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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/11/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 984 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 16.09.2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05.02.1975 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rabitti
NA e IA UI NI, entrambe del Foro di Rimini;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
conclusioni delle parti: le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le stesse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16.09.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - in data 09.09.1995, in Brindisi, i ricorrenti hanno contratto matrimonio, con rito concordatario (atto trascritto presso il Comune di Brindisi, nr. 290, parte 2, Serie A,
Uff.1, anno 1995;
- dal matrimonio è nato il [...] ad [...] maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, ed in data 04.12 2009 la figlia , attualmente Per_2
collocata presso la madre;
- la casa coniugale costituita da un immobile con antistante garage, di proprietà al
50%, di entrambi i coniugi Sig.ri e è stata assegnata, in sede di Pt_1 Pt_2
separazione consensuale, alla sig.ra ed è sita in via P. Borsellino n.16, Parte_2
comune di Acquaviva Picena (AP), Ascoli Piceno;
- negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di un'incompatibilità caratteriale, che ha reso la loro convivenza non più fattibile, tant'è che sono addivenuti alla separazione personale nell'anno 2024, con omologa emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in data 18.03.2024; tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. stabilire che la casa coniugale sita in Acquaviva Picena (AP) in via P. Borsellino
n.16, interno 02, immobile di proprietà del 50% sia in capo al sig. , Parte_1
che alla sig.ra , rimanga assegnata alla predetta, presso la quale è Parte_2
collocata la minore , con ogni arredo e corredo;
Per_2
2. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore , Per_2
tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé;
3. stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale la minore sarà iscritta presso il domicilio della mamma, Sig.ra nell'abitazione familiare sita Parte_2
in Acquaviva Picena (AP) alla via P. Borsellino n.16;
4. stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa, e comunque, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà vedere secondo lo schema riportato alle Per_2
pagine 4 e 5 del presente ricorso, che di seguito si ritrascrive integralmente: La figlia
, nata il [...], starà con il padre in base alla seguente alternanza: Persona_3
• a settimane alterne un fine settimana dal sabato alle ore 14, sino alla domenica alle ore 21, orario entro il quale il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre, • il mercoledì dalle ore 14 alle ore 21, orario in cui il padre riaccompagnerà la figlia presso la casa materna;
• La suddetta alternanza sarà sempre modificabile, secondo gli accordi intercorsi di volta in volta tra i genitori. • Si precisa che durante l'estate, ossia nei periodi di chiusura della scuola, la visitazione tra padre e figlia si manterrà con le modalità sopra indicate. Il suddetto schema sarà sempre modificabile, secondo gli accordi intercorsi di volta in volta tra i genitori. Le festività (Natale,
Pasqua, Epifania, ecc..) verranno alternate all'interno dell'anno e di anno in anno invertite, secondo gli accordi fra i genitori. Per le vacanze con la figlia si concorda una settimana continuativa per anno. Le vacanze scolastiche saranno suddivise fra i genitori seguendo lo stesso periodo di alternanza. Nel caso di vacanze con la figlia fuori dal comune di residenza, il genitore che intenderà portare con sé dovrà Per_2
comunicare all'altro genitore il luogo di destinazione nonché il recapito telefonico, ove potrà sempre contattare la minore, oltre alla disponibilità dei cellulari, per agevolare sempre i contatti. I periodi di vacanza estiva prescelti dai genitori dovranno essere comunicati all'altro con un anticipo minimo di 1 mese, così da consentire un'adeguata pianificazione dei rispettivi periodi di ferie. Resta inteso che, allorquando la figlia è con l'uno o l'altro genitore, sarà consentito contattare la stessa a mezzo telefono / videochiamata durante la giornata, concordando eventualmente, se necessario, un orario consono.
5. stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia, in ragione delle circostanze menzionate, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro
400,00, anticipatamente ed entro il giorno 20 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
6. stabilire che il sig. parteciperà per il 50% al pagamento delle spese Pt_1
straordinarie espressamente concordate mediche, scolastiche e educative, sportive e ricreative e comunque così come dal Protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno;
7. dichiarare compensate le spese tra le parti.
