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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 507 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
Sig. , c.f. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma (RM), Via Monteverde n. 65, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bonavita, cod. fisc.
, del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in CodiceFiscale_2
Roma, Via Sabotino 17/atti.
ATTORE
E
, cod. fisc. con sede comunale in Ronciglione (VT), Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Principe di Napoli n. 1, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Annibali
(cod. fisc. ) e Andrea Ruffini (cod. fisc. , giuste C.F._3 C.F._4
Deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 5.3.2020 e procura in calce alla comparsa ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma, alla via Sistina n. 48
CONVENUTO
, residente Roma via Monteverde 65 CP_2
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
, residente Roma via Antonio Lotti 98 CP_3
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
OGGETTO: accertamento del diritto di proprietà e conseguente accertamento della nullità del contratto di compravendita.
posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Si chiede all'Ill.mo Tribunale di Viterbo di accertare e dichiarare la natura privata della Strada Vicinale di Macchia Grossa, come risulta documentalmente qualificata come "ex strada" nelle mappe catastali, e di confermare che essa ha perso qualsiasi funzionalità pubblica con conseguente illegittimità della Delibera Comunale n. 8 del 26/02/2016. E quindi si chiede di dichiarare l'illegittimità qualificatoria della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2016 per vizio di legittimità, eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 della L. 241/1990). Tale delibera
è stata adottata in violazione dei principi giurisprudenziali richiamati, che escludono l'automatica assimilazione delle strade vicinali a strade pubbliche senza un'adeguata istruttoria e senza l'esistenza dei necessari atti giuridici formali. La delibera ha travalicato i limiti del potere amministrativo e ha erroneamente qualificato come pubblica una strada già dichiarata "ex strada" dalla stessa amministrazione.
2. Dichiarazione di nullità della compravendita: In ragione di quanto sopra esposto, si chiede di dichiarare nullo il contratto di compravendita della particella n. 918, oggetto di rogito notarile in data 7 dicembre 2016 (rapporto n. 12.397, registrato a Viterbo), stipulato tra l'attore e il , in quanto trattasi di acquisto di cosa propria. Controparte_1
Conseguentemente, si chiede che il sia condannato a restituire la somma Controparte_1 corrisposta dall'attore, pari a € 16.778,50, oltre agli ulteriori costi sostenuti per l'accertamento della situazione irregolare e per la difesa legale, come risultante dalla perizia tecnica di parte, e con la corresponsione di interessi moratori.
3. Condanna per indebito arricchimento: In via subordinata, si chiede di condannare il per indebito arricchimento senza causa ex art. 2041 Controparte_1
c.c., riconoscendo all'attore il risarcimento delle somme illegittimamente corrisposte al pari CP_1
a € 16.778,50, oltre agli ulteriori costi e spese sostenuti, documentati nella perizia tecnica di parte.
Con vittoria di spese legali, di giustizia e di consulenza: Si chiede che le spese legali e di giustizia in favore dell'avvocato antistatario, giusta la clausola ex art. 93, primo comma, c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio e ogni ulteriore onere sostenuto dall'attore per l'accertamento della verità, siano poste interamente a carico del , in quanto la condotta illegittima Controparte_1 del ha causato un danno patrimoniale all'attore con la conseguente restituzione di quanto CP_1 già versato al C.T.U. a titolo di acconto .” per il convenuto: “il si riporta a quanto già dedotto nei precedenti scritti Controparte_1 difensivi e, contestata ogni avversa deduzione, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come precisate con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.”.
IN FATTO E DIRITTO
L'attore in epigrafe indicato ha chiesto accertarsi la natura privata della strada vicinale denominata
“ex strada di Macchia Grossa” e, conseguentemente, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'acquisto della particella di terreno n. 918 del foglio 5 dal Comune di per effetto del rogito notarile CP_1 del 7 dicembre 2016 rep. n. 12397, reg. in Viterbo ed ivi trascritto il 09.12.2016, in quanto acquisto di cosa propria, con l'obbligo di restituzione della somma versata, oltre le spese, per un importo complessivo pari ad € 16.778,50; in subordine ha chiesto la restituzione della somma ai sensi dell'articolo 2041 c.c.
Nella resistenza del comune convenuto, che ha eccepito l'inammissibilità della domanda, in quanto elusiva dei termini decadenziali previsti per l'impugnazione della deliberazione n. 8 del 26 febbraio
2016, e la sua infondatezza, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Sig.re e nel corso del giudizio veniva esperita consulenza tecnica d'ufficio CP_2 CP_3
e la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.24, sostituita con deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra indicate e previa assegnazione dei termini ex articolo 190 cpc.
