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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2024, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4952/2018 e 2128/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/06/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4952/2018 e 2128/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/06/2024 nelle cause riunite nn. 4952/2018 e 2128/2019 aventi ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2160/2018, pubblicata in data 10/05/2018 e non notificata, e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), e Parte_1 C.F._1
(C.F./P.IVA: ), col Parte_2 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. ARNONE PIERPAOLO
- appellanti - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, quale rappresentante di Controparte_2
, e C.F./P.IVA:
[...] Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_2 ministero/assistenza dell'avv. VASSALLO EDUARDO
- appellate - Conclusioni All'udienza del 06/06/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 4952/2018 e 2128/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda di risarcimento proposta dagli odierni appellanti, e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e Controparte_3 Controparte_2 odierni appellati, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...] subiti dal proprio veicolo, Mercedes Classe B, tg DY173KP, in occasione del sinistro verificatosi […] in data 27.04.2012, alle ore 10.30 circa […] ove […] la predetta autovettura si trovava ferma, parcheggiata, al Viale Italia, in Avellino, nei pressi della con il conducente, Sig. , Organizzazione_1 Parte_3 seduto all'interno della vettura […], allorquando […] sopraggiungeva l'autovettura Alfa romeo Giulietta tg. EJ 148 NY […] di proprietà della
[...] ed assicurata con la […] la quale, Controparte_3 Controparte_2 dovendo procedere a manovra di parcheggio, effettuava una brusca ed improvvisa manovra di retromarcia e, non avvedendosi della autovettura attorea ferma, la investiva violentemente alla parte anteriore […] a seguito del violento urto ricevuto la veniva sospinta con la parte posteriore contro un'altra Org_2 vettura parcheggiata subito dietro […]. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] La domanda, sfornita di idonea prova, va rigettata, stante l'inattendibilità del teste attoreo escusso, , che ha reso dichiarazioni imprecise (numerosissimi sono i Testimone_1
“non ricordo”, non ricorda il colore della , non ricorda se il paraurti era Parte_4 tutto spaccato, non ricordo danni del terzo veicolo, non ricorda i danni dei veicolo tamponante, si confonde sul nome delle persone con cui stava, che pur dichiara essere suoi amici), generiche, e soprattutto contrastanti con la dinamica descritta nell'atto di citazione, laddove l'attore descrive un urto da parte della Giulietta in retromarcia ai danni della Mercedes attorea nella parte anteriore e assume che, per effetto dell'urto, la Mercedes veniva sospinta con la parte posteriore contro un'altra parcheggiata subito dietro (cfr. pag. 1 e 2 atto di citazione) mentre il teste ha riferito che “la , di cui non ricordo bene il colore, facendo retromarcia Parte_4 ha colpito la nella parte posteriore e l'ha sospinta sul veicolo che stava Org_2 parcheggiato anteriormente alla Mercedes” (cfr. udienza del 25/05/2017).
Orbene, rilevato che il teste riferisce una dinamica del sinistro e punti d'urto completamente diversi da quanto descritto nell'atto di citazione, rendendo
3 Tribunale di Avellino n. 4952/2018 e 2128/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
altresì dichiarazioni imprecise, ne consegue che, dall'attività istruttoria espletata la dinamica e l'attribuzione di responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo Alfa Romeo Giulietta non risultano affatto provate, per cui la domanda, non provata, non può essere accolta e va pertanto rigettata. […] Avverso la suddetta decisione, proponevano appello Parte_1
e , per i seguenti motivi: I. ESCLUSIVA
[...] Parte_2
RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO Parte_4
TG. EJ148NY NELLA CAUSAZIONE DEL SINISTRO DE QUO, per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto le risultanze istruttorie e documentali in atti inidonee all'accoglimento della domanda, avendo il teste […] confermato senza alcuna contraddizione e con dovizia di particolari la versione dei fatti così come effettivamente verificatisi e come prospettati da parte attrice nell'atto introduttivo
[…] del resto non è assolutamente contestato che il veicolo di parte Parte_4 convenuta abbia urtato la parte posteriore della danneggiandola, la Org_2 convenuta società assicurativa invece ha solamente posto dei dubbi in ordine alla quantificazione del danno riportato dalla alla parte anteriore in quanto Org_2 non essendo stata identificata la vettura terza contro la quale è stata sospinta la non si è potuto effettuare preciso riscontro sulla compatibilità dei danni Org_2 in mancanza della identificazione del terzo veicolo […]. Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità e nullità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso l'appellata quale rappresentante di CP_1 Controparte_2
