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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14535/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra GAMBERINI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Zola Predosa (Bo), via Predosa, n. 18/2 RICORRENTE con la costituzione di nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria PELLICONI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Rizzoli, 9, Galleria del
Leone
* * * OGGETTO: adozione di nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ). C.F._2
* * * CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso.
ha concluso come da atto di costituzione. Controparte_1
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 2 dicembre 2024 nata a [...] Parte_1 il 29 dicembre 1956, ha domandato di adottare , nato a [...] il 20 Controparte_1 settembre 1974. L'istante ha esposto che:
- intrattiene una relazione sentimentale con il signor dal 2007 e Parte_2 ha contratto matrimonio con lo stesso l'11 settembre 2014;
pagina 1 di 4 - il marito ha un figlio, , avuto dalla moglie , Controparte_1 Persona_1 deceduta il 17 luglio 2005;
- con il figlio del marito ha instaurato un rapporto affettivo molto importante e significativo, oltre che un solido legame, basato su reciproco affetto e stima;
- il signor , ben conscio di tale legame, acconsente all'adozione; Parte_2
- non ha figli naturali;
- tra la stessa e l'adottando intercorrono 17 anni e 10 mesi di differenza;
- non è mai stato adottato da altri soggetti. Controparte_1
L'adottando si è costituito confermando il contenuto del ricorso della signora e dichiarando di desiderare di essere adottato da quest'ultima in Parte_1 ragione del legame divenuto oramai “familiare” con la ricorrente. Nell'udienza del 28 febbraio 2025 sono comparsi l'adottante, l'adottando e il padre di quest'ultima, nonché marito della ricorrente, , i quali sono stati Parte_2 liberamente interrogati. Nell'udienza del 28 febbraio 2025 la signora a dichiarato che fin Parte_1 da quando ha conosciuto si è creata tra quest'ultimo, il padre e lei CP_1
“un'armonia”, tanto che quello stesso anno, a Natale, l'adottando le scrisse un biglietto in cui diceva che l'incontro con lei era la cosa migliore che sarebbe potuta capitare loro. Ha puntualizzato che da allora il loro rapporto si era sempre più consolidato e, sebbene non sia la madre biologica di loro due si sono “subito spontaneamente accolti CP_1 reciprocamente”. Ha concluso che desidera dare veste legale al loro rapporto.
, dal canto suo, ha affermato che conosce la signora Controparte_1 in dal 2008 ed ella è sempre stata parte integrante della loro famiglia. Parte_1
Ha aggiunto di essere molto legato a lei: da subito, e in modo molto naturale, si era creata tra loro “un'ottima armonia” e il loro rapporto con il tempo si era sempre più consolidato. Ha specificato che desidera “essere adottato dalla signora che se non è [la sua] madre biologica, è però per [lui] una madre a Parte_1 tutti gli effetti. E' stata presente in momenti importanti, ha contribuito in modo determinante al conseguimento della [sua] laurea e le dev[e] molto. Tra [loro] ci sono affetto, amore, stima e la signora incarna tutti i valori che vorre[bbe] trovare in una madre e per questo [si sente] molto fortunato. L'adozione è la formalizzazione di una situazione che di fatto già esiste”. Nell'udienza del 22 maggio 2025 il signor ha espresso il Parte_2 proprio consenso all'adozione del figlio da parte della moglie. All'esito, la Giudice designata ha rimesso la decisione al Collegio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo
pagina 2 di 4 civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
* * * Ciò posto in fatto, quanto alla differenza minima di età di diciotto anni tra l'adottante e l'adottato prevista dall'art.291, primo comma, c.c., si deve osservare che la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.” (Corte Cost. 5/2024).
In realtà, già in passato, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio di diritto secondo cui occorre procedere “ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l'art. 30 Cost., alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adottando quindi una rivisitazione storico-sistematica dell'istituto, che, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris". (Cassazione civile sez. I, 3 aprile 2020, n. 7667). Nel caso in esame la differenza di età tra la signora e Parte_1 CP_1
è molto prossima ai diciotto anni (diciassette anni e dieci mesi).