La domanda si fonda sull'asserita inesistenza della natura demaniale della strada vicinale denominata Macchia Grossa, che nel 2016 è stata oggetto di sdemanializzazione da parte del di e successiva vendita in favore dell'attore e dei terzi chiamati. CP_1 CP_1
In particolare, il signor ha acquistato il relitto stradale poiché il Comune sosteneva Parte_1 che il villino da lui ereditato da , unitamente a e , era stato Persona_1 CP_2 CP_3 parzialmente realizzato sulla particella 918 del foglio 5 del Catasto Terreni, di proprietà comunale in quanto occupata da ex strada demaniale;
sulla base di tale assunto e dovendo procedere alla sanatoria delle opere abusivamente realizzate e alla successiva vendita dell'immobile, gli eredi del signor avevano chiesto all'ente convenuto la sdemanializzazione della strada e la Parte_1 successiva vendita in loro favore, salvo poi accorgersi dell'erronea prospettazione del CP_1 poiché la particella 918 del foglio 5 del Catasto Terreni, su cui insisteva la strada, era già compresa nella loro proprietà.
Infatti, secondo l'attore la strada vicinale di Macchia Grossa sarebbe stata sempre privata, seppure nel passato era stata gravata da una servitù di tipo pubblicistico, che però era venuta meno per la sostituzione del tracciato con Via di Poggio Cavaliere (sostituzione parziale) e con Via Monte Gran
Sasso.
La conferma della natura privata della strada, ormai priva della funzione pubblicistica che aveva svolto in passato, deriverebbe dalla sua inclusione nella lottizzazione dell'area.
Infatti, il sig. , dante causa dell'attore, aveva acquistato il lotto di terreno n. 111 Persona_1 comprensivo della particella 918 (ex 53 ½ h) che individuava una porzione del relitto dell'ex strada vicinale di Macchia Grossa.
Prima di entrare nel merito va detto che sono infondate le deduzioni del , Controparte_1 secondo cui l'attore avrebbe illegittimamente mutato le conclusioni, oltre il termine di cui all'art. 183 cpc, per ottenere la caducazione della delibera amministrativa di sdemanializzazione del relitto stradale Macchia Grossa con conseguente inammissibilità e improcedibilità della domanda.
In proposito sovviene la giurisprudenza della Suprema Corte che ha chiarito che “la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l'inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio” (Ordinanza n. 17104 del 20/06/2024).
Sulla scorta di tale principio di diritto, quindi, deve affermarsi l'ammissibilità e procedibilità della domanda attorea con la quale si intende ottenere l'accertamento della preesistenza del diritto di proprietà sulla strada venduta dal di e la restituzione del prezzo;
rispetto CP_1 CP_1 all'azione esercitata la cognizione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo è effettuata incidenter tantum, senza pretesa di annullamento della delibera comunale in elusione del termine decadenziale previsto per la sua impugnativa di fronte al giudice competente.
Venendo al merito, occorre innanzitutto premettere:
1. che l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della CP_1 natura della strada stessa o dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività
(Ordinanza n. 17104 del 20/06/2024);
2. che una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato "jure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico(Ordinanza n. 7091 del 12/03/2021);
3. che la sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o di inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione (Ordinanza n. 22569 del 16/10/2020).
Orbene, la ctu ha chiarito:
1. che il lotto di terreno su cui ricade il villino di cui causa è classificato nel Catasto Terreni del Comune di nel foglio 5 part. 322; 2. che la part. 322 deriva dalla CP_1 fusione delle particelle 405 - 322 - 918; 3. che la part. 918 contraddistingue il relitto stradale acquistato dall'attore e dalle terze chiamate per vendita da parte del Comune di;
4. che CP_1 le tre particelle suindicate costituivano il lotto n. 111 e corrispondevano, la part. 405 alla part. 52 g, la part. 322 alla part. 53 ef e la part. 918 alla part. 53 ½ h.
Il ctu ha altresì chiarito che il villino è stato realizzato tra il 1973 e il 1976 anche sulla part. 918, corrispondente al tracciato originale della “Strada Vicinale di Macchia Grossa”, e che, dall'inizio della edificazione del 30.11.1974, il tratto stradale non è più stato oggetto di transito e di utilizzo da parte della collettività, sebbene la strada di Macchia Grossa fosse ancora inserita nell'elenco comunale delle strade comunali e vicinali e rappresentata quale strada pubblica nelle mappe catastali.
