specifico, deduceva la mancata notifica degli avvisi in oggetto nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “[…] accogliere l'eccezione preliminare ed annullare la intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento e ruoli impugnate ed opposte in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione”. Si costituiva in giudizio la resistente Controparte_5 eccependo, in via preliminare, l'inosservanza dei termini di cui all'art. 415, commi 4 e 5, c.p.c. Nel merito, deduceva la violazione del principio del ne bis idem, in quanto tutti gli avvisi oggetto della presente opposizione risultavano già opposti dinanzi a questo Tribunale e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Con provvedimento del 10 gennaio 2025, il precedente giudicante, rilevata la mancata costituzione in giudizio dell' e della nonché CP_1 CP_2
l'omessa allegazione della rituale notifica, autorizzava parte ricorrente “alla rinotifica del ricorso;
del pedissequo decreto di fissazione e del presente verbale all' e alla CP_1 entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza del 26 Controparte_2 settembre 2025, a cui rinvia la causa”. All'udienza del 26 settembre 2025, celebrata nelle modalità di cui all'art127 ter c.p.c., solo la resistente Agenzia provvedeva al deposito delle note di trattazione scritta, mentre parte ricorrente rinunciava a comparire omettendo, peraltro, di fornire prova dell'avvenuta rituale rinotifica del ricorso nei confronti dell' e della CP_1 Controparte_2
All'odierna udienza, svolta nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c., parte ricorrente ometteva di fornire la prova dell'avvenuta rituale rinotifica del ricorso ai citati enti.
******* 1. Tutto ciò premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 291 e 307 co. 3 c.p.c., in quanto parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso. A tal uopo, l'art. 307, comma 3, c.p.c., prevede che il processo si estingue se le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione non via abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Orbene, come anticipato, parte ricorrente ha omesso di fornire prova della rinnovazione della notifica nei confronti dell e della entro CP_1 Controparte_2 il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza del 26.09.2025. Sul punto, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1483/2015, Cass. n. 4529/2000, Cass. n. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo. Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione va dichiarata estinta nei confronti degli enti impositori e CP_1 Controparte_2
Deve, altresì, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto al merito di tale pretesa contributiva, con conseguente rigetto di tali doglianze. Parte ricorrente, infatti, per quanto sopra detto, ha omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito, proponendo eccezioni inerenti al merito della pretesa creditoria rispetto alle quali la legittimazione a contraddire è esclusivamente in capo al titolare della pretesa impositiva (in tal senso Cass. S.U. n. 7514/2022).
2. La peculiarità della questione pregiudiziale costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente tra le parti costituite le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell' e della CP_1 CP_2
[...]
- rigetta per il resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite. Reggio Calabria, 14 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano