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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 6082/2018 vertente
TRA
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t. – Parte_1 P.IVA_1
Commissario , ed in forza del verbale di deliberazione n. 48/2018 Parte_2 del 27.11.2018 del , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3
AN ER (C.F. ), come da procura in calce all'atto di CodiceFiscale_1 citazione in opposizione
- parte opponente -
E già , Controparte_1 Controparte_2 società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di , ( P.I. CP_2
) in persona del suo Procuratore Speciale (C.F. P.IVA_2 Controparte_3 [...]
) in qualità di Legale rappresentante di C.F._2 Controparte_4
già denominata (P.I. ), giusta procura del 23/06/2017, per
[...] CP_5 P.IVA_3
Notaio Dott. , N. 54703 di Rep. – N. 27434 Serie 1/T, registrata all'Ag. delle Persona_1
Entrate di Roma il 28/06/2017 elettivamente domiciliata in Via Vincenzo Monti n. 2 - 20123
Milano, presso lo studio dell'avv. Roberta Costanzo (C.F. ) che la CodiceFiscale_3 rappresenta e difende per mandato separato ex art. 10 D. P. R. N. 123/2001
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 952/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
Il come rappresentato ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
952/2018 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva ingiunto allo stesso di pagare, in favore di 1 R.G. n. 6082/2018 in persona del suo Procuratore Speciale in qualità di Legale Controparte_1 rappresentante di la complessiva somma di € 30.600,62 oltre Controparte_4 interessi e spese della procedura, per la fattura insoluta n. 79279200000238A del 04/01/2016 emessa “per prelievi irregolari” relativa al rapporto di somministrazione di energia elettrica;
alla procedura monitoria erano allegati, tra gli altri, la copia autentica estrattiva conforme a quanto trovasi scritto alla corrispondente pagina del libro Giornale dei crediti in contenzioso e l'estratto conto.
A sostegno dell'opposizione l'opponente, preliminarmente, rappresentava, documentandolo, (i) che l'Ente, con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2014, aveva dichiarato il dissesto finanziario;
(ii) che era stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;
(iii) che parte opposta non aveva formulato alcuna istanza di insinuazione al passivo. Ancora, pregiudizialmente, parte opponente invocava la prescrizione quinquennale relativamente ai presunti crediti degli anni 2010,
2011,2012 e 2013 e assumeva che per il 2015 era in corso di pagamento da parte dell'Ente e che l'anno 2014 era oggetto di contestazione. Sosteneva, ancora, in ogni caso, che la fattura posta a base del decreto ingiuntivo non era stata mai trasmessa, né comunicata all'Ente e, in ogni caso, che il consumo era stato calcolato sulla scorta di dati presunti e secondo criteri di consumo medio nazionale, e non secondo un consumo effettivo e/o accertato oggettivamente.
Chiedeva, pertanto, conclusivamente, parte opponente che (i) venisse accertata e dichiarata la prescrizione parziale del credito con riferimento alle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013; (ii) venisse accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in quanto non dovute le somme richieste;
(iii) in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato l'effettivo importo dovuto. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale, preliminarmente, rilevava l'infondatezza della eccezione ex adverso sollevata sulla prescrizione, sia con riferimento al termine di scadenza della indicata fattura che rispetto ai consumi in essa fatturati, assumendo che erano stati fatti validi atti interruttivi. Contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente, chiedendo che venissero rigettate tutte le domande svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto che venisse confermato il decreto ingiuntivo n. 952/2018 opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Assumeva in particolare parte opposta che nella sua qualità di società di vendita dell'energia elettrica si era limitata a fatturare i corrispettivi dei consumi in base ai dati comunicati da E-
Distribuzione S.p.A. Al riguardo rappresentava che (i) il personale incaricato aveva accertato una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi di energia elettrica, nel segmento temporale
2 R.G. n. 6082/2018 dal 04.09.2010 al 04.09.2015 e che aveva provveduto a fornire la tabella di ricostruzione dei consumi, congiuntamente alla ricostruzione dei prelievi irregolari determinati dalla manomissione del contatore;
(ii) sulla base della predetta ricostruzione dei consumi di energia elettrica, comunicati dal distributore (Enel Distribuzione S.p.A.), l'odierna creditrice opposta aveva emesso la fattura posta a base del procedimento monitorio.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante avuto riguardo alla natura delle eccezioni sollevate da parte opponente, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie rinviando per i provvedimenti ammissivi all'udienza del 19 dicembre 2019. Alla detta udienza il diverso giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 settembre 2020. Quindi, dopo una serie di rinvii e differimenti per carico di ruolo e anche a causa dell'emergenza epidemiologica, la causa veniva rinviata da ultimo all'udienza del 10 luglio 2025.
Alla detta udienza disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. " "( cfr. Cass. sez. un.
n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque
3 R.G. n. 6082/2018 frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, questo giudice osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622;
Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n
20891/2019).
Nel caso per cui è lite il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, producendo nella fase monitoria l'estratto autentico notarile riportante la fattura depositata rimasta insoluta e l'estratto conto e, nella presente fase, la fattura recante i dati di consumo asseritamente trasmessi dal distributore locale territorialmente competente.
4 R.G. n. 6082/2018 E' noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. La stessa, infatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Nel caso che ci occupa, la fattura posta a base del monitorio e la cui entità dei consumi deriva da una presunta alterazione del contatatore, non va oltre il mero valore indiziario, attese le eccezioni e deduzioni sollevate da parte opponente - già scrutinate dal Tribunale in diverse composizione fisica che aveva rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - sia relativamente alla parziale prescrizione della pretesa creditoria invocata, sia, più in generale, per ciò che attiene all'esatta quantizzazione dei consumi, da cui scaturirebbe l'asserito credito riconosciuto nel monitorio.
Nell'ordine, in relazione all'eccezione di prescrizione parziale del credito riconosciuto in sede monitoria, per gli anni 2010, 2011 2012 e 2013 ai sensi dell'articolo 2946 n. 4 c.c. ritiene questo
Giudice che la stessa possa trovare favorevole ingresso ed accoglimento.
Ed invero parte opposta ( che ha contestato l'eccezione assumendo che erano stati formalizzati atti interruttivi ) non ha prodotto alcuna documentazione che confermi - secondo le indicazioni della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza - la valida interruzione del periodo prescrizionale, essendosi limitata a mere affermazioni in ordine ad asseriti atti interruttivi ed avendo altresì fornito, parimenti, con l'intento di attribuirne effetto interruttivo, una ricostruzione fattuale della vicenda - anch'essa sfornita di idonei riscontri probatori - dalla quale sarebbe emerso l'accertamento da parte di E-Distribuzione di prelievi irregolari. L'eccezione, ripetesi, deve pertanto ritenersi fondata relativamente ai consumi asseritamente registrati nel periodo temporale
2010-2013, considerato che il dies a quo della prescrizione coincide con il momento dell'esigibilità giuridica del credito, individuabile, nel caso che ci occupa, nel giorno successivo al mese di erogazione dei consumi.
Parimenti questo giudice rileva che parte creditrice non ha fornito elementi sufficienti alla prova dell'intero credito riconosciuto in monitorio posto che, ripetesi, i dati di consumo trasmessi dal
Distributore locale territorialmente competente come riportati nella fattura in oggetto, scaturiscono dalla rilevazione che questo Ente avrebbe fatto all'esito degli accertamenti e delle verifiche per asserita alterazione del contatore in assenza di conducente documentazione a sostengo (i.e. verbale di verifica dei tecnici incaricati). Tanto neutralizza la presunzione semplice
5 R.G. n. 6082/2018 di veridicità riconosciuta nei contratti di somministrazione che assiste la rilevazione dei consumi mediante contatore.
Conclusivamente, per tutto quanto precede, l'opposizione è fondata e può trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite e disattese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 952/2018 opposto;
- condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio che liquida in € 3.809,00, oltre rimborso spese generali e oneri di legge, a cui vanno aggiunti gli esborsi, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore avv. AN ER.