, e la
[...] Controparte_3
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
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Passando al merito, infondato, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene l'appello, così come proposto. Preliminarmente giova precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, nella parte in cui rigetta, perché infondata, la domanda risarcitoria avanzata in prime cure, seppure con le integrazioni motivazionali di cui in seguito. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa le circostanze dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. Ebbene, nella fattispecie in esame alquanto insufficienti, perché non univoche, sono risultate le risultanze istruttorie acquisite, come già efficacemente rilevato in prime cure. Quanto alla deposizione dell'unico teste escusso (id est: ), Testimone_1 non si vede come riconoscere piena attendibilità ad un teste che, dichiaratosi presente al momento del sinistro ([…] Nel momento dell'incidente io ero
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all'esterno del veicolo sul marciapiedi, e stava alla CP_4 Parte_3 guida del veicolo Mercedes. Il veicolo era spento, parcheggiato nelle strisce, sulla destra della strada venendo da Napoli, la parte anteriore del veicolo Mercedes era rivolta all'ingiù. […]), ha poi descritto, quale dinamica dello stesso, uno svolgimento del tutto diverso da quello descritto in citazione ([…] Ad un certo punto ho visto una , di cui non ricordo bene il colore, che facendo Parte_4 retromarcia ha colpito la nella parte posteriore e l'ha sospinta sul Org_2 veicolo che stava parcheggiato anteriormente alla Mercedes, che, ripeto, era fermo e a motore spento. Il veicolo Giulietta colpiva la con la sua parte Org_2 posteriore. Preciso che il veicolo Giulietta colpì la con la sua parte Org_2 posteriore. […] La fu danneggiata nella parte posteriore centrale, tutto Org_2 il paraurti era spaccato, non ricordo se era tutto spaccato, era però rientrato e non penzolava. La parte anteriore della si spaccò nella griglia ed era rientrato Org_2 il cofano. Anche il paraurti anteriore della si graffiò, ma ricordo se era Org_2 anche un po' spaccato […]). Stridente pertanto risulta l'incompatibilità con quanto dedotto nel libello introduttivo, ove, in punto di dinamica del sinistro, si dice al contrario che la Mercedes attorea […] si trovava ferma, parcheggiata, al Viale Italia, in Avellino, nei pressi della con il conducente, Sig. , Organizzazione_1 Parte_3 seduto all'interno della vettura […], allorquando […] sopraggiungeva l'autovettura Alfa romeo Giulietta tg. EJ 148 NY […] la quale, dovendo procedere a manovra di parcheggio, effettuava una brusca ed improvvisa manovra di retromarcia e, non avvedendosi della autovettura attorea ferma, la investiva violentemente alla parte anteriore […] a seguito del violento urto ricevuto la veniva sospinta con la parte posteriore contro un'altra vettura Org_2 parcheggiata subito dietro […].] Alquanto singolare appare altresì il fatto che il medesimo teste abbia confuso i nomi dei soggetti involti, espressamente indicati come suoi amici (v. deposizione in atti: […] io ero in compagnia dei miei amici e Parte_1
, che sono due fratelli e miei amici. Stavamo ad Avellino ed Parte_2 avevamo accompagnato alla dove doveva essere sottoposto Pt_1 Org_3 ad una visita medica. Eravamo in una di colore nero, io e , il Org_2 Pt_3 conducente del veicolo. A questo punto preciso di essermi precedentemente confuso con i nomi delle persone con cui stavo. Io stavo con e Parte_3
. Adesso ne sono certo. […]). Parte_1
Senza dubbio dirimente risulta anche il fatto che lo stesso abbia a più riprese riferito di non ricordare numerosi particolari e/o aspetti, tutt'altro che trascurabili, della vicenda, comunque riportati (v. ancora deposizione in atti: […] Ad un certo punto ho visto una , di cui non ricordo bene il colore […] La Parte_4
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linea di parcheggio era interrotta dalla rientranza, non so se per l'accesso ad un garage o altro, non ricordo con precisione […] tutto il paraurti era spaccato, non ricordo se era tutto spaccato, era però rientrato e non penzolava […] L'altro veicolo, il terzo, ebbe alcuni danni sulla parte posteriore, ma non ricordo i danni perché ci feci caso, ricordo solo che era una macchina grande, non ricordo con precisione il modello […] Il veicolo tamponante non ricordo che danni ebbe […]). Si tratta, a ben guardare, di elementi di natura oggettiva alquanto dirimenti ai fini della verifica in ordine all'attendibilità del teste, intesa come veridicità della deposizione dallo stesso resa, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva assistenza e/o sufficiente attenzione al dipanarsi del sinistro riferito.