In data 26.09.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 06.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti merita accoglimento in quanto nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dalle parti stesse. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dai coniugi nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché della figlia minore . Per_2
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo tra le parti, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno 1995,
Atto N. 290, parte II, serie A, Uff. 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno in camera di consiglio del 27/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 984 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 16.09.2025 da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05.02.1975 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rabitti
NA e IA UI NI, entrambe del Foro di Rimini;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
conclusioni delle parti: le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le stesse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 16.09.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - in data 09.09.1995, in Brindisi, i ricorrenti hanno contratto matrimonio, con rito concordatario (atto trascritto presso il Comune di Brindisi, nr. 290, parte 2, Serie A,
Uff.1, anno 1995;
- dal matrimonio è nato il [...] ad [...] maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, ed in data 04.12 2009 la figlia , attualmente Per_2
collocata presso la madre;
- la casa coniugale costituita da un immobile con antistante garage, di proprietà al
50%, di entrambi i coniugi Sig.ri e è stata assegnata, in sede di Pt_1 Pt_2
separazione consensuale, alla sig.ra ed è sita in via P. Borsellino n.16, Parte_2
comune di Acquaviva Picena (AP), Ascoli Piceno;
- negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di un'incompatibilità caratteriale, che ha reso la loro convivenza non più fattibile, tant'è che sono addivenuti alla separazione personale nell'anno 2024, con omologa emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in data 18.03.2024; tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. stabilire che la casa coniugale sita in Acquaviva Picena (AP) in via P. Borsellino
n.16, interno 02, immobile di proprietà del 50% sia in capo al sig. , Parte_1
che alla sig.ra , rimanga assegnata alla predetta, presso la quale è Parte_2
collocata la minore , con ogni arredo e corredo;
Per_2
2. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore , Per_2
tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé;
3. stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale la minore sarà iscritta presso il domicilio della mamma, Sig.ra nell'abitazione familiare sita Parte_2
in Acquaviva Picena (AP) alla via P. Borsellino n.16;
4. stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa, e comunque, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà vedere secondo lo schema riportato alle Per_2
pagine 4 e 5 del presente ricorso, che di seguito si ritrascrive integralmente: La figlia
, nata il [...], starà con il padre in base alla seguente alternanza: Persona_3
• a settimane alterne un fine settimana dal sabato alle ore 14, sino alla domenica alle ore 21, orario entro il quale il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre, • il mercoledì dalle ore 14 alle ore 21, orario in cui il padre riaccompagnerà la figlia presso la casa materna;
• La suddetta alternanza sarà sempre modificabile, secondo gli accordi intercorsi di volta in volta tra i genitori. • Si precisa che durante l'estate, ossia nei periodi di chiusura della scuola, la visitazione tra padre e figlia si manterrà con le modalità sopra indicate. Il suddetto schema sarà sempre modificabile, secondo gli accordi intercorsi di volta in volta tra i genitori. Le festività (Natale,
Pasqua, Epifania, ecc..) verranno alternate all'interno dell'anno e di anno in anno invertite, secondo gli accordi fra i genitori. Per le vacanze con la figlia si concorda una settimana continuativa per anno. Le vacanze scolastiche saranno suddivise fra i genitori seguendo lo stesso periodo di alternanza. Nel caso di vacanze con la figlia fuori dal comune di residenza, il genitore che intenderà portare con sé dovrà Per_2
comunicare all'altro genitore il luogo di destinazione nonché il recapito telefonico, ove potrà sempre contattare la minore, oltre alla disponibilità dei cellulari, per agevolare sempre i contatti. I periodi di vacanza estiva prescelti dai genitori dovranno essere comunicati all'altro con un anticipo minimo di 1 mese, così da consentire un'adeguata pianificazione dei rispettivi periodi di ferie. Resta inteso che, allorquando la figlia è con l'uno o l'altro genitore, sarà consentito contattare la stessa a mezzo telefono / videochiamata durante la giornata, concordando eventualmente, se necessario, un orario consono.
5. stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia, in ragione delle circostanze menzionate, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro
400,00, anticipatamente ed entro il giorno 20 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
6. stabilire che il sig. parteciperà per il 50% al pagamento delle spese Pt_1
straordinarie espressamente concordate mediche, scolastiche e educative, sportive e ricreative e comunque così come dal Protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno;
7. dichiarare compensate le spese tra le parti.
In data 26.09.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 06.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti merita accoglimento in quanto nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dalle parti stesse. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dai coniugi nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi, nonché della figlia minore . Per_2
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo tra le parti, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno 1995,
Atto N. 290, parte II, serie A, Uff. 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno in camera di consiglio del 27/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi