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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1503/20 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 28 novembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Andrea Altieri e Giovanni Agostini)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 542/2020 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 542/20 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti del al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti per essere caduto - mentre saliva la scala di accesso al palazzo dell'Aeronautica Militare - a causa della mancanza delle strisce antiscivolo, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza del
Tribunale di Roma, Sez. XII Civile, n. 542/2020, pubblicata in data 09.01.2020, accogliendo, pertanto, le richieste dell'Ing. contenute nell'iniziale atto Parte_1
di citazione, di seguito integralmente trascritte: "accertare e dichiarare per i motivi di cui in trattazione ex art. 2051 c.c., la esclusiva responsabilità del Controparte_1
nella causazione del sinistro occorso all'Ing. in Roma, il giorno
[...] Parte_1 Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , che ha Controparte_1
rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente le pretese di controparte poiché infondate
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XII Civile, n.
542/2020, resa nel corso del procedimento avente R.G. n. 74730/2018, pubblicata il 9 gennaio 2020. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertare il minor danno causato dalla cosa in custodia”.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da che (secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione) il 3 Parte_1
marzo 2016 alle ore 7.50, mentre saliva la scala di accesso al Comando logistico dell'Aereonautica Militare in Viale dell'Università 4, ove prestava servizio quale
Colonnello, era scivolato sull'ultimo dei primi tre gradini, resi insidiosi dalla mancanza di parte della striscia antiscivolo, e aveva battuto la testa sul primo dell'ulteriore gruppo di gradini ubicati al termine del pianerottolo, provocandosi gravi lesioni.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che dall'istruttoria espletata non era risultata la prova delle effettive modalità dell'accaduto, con riferimento della riconducibilità dell'evento lesivo alla condizione dei gradini, e che, comunque, con l'uso della normale diligenza l'attore, che ben conosceva lo stato dei luoghi, avrebbe potuto evitare la caduta.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole della mancata considerazione dell'intervenuto riconoscimento della causa di servizio, accordata con decreto del 1° febbraio 2018, e dell'esclusione della responsabilità del , va CP_1
disattesa. Invero, come è noto, la “causa di servizio” sussiste ogniqualvolta l'infortunio si verifichi nei luoghi e negli orari di lavoro, ma non presuppone necessariamente che la stessa sia ascrivibile ad un fatto illecito della Pubblica Amministrazione.
La circostanza, di cui si dà atto nel citato decreto, secondo cui al è stato, Pt_1
altresì, riconosciuto un equo indennizzo non sancisce, del pari, la responsabilità del
, ma consente piuttosto di escludere che l'accaduto sia riconducibile a dolo o CP_1
a colpa grave del dipendente.
Ne consegue che gli elementi suindicati non hanno - se non nei limiti sopra precisati - alcuna valenza decisoria nella presente controversia ove occorre, invece, verificare se ricorra la lamentata violazione dell'art. 2051 c.c..
Ciò posto e dando sicuramente per acclarato che la caduta si sia verificata mentre il accedeva al proprio posto di lavoro, le ulteriori censure mosse dalla parte Pt_1
appellante in merito alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e alla dedotta erronea applicazione delle norme in tema di obblighi di custodia, non meritano condivisione.
Ora, come correttamente illustrato nella sentenza impugnata, all'esito dell'istruttoria svolta residuano profili d'incertezza in ordine all'effettiva dinamica dell'accaduto e alla riconducibilità dell'evento lesivo alla mancanza di una porzione di nastro antiscivolo.
E' pacifico che nessuno ha assistito direttamente alla caduta, che potrebbe essersi verificata anche per cause del tutto indipendenti dalle condizioni dei gradini, quali un mero inciampo sul bordo o un momento di disattenzione durante l'attraversamento del pianerottolo.
Difetta, soprattutto, la prova che il sia passato proprio nel tratto in cui Pt_1
manca il nastro e, anzi, dalle immagini fotografiche in atti emerge che il punto dell'impatto è spostato lateralmente rispetto alla zona sprovvista dell'antiscivolo, che potrebbe non avere avuto alcuna incidenza sull'accaduto.
Tra l'altro, è incontestato che all'epoca dei fatti l'attore prestava servizio presso il Comando al quale si accede tramite la scala in contestazione e che il fatto è accaduto lungo il percorso dallo stesso abitualmente utilizzato;
deve, per l'effetto, presumersi che il ben conoscendo lo stato dei luoghi, abbia attraversato i gradini Pt_1
utilizzando le porzioni dotate di misure di sicurezza (nella specie, la maggior parte).
Laddove, peraltro, voglia ipotizzarsi che l'appellante sia transitato proprio sul tratto privo del nastro antiscivolo, va richiamato il principio espresso dalla Corte di
Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23) e ancora “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21). Nel caso in esame, i gradini sono bianchi e di ampie dimensioni;
la differenza cromatica con il nastro, di colore nero, fa sì che il difetto di protezione - riscontrabile in alcuni tratti - sia del tutto evidente e privo del carattere dell'insidiosità.
L'uso della normale diligenza che si richiede nell'utilizzo degli scalini, di per sé potenzialmente pericolosi, sarebbe stato, quindi, sufficiente ad evitare la caduta, cosicché il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risulta, in ogni caso, escluso.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tariffari in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede;
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 marzo 2016 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni, fisici e morali, patiti dall'attore a causa ed a seguito del sinistro de quo, nella misura di seguito meglio specificata: 1) Invalidità permanente (22%) €
73.194,00; 2) aumento personalizzato (dal giorno dell'accaduto sino al saldo o per il diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto equo;
in via istruttoria, quantunque la documentazione medico – legale prodotta in atti sia da ritenersi esaustiva per il caso di specie, si chiede disporsi C.T.U. sulla persona dell'attore ove ritenuto di rilievo dall'Ecc.mo Giudicante. Per l'effetto, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Roma condannare il al pagamento delle spese, Controparte_1
compensi professionali e contributo unificato relativi al doppio grado di giudizio”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1503/20 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 28 novembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Andrea Altieri e Giovanni Agostini)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 542/2020 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 542/20 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti del al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti per essere caduto - mentre saliva la scala di accesso al palazzo dell'Aeronautica Militare - a causa della mancanza delle strisce antiscivolo, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza del
Tribunale di Roma, Sez. XII Civile, n. 542/2020, pubblicata in data 09.01.2020, accogliendo, pertanto, le richieste dell'Ing. contenute nell'iniziale atto Parte_1
di citazione, di seguito integralmente trascritte: "accertare e dichiarare per i motivi di cui in trattazione ex art. 2051 c.c., la esclusiva responsabilità del Controparte_1
nella causazione del sinistro occorso all'Ing. in Roma, il giorno
[...] Parte_1 Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , che ha Controparte_1
rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente le pretese di controparte poiché infondate
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XII Civile, n.
542/2020, resa nel corso del procedimento avente R.G. n. 74730/2018, pubblicata il 9 gennaio 2020. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertare il minor danno causato dalla cosa in custodia”.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da che (secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione) il 3 Parte_1
marzo 2016 alle ore 7.50, mentre saliva la scala di accesso al Comando logistico dell'Aereonautica Militare in Viale dell'Università 4, ove prestava servizio quale
Colonnello, era scivolato sull'ultimo dei primi tre gradini, resi insidiosi dalla mancanza di parte della striscia antiscivolo, e aveva battuto la testa sul primo dell'ulteriore gruppo di gradini ubicati al termine del pianerottolo, provocandosi gravi lesioni.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che dall'istruttoria espletata non era risultata la prova delle effettive modalità dell'accaduto, con riferimento della riconducibilità dell'evento lesivo alla condizione dei gradini, e che, comunque, con l'uso della normale diligenza l'attore, che ben conosceva lo stato dei luoghi, avrebbe potuto evitare la caduta.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole della mancata considerazione dell'intervenuto riconoscimento della causa di servizio, accordata con decreto del 1° febbraio 2018, e dell'esclusione della responsabilità del , va CP_1
disattesa. Invero, come è noto, la “causa di servizio” sussiste ogniqualvolta l'infortunio si verifichi nei luoghi e negli orari di lavoro, ma non presuppone necessariamente che la stessa sia ascrivibile ad un fatto illecito della Pubblica Amministrazione.
La circostanza, di cui si dà atto nel citato decreto, secondo cui al è stato, Pt_1
altresì, riconosciuto un equo indennizzo non sancisce, del pari, la responsabilità del
, ma consente piuttosto di escludere che l'accaduto sia riconducibile a dolo o CP_1
a colpa grave del dipendente.
Ne consegue che gli elementi suindicati non hanno - se non nei limiti sopra precisati - alcuna valenza decisoria nella presente controversia ove occorre, invece, verificare se ricorra la lamentata violazione dell'art. 2051 c.c..
Ciò posto e dando sicuramente per acclarato che la caduta si sia verificata mentre il accedeva al proprio posto di lavoro, le ulteriori censure mosse dalla parte Pt_1
appellante in merito alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e alla dedotta erronea applicazione delle norme in tema di obblighi di custodia, non meritano condivisione.
Ora, come correttamente illustrato nella sentenza impugnata, all'esito dell'istruttoria svolta residuano profili d'incertezza in ordine all'effettiva dinamica dell'accaduto e alla riconducibilità dell'evento lesivo alla mancanza di una porzione di nastro antiscivolo.
E' pacifico che nessuno ha assistito direttamente alla caduta, che potrebbe essersi verificata anche per cause del tutto indipendenti dalle condizioni dei gradini, quali un mero inciampo sul bordo o un momento di disattenzione durante l'attraversamento del pianerottolo.
Difetta, soprattutto, la prova che il sia passato proprio nel tratto in cui Pt_1
manca il nastro e, anzi, dalle immagini fotografiche in atti emerge che il punto dell'impatto è spostato lateralmente rispetto alla zona sprovvista dell'antiscivolo, che potrebbe non avere avuto alcuna incidenza sull'accaduto.
Tra l'altro, è incontestato che all'epoca dei fatti l'attore prestava servizio presso il Comando al quale si accede tramite la scala in contestazione e che il fatto è accaduto lungo il percorso dallo stesso abitualmente utilizzato;
deve, per l'effetto, presumersi che il ben conoscendo lo stato dei luoghi, abbia attraversato i gradini Pt_1
utilizzando le porzioni dotate di misure di sicurezza (nella specie, la maggior parte).
Laddove, peraltro, voglia ipotizzarsi che l'appellante sia transitato proprio sul tratto privo del nastro antiscivolo, va richiamato il principio espresso dalla Corte di
Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23) e ancora “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21). Nel caso in esame, i gradini sono bianchi e di ampie dimensioni;
la differenza cromatica con il nastro, di colore nero, fa sì che il difetto di protezione - riscontrabile in alcuni tratti - sia del tutto evidente e privo del carattere dell'insidiosità.
L'uso della normale diligenza che si richiede nell'utilizzo degli scalini, di per sé potenzialmente pericolosi, sarebbe stato, quindi, sufficiente ad evitare la caduta, cosicché il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risulta, in ogni caso, escluso.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tariffari in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede;
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 marzo 2016 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni, fisici e morali, patiti dall'attore a causa ed a seguito del sinistro de quo, nella misura di seguito meglio specificata: 1) Invalidità permanente (22%) €
73.194,00; 2) aumento personalizzato (dal giorno dell'accaduto sino al saldo o per il diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto equo;
in via istruttoria, quantunque la documentazione medico – legale prodotta in atti sia da ritenersi esaustiva per il caso di specie, si chiede disporsi C.T.U. sulla persona dell'attore ove ritenuto di rilievo dall'Ecc.mo Giudicante. Per l'effetto, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Roma condannare il al pagamento delle spese, Controparte_1
compensi professionali e contributo unificato relativi al doppio grado di giudizio”.