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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9847/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONANNI Parte_1 C.F._1
EZIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELPI Controparte_1 P.IVA_1 VITTORIO, dell'avv. DALLE DONNE STEFANO e dell'Avv. MARTINELLI ANDREA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia come da note conclusionali da ultimo depositate:
- Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ...in via preliminare, in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga non raggiunta la prova dell'inadempimento, alla stregua delle risultanze della CTU, medico-legale, espletata, si insiste per la rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori articolati nella memoria integrativa, ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.: Interrogatorio formale dei convenuti;
prova testimoniale diretta e contraria;
ordine di esibizione e richiesta di informativa al Ministero della Salute, secondo i capitoli formulati per ogni mezzo istruttorio;
- nel merito, in via principale: - che si è instaurato un rapporto contrattuale tra la sig.ra Parte_1
, il Prof. e di Bologna nell'anno 2010; - che il
[...] Controparte_2 Controparte_1
Prof. e sono responsabili, in solido tra di loro, per Controparte_2 Controparte_1 inadempimento, nei termini indicati nella premessa dell'atto di citazione e nelle presenti note conclusive, all'esito dell'intervento chirurgico di “Foraminectomia L4-L5 destra e fissazione elastica con dispositivi interspinosi” eseguito in data 08/03/2010 sulla persona dell'attrice dal Prof. , presso la struttura sanitaria - che il Prof. Controparte_2 Controparte_1 [...]
e la struttura sanitaria sono, altresì, responsabili, in solido tra CP_2 Controparte_1 di loro, della violazione degli obblighi di informazione e di consenso informato dell'attrice, ex artt. 33 e 35 Codice di Deontologia Medica, perché si sono dissociati dalle Linee Guida e dalle buone pratiche mediche;
- che il Prof. e la struttura sanitaria Controparte_2 CP_1
sono responsabili, altresì, in solido tra di loro, per la perdita di chance di guarigione
[...]
pagina 1 di 21 dell'attrice oltre che per l'aggravamento delle sue condizioni clinico- sanitarie;
- che sussiste la responsabilità contrattuale e/o, in subordine ed in via alternativa, extracontrattuale, diretta e vicaria, del Prof. e di in solido tra di loro, anche per il Controparte_2 Controparte_1 fatto dei dipendenti, ex artt. 1228 e/o 2049 c.c., e per gli effetti: condannare il Prof.
[...] e in solido tra di loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni, CP_2 Controparte_1 non patrimoniali, a titolo di Danno Biologico (iatrogeno) e Danno da Inabilità Temporanea Assoluta e Relativa, che, alla stregua della Consulenza medica d'ufficio, CCTTUU, ...si possono quantificare, equitativamente, nella somma di € 28.543,00, per le causali di cui ai superiori capitoli b3/e) nonché e1), qui da intendersi per integralmente trascritti e riportati e parti integranti delle presenti note conclusive, ovvero nella somma maggiore o minore che fosse accertata, e/o ritenuta dovuta, ovvero ritenuta di equità e giustizia ex artt. 1226 c.c. e/o
2056 c.c.; sempre in via principale, condannare il Prof. e Controparte_2 Controparte_1 in solido tra di loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice per violazione degli obblighi di Informazione e di Consenso Informato, che alla stregua dei criteri dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano si possono quantificate nella somma di € 20.000,00, per le causali di cui ai superiori capitoli b3/e) nonché e2), qui da intendersi per integralmente trascritti e riportati e parte integrante delle presenti note conclusive, ovvero nella somma maggiore o minore che fosse accertata, e/o ritenuta dovuta, ovvero ritenuta di equità e giustizia ex artt. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. Si chiede che su tutte le somme dovute, come rivalutate all'attualità, siano aggiunti gli interessi e le rivalutazioni”.
- : “Nel merito in via gradata: a) respingere la domanda attorea Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, e quindi di riconoscimento della responsabilità del dr. condannare il CP_2 medesimo a tenere manlevato ed indenne, ovvero a rifondere – quantomeno Controparte_1 nei termini paritari statuiti dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 11/11/2019, n. 28987) – per quanto dovesse essere costretta a pagare in esecuzione dell'emananda sentenza”.
