TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2343/2024 RG., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 27.10.2025, vertente tra
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ), nella qualità di
[...] C.F._2
amministratori e custodi giudiziari degli immobili siti in Reggio Calabria
e riportati al NCEU al foglio RC/125 p. 546 sub 46 e sub 14, nominati dal
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento N. 69/19 RGMP, rappresentati e difesi dall'avv.
Annunziato IN EN,
-ricorrenti-
e
(c.f.: ), Parte_3 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Carbone e Michela Catanese,
-resistente-
1 avente per oggetto: “Proprietà”
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 27.10.2025
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data
26.09.2024, e , entrambi nella qualità di Parte_1 Parte_2
amministratori e custodi giudiziari degli immobili siti in Reggio Calabria e riportati al NCEU al foglio RC/125 p. 546 sub. 46 e sub 14 (nominati dal
Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento n. 69/19 RGMP), hanno chiesto di “Accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile sito a Reggio Calabria, via Rampa Mazzetto SNC, riportato al NCEU FG RC/125 particella 546 sub 46 (A/2 – piano 5- 6), classe seconda, vani catastali 5, superficie catastale totale mq. 125, rendita catastale € 632,66 da parte della sig.ra
nata il [...] a [...] ed ivi residente al Parte_3
vico Casalotto n. 21, c.f.: e dell'immobile sito a C.F._3
Reggio Calabria alla via Possidonea SNC, riportato al NCEU FG RC/125 particella 546 sub 14, piano T”, e, per l'effetto, di “condannare la sig.ra
nata il [...] a [...] ed ivi residente al Parte_3
vico Casalotto n. 21, c.f.: a rilasciare C.F._3
immediatamente l'immobile sito a Reggio Calabria, via Rampa Mazzetto
SNC, riportato al NCEU FG RC/125 particella 546 sub 46 (A/2 – piano 5-
6), classe seconda, vani catastali 5, superficie catastale totale mq. 125, rendita catastale € 632,66 da parte della sig.ra nata il Parte_3
03.04.1987 a Reggio Calabria ed ivi residente al vico Casalotto n. 21, c.f.:
e l'immobile sito a Reggio Calabria alla via C.F._3
Possidonea SNC, riportato al NCEU FG RC/125 particella 546 sub 14, piano T”; di “condannare la convenuta sig.ra … al Parte_3
2 risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, per l'occupazione sine titulo da quantificarsi in: a) € 76.705,20, oltre € 1.475,10 per ogni ulteriore mese di ritardo nella restituzione dell'immobile a decorrere dal mese di agosto
2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturandi fino al dì dell'effettivo soddisfo, somma calcolata in ragione del complesso dei canoni di affitto che la parte attrice avrebbe potuto percepire ove avesse avuto la disponibilità dell'immobile compravenduto, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
o, in via subordinata: • condannare il resistente al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice da determinarsi in via equitativa…”.
A sostegno delle proprie ragioni, hanno esposto che:
- il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di
Prevenzione, con decorrenza 1° luglio 2019, nell'ambito del procedimento n. 69/19 RGMP, ha sottoposto a sequestro (anche) le seguenti unità immobiliari: “appartamento e pertinenze site nel
Comune di Reggio Calabria riportate al NCEU al foglio RC/125 p.
546 sub 46 e 14”;
- sin dalla data del sequestro tali unità immobiliari sono state occupate sine titulo da senza corresponsione di Parte_3
alcuna somma;
- la ad oggi, nonostante le varie richieste avanzate da Pt_3
parte di essi ricorrenti, non ha inteso né sottoscrivere un regolare contratto di locazione né provvedere al rilascio dell'immobile occupato, né tantomeno pagare l'indennità di occupazione sine titulo dal dì del dovuto al giorno del rilascio;
- la procedura di mediazione a tal fine instaurata si è conclusa con verbale negativo del 04.04.2022.
3 §2. Si è costituita in giudizio contestando, in fatto e in Parte_3
diritto, la fondatezza dell'azione promossa dai ricorrenti, e chiedendo al
Tribunale, preliminarmente, di “dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'opposto ricorso ex art. 281 undecies cp…”; nel merito, di “rigettare il ricorso ex adverso avanzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 undecies
c.p.c., attesa l'evidente infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda avanzata…”; nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'indennità di occupazione, di “accertare e dichiarare che essa debba essere corrisposta dalla data della confisca dei beni (6 luglio 2022) alla data di dichiarata disponibilità immediata al rilascio del bene, ovvero in data 30.03.2023,..; per l'effetto, accertare e dichiarare quanto eventualmente dovuto con riferimento al predetto arco temporale, a mezzo di CTU che ne accerti
l'ammontare con riferimento al valore locativo di un immobile sito nel territorio, e nell'edificio dove sorge l'edificio in questione”; conseguentemente, di “rigettare la richiesta di risarcimento dei danni in quanto infondata, e, comunque, assolutamente generica, sì come formulata da parte ricorrente, atteso che alcuna allegazione inerente un eventuale danno, né in termini di lucro cessante né in termini risarcitori, è stata prodotta in giudizio, non avendo gli amministratori giudiziari offerto neppure dimostrazione in ordine al fatto che detti beni non siano potuti essere destinati a finalità pubblicistiche”; in via riconvenzionale, di
“Accertare e dichiarare il maggior valore conferito all'immobile ad uso abitativo per cui è richiesta di rilascio rispetto a quanto quantificato da parte ricorrente secondo i valori medi OMI, e ciò in ragione degli impianti
e delle opere di rifinitura dell'immobile suindicato sostenuti in economia dall'odierna deducente, somme che si indicano nell'importo di € 50.000,00
o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
4 giudizio a seguito di espletanda CTU”; in via subordinata, di “stabilire comunque il valore locativo del bene per il periodo di illegittima occupazione (9 mesi) allo stato rustico atteso che ogni completamento e rifinitura dell'opera è stata eseguita a cura e spese della deducente;
- Per
l'effetto, portare in totale compensazione la suddetta somma, ovvero quanto risulterà all'esito di espletanda CTU, su quanto eventualmente risulterà dovuto dall'odierna deducente”; di disporre eventualmente “la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria”.
§3. Disposta ed espletata senza esito una nuova procedura di mediazione, la causa, istruita mediante la documentazione in atti, è stata introitata per la decisione secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 27.10.2025.
§4. Preliminarmente dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla resistente in ragione della dedotta dell'assenza dei presupposti del procedimento semplificato di cognizione.
Sul punto è sufficiente segnalare che, in forza dell'art. 281-decies, primo comma, c.p.c., il procedimento semplificato di cognizione può essere attivato quando “i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa” e, comunque, qualora si tratti di cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (comma 2), di talché non vi è dubbio che il giudizio, che oltretutto non ha richiesto alcuna istruzione, sia stato correttamente introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
§5. Sempre in via preliminare è da ritenere che il sopravvenuto decesso
(in data 11.09.2025) di padre di e Persona_1 Parte_3
5 destinatario (unitamente ad altri soggetti) del provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione nell'ambito del procedimento n. 69/19 RGMP, non assuma rilevanza in questa sede, in quanto non comporta il venir meno in automatico della legittimazione ad agire degli amministratori giudiziari.
§6. Tanto chiarito, le domande di parte ricorrente non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
§6.1- Dev'essere, innanzitutto disattesa la domanda volta a conseguire la condanna della resistente al rilascio delle unità immobiliari per cui è causa, in quanto dalla documentazione in atti risulta che gli immobili sono stati rilasciati da in data 29.06.2023, anteriormente Parte_3
all'istaurazione del giudizio.
§6.2- Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione abusiva dei beni.
Come è noto, con la sentenza n. 33645 del 2022, la Corte di cassazione,
a Sezioni Unite, dirimendo il precedente contrasto giurisprudenziale, ha affermato il principio secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Il danno lamentato dal proprietario dell'immobile occupato abusivamente non può, infatti, qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno “normale”
6 legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto.