D'altronde, la stessa delibera di sdemanializzazione n. 8 del 2016 fa riferimento alla delibera n. 37 del 1.07.1997, di aggiornamento dell'elenco delle strade vicinali comunali e ricognizione dei tracciati, da cui era emersa la modifica della strada Macchia Grossa e il fatto che il tracciato non interessava più la particella 918.
E' dunque evidente che, al di là del provvedimento amministrativo di formale sdemanializzazione assunto nel 2016, già prima di tale data l'amministrazione aveva compiuto un atto significativo idoneo a comportare la sdemanializzazione tacita poiché, nel rilevare il nuovo tracciato del tratto stradale, aveva manifestato la volontà di non conservare la destinazione pubblicistica del relitto stradale, di fatto impossibile per la presenza del villino.
Tale circostanza non è però sufficiente all'accoglimento della domanda dell'attore che mira ad ottenere la restituzione del prezzo pagato sul presupposto dell'acquisto di cosa propria né il suo diritto di proprietà trova riscontro negli atti di causa.
Infatti, come si è detto, il ctu ha chiarito che la particella 918, su cui insiste il relitto di strada vicinale, corrispondeva alla part. 53 ½ h e dall'atto notarile allegato alla perizia emerge che tale particella è stata acquistata, con atto del 9.11.1976 a rogito notaio rep. 22506, dal signor di Persona_2
. Persona_1
L'atto di vendita è stato concluso con in qualità di socio Accomandatario ed Persona_3 amministratore della società “ ” e aveva ad Parte_2 oggetto il villino realizzato su lotto 111 di cui vengono indicati, quali dati catastali, il foglio 5 con le particelle frazionate 52/g (cinquantadue subalterno g minuscola), 53/ef (cinquantatre subalterno e effe minuscole), 53 ½ h.
Quest'ultima particella però non era inclusa nella proprietà della . Parte_2
Essa, infatti, non è inclusa nell'atto del 17.01.1973, a rogito notaio ep. 18166, acquisito dal Per_4 perito, da cui emerge che la ha acquistato Pt_2 Parte_2 dal signor una serie di immobili, tra cui quelli contraddistinti al foglio 5 particella 53 Controparte_4
½ p;
particella 53 ½ t;
particella 53 ½ u;
particella 53 ½ v, ma non anche la particella 53 ½ h, corrispondente a quella su cui insisteva la strada vicinale.
L'acquisto non emerge neppure dall'atto del 13.06.1968, a rogito del notaio rep. 3442, Per_4 trascritto presso la conservatoria dei RR II di Viterbo in data 09.07.1968 al reg. part. 4601, con cui e , quali amministratori della hanno acquistato vari CP_5 CP_6 Parte_3 appezzamenti di terreno in località Poggio Cavaliere facenti parte della lottizzazione di Piazza
Vascella; tra i lotti acquistati compare quello numerato 111, su cui è stato realizzato il villino di cui è causa, che però non comprende la particella 53 ½ h.
Sulla scorta di tali risultanze deve, dunque, concludersi che l'acquisto della particella 53 ½ h, oggi corrispondente alla 918 del foglio 5, è avvenuto, da parte del dante causa dell'odierno attore, a non domino, quindi, a prescindere dalla sdemanializzazione tacita della strada vicinale (che peraltro è successiva, poiché la delibera comunale che, per la prima volta, dà atto del mutamento del tracciato
è del 1997), la part. 918 (ex 53 ½ h) non era di proprietà dell'attore.
D'altronde, nessuna domanda è stata introdotta per far valere l'avvenuto acquisto a titolo originario e, anzi, nel concludere la compravendita col di , gli eredi hanno CP_1 CP_1 Persona_1 espressamente riconosciuto il diritto di proprietà del sul relitto stradale, mentre il fatto di CP_1 aver acquisito successiva conoscenza della proprietà su tale relitto testimonia l'esistenza di una significativa confusione circa il suo possesso e sugli eventuali effetti giuridici di esso, di cui in ogni caso, come si è detto, non è stato chiesto il riconoscimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da così provvede: Parte_1
1. Rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
e le liquida in € 5.077,00, oltre accessori di legge;
CP_1
3. pone definitivamente a carico di . le spese della ctu. Parte_1
Così deciso in Viterbo il 10 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 507 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
Sig. , c.f. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma (RM), Via Monteverde n. 65, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bonavita, cod. fisc.
, del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in CodiceFiscale_2
Roma, Via Sabotino 17/atti.
ATTORE
E
, cod. fisc. con sede comunale in Ronciglione (VT), Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Principe di Napoli n. 1, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Annibali
(cod. fisc. ) e Andrea Ruffini (cod. fisc. , giuste C.F._3 C.F._4
Deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 5.3.2020 e procura in calce alla comparsa ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma, alla via Sistina n. 48
CONVENUTO
, residente Roma via Monteverde 65 CP_2
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
, residente Roma via Antonio Lotti 98 CP_3
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
OGGETTO: accertamento del diritto di proprietà e conseguente accertamento della nullità del contratto di compravendita.
posta in decisione all'udienza del 18 settembre 2024 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Si chiede all'Ill.mo Tribunale di Viterbo di accertare e dichiarare la natura privata della Strada Vicinale di Macchia Grossa, come risulta documentalmente qualificata come "ex strada" nelle mappe catastali, e di confermare che essa ha perso qualsiasi funzionalità pubblica con conseguente illegittimità della Delibera Comunale n. 8 del 26/02/2016. E quindi si chiede di dichiarare l'illegittimità qualificatoria della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2016 per vizio di legittimità, eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 della L. 241/1990). Tale delibera
è stata adottata in violazione dei principi giurisprudenziali richiamati, che escludono l'automatica assimilazione delle strade vicinali a strade pubbliche senza un'adeguata istruttoria e senza l'esistenza dei necessari atti giuridici formali. La delibera ha travalicato i limiti del potere amministrativo e ha erroneamente qualificato come pubblica una strada già dichiarata "ex strada" dalla stessa amministrazione.
2. Dichiarazione di nullità della compravendita: In ragione di quanto sopra esposto, si chiede di dichiarare nullo il contratto di compravendita della particella n. 918, oggetto di rogito notarile in data 7 dicembre 2016 (rapporto n. 12.397, registrato a Viterbo), stipulato tra l'attore e il , in quanto trattasi di acquisto di cosa propria. Controparte_1
Conseguentemente, si chiede che il sia condannato a restituire la somma Controparte_1 corrisposta dall'attore, pari a € 16.778,50, oltre agli ulteriori costi sostenuti per l'accertamento della situazione irregolare e per la difesa legale, come risultante dalla perizia tecnica di parte, e con la corresponsione di interessi moratori.
3. Condanna per indebito arricchimento: In via subordinata, si chiede di condannare il per indebito arricchimento senza causa ex art. 2041 Controparte_1
c.c., riconoscendo all'attore il risarcimento delle somme illegittimamente corrisposte al pari CP_1
a € 16.778,50, oltre agli ulteriori costi e spese sostenuti, documentati nella perizia tecnica di parte.
Con vittoria di spese legali, di giustizia e di consulenza: Si chiede che le spese legali e di giustizia in favore dell'avvocato antistatario, giusta la clausola ex art. 93, primo comma, c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio e ogni ulteriore onere sostenuto dall'attore per l'accertamento della verità, siano poste interamente a carico del , in quanto la condotta illegittima Controparte_1 del ha causato un danno patrimoniale all'attore con la conseguente restituzione di quanto CP_1 già versato al C.T.U. a titolo di acconto .” per il convenuto: “il si riporta a quanto già dedotto nei precedenti scritti Controparte_1 difensivi e, contestata ogni avversa deduzione, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come precisate con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.”.
IN FATTO E DIRITTO
L'attore in epigrafe indicato ha chiesto accertarsi la natura privata della strada vicinale denominata
“ex strada di Macchia Grossa” e, conseguentemente, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'acquisto della particella di terreno n. 918 del foglio 5 dal Comune di per effetto del rogito notarile CP_1 del 7 dicembre 2016 rep. n. 12397, reg. in Viterbo ed ivi trascritto il 09.12.2016, in quanto acquisto di cosa propria, con l'obbligo di restituzione della somma versata, oltre le spese, per un importo complessivo pari ad € 16.778,50; in subordine ha chiesto la restituzione della somma ai sensi dell'articolo 2041 c.c.
Nella resistenza del comune convenuto, che ha eccepito l'inammissibilità della domanda, in quanto elusiva dei termini decadenziali previsti per l'impugnazione della deliberazione n. 8 del 26 febbraio
2016, e la sua infondatezza, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Sig.re e nel corso del giudizio veniva esperita consulenza tecnica d'ufficio CP_2 CP_3
e la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.24, sostituita con deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra indicate e previa assegnazione dei termini ex articolo 190 cpc.