Catanzaro, 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Sciarrone
6 R.G. n. 6082/2018
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 6082/2018 vertente
TRA
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t. – Parte_1 P.IVA_1
Commissario , ed in forza del verbale di deliberazione n. 48/2018 Parte_2 del 27.11.2018 del , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3
AN ER (C.F. ), come da procura in calce all'atto di CodiceFiscale_1 citazione in opposizione
- parte opponente -
E già , Controparte_1 Controparte_2 società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di , ( P.I. CP_2
) in persona del suo Procuratore Speciale (C.F. P.IVA_2 Controparte_3 [...]
) in qualità di Legale rappresentante di C.F._2 Controparte_4
già denominata (P.I. ), giusta procura del 23/06/2017, per
[...] CP_5 P.IVA_3
Notaio Dott. , N. 54703 di Rep. – N. 27434 Serie 1/T, registrata all'Ag. delle Persona_1
Entrate di Roma il 28/06/2017 elettivamente domiciliata in Via Vincenzo Monti n. 2 - 20123
Milano, presso lo studio dell'avv. Roberta Costanzo (C.F. ) che la CodiceFiscale_3 rappresenta e difende per mandato separato ex art. 10 D. P. R. N. 123/2001
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 952/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Fatti controversi
Il come rappresentato ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
952/2018 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva ingiunto allo stesso di pagare, in favore di 1 R.G. n. 6082/2018 in persona del suo Procuratore Speciale in qualità di Legale Controparte_1 rappresentante di la complessiva somma di € 30.600,62 oltre Controparte_4 interessi e spese della procedura, per la fattura insoluta n. 79279200000238A del 04/01/2016 emessa “per prelievi irregolari” relativa al rapporto di somministrazione di energia elettrica;
alla procedura monitoria erano allegati, tra gli altri, la copia autentica estrattiva conforme a quanto trovasi scritto alla corrispondente pagina del libro Giornale dei crediti in contenzioso e l'estratto conto.
A sostegno dell'opposizione l'opponente, preliminarmente, rappresentava, documentandolo, (i) che l'Ente, con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2014, aveva dichiarato il dissesto finanziario;
(ii) che era stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;
(iii) che parte opposta non aveva formulato alcuna istanza di insinuazione al passivo. Ancora, pregiudizialmente, parte opponente invocava la prescrizione quinquennale relativamente ai presunti crediti degli anni 2010,
2011,2012 e 2013 e assumeva che per il 2015 era in corso di pagamento da parte dell'Ente e che l'anno 2014 era oggetto di contestazione. Sosteneva, ancora, in ogni caso, che la fattura posta a base del decreto ingiuntivo non era stata mai trasmessa, né comunicata all'Ente e, in ogni caso, che il consumo era stato calcolato sulla scorta di dati presunti e secondo criteri di consumo medio nazionale, e non secondo un consumo effettivo e/o accertato oggettivamente.
Chiedeva, pertanto, conclusivamente, parte opponente che (i) venisse accertata e dichiarata la prescrizione parziale del credito con riferimento alle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013; (ii) venisse accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in quanto non dovute le somme richieste;
(iii) in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato l'effettivo importo dovuto. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale, preliminarmente, rilevava l'infondatezza della eccezione ex adverso sollevata sulla prescrizione, sia con riferimento al termine di scadenza della indicata fattura che rispetto ai consumi in essa fatturati, assumendo che erano stati fatti validi atti interruttivi. Contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente, chiedendo che venissero rigettate tutte le domande svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto che venisse confermato il decreto ingiuntivo n. 952/2018 opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Assumeva in particolare parte opposta che nella sua qualità di società di vendita dell'energia elettrica si era limitata a fatturare i corrispettivi dei consumi in base ai dati comunicati da E-
Distribuzione S.p.A. Al riguardo rappresentava che (i) il personale incaricato aveva accertato una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi di energia elettrica, nel segmento temporale
2 R.G. n. 6082/2018 dal 04.09.2010 al 04.09.2015 e che aveva provveduto a fornire la tabella di ricostruzione dei consumi, congiuntamente alla ricostruzione dei prelievi irregolari determinati dalla manomissione del contatore;
(ii) sulla base della predetta ricostruzione dei consumi di energia elettrica, comunicati dal distributore (Enel Distribuzione S.p.A.), l'odierna creditrice opposta aveva emesso la fattura posta a base del procedimento monitorio.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante avuto riguardo alla natura delle eccezioni sollevate da parte opponente, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie rinviando per i provvedimenti ammissivi all'udienza del 19 dicembre 2019. Alla detta udienza il diverso giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 settembre 2020. Quindi, dopo una serie di rinvii e differimenti per carico di ruolo e anche a causa dell'emergenza epidemiologica, la causa veniva rinviata da ultimo all'udienza del 10 luglio 2025.
