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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6618/2019 depositato il 29/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N.2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore Nominativo_1
ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1144/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/03/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170001721016 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170001721016 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170001721016 REC.CREDITO.IMP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SI CI SP notificava alla Società Resistente_1 srl la Cartella di pagamento n. 298 2017 00017210 16 di complessivi € 433.111,50 scaturente da liquidazione automatizzata ex art. 36 bis Dpr 600/1973 della dichiarazione della Società (cfr. cartella e documentazione in atti).
La Società contribuente impugnava la citata cartella dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Siracusa chiedendone – per plurimi motivi - l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituivano in giudizio SI CI SP e l'Agenzia delle entrate, le quali – con distinte argomentazioni – contro deducevano (cfr. controdeduzioni in atti).
Il primo Giudice, con sentenza n. 1144/05/1, ha parzialmente accolto il ricorso ritenendo che il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non possa avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento ex art. 36 bis DPR 600/73 senza preventivo Avviso di recupero di credito d'imposta ovvero di Avviso bonario (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma nella parte a se sfavorevole: “ … In via principale, accogliere il presente appello e per gli effetti, annullare la sentenza appellata nel punto in cui ha accolto il ricorso di parte, dichiarando legittimo l'atto impugnato e pienamente dovute le somme nello stesso portate a titolo di recupero del credito d'imposta
…” (cfr. appello in atti)
La Società appellata non si è costituita.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Dispone l'art. art. 36 bis DPR 600/73 che l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta (artt. 36 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972) è possibile soltanto nell'ipotesi in cui la pretesa sia determinata mediante controllo meramente “cartolare”: sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo.
2.- Nella fattispecie in esame la richiesta di pagamento scaturiva dall' attività di controllo “cartolare” posta in essere dall' Agenzia sulla dichiarazione dei redditi presentata dalla Società contribuente.
3.- L'Agenzia delle entrate ha inviato alla Società contribuente la comunicazione di irregolarità (cfr. documentazione in atti).
Il primo Collegio non ha valorizzato tale produzione documentale ritenendo - erroneamente - che fossero stati violati il citato art. 36, nonché l'art. 6, c. 5, della legge 212/2000 (cfr. sentenza di I grado).
4.- Dalla lettura delle disposizioni prima richiamate, infatti, si evince che il contribuente deve essere invitato quando “ … sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione …”, ma (anche) non quando, dal controllo della dichiarazione presentata, si rileva l'evidente compensazione di imposte dovute con crediti non spettanti.
5.- La Giurisprudenza di legittimità – sul tema qui in esame – ha ritenuto la “non necessità” di una comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione ex articolo 36-bis del DPR 600/1973, chiarendo che in tema di riscossione delle imposte, l'articolo 6, comma 5, legge 212/2000, non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ex articolo 36 bis, DPR 600/1973, ma lo prevede soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cassazione n. 19052 del 2015).
6.- Il recupero in parola è scaturito dalla impropria fruizione di un credito d'imposta emerso a seguito di controllo ex artt. 36 bis, Dpr 600/73 e 54 bis, D.P.R. 633/72.
La cartella - provvedimento a natura vincolata (Cassazione, sentenza n. 4516/2012) - contiene gli elementi utili per l'esatta comprensione dell' an e del quantum della pretesa (cfr. cartella in atti).
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 3.02.2010, n. 2439) ha ritenuto che la doglianza di “difetto di motivazione” deve ritenersi priva di fondamento, qualora a cartella di pagamento contenga tutti i dati prescritti dalle norme in materia (tipologia del ruolo, titolo ed ammontare dei carichi tributari, data di emissione del ruolo e della sua esecutività, ente creditore, dichiarazione da cui deriva l'iscrizione, nominativo del debitore e relativo codice fiscale).
7.- Il credito di che trattasi è maturato nell'anno 2013: la relativa compensazione poteva essere fruita –
a decorrere dal sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013 - ovvero a decorrere dal marzo 2015 (cfr. circolare n.38/E dell'11 aprile 2008 prot.
n. 57011 – dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ufficio Imprese).
Il credito (€ 250.537,00 maturato nel 2013) è stato (impropriamente) utilizzato “in compensazione” nel 2013.
Il “recupero”, quindi, è stato disposto (non perché “non esiste”) dalla circostanza che la Società non aveva
“maturato” il diritto alla compensazione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado (anche in assenza di costituzione della Società contribuente appellata - c.d.” causalità”, Ordinanza Cassazione n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la Società appellata:
alle spese del doppio grado nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro
8.000,00 (ottomila/00) di cui euro 4.000,00 per ciascun grado di giudizio;
alle spese di questo grado nei confronti dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ EN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6618/2019 depositato il 29/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N.2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore Nominativo_1
ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1144/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/03/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170001721016 IRES-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170001721016 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170001721016 REC.CREDITO.IMP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SI CI SP notificava alla Società Resistente_1 srl la Cartella di pagamento n. 298 2017 00017210 16 di complessivi € 433.111,50 scaturente da liquidazione automatizzata ex art. 36 bis Dpr 600/1973 della dichiarazione della Società (cfr. cartella e documentazione in atti).
