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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 04/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2024 promossa da:
nato il [...], nella città di Joinville – SC - Brasile, residente in [...]Parte_1 Zarur, n. 208, Quartiere Bom Retiro, città di Joinville - SC - Brasile;
nata il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...]Parte_2 Doutor Timóneo Penteado, Quartiere Vila Galvão, citta di Guarulhos - SP - Brasile;
, nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Parte_3 residente in [...], per sé e, congiuntamente a , quali genitori esercenti la Controparte_1 potestà genitoriale sulla figlia minore
, nata il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile Persona_1 e residente in [...]
, nata il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e residente in Parte_4 Rua Robson Gebara Altero, n. 270, Quartiere Jardim Esplanada, città di Indaiatuba – SP - Brasile;
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...], per Persona_2 sé e, congiuntamente a quali genitori esercenti la potestà Controparte_2 genitoriale sui figli minori nato il [...], nella città di Campinas - SP - Persona_3 Brasile e residente in [...]; nata il [...], nella città di Campinas - SP - Parte_5 Brasile e residente in [...];
nato il [...], nella città di São Paulo o Guarulhos - Parte_6 SP - Brasile e residente in [...], n. 770, Quartiere Jardim Europa, città di Indaiatuba - SP - Brasile;
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...], per Persona_4 sé e, congiuntamente a , quali genitori esercenti la potestà genitoriale Controparte_3 sul figlio minore pagina 1 di 9 nato il [...], nella città di São Paulo - SP – Persona_5 Brasile e residente in [...];
e, congiuntamente a , quali genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti Controparte_4 del figlio minore nato il [...], nella città di Guarulhos - SP – Persona_6 Brasile e residente in [...];
e congiuntamente a quali genitori esercenti la potestà genitoriale Controparte_5 sulla figlia minore nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Persona_7 Brasile e residente in [...];
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Persona_8 residente in [...], per sé e, congiuntamente a , quali genitori esercenti la Controparte_6 potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Persona_9 Brasile e residente in [...];
nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Parte_7 residente in [...], per sé e congiuntamente a quali genitori esercenti Controparte_7 la potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e Persona_10 residente in [...];
nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e Parte_8 residente in [...]. n 90, Quartiere Parque Continental II, città di Guarulhos – SP – Brasile.
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli, ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 25, con pec;
Email_1
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Nelle note depositate il 19/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 04/12/25, i ricorrenti hanno così precisato le conclusioni: «Con le presenti note, la scrivente difesa si riporta integralmente al ricorso introduttivo del giudizio e ai successivi scritti difensivi, quivi da intendersi integralmente trascritti. pagina 2 di 9 Preliminarmente, è opportuno richiamare la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025 ove la Corte Costituzionale ha confermato con fermezza che, nei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non è richiesto alcun vincolo con il territorio italiano, né la conoscenza della lingua italiana, né tantomeno vi sono limiti di generazione. Si tratta di un diritto soggettivo e dichiarativo, che non può essere condizionato da elementi ulteriori o discrezionali. Tanto premesso, la difesa dei ricorrenti, ricostruita come in atti la linea di discendenza dal capostipite della famiglia in questione, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, insiste nell'integrale accoglimento del ricorso introduttivo»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 06/02/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. nato Persona_11
(doc. 1 ricorso) il 05/09/1878 in Italia, a Comacchio (FE), da genitori italiani ed emigrato in Brasile, ove aveva condotto tutta la propria vita senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 2 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dall'unione tra il predetto (indicato nei successivi certificati anche come e la SI.ra Persona_11 Persona_12 nasceva, in data 29/07/1897, il SI. (doc. 3); Dall'unione tra il Persona_13 Persona_14 SI. (indicato nei successivi certificati anche come PRIMO RISSATI) e la SI.ra Persona_14
, nasceva in data 28/09/1924 il SI. (doc. 4); Dall'unione del Parte_9 Persona_15 predetto (indicato nei successivi certificati anche come e Persona_15 Persona_16 [...]
, con la SI.ra nascevano i signori: Per_17 Parte_10 Persona_18
- I° Nucleo: – In Persona_19 Persona_20 Persona_21 Persona_18 data 11/02/1946, nasceva (doc. 5) e, successivamente, dall'unione di Persona_18 quest'ultima con il SI. , nasceva in data 01/11/1965 (doc. 6); CP_9 Persona_22 dall'unione della predetta con il SI. nasceva, in data Persona_22 Persona_23
15/04/1991, l'odierno ricorrente (doc. 7). - II° Nucleo: – In Parte_1 Persona_19 data 15/02/1955, nasceva (doc. 8) e, successivamente, dalla unione dello stesso Persona_19 con la SI.ra nasceva, in data 25/04/1992, l'odierna ricorrente Controparte_10
(doc. 9). - III° Nucleo: – In data 10/09/1947, nasceva Parte_2 Persona_20
(doc. 10) e, successivamente, dalla unione dello stesso con la SI.ra Persona_20 [...] nascevano i signori: odierna ricorrente, nasceva il CP_11 Parte_3 doc. 11). La predetta, in rimonio con il SI. CP_1
, assumendo così il nome (doc. 12). Dalla unione dei predetti
[...] Parte_3 coniugi nascevano: • In data 12/07/2006, , odierna ricorrente (doc. 13); • Persona_1
In data 19/01/2002, , odierna ricorrente (doc. 14); - Parte_4 Persona_2 odierno ricorrente, nasceva il 11/01/1978 (doc. 15). Dall'unione tra il predetto e la SI.ra
[...]
nascevano: • In data 16/04/2005, Controparte_2 Parte_6 odierno ricorrente (doc. 16); • In data 27/02/2009, odierna Parte_5 ricorrente (doc. 17); • In data 20/05/2021, odierno ricorrente (doc. Persona_24
18); - odierno ricorrente, nasceva il 22/03/1983 (doc. 19). Dall'unione tra il Persona_4 predetto e con la SI.ra nasceva, in data 08/07/2006, Controparte_3 [...] odierno ricorrente (doc. 20). Successivamente, dall'unione del medesimo Persona_5 con la SI.ra , nasceva in data 06/07/2009, Persona_4 Controparte_4 [...] odierno ricorrente (doc. 21). Il predetto in data Persona_6 Persona_4
14/10/2021, contraeva matrimonio con la SI.ra la quale assumeva Parte_11 così il nome (doc. 22). Dalla unione dei predetti coniugi nasceva, in Controparte_5 pagina 3 di 9 data 26/04/2022, odierna ricorrente (doc. 23); - IV° Nucleo: Persona_7
– In data 17/10/1963, nasceva il SI. (doc. 24); dalla unione tra CP_12 CP_12 il predetto e la SI.ra nascevano tre figli. In data Parte_12
08/04/1991, nasceva il SI. odierno ricorrente (doc. 25); il Persona_25 predetto, in data 14/09/2013, contraeva matrimonio con la SI.ra (doc. 26) e Persona_26 dalla loro unione nasceva, in data 04/12/2013, odierno ricorrente (doc. Persona_9
27). Tuttavia, ottenuta nel mese di agosto del 2016 sentenza di divorzio congiunto (doc. 28), il predetto SI. in data 05/10/2021, contraeva matrimonio con la SI.ra Persona_25
, la quale veniva così ad acquisire il nome Per_27 Controparte_13 Per_27 [...]
(doc. 29). In data 27/09/1994, nasceva la SI.ra Controparte_14 Parte_7
odierna ricorrente (doc. 30); dall'unione tra la predetta e il SI.
[...] Controparte_15
nasceva, in data 26/04/2020, odierno ricorrente (doc. 31). In
[...] Persona_10 data 02/05/2002, nasceva il SI. odierno ricorrente (doc. Persona_28
32)». Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, la causa era poi rinviata prima al giorno 08/07/25, poi al 25/11/2025. Infine, affidato medio tempore il fascicolo all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo, era disposto il differimento dell'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., al 04/12/2025, all'esito della quale la causa viene qui decisa.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 07/02/2025, ma non ha assunto conclusioni.
Il convenuto non si è costituito nonostante rituale notificazione ricevuta via pec in data CP_8
28/02/25 e viene qui dichiarato contumace.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'ava, cittadina italiana, è quello di Comacchio (FE).
pagina 4 di 9 In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero (si veda il file PROCURE.pdf.p7m depositato in allegato al ricorso introduttivo), regolarmente apostillate e tradotte, con apostille anche delle loro traduzioni.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_8 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato pagina 5 di 9 dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, con i documenti da n. 33 a n. 37 hanno dimostrato i loro tentativi di accesso al sistema delle domande per via consolare, sia mediante l'invio dell'apposito modulo disponibile dal Consolato al momento dell'inoltro delle domande (doc. 35 ricorso), sia mediante il servizio cd. Prenot@mi (doc. 36 ricorso), senza tuttavia ottenere un appuntamento, che, in ogni caso, stante il ritardo ultradecennale maturato nell'esame delle richieste (doc. 37), sarebbe comunque nell'ordine di molti anni.