La domanda si fonda sull'asserita inesistenza della natura demaniale della strada vicinale denominata Macchia Grossa, che nel 2016 è stata oggetto di sdemanializzazione da parte del di e successiva vendita in favore dell'attore e dei terzi chiamati. CP_1 CP_1
In particolare, il signor ha acquistato il relitto stradale poiché il Comune sosteneva Parte_1 che il villino da lui ereditato da , unitamente a e , era stato Persona_1 CP_2 CP_3 parzialmente realizzato sulla particella 918 del foglio 5 del Catasto Terreni, di proprietà comunale in quanto occupata da ex strada demaniale;
sulla base di tale assunto e dovendo procedere alla sanatoria delle opere abusivamente realizzate e alla successiva vendita dell'immobile, gli eredi del signor avevano chiesto all'ente convenuto la sdemanializzazione della strada e la Parte_1 successiva vendita in loro favore, salvo poi accorgersi dell'erronea prospettazione del CP_1 poiché la particella 918 del foglio 5 del Catasto Terreni, su cui insisteva la strada, era già compresa nella loro proprietà.
Infatti, secondo l'attore la strada vicinale di Macchia Grossa sarebbe stata sempre privata, seppure nel passato era stata gravata da una servitù di tipo pubblicistico, che però era venuta meno per la sostituzione del tracciato con Via di Poggio Cavaliere (sostituzione parziale) e con Via Monte Gran
Sasso.
La conferma della natura privata della strada, ormai priva della funzione pubblicistica che aveva svolto in passato, deriverebbe dalla sua inclusione nella lottizzazione dell'area.
Infatti, il sig. , dante causa dell'attore, aveva acquistato il lotto di terreno n. 111 Persona_1 comprensivo della particella 918 (ex 53 ½ h) che individuava una porzione del relitto dell'ex strada vicinale di Macchia Grossa.
Prima di entrare nel merito va detto che sono infondate le deduzioni del , Controparte_1 secondo cui l'attore avrebbe illegittimamente mutato le conclusioni, oltre il termine di cui all'art. 183 cpc, per ottenere la caducazione della delibera amministrativa di sdemanializzazione del relitto stradale Macchia Grossa con conseguente inammissibilità e improcedibilità della domanda.
In proposito sovviene la giurisprudenza della Suprema Corte che ha chiarito che “la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l'inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio” (Ordinanza n. 17104 del 20/06/2024).
Sulla scorta di tale principio di diritto, quindi, deve affermarsi l'ammissibilità e procedibilità della domanda attorea con la quale si intende ottenere l'accertamento della preesistenza del diritto di proprietà sulla strada venduta dal di e la restituzione del prezzo;
rispetto CP_1 CP_1 all'azione esercitata la cognizione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo è effettuata incidenter tantum, senza pretesa di annullamento della delibera comunale in elusione del termine decadenziale previsto per la sua impugnativa di fronte al giudice competente.
Venendo al merito, occorre innanzitutto premettere:
1. che l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della CP_1 natura della strada stessa o dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività
(Ordinanza n. 17104 del 20/06/2024);
2. che una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato "jure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico(Ordinanza n. 7091 del 12/03/2021);
3. che la sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o di inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione (Ordinanza n. 22569 del 16/10/2020).
Orbene, la ctu ha chiarito:
1. che il lotto di terreno su cui ricade il villino di cui causa è classificato nel Catasto Terreni del Comune di nel foglio 5 part. 322; 2. che la part. 322 deriva dalla CP_1 fusione delle particelle 405 - 322 - 918; 3. che la part. 918 contraddistingue il relitto stradale acquistato dall'attore e dalle terze chiamate per vendita da parte del Comune di;
4. che CP_1 le tre particelle suindicate costituivano il lotto n. 111 e corrispondevano, la part. 405 alla part. 52 g, la part. 322 alla part. 53 ef e la part. 918 alla part. 53 ½ h.
Il ctu ha altresì chiarito che il villino è stato realizzato tra il 1973 e il 1976 anche sulla part. 918, corrispondente al tracciato originale della “Strada Vicinale di Macchia Grossa”, e che, dall'inizio della edificazione del 30.11.1974, il tratto stradale non è più stato oggetto di transito e di utilizzo da parte della collettività, sebbene la strada di Macchia Grossa fosse ancora inserita nell'elenco comunale delle strade comunali e vicinali e rappresentata quale strada pubblica nelle mappe catastali.
