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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6797/2024, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio dell'AVV. GOZZO Parte_1 C.F._1
SABRINA ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig. Pt_1 conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché
[...] CP_1 fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 L. 18/80 nonché lo status di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92, non essendo mai stato chiamato a visita nella precedente fase amministrativa.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. reputava che il ricorrente fosse da considerarsi Persona_1 unicamente nelle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge.
L si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso CP_1 il rigetto nel merito.
Si procedeva alla nomina di un consulente tecnico, Dott. , anche in fase Persona_2 di opposizione.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, analiticamente evidenziati.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Ebbene, nella fattispecie in esame i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata
Norma risultano soddisfatti con la decorrenza specificata dal consulente.
Nello specifico Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la Per_2 documentazione agli atti, ha ritenuto che per le patologie riscontrate lo stesso si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a decorrere dal mese di marzo 2024, epoca di aggravamento delle patologie e di attivazione dell'assistenza domiciliare.
Ed invero, come risulta dall'esame obiettivo effettuato, il paziente si presentava a visita in carrozzina: “…Comparsa di affanno per sforzi lievi. Stroller per O2 terapia in sede. Condizioni mediocri, colorito pallido della cute con cianosi subungueale, teleangectasie e cute anelastica alle gambe con ipotonomiotrofia degli arti inferiori ed edema pretibiale e al collo piede bilaterale maggiore a destra. Movimenti degli arti limitati e dolorosi in tutte le escursioni articolari. Passaggi posturali con necessità di assistenza e supervisione da parte di terzi. Deambulazione autonoma possibile per pochi passi rallentata e con sostegno da parte di terzi”.
Inoltre, chiarisce l'ausiliario che “….lo stato di coscienza confuso, la presenza di disturbi cognitivi e comportamentali moderati, la necessità di camminare con l'aiuto di una persona e di assistenza per alimentarsi descritti nella certificazione, rappresentano il punti di repere per l'innesco dei requisiti sanitari utili a godere dell'indennità di accompagnamento”.
Tali conclusioni medico legali, esenti da vizi logici e congruamente motivate, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, essere pertanto dichiarato che l'istante si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 della l. 18/1980 dal mese di marzo 2024.
Le spese di lite della fase di atp sono poste a carico dell' mentre vengono CP_1 compensate interamente nel giudizio di opposizione a causa dell'accoglimento del beneficio con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi processuali, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 della l. 18/1980 dal mese di marzo 2024;
- condanna l al pagamento delle spese di lite del giudizio di atp, liquidate CP_1 in € 1.528,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- compensa le spese del giudizio di opposizione;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell CP_1
Tivoli, il 15/10/2025
Il giudice
ER OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6797/2024, pendente tra
(c.f. , con il patrocinio dell'AVV. GOZZO Parte_1 C.F._1
SABRINA ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig. Pt_1 conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché
[...] CP_1 fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 L. 18/80 nonché lo status di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92, non essendo mai stato chiamato a visita nella precedente fase amministrativa.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. reputava che il ricorrente fosse da considerarsi Persona_1 unicamente nelle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge.
L si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso CP_1 il rigetto nel merito.
Si procedeva alla nomina di un consulente tecnico, Dott. , anche in fase Persona_2 di opposizione.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, analiticamente evidenziati.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Ebbene, nella fattispecie in esame i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata
Norma risultano soddisfatti con la decorrenza specificata dal consulente.
Nello specifico Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la Per_2 documentazione agli atti, ha ritenuto che per le patologie riscontrate lo stesso si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a decorrere dal mese di marzo 2024, epoca di aggravamento delle patologie e di attivazione dell'assistenza domiciliare.
Ed invero, come risulta dall'esame obiettivo effettuato, il paziente si presentava a visita in carrozzina: “…Comparsa di affanno per sforzi lievi. Stroller per O2 terapia in sede. Condizioni mediocri, colorito pallido della cute con cianosi subungueale, teleangectasie e cute anelastica alle gambe con ipotonomiotrofia degli arti inferiori ed edema pretibiale e al collo piede bilaterale maggiore a destra. Movimenti degli arti limitati e dolorosi in tutte le escursioni articolari. Passaggi posturali con necessità di assistenza e supervisione da parte di terzi. Deambulazione autonoma possibile per pochi passi rallentata e con sostegno da parte di terzi”.
Inoltre, chiarisce l'ausiliario che “….lo stato di coscienza confuso, la presenza di disturbi cognitivi e comportamentali moderati, la necessità di camminare con l'aiuto di una persona e di assistenza per alimentarsi descritti nella certificazione, rappresentano il punti di repere per l'innesco dei requisiti sanitari utili a godere dell'indennità di accompagnamento”.
Tali conclusioni medico legali, esenti da vizi logici e congruamente motivate, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, essere pertanto dichiarato che l'istante si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 della l. 18/1980 dal mese di marzo 2024.
Le spese di lite della fase di atp sono poste a carico dell' mentre vengono CP_1 compensate interamente nel giudizio di opposizione a causa dell'accoglimento del beneficio con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi processuali, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 della l. 18/1980 dal mese di marzo 2024;
- condanna l al pagamento delle spese di lite del giudizio di atp, liquidate CP_1 in € 1.528,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- compensa le spese del giudizio di opposizione;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell CP_1
Tivoli, il 15/10/2025
Il giudice
ER OT