Alla luce di ciò, si deve ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei
pagina 6 di 9 sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta in corrispondenza delle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
pagina 7 di 9 In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal capostipite italiano sopra indicato, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di nato il [...], nella città di Joinville – SC - Brasile, residente in [...]Parte_1 Zarur, n. 208, Quartiere Bom Retiro, città di Joinville - SC - Brasile;
nata il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...]Parte_2 Doutor Timóneo Penteado, Quartiere Vila Galvão, citta di Guarulhos - SP - Brasile;
, nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Parte_3 residente in [...],
, nata il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e residente in Persona_1 Brasile
, nata il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e residente in Parte_4 Rua Robson Gebara Altero, n. 270, Quartiere Jardim Esplanada, città di Indaiatuba – SP - Brasile;
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...], Persona_2 nato il [...], nella città di Campinas - SP - Brasile e residente in Persona_3 Brasile;
nata il [...], nella città di Campinas - SP - Brasile e residente in Parte_5 Brasile;
pagina 8 di 9 nato il [...], nella città di São Paulo o Guarulhos - Parte_6 SP - Brasile e residente in [...], n. 770, Quartiere Jardim Europa, città di Indaiatuba - SP - Brasile;
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...], Persona_4 nato il [...], nella città di São Paulo - SP – Brasile e Persona_5 residente in [...]; nato il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Persona_6 residente in [...]; nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Persona_7 residente in [...];
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Persona_8 residente in [...],
nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e residente in Persona_9 Brasile;
nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Parte_7 residente in [...],
nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e residente in Persona_10 Brasile;
nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e Parte_8 residente in [...]. n 90, Quartiere Parque Continental II, città di Guarulhos – SP – Brasile.
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 08/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 04/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2024 promossa da:
nato il [...], nella città di Joinville – SC - Brasile, residente in [...]Parte_1 Zarur, n. 208, Quartiere Bom Retiro, città di Joinville - SC - Brasile;
nata il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...]Parte_2 Doutor Timóneo Penteado, Quartiere Vila Galvão, citta di Guarulhos - SP - Brasile;
, nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Parte_3 residente in [...], per sé e, congiuntamente a , quali genitori esercenti la Controparte_1 potestà genitoriale sulla figlia minore
, nata il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile Persona_1 e residente in [...]
, nata il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e residente in Parte_4 Rua Robson Gebara Altero, n. 270, Quartiere Jardim Esplanada, città di Indaiatuba – SP - Brasile;
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...], per Persona_2 sé e, congiuntamente a quali genitori esercenti la potestà Controparte_2 genitoriale sui figli minori nato il [...], nella città di Campinas - SP - Persona_3 Brasile e residente in [...]; nata il [...], nella città di Campinas - SP - Parte_5 Brasile e residente in [...];
nato il [...], nella città di São Paulo o Guarulhos - Parte_6 SP - Brasile e residente in [...], n. 770, Quartiere Jardim Europa, città di Indaiatuba - SP - Brasile;
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...], per Persona_4 sé e, congiuntamente a , quali genitori esercenti la potestà genitoriale Controparte_3 sul figlio minore pagina 1 di 9 nato il [...], nella città di São Paulo - SP – Persona_5 Brasile e residente in [...];
e, congiuntamente a , quali genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti Controparte_4 del figlio minore nato il [...], nella città di Guarulhos - SP – Persona_6 Brasile e residente in [...];
e congiuntamente a quali genitori esercenti la potestà genitoriale Controparte_5 sulla figlia minore nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Persona_7 Brasile e residente in [...];
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Persona_8 residente in [...], per sé e, congiuntamente a , quali genitori esercenti la Controparte_6 potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Persona_9 Brasile e residente in [...];
nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Parte_7 residente in [...], per sé e congiuntamente a quali genitori esercenti Controparte_7 la potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e Persona_10 residente in [...];
nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e Parte_8 residente in [...]. n 90, Quartiere Parque Continental II, città di Guarulhos – SP – Brasile.
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli, ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 25, con pec;
Email_1
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Nelle note depositate il 19/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 04/12/25, i ricorrenti hanno così precisato le conclusioni: «Con le presenti note, la scrivente difesa si riporta integralmente al ricorso introduttivo del giudizio e ai successivi scritti difensivi, quivi da intendersi integralmente trascritti. pagina 2 di 9 Preliminarmente, è opportuno richiamare la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025 ove la Corte Costituzionale ha confermato con fermezza che, nei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non è richiesto alcun vincolo con il territorio italiano, né la conoscenza della lingua italiana, né tantomeno vi sono limiti di generazione. Si tratta di un diritto soggettivo e dichiarativo, che non può essere condizionato da elementi ulteriori o discrezionali. Tanto premesso, la difesa dei ricorrenti, ricostruita come in atti la linea di discendenza dal capostipite della famiglia in questione, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, insiste nell'integrale accoglimento del ricorso introduttivo»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 06/02/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. nato Persona_11
(doc. 1 ricorso) il 05/09/1878 in Italia, a Comacchio (FE), da genitori italiani ed emigrato in Brasile, ove aveva condotto tutta la propria vita senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 2 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dall'unione tra il predetto (indicato nei successivi certificati anche come e la SI.ra Persona_11 Persona_12 nasceva, in data 29/07/1897, il SI. (doc. 3); Dall'unione tra il Persona_13 Persona_14 SI. (indicato nei successivi certificati anche come PRIMO RISSATI) e la SI.ra Persona_14
, nasceva in data 28/09/1924 il SI. (doc. 4); Dall'unione del Parte_9 Persona_15 predetto (indicato nei successivi certificati anche come e Persona_15 Persona_16 [...]
, con la SI.ra nascevano i signori: Per_17 Parte_10 Persona_18
- I° Nucleo: – In Persona_19 Persona_20 Persona_21 Persona_18 data 11/02/1946, nasceva (doc. 5) e, successivamente, dall'unione di Persona_18 quest'ultima con il SI. , nasceva in data 01/11/1965 (doc. 6); CP_9 Persona_22 dall'unione della predetta con il SI. nasceva, in data Persona_22 Persona_23
15/04/1991, l'odierno ricorrente (doc. 7). - II° Nucleo: – In Parte_1 Persona_19 data 15/02/1955, nasceva (doc. 8) e, successivamente, dalla unione dello stesso Persona_19 con la SI.ra nasceva, in data 25/04/1992, l'odierna ricorrente Controparte_10
(doc. 9). - III° Nucleo: – In data 10/09/1947, nasceva Parte_2 Persona_20
(doc. 10) e, successivamente, dalla unione dello stesso con la SI.ra Persona_20 [...] nascevano i signori: odierna ricorrente, nasceva il CP_11 Parte_3 doc. 11). La predetta, in rimonio con il SI. CP_1
, assumendo così il nome (doc. 12). Dalla unione dei predetti
[...] Parte_3 coniugi nascevano: • In data 12/07/2006, , odierna ricorrente (doc. 13); • Persona_1
In data 19/01/2002, , odierna ricorrente (doc. 14); - Parte_4 Persona_2 odierno ricorrente, nasceva il 11/01/1978 (doc. 15). Dall'unione tra il predetto e la SI.ra
[...]
nascevano: • In data 16/04/2005, Controparte_2 Parte_6 odierno ricorrente (doc. 16); • In data 27/02/2009, odierna Parte_5 ricorrente (doc. 17); • In data 20/05/2021, odierno ricorrente (doc. Persona_24
18); - odierno ricorrente, nasceva il 22/03/1983 (doc. 19). Dall'unione tra il Persona_4 predetto e con la SI.ra nasceva, in data 08/07/2006, Controparte_3 [...] odierno ricorrente (doc. 20). Successivamente, dall'unione del medesimo Persona_5 con la SI.ra , nasceva in data 06/07/2009, Persona_4 Controparte_4 [...] odierno ricorrente (doc. 21). Il predetto in data Persona_6 Persona_4
14/10/2021, contraeva matrimonio con la SI.ra la quale assumeva Parte_11 così il nome (doc. 22). Dalla unione dei predetti coniugi nasceva, in Controparte_5 pagina 3 di 9 data 26/04/2022, odierna ricorrente (doc. 23); - IV° Nucleo: Persona_7
– In data 17/10/1963, nasceva il SI. (doc. 24); dalla unione tra CP_12 CP_12 il predetto e la SI.ra nascevano tre figli. In data Parte_12
08/04/1991, nasceva il SI. odierno ricorrente (doc. 25); il Persona_25 predetto, in data 14/09/2013, contraeva matrimonio con la SI.ra (doc. 26) e Persona_26 dalla loro unione nasceva, in data 04/12/2013, odierno ricorrente (doc. Persona_9
27). Tuttavia, ottenuta nel mese di agosto del 2016 sentenza di divorzio congiunto (doc. 28), il predetto SI. in data 05/10/2021, contraeva matrimonio con la SI.ra Persona_25
, la quale veniva così ad acquisire il nome Per_27 Controparte_13 Per_27 [...]
(doc. 29). In data 27/09/1994, nasceva la SI.ra Controparte_14 Parte_7
odierna ricorrente (doc. 30); dall'unione tra la predetta e il SI.
[...] Controparte_15
nasceva, in data 26/04/2020, odierno ricorrente (doc. 31). In
[...] Persona_10 data 02/05/2002, nasceva il SI. odierno ricorrente (doc. Persona_28
32)». Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, la causa era poi rinviata prima al giorno 08/07/25, poi al 25/11/2025. Infine, affidato medio tempore il fascicolo all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo, era disposto il differimento dell'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., al 04/12/2025, all'esito della quale la causa viene qui decisa.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 07/02/2025, ma non ha assunto conclusioni.
Il convenuto non si è costituito nonostante rituale notificazione ricevuta via pec in data CP_8
28/02/25 e viene qui dichiarato contumace.
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'ava, cittadina italiana, è quello di Comacchio (FE).
pagina 4 di 9 In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero (si veda il file PROCURE.pdf.p7m depositato in allegato al ricorso introduttivo), regolarmente apostillate e tradotte, con apostille anche delle loro traduzioni.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_8 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato pagina 5 di 9 dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, con i documenti da n. 33 a n. 37 hanno dimostrato i loro tentativi di accesso al sistema delle domande per via consolare, sia mediante l'invio dell'apposito modulo disponibile dal Consolato al momento dell'inoltro delle domande (doc. 35 ricorso), sia mediante il servizio cd. Prenot@mi (doc. 36 ricorso), senza tuttavia ottenere un appuntamento, che, in ogni caso, stante il ritardo ultradecennale maturato nell'esame delle richieste (doc. 37), sarebbe comunque nell'ordine di molti anni.
Alla luce di ciò, si deve ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei
pagina 6 di 9 sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta in corrispondenza delle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
pagina 7 di 9 In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal capostipite italiano sopra indicato, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di nato il [...], nella città di Joinville – SC - Brasile, residente in [...]Parte_1 Zarur, n. 208, Quartiere Bom Retiro, città di Joinville - SC - Brasile;
nata il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...]Parte_2 Doutor Timóneo Penteado, Quartiere Vila Galvão, citta di Guarulhos - SP - Brasile;
, nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Parte_3 residente in [...],
, nata il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e residente in Persona_1 Brasile
, nata il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e residente in Parte_4 Rua Robson Gebara Altero, n. 270, Quartiere Jardim Esplanada, città di Indaiatuba – SP - Brasile;
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...], Persona_2 nato il [...], nella città di Campinas - SP - Brasile e residente in Persona_3 Brasile;
nata il [...], nella città di Campinas - SP - Brasile e residente in Parte_5 Brasile;
pagina 8 di 9 nato il [...], nella città di São Paulo o Guarulhos - Parte_6 SP - Brasile e residente in [...], n. 770, Quartiere Jardim Europa, città di Indaiatuba - SP - Brasile;
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP - Brasile, residente in [...], Persona_4 nato il [...], nella città di São Paulo - SP – Brasile e Persona_5 residente in [...]; nato il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Persona_6 residente in [...]; nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Persona_7 residente in [...];
nato il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Persona_8 residente in [...],
nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e residente in Persona_9 Brasile;
nata il [...], nella città di Guarulhos - SP – Brasile e Parte_7 residente in [...],
nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e residente in Persona_10 Brasile;
nato il [...], nella città di São Paulo - SP - Brasile e Parte_8 residente in [...]. n 90, Quartiere Parque Continental II, città di Guarulhos – SP – Brasile.
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 08/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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