In particolare, secondo la Suprema Corte, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso, si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla c.d. teoria normativa del danno, per altro verso si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla c.d. teoria causale.
In definitiva, quindi, secondo tale insegnamento, in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”. Inoltre,
“l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere
7 assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici”.
Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, non può allora sottacersi che gli istanti si sono limitati a domandare la condanna della resistente al pagamento di un'indennità di occupazione quantificata facendo riferimento al cosiddetto danno “figurativo”, deducendo semplicemente che, se l'amministrazione giudiziaria “avesse mantenuto la disponibilità dell'immobile avrebbe ben potuto affittarlo e trarne una utilità economica”, senza tuttavia adeguatamente allegare, né tantomeno provare, la “concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del godimento” del bene per cui è causa, contestata dalla Pt_3
È del resto significativo, nella fattispecie, che nessun effettivo e specifico utilizzo dell'immobile, rilasciato in data 29 giugno 2023, risulta essere finora intervenuto e che le deduzioni degli istanti siano per l'appunto del tutto generiche e svincolate da un effettivo e concreto, ben individuato, godimento del bene.
In tale contesto, allora la confisca dell'appartamento con le relative pertinenze e l'obbligo degli amministratori giudiziari di gestire l'immobile per renderlo redditizio invocato dalla difesa di parte ricorrente non valgono, di per sé, a far sorgere il diritto al risarcimento di un danno da occupazione che, altrimenti, si risolverebbe proprio in un “danno in re ipsa”.
Per l'effetto, la domanda risarcitoria dev'essere rigettata.
§7. Restano, di conseguenza, assorbite, le domande riconvenzionali spiegate dalla resistente.
§8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di (applicando i valori minimi Parte_3
previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in
8 vigore dal 23 ottobre 2022, considerata la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta le domande di parte ricorrente;
b) dichiara assorbite dalla statuizione che precede le domande riconvenzionali di parte resistente;
c) condanna parte ricorrente a corrispondere alla resistente le spese di lite, liquidate in €4.217,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 28/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2343/2024 RG., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 27.10.2025, vertente tra
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ), nella qualità di
[...] C.F._2
amministratori e custodi giudiziari degli immobili siti in Reggio Calabria
e riportati al NCEU al foglio RC/125 p. 546 sub 46 e sub 14, nominati dal
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento N. 69/19 RGMP, rappresentati e difesi dall'avv.
Annunziato IN EN,
-ricorrenti-
e
(c.f.: ), Parte_3 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Carbone e Michela Catanese,
-resistente-
1 avente per oggetto: “Proprietà”
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 27.10.2025
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data
26.09.2024, e , entrambi nella qualità di Parte_1 Parte_2
amministratori e custodi giudiziari degli immobili siti in Reggio Calabria e riportati al NCEU al foglio RC/125 p. 546 sub. 46 e sub 14 (nominati dal
Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento n. 69/19 RGMP), hanno chiesto di “Accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile sito a Reggio Calabria, via Rampa Mazzetto SNC, riportato al NCEU FG RC/125 particella 546 sub 46 (A/2 – piano 5- 6), classe seconda, vani catastali 5, superficie catastale totale mq. 125, rendita catastale € 632,66 da parte della sig.ra
nata il [...] a [...] ed ivi residente al Parte_3
vico Casalotto n. 21, c.f.: e dell'immobile sito a C.F._3
Reggio Calabria alla via Possidonea SNC, riportato al NCEU FG RC/125 particella 546 sub 14, piano T”, e, per l'effetto, di “condannare la sig.ra
nata il [...] a [...] ed ivi residente al Parte_3
vico Casalotto n. 21, c.f.: a rilasciare C.F._3
immediatamente l'immobile sito a Reggio Calabria, via Rampa Mazzetto
SNC, riportato al NCEU FG RC/125 particella 546 sub 46 (A/2 – piano 5-
6), classe seconda, vani catastali 5, superficie catastale totale mq. 125, rendita catastale € 632,66 da parte della sig.ra nata il Parte_3
03.04.1987 a Reggio Calabria ed ivi residente al vico Casalotto n. 21, c.f.:
e l'immobile sito a Reggio Calabria alla via C.F._3
Possidonea SNC, riportato al NCEU FG RC/125 particella 546 sub 14, piano T”; di “condannare la convenuta sig.ra … al Parte_3
2 risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, per l'occupazione sine titulo da quantificarsi in: a) € 76.705,20, oltre € 1.475,10 per ogni ulteriore mese di ritardo nella restituzione dell'immobile a decorrere dal mese di agosto
2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturandi fino al dì dell'effettivo soddisfo, somma calcolata in ragione del complesso dei canoni di affitto che la parte attrice avrebbe potuto percepire ove avesse avuto la disponibilità dell'immobile compravenduto, o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
o, in via subordinata: • condannare il resistente al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice da determinarsi in via equitativa…”.
A sostegno delle proprie ragioni, hanno esposto che:
- il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di
Prevenzione, con decorrenza 1° luglio 2019, nell'ambito del procedimento n. 69/19 RGMP, ha sottoposto a sequestro (anche) le seguenti unità immobiliari: “appartamento e pertinenze site nel
Comune di Reggio Calabria riportate al NCEU al foglio RC/125 p.
546 sub 46 e 14”;
- sin dalla data del sequestro tali unità immobiliari sono state occupate sine titulo da senza corresponsione di Parte_3
alcuna somma;
- la ad oggi, nonostante le varie richieste avanzate da Pt_3
parte di essi ricorrenti, non ha inteso né sottoscrivere un regolare contratto di locazione né provvedere al rilascio dell'immobile occupato, né tantomeno pagare l'indennità di occupazione sine titulo dal dì del dovuto al giorno del rilascio;
- la procedura di mediazione a tal fine instaurata si è conclusa con verbale negativo del 04.04.2022.
3 §2. Si è costituita in giudizio contestando, in fatto e in Parte_3
diritto, la fondatezza dell'azione promossa dai ricorrenti, e chiedendo al
Tribunale, preliminarmente, di “dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'opposto ricorso ex art. 281 undecies cp…”; nel merito, di “rigettare il ricorso ex adverso avanzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 undecies
c.p.c., attesa l'evidente infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda avanzata…”; nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'indennità di occupazione, di “accertare e dichiarare che essa debba essere corrisposta dalla data della confisca dei beni (6 luglio 2022) alla data di dichiarata disponibilità immediata al rilascio del bene, ovvero in data 30.03.2023,..; per l'effetto, accertare e dichiarare quanto eventualmente dovuto con riferimento al predetto arco temporale, a mezzo di CTU che ne accerti
l'ammontare con riferimento al valore locativo di un immobile sito nel territorio, e nell'edificio dove sorge l'edificio in questione”; conseguentemente, di “rigettare la richiesta di risarcimento dei danni in quanto infondata, e, comunque, assolutamente generica, sì come formulata da parte ricorrente, atteso che alcuna allegazione inerente un eventuale danno, né in termini di lucro cessante né in termini risarcitori, è stata prodotta in giudizio, non avendo gli amministratori giudiziari offerto neppure dimostrazione in ordine al fatto che detti beni non siano potuti essere destinati a finalità pubblicistiche”; in via riconvenzionale, di
“Accertare e dichiarare il maggior valore conferito all'immobile ad uso abitativo per cui è richiesta di rilascio rispetto a quanto quantificato da parte ricorrente secondo i valori medi OMI, e ciò in ragione degli impianti
e delle opere di rifinitura dell'immobile suindicato sostenuti in economia dall'odierna deducente, somme che si indicano nell'importo di € 50.000,00
o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
4 giudizio a seguito di espletanda CTU”; in via subordinata, di “stabilire comunque il valore locativo del bene per il periodo di illegittima occupazione (9 mesi) allo stato rustico atteso che ogni completamento e rifinitura dell'opera è stata eseguita a cura e spese della deducente;
- Per
l'effetto, portare in totale compensazione la suddetta somma, ovvero quanto risulterà all'esito di espletanda CTU, su quanto eventualmente risulterà dovuto dall'odierna deducente”; di disporre eventualmente “la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria”.
§3. Disposta ed espletata senza esito una nuova procedura di mediazione, la causa, istruita mediante la documentazione in atti, è stata introitata per la decisione secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 27.10.2025.
§4. Preliminarmente dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla resistente in ragione della dedotta dell'assenza dei presupposti del procedimento semplificato di cognizione.
Sul punto è sufficiente segnalare che, in forza dell'art. 281-decies, primo comma, c.p.c., il procedimento semplificato di cognizione può essere attivato quando “i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa” e, comunque, qualora si tratti di cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (comma 2), di talché non vi è dubbio che il giudizio, che oltretutto non ha richiesto alcuna istruzione, sia stato correttamente introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
§5. Sempre in via preliminare è da ritenere che il sopravvenuto decesso
(in data 11.09.2025) di padre di e Persona_1 Parte_3
5 destinatario (unitamente ad altri soggetti) del provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione nell'ambito del procedimento n. 69/19 RGMP, non assuma rilevanza in questa sede, in quanto non comporta il venir meno in automatico della legittimazione ad agire degli amministratori giudiziari.
§6. Tanto chiarito, le domande di parte ricorrente non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
§6.1- Dev'essere, innanzitutto disattesa la domanda volta a conseguire la condanna della resistente al rilascio delle unità immobiliari per cui è causa, in quanto dalla documentazione in atti risulta che gli immobili sono stati rilasciati da in data 29.06.2023, anteriormente Parte_3
all'istaurazione del giudizio.
§6.2- Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione abusiva dei beni.
Come è noto, con la sentenza n. 33645 del 2022, la Corte di cassazione,
a Sezioni Unite, dirimendo il precedente contrasto giurisprudenziale, ha affermato il principio secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Il danno lamentato dal proprietario dell'immobile occupato abusivamente non può, infatti, qualificarsi come danno “in re ipsa”, legato al mero “non uso”, ma, al più, come danno “presunto” o danno “normale”
6 legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto.
In particolare, secondo la Suprema Corte, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso, si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla c.d. teoria normativa del danno, per altro verso si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla c.d. teoria causale.
In definitiva, quindi, secondo tale insegnamento, in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”. Inoltre,
“l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere
7 assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici”.
Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, non può allora sottacersi che gli istanti si sono limitati a domandare la condanna della resistente al pagamento di un'indennità di occupazione quantificata facendo riferimento al cosiddetto danno “figurativo”, deducendo semplicemente che, se l'amministrazione giudiziaria “avesse mantenuto la disponibilità dell'immobile avrebbe ben potuto affittarlo e trarne una utilità economica”, senza tuttavia adeguatamente allegare, né tantomeno provare, la “concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del godimento” del bene per cui è causa, contestata dalla Pt_3
È del resto significativo, nella fattispecie, che nessun effettivo e specifico utilizzo dell'immobile, rilasciato in data 29 giugno 2023, risulta essere finora intervenuto e che le deduzioni degli istanti siano per l'appunto del tutto generiche e svincolate da un effettivo e concreto, ben individuato, godimento del bene.
In tale contesto, allora la confisca dell'appartamento con le relative pertinenze e l'obbligo degli amministratori giudiziari di gestire l'immobile per renderlo redditizio invocato dalla difesa di parte ricorrente non valgono, di per sé, a far sorgere il diritto al risarcimento di un danno da occupazione che, altrimenti, si risolverebbe proprio in un “danno in re ipsa”.
Per l'effetto, la domanda risarcitoria dev'essere rigettata.
§7. Restano, di conseguenza, assorbite, le domande riconvenzionali spiegate dalla resistente.
§8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di (applicando i valori minimi Parte_3
previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in
8 vigore dal 23 ottobre 2022, considerata la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta le domande di parte ricorrente;
b) dichiara assorbite dalla statuizione che precede le domande riconvenzionali di parte resistente;
c) condanna parte ricorrente a corrispondere alla resistente le spese di lite, liquidate in €4.217,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 28/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
9