Alla detta udienza disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. " "( cfr. Cass. sez. un.
n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque
3 R.G. n. 6082/2018 frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, questo giudice osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622;
Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n
20891/2019).
Nel caso per cui è lite il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, producendo nella fase monitoria l'estratto autentico notarile riportante la fattura depositata rimasta insoluta e l'estratto conto e, nella presente fase, la fattura recante i dati di consumo asseritamente trasmessi dal distributore locale territorialmente competente.
4 R.G. n. 6082/2018 E' noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. La stessa, infatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Nel caso che ci occupa, la fattura posta a base del monitorio e la cui entità dei consumi deriva da una presunta alterazione del contatatore, non va oltre il mero valore indiziario, attese le eccezioni e deduzioni sollevate da parte opponente - già scrutinate dal Tribunale in diverse composizione fisica che aveva rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - sia relativamente alla parziale prescrizione della pretesa creditoria invocata, sia, più in generale, per ciò che attiene all'esatta quantizzazione dei consumi, da cui scaturirebbe l'asserito credito riconosciuto nel monitorio.
Nell'ordine, in relazione all'eccezione di prescrizione parziale del credito riconosciuto in sede monitoria, per gli anni 2010, 2011 2012 e 2013 ai sensi dell'articolo 2946 n. 4 c.c. ritiene questo
Giudice che la stessa possa trovare favorevole ingresso ed accoglimento.
Ed invero parte opposta ( che ha contestato l'eccezione assumendo che erano stati formalizzati atti interruttivi ) non ha prodotto alcuna documentazione che confermi - secondo le indicazioni della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza - la valida interruzione del periodo prescrizionale, essendosi limitata a mere affermazioni in ordine ad asseriti atti interruttivi ed avendo altresì fornito, parimenti, con l'intento di attribuirne effetto interruttivo, una ricostruzione fattuale della vicenda - anch'essa sfornita di idonei riscontri probatori - dalla quale sarebbe emerso l'accertamento da parte di E-Distribuzione di prelievi irregolari. L'eccezione, ripetesi, deve pertanto ritenersi fondata relativamente ai consumi asseritamente registrati nel periodo temporale
2010-2013, considerato che il dies a quo della prescrizione coincide con il momento dell'esigibilità giuridica del credito, individuabile, nel caso che ci occupa, nel giorno successivo al mese di erogazione dei consumi.
Parimenti questo giudice rileva che parte creditrice non ha fornito elementi sufficienti alla prova dell'intero credito riconosciuto in monitorio posto che, ripetesi, i dati di consumo trasmessi dal
Distributore locale territorialmente competente come riportati nella fattura in oggetto, scaturiscono dalla rilevazione che questo Ente avrebbe fatto all'esito degli accertamenti e delle verifiche per asserita alterazione del contatore in assenza di conducente documentazione a sostengo (i.e. verbale di verifica dei tecnici incaricati). Tanto neutralizza la presunzione semplice
5 R.G. n. 6082/2018 di veridicità riconosciuta nei contratti di somministrazione che assiste la rilevazione dei consumi mediante contatore.
Conclusivamente, per tutto quanto precede, l'opposizione è fondata e può trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite e disattese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 952/2018 opposto;
- condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di giudizio che liquida in € 3.809,00, oltre rimborso spese generali e oneri di legge, a cui vanno aggiunti gli esborsi, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore avv. AN ER.
Catanzaro, 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Sciarrone
6 R.G. n. 6082/2018