La Società contribuente impugnava la citata cartella dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Siracusa chiedendone – per plurimi motivi - l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituivano in giudizio SI CI SP e l'Agenzia delle entrate, le quali – con distinte argomentazioni – contro deducevano (cfr. controdeduzioni in atti).
Il primo Giudice, con sentenza n. 1144/05/1, ha parzialmente accolto il ricorso ritenendo che il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non possa avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento ex art. 36 bis DPR 600/73 senza preventivo Avviso di recupero di credito d'imposta ovvero di Avviso bonario (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma nella parte a se sfavorevole: “ … In via principale, accogliere il presente appello e per gli effetti, annullare la sentenza appellata nel punto in cui ha accolto il ricorso di parte, dichiarando legittimo l'atto impugnato e pienamente dovute le somme nello stesso portate a titolo di recupero del credito d'imposta
…” (cfr. appello in atti)
La Società appellata non si è costituita.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Dispone l'art. art. 36 bis DPR 600/73 che l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta (artt. 36 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972) è possibile soltanto nell'ipotesi in cui la pretesa sia determinata mediante controllo meramente “cartolare”: sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo.
2.- Nella fattispecie in esame la richiesta di pagamento scaturiva dall' attività di controllo “cartolare” posta in essere dall' Agenzia sulla dichiarazione dei redditi presentata dalla Società contribuente.
3.- L'Agenzia delle entrate ha inviato alla Società contribuente la comunicazione di irregolarità (cfr. documentazione in atti).
Il primo Collegio non ha valorizzato tale produzione documentale ritenendo - erroneamente - che fossero stati violati il citato art. 36, nonché l'art. 6, c. 5, della legge 212/2000 (cfr. sentenza di I grado).
4.- Dalla lettura delle disposizioni prima richiamate, infatti, si evince che il contribuente deve essere invitato quando “ … sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione …”, ma (anche) non quando, dal controllo della dichiarazione presentata, si rileva l'evidente compensazione di imposte dovute con crediti non spettanti.
5.- La Giurisprudenza di legittimità – sul tema qui in esame – ha ritenuto la “non necessità” di una comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione ex articolo 36-bis del DPR 600/1973, chiarendo che in tema di riscossione delle imposte, l'articolo 6, comma 5, legge 212/2000, non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ex articolo 36 bis, DPR 600/1973, ma lo prevede soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cassazione n. 19052 del 2015).
6.- Il recupero in parola è scaturito dalla impropria fruizione di un credito d'imposta emerso a seguito di controllo ex artt. 36 bis, Dpr 600/73 e 54 bis, D.P.R. 633/72.
La cartella - provvedimento a natura vincolata (Cassazione, sentenza n. 4516/2012) - contiene gli elementi utili per l'esatta comprensione dell' an e del quantum della pretesa (cfr. cartella in atti).
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 3.02.2010, n. 2439) ha ritenuto che la doglianza di “difetto di motivazione” deve ritenersi priva di fondamento, qualora a cartella di pagamento contenga tutti i dati prescritti dalle norme in materia (tipologia del ruolo, titolo ed ammontare dei carichi tributari, data di emissione del ruolo e della sua esecutività, ente creditore, dichiarazione da cui deriva l'iscrizione, nominativo del debitore e relativo codice fiscale).
7.- Il credito di che trattasi è maturato nell'anno 2013: la relativa compensazione poteva essere fruita –
a decorrere dal sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013 - ovvero a decorrere dal marzo 2015 (cfr. circolare n.38/E dell'11 aprile 2008 prot.
n. 57011 – dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ufficio Imprese).
Il credito (€ 250.537,00 maturato nel 2013) è stato (impropriamente) utilizzato “in compensazione” nel 2013.
Il “recupero”, quindi, è stato disposto (non perché “non esiste”) dalla circostanza che la Società non aveva
“maturato” il diritto alla compensazione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado (anche in assenza di costituzione della Società contribuente appellata - c.d.” causalità”, Ordinanza Cassazione n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la Società appellata:
alle spese del doppio grado nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro
8.000,00 (ottomila/00) di cui euro 4.000,00 per ciascun grado di giudizio;
alle spese di questo grado nei confronti dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ EN