[...]
Inoltre, l'esistenza di una intensa relazione affettiva tra le parti risulta dimostrata dalle circostanze allegate in ricorso e confermate all'udienza. Infatti la signora e il signor hanno instaurato da Parte_1 CP_1 tempo (2008) un rapporto affettivo significativo, oltre che un solido legame basato su reciproca stima. L'adozione, poi, consente ad e alla signora i Controparte_1 Parte_1 dare un riconoscimento giuridico al profondo rapporto affettivo che li lega da anni. Si deve dunque ritenere che sussista la comprovata affectio familiaris che consente di derogare al disposto legislativo relativi alla differenza di età tra adottante e adottato. Sussistono inoltre gli altri presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età;
- e hanno espresso il loro consenso, Parte_1 Controparte_1 come previsto dall'art. 296 c.c.;
- non ha discendenti;
Parte_1
- non è stato in precedenza adottato da altri;
Controparte_1
- il padre dell'adottando ( ), coniugato con l'adottante, ha Parte_2 prestato il proprio consenso all'adozione del figlio e la madre ( ) è Persona_1 deceduta il 17 luglio 2005;
pagina 3 di 4 - l'adozione conviene ad , in quanto in tal modo può Controparte_1 ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che lo lega alla signora da Parte_1 tempo e che si è sempre più consolidato;
- non è emerso che la signora intenda utilizzare l'istituto Parte_1 dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. In forza delle sopra esposte considerazioni va dichiarata l'adozione di CP_1
da parte di
[...] Parte_1
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di , nato a [...] il [...], da parte di Controparte_1
nata a [...] il [...]; Parte_1 dispone che il cognome venga posposto a quello e che pertanto Persona_2 CP_1
l'adottato assuma il nome “ ; Parte_3 dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c.. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28 maggio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra GAMBERINI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Zola Predosa (Bo), via Predosa, n. 18/2 RICORRENTE con la costituzione di nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria PELLICONI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Rizzoli, 9, Galleria del
Leone
* * * OGGETTO: adozione di nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ). C.F._2
* * * CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso.
ha concluso come da atto di costituzione. Controparte_1
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 2 dicembre 2024 nata a [...] Parte_1 il 29 dicembre 1956, ha domandato di adottare , nato a [...] il 20 Controparte_1 settembre 1974. L'istante ha esposto che:
- intrattiene una relazione sentimentale con il signor dal 2007 e Parte_2 ha contratto matrimonio con lo stesso l'11 settembre 2014;
pagina 1 di 4 - il marito ha un figlio, , avuto dalla moglie , Controparte_1 Persona_1 deceduta il 17 luglio 2005;
- con il figlio del marito ha instaurato un rapporto affettivo molto importante e significativo, oltre che un solido legame, basato su reciproco affetto e stima;
- il signor , ben conscio di tale legame, acconsente all'adozione; Parte_2
- non ha figli naturali;
- tra la stessa e l'adottando intercorrono 17 anni e 10 mesi di differenza;
- non è mai stato adottato da altri soggetti. Controparte_1
L'adottando si è costituito confermando il contenuto del ricorso della signora e dichiarando di desiderare di essere adottato da quest'ultima in Parte_1 ragione del legame divenuto oramai “familiare” con la ricorrente. Nell'udienza del 28 febbraio 2025 sono comparsi l'adottante, l'adottando e il padre di quest'ultima, nonché marito della ricorrente, , i quali sono stati Parte_2 liberamente interrogati. Nell'udienza del 28 febbraio 2025 la signora a dichiarato che fin Parte_1 da quando ha conosciuto si è creata tra quest'ultimo, il padre e lei CP_1
“un'armonia”, tanto che quello stesso anno, a Natale, l'adottando le scrisse un biglietto in cui diceva che l'incontro con lei era la cosa migliore che sarebbe potuta capitare loro. Ha puntualizzato che da allora il loro rapporto si era sempre più consolidato e, sebbene non sia la madre biologica di loro due si sono “subito spontaneamente accolti CP_1 reciprocamente”. Ha concluso che desidera dare veste legale al loro rapporto.
, dal canto suo, ha affermato che conosce la signora Controparte_1 in dal 2008 ed ella è sempre stata parte integrante della loro famiglia. Parte_1
Ha aggiunto di essere molto legato a lei: da subito, e in modo molto naturale, si era creata tra loro “un'ottima armonia” e il loro rapporto con il tempo si era sempre più consolidato. Ha specificato che desidera “essere adottato dalla signora che se non è [la sua] madre biologica, è però per [lui] una madre a Parte_1 tutti gli effetti. E' stata presente in momenti importanti, ha contribuito in modo determinante al conseguimento della [sua] laurea e le dev[e] molto. Tra [loro] ci sono affetto, amore, stima e la signora incarna tutti i valori che vorre[bbe] trovare in una madre e per questo [si sente] molto fortunato. L'adozione è la formalizzazione di una situazione che di fatto già esiste”. Nell'udienza del 22 maggio 2025 il signor ha espresso il Parte_2 proprio consenso all'adozione del figlio da parte della moglie. All'esito, la Giudice designata ha rimesso la decisione al Collegio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo
pagina 2 di 4 civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
* * * Ciò posto in fatto, quanto alla differenza minima di età di diciotto anni tra l'adottante e l'adottato prevista dall'art.291, primo comma, c.c., si deve osservare che la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.” (Corte Cost. 5/2024).
In realtà, già in passato, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio di diritto secondo cui occorre procedere “ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l'art. 30 Cost., alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adottando quindi una rivisitazione storico-sistematica dell'istituto, che, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris". (Cassazione civile sez. I, 3 aprile 2020, n. 7667). Nel caso in esame la differenza di età tra la signora e Parte_1 CP_1
è molto prossima ai diciotto anni (diciassette anni e dieci mesi).
[...]
Inoltre, l'esistenza di una intensa relazione affettiva tra le parti risulta dimostrata dalle circostanze allegate in ricorso e confermate all'udienza. Infatti la signora e il signor hanno instaurato da Parte_1 CP_1 tempo (2008) un rapporto affettivo significativo, oltre che un solido legame basato su reciproca stima. L'adozione, poi, consente ad e alla signora i Controparte_1 Parte_1 dare un riconoscimento giuridico al profondo rapporto affettivo che li lega da anni. Si deve dunque ritenere che sussista la comprovata affectio familiaris che consente di derogare al disposto legislativo relativi alla differenza di età tra adottante e adottato. Sussistono inoltre gli altri presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età;
- e hanno espresso il loro consenso, Parte_1 Controparte_1 come previsto dall'art. 296 c.c.;
- non ha discendenti;
Parte_1
- non è stato in precedenza adottato da altri;
Controparte_1
- il padre dell'adottando ( ), coniugato con l'adottante, ha Parte_2 prestato il proprio consenso all'adozione del figlio e la madre ( ) è Persona_1 deceduta il 17 luglio 2005;
pagina 3 di 4 - l'adozione conviene ad , in quanto in tal modo può Controparte_1 ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che lo lega alla signora da Parte_1 tempo e che si è sempre più consolidato;
- non è emerso che la signora intenda utilizzare l'istituto Parte_1 dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. In forza delle sopra esposte considerazioni va dichiarata l'adozione di CP_1
da parte di
[...] Parte_1
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di , nato a [...] il [...], da parte di Controparte_1
nata a [...] il [...]; Parte_1 dispone che il cognome venga posposto a quello e che pertanto Persona_2 CP_1
l'adottato assuma il nome “ ; Parte_3 dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c.. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28 maggio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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