Ad acuire la richiamata incertezza delle dichiarazioni raccolte contribuisce anche la radicale assenza di rilievi fotografici, sia dei luoghi, che degli altri veicoli asseritamente involti nell'incidente.
Senza contare che, in difformità da quanto sostenuto in appello, le contestazioni della controparte anche in punto di necessaria prova della dinamica del sinistro erano state formulate sin dalla relativa costituzione in giudizio (v. comparsa di costituzione e riposta), nonché ribadite, proprio all'esito della sin qui ricostruita inadeguatezza della prova orale espletata, in sede conclusionale (v. comparsa conclusionale in atti).
Del pari, non si vede come ricostruire in termini di […] mero e banale errore materiale emerso nella redazione dell'atto di citazione […] (v. ancora atto di appello) la descrizione di un sinistro avente dinamica e caratteristiche diverse da quelle descritte - seppure con le incertezze ed oscillazioni sin qui riferite - dal teste escusso in giudizio, soprattutto se si considera che, nonostante la richiamata banalità ed evidenza dell'errore, alcuna rituale e tempestiva modificazione delle predette allegazioni si è comunque avuta ad opera del danneggiato nel corso del giudizio di primo grado (v. fascicolo in atti), esitato poi nella sentenza, così come resa e formatasi sul punto. In conclusione, gli elementi acquisiti (id est: dichiarazioni testimoniali e documentazione, anche fotografica, depositata), così come posti in correlazione tra loro, appaiono correttamente ritenuti inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure in ogni caso addivenire, alla luce della richiamata insufficienza degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova in concreto pronunciato. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
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porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016). Costituisce dato pretoriamente acquisito, d'altronde, altresì l'affermazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui in tema di responsabilità civile da circolazione stradale incombe al danneggiato la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate, non potendo egli giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 10609 del 02/08/2001, Rv. 548735). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che rigettarsi l'appello così come proposto, con il conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, istanza, deduzione od eccezione rispettivamente dalle parti in causa proposta. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza della pretesa attorea, impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima)
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della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2160/2018, pubblicata in data 10/05/2018, nei confronti di in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, quale rappresentante di
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 11/06/2024 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/06/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4952/2018 e 2128/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/06/2024 nelle cause riunite nn. 4952/2018 e 2128/2019 aventi ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2160/2018, pubblicata in data 10/05/2018 e non notificata, e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), e Parte_1 C.F._1
(C.F./P.IVA: ), col Parte_2 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. ARNONE PIERPAOLO
- appellanti - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, quale rappresentante di Controparte_2
, e C.F./P.IVA:
[...] Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_2 ministero/assistenza dell'avv. VASSALLO EDUARDO
- appellate - Conclusioni All'udienza del 06/06/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 4952/2018 e 2128/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda di risarcimento proposta dagli odierni appellanti, e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e Controparte_3 Controparte_2 odierni appellati, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...] subiti dal proprio veicolo, Mercedes Classe B, tg DY173KP, in occasione del sinistro verificatosi […] in data 27.04.2012, alle ore 10.30 circa […] ove […] la predetta autovettura si trovava ferma, parcheggiata, al Viale Italia, in Avellino, nei pressi della con il conducente, Sig. , Organizzazione_1 Parte_3 seduto all'interno della vettura […], allorquando […] sopraggiungeva l'autovettura Alfa romeo Giulietta tg. EJ 148 NY […] di proprietà della
[...] ed assicurata con la […] la quale, Controparte_3 Controparte_2 dovendo procedere a manovra di parcheggio, effettuava una brusca ed improvvisa manovra di retromarcia e, non avvedendosi della autovettura attorea ferma, la investiva violentemente alla parte anteriore […] a seguito del violento urto ricevuto la veniva sospinta con la parte posteriore contro un'altra Org_2 vettura parcheggiata subito dietro […]. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] La domanda, sfornita di idonea prova, va rigettata, stante l'inattendibilità del teste attoreo escusso, , che ha reso dichiarazioni imprecise (numerosissimi sono i Testimone_1
“non ricordo”, non ricorda il colore della , non ricorda se il paraurti era Parte_4 tutto spaccato, non ricordo danni del terzo veicolo, non ricorda i danni dei veicolo tamponante, si confonde sul nome delle persone con cui stava, che pur dichiara essere suoi amici), generiche, e soprattutto contrastanti con la dinamica descritta nell'atto di citazione, laddove l'attore descrive un urto da parte della Giulietta in retromarcia ai danni della Mercedes attorea nella parte anteriore e assume che, per effetto dell'urto, la Mercedes veniva sospinta con la parte posteriore contro un'altra parcheggiata subito dietro (cfr. pag. 1 e 2 atto di citazione) mentre il teste ha riferito che “la , di cui non ricordo bene il colore, facendo retromarcia Parte_4 ha colpito la nella parte posteriore e l'ha sospinta sul veicolo che stava Org_2 parcheggiato anteriormente alla Mercedes” (cfr. udienza del 25/05/2017).
Orbene, rilevato che il teste riferisce una dinamica del sinistro e punti d'urto completamente diversi da quanto descritto nell'atto di citazione, rendendo
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altresì dichiarazioni imprecise, ne consegue che, dall'attività istruttoria espletata la dinamica e l'attribuzione di responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo Alfa Romeo Giulietta non risultano affatto provate, per cui la domanda, non provata, non può essere accolta e va pertanto rigettata. […] Avverso la suddetta decisione, proponevano appello Parte_1
e , per i seguenti motivi: I. ESCLUSIVA
[...] Parte_2
RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO Parte_4
TG. EJ148NY NELLA CAUSAZIONE DEL SINISTRO DE QUO, per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto le risultanze istruttorie e documentali in atti inidonee all'accoglimento della domanda, avendo il teste […] confermato senza alcuna contraddizione e con dovizia di particolari la versione dei fatti così come effettivamente verificatisi e come prospettati da parte attrice nell'atto introduttivo
[…] del resto non è assolutamente contestato che il veicolo di parte Parte_4 convenuta abbia urtato la parte posteriore della danneggiandola, la Org_2 convenuta società assicurativa invece ha solamente posto dei dubbi in ordine alla quantificazione del danno riportato dalla alla parte anteriore in quanto Org_2 non essendo stata identificata la vettura terza contro la quale è stata sospinta la non si è potuto effettuare preciso riscontro sulla compatibilità dei danni Org_2 in mancanza della identificazione del terzo veicolo […]. Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità e nullità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso l'appellata quale rappresentante di CP_1 Controparte_2
, e la
[...] Controparte_3
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
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Passando al merito, infondato, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene l'appello, così come proposto. Preliminarmente giova precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, nella parte in cui rigetta, perché infondata, la domanda risarcitoria avanzata in prime cure, seppure con le integrazioni motivazionali di cui in seguito. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa le circostanze dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. Ebbene, nella fattispecie in esame alquanto insufficienti, perché non univoche, sono risultate le risultanze istruttorie acquisite, come già efficacemente rilevato in prime cure. Quanto alla deposizione dell'unico teste escusso (id est: ), Testimone_1 non si vede come riconoscere piena attendibilità ad un teste che, dichiaratosi presente al momento del sinistro ([…] Nel momento dell'incidente io ero
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all'esterno del veicolo sul marciapiedi, e stava alla CP_4 Parte_3 guida del veicolo Mercedes. Il veicolo era spento, parcheggiato nelle strisce, sulla destra della strada venendo da Napoli, la parte anteriore del veicolo Mercedes era rivolta all'ingiù. […]), ha poi descritto, quale dinamica dello stesso, uno svolgimento del tutto diverso da quello descritto in citazione ([…] Ad un certo punto ho visto una , di cui non ricordo bene il colore, che facendo Parte_4 retromarcia ha colpito la nella parte posteriore e l'ha sospinta sul Org_2 veicolo che stava parcheggiato anteriormente alla Mercedes, che, ripeto, era fermo e a motore spento. Il veicolo Giulietta colpiva la con la sua parte Org_2 posteriore. Preciso che il veicolo Giulietta colpì la con la sua parte Org_2 posteriore. […] La fu danneggiata nella parte posteriore centrale, tutto Org_2 il paraurti era spaccato, non ricordo se era tutto spaccato, era però rientrato e non penzolava. La parte anteriore della si spaccò nella griglia ed era rientrato Org_2 il cofano. Anche il paraurti anteriore della si graffiò, ma ricordo se era Org_2 anche un po' spaccato […]). Stridente pertanto risulta l'incompatibilità con quanto dedotto nel libello introduttivo, ove, in punto di dinamica del sinistro, si dice al contrario che la Mercedes attorea […] si trovava ferma, parcheggiata, al Viale Italia, in Avellino, nei pressi della con il conducente, Sig. , Organizzazione_1 Parte_3 seduto all'interno della vettura […], allorquando […] sopraggiungeva l'autovettura Alfa romeo Giulietta tg. EJ 148 NY […] la quale, dovendo procedere a manovra di parcheggio, effettuava una brusca ed improvvisa manovra di retromarcia e, non avvedendosi della autovettura attorea ferma, la investiva violentemente alla parte anteriore […] a seguito del violento urto ricevuto la veniva sospinta con la parte posteriore contro un'altra vettura Org_2 parcheggiata subito dietro […].] Alquanto singolare appare altresì il fatto che il medesimo teste abbia confuso i nomi dei soggetti involti, espressamente indicati come suoi amici (v. deposizione in atti: […] io ero in compagnia dei miei amici e Parte_1
, che sono due fratelli e miei amici. Stavamo ad Avellino ed Parte_2 avevamo accompagnato alla dove doveva essere sottoposto Pt_1 Org_3 ad una visita medica. Eravamo in una di colore nero, io e , il Org_2 Pt_3 conducente del veicolo. A questo punto preciso di essermi precedentemente confuso con i nomi delle persone con cui stavo. Io stavo con e Parte_3
. Adesso ne sono certo. […]). Parte_1
Senza dubbio dirimente risulta anche il fatto che lo stesso abbia a più riprese riferito di non ricordare numerosi particolari e/o aspetti, tutt'altro che trascurabili, della vicenda, comunque riportati (v. ancora deposizione in atti: […] Ad un certo punto ho visto una , di cui non ricordo bene il colore […] La Parte_4
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linea di parcheggio era interrotta dalla rientranza, non so se per l'accesso ad un garage o altro, non ricordo con precisione […] tutto il paraurti era spaccato, non ricordo se era tutto spaccato, era però rientrato e non penzolava […] L'altro veicolo, il terzo, ebbe alcuni danni sulla parte posteriore, ma non ricordo i danni perché ci feci caso, ricordo solo che era una macchina grande, non ricordo con precisione il modello […] Il veicolo tamponante non ricordo che danni ebbe […]). Si tratta, a ben guardare, di elementi di natura oggettiva alquanto dirimenti ai fini della verifica in ordine all'attendibilità del teste, intesa come veridicità della deposizione dallo stesso resa, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva assistenza e/o sufficiente attenzione al dipanarsi del sinistro riferito.
Ad acuire la richiamata incertezza delle dichiarazioni raccolte contribuisce anche la radicale assenza di rilievi fotografici, sia dei luoghi, che degli altri veicoli asseritamente involti nell'incidente.
Senza contare che, in difformità da quanto sostenuto in appello, le contestazioni della controparte anche in punto di necessaria prova della dinamica del sinistro erano state formulate sin dalla relativa costituzione in giudizio (v. comparsa di costituzione e riposta), nonché ribadite, proprio all'esito della sin qui ricostruita inadeguatezza della prova orale espletata, in sede conclusionale (v. comparsa conclusionale in atti).
Del pari, non si vede come ricostruire in termini di […] mero e banale errore materiale emerso nella redazione dell'atto di citazione […] (v. ancora atto di appello) la descrizione di un sinistro avente dinamica e caratteristiche diverse da quelle descritte - seppure con le incertezze ed oscillazioni sin qui riferite - dal teste escusso in giudizio, soprattutto se si considera che, nonostante la richiamata banalità ed evidenza dell'errore, alcuna rituale e tempestiva modificazione delle predette allegazioni si è comunque avuta ad opera del danneggiato nel corso del giudizio di primo grado (v. fascicolo in atti), esitato poi nella sentenza, così come resa e formatasi sul punto. In conclusione, gli elementi acquisiti (id est: dichiarazioni testimoniali e documentazione, anche fotografica, depositata), così come posti in correlazione tra loro, appaiono correttamente ritenuti inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure in ogni caso addivenire, alla luce della richiamata insufficienza degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova in concreto pronunciato. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
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porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016). Costituisce dato pretoriamente acquisito, d'altronde, altresì l'affermazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui in tema di responsabilità civile da circolazione stradale incombe al danneggiato la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate, non potendo egli giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 10609 del 02/08/2001, Rv. 548735). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che rigettarsi l'appello così come proposto, con il conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, istanza, deduzione od eccezione rispettivamente dalle parti in causa proposta. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza della pretesa attorea, impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima)
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della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2160/2018, pubblicata in data 10/05/2018, nei confronti di in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, quale rappresentante di
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 11/06/2024 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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