D'altronde, la stessa delibera di sdemanializzazione n. 8 del 2016 fa riferimento alla delibera n. 37 del 1.07.1997, di aggiornamento dell'elenco delle strade vicinali comunali e ricognizione dei tracciati, da cui era emersa la modifica della strada Macchia Grossa e il fatto che il tracciato non interessava più la particella 918.
E' dunque evidente che, al di là del provvedimento amministrativo di formale sdemanializzazione assunto nel 2016, già prima di tale data l'amministrazione aveva compiuto un atto significativo idoneo a comportare la sdemanializzazione tacita poiché, nel rilevare il nuovo tracciato del tratto stradale, aveva manifestato la volontà di non conservare la destinazione pubblicistica del relitto stradale, di fatto impossibile per la presenza del villino.
Tale circostanza non è però sufficiente all'accoglimento della domanda dell'attore che mira ad ottenere la restituzione del prezzo pagato sul presupposto dell'acquisto di cosa propria né il suo diritto di proprietà trova riscontro negli atti di causa.
Infatti, come si è detto, il ctu ha chiarito che la particella 918, su cui insiste il relitto di strada vicinale, corrispondeva alla part. 53 ½ h e dall'atto notarile allegato alla perizia emerge che tale particella è stata acquistata, con atto del 9.11.1976 a rogito notaio rep. 22506, dal signor di Persona_2
. Persona_1
L'atto di vendita è stato concluso con in qualità di socio Accomandatario ed Persona_3 amministratore della società “ ” e aveva ad Parte_2 oggetto il villino realizzato su lotto 111 di cui vengono indicati, quali dati catastali, il foglio 5 con le particelle frazionate 52/g (cinquantadue subalterno g minuscola), 53/ef (cinquantatre subalterno e effe minuscole), 53 ½ h.
Quest'ultima particella però non era inclusa nella proprietà della . Parte_2
Essa, infatti, non è inclusa nell'atto del 17.01.1973, a rogito notaio ep. 18166, acquisito dal Per_4 perito, da cui emerge che la ha acquistato Pt_2 Parte_2 dal signor una serie di immobili, tra cui quelli contraddistinti al foglio 5 particella 53 Controparte_4
½ p;
particella 53 ½ t;
particella 53 ½ u;
particella 53 ½ v, ma non anche la particella 53 ½ h, corrispondente a quella su cui insisteva la strada vicinale.
L'acquisto non emerge neppure dall'atto del 13.06.1968, a rogito del notaio rep. 3442, Per_4 trascritto presso la conservatoria dei RR II di Viterbo in data 09.07.1968 al reg. part. 4601, con cui e , quali amministratori della hanno acquistato vari CP_5 CP_6 Parte_3 appezzamenti di terreno in località Poggio Cavaliere facenti parte della lottizzazione di Piazza
Vascella; tra i lotti acquistati compare quello numerato 111, su cui è stato realizzato il villino di cui è causa, che però non comprende la particella 53 ½ h.
Sulla scorta di tali risultanze deve, dunque, concludersi che l'acquisto della particella 53 ½ h, oggi corrispondente alla 918 del foglio 5, è avvenuto, da parte del dante causa dell'odierno attore, a non domino, quindi, a prescindere dalla sdemanializzazione tacita della strada vicinale (che peraltro è successiva, poiché la delibera comunale che, per la prima volta, dà atto del mutamento del tracciato
è del 1997), la part. 918 (ex 53 ½ h) non era di proprietà dell'attore.
D'altronde, nessuna domanda è stata introdotta per far valere l'avvenuto acquisto a titolo originario e, anzi, nel concludere la compravendita col di , gli eredi hanno CP_1 CP_1 Persona_1 espressamente riconosciuto il diritto di proprietà del sul relitto stradale, mentre il fatto di CP_1 aver acquisito successiva conoscenza della proprietà su tale relitto testimonia l'esistenza di una significativa confusione circa il suo possesso e sugli eventuali effetti giuridici di esso, di cui in ogni caso, come si è detto, non è stato chiesto il riconoscimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da così provvede: Parte_1
1. Rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
e le liquida in € 5.077,00, oltre accessori di legge;
CP_1
3. pone definitivamente a carico di . le spese della ctu. Parte_1
Così deciso in Viterbo il 10 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi