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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/10/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6009 /2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il
15/09/2025– ha pronunciato in data 10.10.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6009 /2013 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VENUTI PIETRO
- ricorrente –
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...]rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. BUSACCA DIEGO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23/10/13 il sig. conveniva in giudizio il Parte_1 sig. esponendo: - che con sentenza del 6/07/11 il Tribunale di Messina I° sez. penale CP_1 in composizione monocratica, in relazione al giudizio n. 2832/02 RG a carico del sig. Parte_1
, assolveva con formula piena l'odierno attore dai reati ascrittigli ai capi A (artt. 110, 81, 629
[...]
c.p.); B (artt. 110, 81, 56, 629 c.p.), C (artt. 110, 56, 629 c.p.) e D (artt. 110, 81, 629 c.p.); - che tale conclusione della drammatica esperienza patita dal sig. è stata solo la fine di un vero e Parte_1 proprio calvario per lo stesso durato quasi 10 anni, e ciò, per esclusiva colpa di una denunzia-querela altamente calunniosa ed infondata sporta dall'odierno convenuto;
- che il , a seguito della Parte_1 denunzia-querela contro di lui presentata dal sig. , è stato sottoposto alla misura CP_1 cautelare dell'arresto per ben due mesi;
- che il gravoso giudizio che il ha dovuto subire Parte_1 fa nascere in capo allo stesso il diritto al risarcimento del danno per una serie di motivazioni (ingiusta detenzione, lesione dell'onore e dell'immagine, diminuzione del reddito, danni alla salute ed alla vita di relazione)”. Tutto ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande: “1) ritenere e dichiarare il sig. obbligato al pagamento in favore del sig. della CP_1 Parte_1
pagina1 di 4 somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa a titolo di risarcimento del danno per i motivi esposti in narrativa;
2) conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore del sig. CP_1
della somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa a titolo di risarcimento del Parte_1 danno”.
Con comparsa di risposta depositata in data 11/02/14 si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo e contestando tutto quanto CP_1 dedotto e richiesto “ex adverso” perché irrituale ed inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, eccependo specificatamente la prescrizione di legge (motivo sub.1), l' inesistenza del diritto di credito dell'attore, l'insussistenza di atto di querela e di costituzione di parte civile del , CP_1
l'iniziativa degli organi inquirenti (motivo sub.2).
°°°°°°°°°°°
Secondo orientamento pacifico e consolidato, della Suprema Corte colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, sicché, in mancanza di detta prova, la domanda risarcitoria deve essere rigettata (cfr. ex multis ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12875 Anno 2025)
Questo principio, chiarisce la Corte, ha un duplice fondamento: da un lato, si giustifica in relazione all'esigenza di favorire (e non già di scoraggiare) l' adempimento, da parte dei privati cittadini, del dovere civico di segnalare la sussistenza di fatti criminosi;
dovere che trova rispondenza nell'interesse pubblico alla repressione dei reati e che rischierebbe evidentemente di essere frustrato se il denunciante andasse incontro a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o infondata;
dall'altro lato esso principio trova una ulteriore ratio giustificativa nel rilievo che, al di fuori dell'ipotesi della denuncia, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale ,
l'attività del pubblico ministero, organo titolare di tale azione, si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia e danno eventualmente subito dal denunciato.
Al di fuori dell'ipotesi della calunnia, pertanto, la denuncia di un reato, quand'anche si riveli infondata all'esito del processo penale al cui inizio ha dato impulso, non costituisce ex se, attività antigiuridica idonea a determinare la nascita di una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. a carico del denunciante, mentre per contro essa costituisce l'occasione (necessaria o meno, secondo che il reato denunciato sia perseguibile a querela o d' ufficio) per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (cfr. ordinanza citata sopra).
Nel caso di specie è lo stesso attore a dichiarare che il giudice penale, in esito all'assoluzione non ha trasmesso gli atti alla Procura per procedere nei confronti della parte offesa per l'ipotesi di pagina2 di 4 calunnia (cfr. pag. 3 memoria ex art. 183 VI coma c.p.c. n. 1 depositata il 22.10.2014 dal
). Parte_1
Anche in corso di giudizio l'attore non ha fornito elementi ulteriori, oltre quelli evincibili dagli atti e documenti allegati, che possano consentire di rinvenire nella condotta del convenuto, sia pure ai soli fini che interessano in questa sede, l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di calunnia.
Emerge dalla produzione di parte convenuta che in data 30/11/12, ovvero anteriormente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio, l'attore ha Parte_1 depositato ricorso per risarcimento per ingiusta detenzione n. 64/2012 R.G.-C.C. (c.d. “ R.I.D.”) c/o la Corte di Appello di Messina sez. penale, chiedendo la “liquidazione di una congrua somma di denaro a titolo di equa riparazione per la custodia cautelare subita dall'08/11/02 al 05/02/03 in relazione al proc. pen. n. 2832/02 R.G.N.R. – n. 5596/02 R.G. G.I.P. conclusosi con sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste per non avere commesso il fatto relativamente
a tutti i capi di imputazione, emessa in data 06/07/11 definitiva il 03/02/12”.
La Corte di Appello di Messina sez. penale con ordinanza collegiale n. 12/2014 ex art. 314 –
315 c.p.p. emessa in data 04/11/13 dep. 04/02/14 ha rigettato il superiore ricorso rilevando che “è di tutta evidenza come dal contesto degli elementi esaminati nel giudizio di merito emergano elementi per ritenere che nella condotta dell'istante ( ) siano ravvisabili gli estremi del dolo Parte_1
o della colpa grave, causalmente incidenti sulla carcerazione e come tali escludenti il diritto alla riparazione …nel caso di specie deve ritenersi che il , accompagnandosi al ed Parte_1 Pt_2 adottando gli stessi atteggiamenti di ostentata intimidazione abbia comunque ingenerato nella persona offesa e negli organi inquirenti, sulla base della concorde originaria percezione delle vittime, la certezza di una sua piena adesione al proposito criminoso altrui. Questo comportamento appare colpevole ai fini e per gli effetti dell'esclusione del diritto alla riparazione perché oggettivamente idonea a farlo apparire come concorrente nell'illecito”.
Appare evidente come le argomentazioni rilevate dalla Corte d'Appello al fine di escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e il mancato invio degli atti alla Procura da parte del giudice penale successivamente alla sentenza di assoluzione (conseguente alla incertezza del quadro probatorio), supportino il convincimento della insussistenza, nella fattispecie, della elementi della calunnia che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, devono sussistere al fine di poter riconoscere, in sede civile, il diritto al risarcimento richiesto.
Da quanto sopra consegue il rigetto delle domande attoree.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in pagina3 di 4 G.U. del 02.04.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 in considerazione del valore della controversia come dichiarato dall'attore (indeterminabile)della complessità delle questioni trattate
(bassa) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree.
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite che si liquidano in euro 3.900,00 per compensi oltre IVA cassa previdenza e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Messina lì 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il
15/09/2025– ha pronunciato in data 10.10.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6009 /2013 R.G., vertente
TRA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VENUTI PIETRO
- ricorrente –
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...]rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. BUSACCA DIEGO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23/10/13 il sig. conveniva in giudizio il Parte_1 sig. esponendo: - che con sentenza del 6/07/11 il Tribunale di Messina I° sez. penale CP_1 in composizione monocratica, in relazione al giudizio n. 2832/02 RG a carico del sig. Parte_1
, assolveva con formula piena l'odierno attore dai reati ascrittigli ai capi A (artt. 110, 81, 629
[...]
c.p.); B (artt. 110, 81, 56, 629 c.p.), C (artt. 110, 56, 629 c.p.) e D (artt. 110, 81, 629 c.p.); - che tale conclusione della drammatica esperienza patita dal sig. è stata solo la fine di un vero e Parte_1 proprio calvario per lo stesso durato quasi 10 anni, e ciò, per esclusiva colpa di una denunzia-querela altamente calunniosa ed infondata sporta dall'odierno convenuto;
- che il , a seguito della Parte_1 denunzia-querela contro di lui presentata dal sig. , è stato sottoposto alla misura CP_1 cautelare dell'arresto per ben due mesi;
- che il gravoso giudizio che il ha dovuto subire Parte_1 fa nascere in capo allo stesso il diritto al risarcimento del danno per una serie di motivazioni (ingiusta detenzione, lesione dell'onore e dell'immagine, diminuzione del reddito, danni alla salute ed alla vita di relazione)”. Tutto ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande: “1) ritenere e dichiarare il sig. obbligato al pagamento in favore del sig. della CP_1 Parte_1
pagina1 di 4 somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa a titolo di risarcimento del danno per i motivi esposti in narrativa;
2) conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore del sig. CP_1
della somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa a titolo di risarcimento del Parte_1 danno”.
Con comparsa di risposta depositata in data 11/02/14 si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo e contestando tutto quanto CP_1 dedotto e richiesto “ex adverso” perché irrituale ed inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, eccependo specificatamente la prescrizione di legge (motivo sub.1), l' inesistenza del diritto di credito dell'attore, l'insussistenza di atto di querela e di costituzione di parte civile del , CP_1
l'iniziativa degli organi inquirenti (motivo sub.2).
°°°°°°°°°°°
Secondo orientamento pacifico e consolidato, della Suprema Corte colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, sicché, in mancanza di detta prova, la domanda risarcitoria deve essere rigettata (cfr. ex multis ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12875 Anno 2025)
Questo principio, chiarisce la Corte, ha un duplice fondamento: da un lato, si giustifica in relazione all'esigenza di favorire (e non già di scoraggiare) l' adempimento, da parte dei privati cittadini, del dovere civico di segnalare la sussistenza di fatti criminosi;
dovere che trova rispondenza nell'interesse pubblico alla repressione dei reati e che rischierebbe evidentemente di essere frustrato se il denunciante andasse incontro a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o infondata;
dall'altro lato esso principio trova una ulteriore ratio giustificativa nel rilievo che, al di fuori dell'ipotesi della denuncia, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale ,
l'attività del pubblico ministero, organo titolare di tale azione, si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia e danno eventualmente subito dal denunciato.
Al di fuori dell'ipotesi della calunnia, pertanto, la denuncia di un reato, quand'anche si riveli infondata all'esito del processo penale al cui inizio ha dato impulso, non costituisce ex se, attività antigiuridica idonea a determinare la nascita di una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. a carico del denunciante, mentre per contro essa costituisce l'occasione (necessaria o meno, secondo che il reato denunciato sia perseguibile a querela o d' ufficio) per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (cfr. ordinanza citata sopra).
Nel caso di specie è lo stesso attore a dichiarare che il giudice penale, in esito all'assoluzione non ha trasmesso gli atti alla Procura per procedere nei confronti della parte offesa per l'ipotesi di pagina2 di 4 calunnia (cfr. pag. 3 memoria ex art. 183 VI coma c.p.c. n. 1 depositata il 22.10.2014 dal
). Parte_1
Anche in corso di giudizio l'attore non ha fornito elementi ulteriori, oltre quelli evincibili dagli atti e documenti allegati, che possano consentire di rinvenire nella condotta del convenuto, sia pure ai soli fini che interessano in questa sede, l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di calunnia.
Emerge dalla produzione di parte convenuta che in data 30/11/12, ovvero anteriormente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio, l'attore ha Parte_1 depositato ricorso per risarcimento per ingiusta detenzione n. 64/2012 R.G.-C.C. (c.d. “ R.I.D.”) c/o la Corte di Appello di Messina sez. penale, chiedendo la “liquidazione di una congrua somma di denaro a titolo di equa riparazione per la custodia cautelare subita dall'08/11/02 al 05/02/03 in relazione al proc. pen. n. 2832/02 R.G.N.R. – n. 5596/02 R.G. G.I.P. conclusosi con sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste per non avere commesso il fatto relativamente
a tutti i capi di imputazione, emessa in data 06/07/11 definitiva il 03/02/12”.
La Corte di Appello di Messina sez. penale con ordinanza collegiale n. 12/2014 ex art. 314 –
315 c.p.p. emessa in data 04/11/13 dep. 04/02/14 ha rigettato il superiore ricorso rilevando che “è di tutta evidenza come dal contesto degli elementi esaminati nel giudizio di merito emergano elementi per ritenere che nella condotta dell'istante ( ) siano ravvisabili gli estremi del dolo Parte_1
o della colpa grave, causalmente incidenti sulla carcerazione e come tali escludenti il diritto alla riparazione …nel caso di specie deve ritenersi che il , accompagnandosi al ed Parte_1 Pt_2 adottando gli stessi atteggiamenti di ostentata intimidazione abbia comunque ingenerato nella persona offesa e negli organi inquirenti, sulla base della concorde originaria percezione delle vittime, la certezza di una sua piena adesione al proposito criminoso altrui. Questo comportamento appare colpevole ai fini e per gli effetti dell'esclusione del diritto alla riparazione perché oggettivamente idonea a farlo apparire come concorrente nell'illecito”.
Appare evidente come le argomentazioni rilevate dalla Corte d'Appello al fine di escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e il mancato invio degli atti alla Procura da parte del giudice penale successivamente alla sentenza di assoluzione (conseguente alla incertezza del quadro probatorio), supportino il convincimento della insussistenza, nella fattispecie, della elementi della calunnia che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, devono sussistere al fine di poter riconoscere, in sede civile, il diritto al risarcimento richiesto.
Da quanto sopra consegue il rigetto delle domande attoree.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in pagina3 di 4 G.U. del 02.04.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 in considerazione del valore della controversia come dichiarato dall'attore (indeterminabile)della complessità delle questioni trattate
(bassa) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree.
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite che si liquidano in euro 3.900,00 per compensi oltre IVA cassa previdenza e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Messina lì 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carolina La Torre
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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