pagina 2 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la Parte_2 Controparte_1 ed il Prof. al fine di vedere accolte nei loro confronti le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: <i. accertare e dichiarare: a) che si è instaurato, inter partes, un rapporto contrattuale, in forza del quale, comunque ogni caso la aveva l'obbligo controparte_1 giuridico di sottoporre paziente a trattamento farmacologico riabilitativo, secondo i protocolli terapeutici, relazione alle sue condizioni salute alla diagnosi formulata;
b) sussiste responsabilità contrattuale della anche per il fatto tutti suoi dipendenti tutto personale medico paramedico ha avuto cura paziente, cui risponde ex artt. 1228 2049 c.c.; c) extracontrattuale, art. 2050 c.c., ovvero 2043 2059 gli altri profili, norme principi richiamati premessa,
1228 e 2049 c.c.; d) che si è instaurato, tra la Sig.ra e il Prof. Parte_1 [...]
che le ha prescritto l'operazione chirurgica, un contratto di prestazione medica, le CP_2 cui obbligazioni non sono state adempiute dal Prof. ; e) che sussiste in ogni Controparte_2 caso responsabilità civile del Prof. ex art. 2050 c.c., ovvero per violazione Controparte_2 del neminem laedere, nell'accezione e secondo standard civilistici, nei termini già spiegati in premessa;
f) che sussiste responsabilità in solido del Prof. e della Controparte_2 CP_1
, e di quest'ultima anche per il modus operandi di tutto il personale, medico e
[...] paramedico, che ha preso in carico la paziente nel periodo di ricovero dal 06.03.2010 al
14.03.2010, e per mancata verifica del decorso post operatorio e per ogni fatto di cui in premessa, con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi;
II. per gli effetti: In via principale: a. Condannare il Prof. e la , Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima chiamata a rispondere anche di tutte le condotte del suo personale medico e paramedico, a risarcire l'attrice di tutti i danni, patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante, ivi compreso il danno futuro) e non patrimoniali (biologici, psico-biologici, morali ed esistenziali e per lesione dei diritti costituzionali), patiti e patiendi, per l'importo che sarà accertato e/o determinato in corso di causa, e/o dal Giudice adito, anche alla luce della espletanda istruttoria con CTU medico legale e psicologica e tecnico contabile, e per i successivi ulteriori aggravamenti, ovvero con equità, ex artt. 1226 e/o 2056 c.c.; b. Condannare il Prof. e la , quest'ultima chiamata a Controparte_2 Controparte_1 rispondere anche di tutte le condotte del suo personale medico e paramedico, a risarcire l'attrice del danno da violazione del consenso informato (diritto all'autodeterminazione) ex artt. 33 e 35, Codice Deontologia Medica nonché ex artt. 1175 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., per carenza di informazioni sull'intervento chirurgico del 08/03/2010 sulla base della documentazione in atti: mancata indicazione della tipologia dei mezzi di sintesi apposti, di natura non convenzionale;
mancata indicazione della tipologia dell'intervento chirurgico;
mancata indicazione delle conseguenze dell'intervento sul proprio stato di salute e delle diverse opzioni terapeutiche rispetto a quella chirurgica (secondo le causali dei capitoli III, capo e); V, capo 38). Il tutto per l'importo che sarà accertato e/o determinato in corso di causa, e/o dal Giudice adito, e/o con equità ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c. c. Prima subordinata: Condannare il Prof. e la , quest'ultima chiamata a rispondere anche di Controparte_2 Controparte_1 tutte le condotte del suo personale medico e paramedico, a risarcire l'attrice di tutti i danni, patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante, ivi compreso il danno futuro) e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali e per lesione dei diritti costituzionali), patiti e patiendi, per perdita di chance di guarigione, ovvero di miglioramento delle condizioni di salute, e degli ulteriori danni e quindi per l'intero pregiudizio legato all'aggravamento delle pagina 3 di 21 condizioni di salute effetto della condotta attiva e omissiva della e di tutto il Controparte_1 personale medico e paramedico di cui è chiamata a rispondere, e del Prof. , a Controparte_2 titolo di responsabilità contrattuale, e, in subordine extracontrattuale, per l'importo che sarà accertato e/o determinato in corso di causa, e/o dal Giudice adito, anche alla luce della espletanda istruttoria con CTU medico legale e psicologica e tecnico contabile, e per i successivi ulteriori aggravamenti, ovvero con equità, ex artt. 1226 e/o 2056 c.c.; c. Seconda subordinata: Nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale e della prima subordinata si chiede che, comunque e in ogni caso, tutte le domande risarcitorie dell'odierna attrice trovino accoglimento, prima di tutto a titolo di responsabilità contrattuale e poi a titolo di responsabilità extracontrattuale, diretta e vicaria della (artt. 1228 e/o Controparte_1
2049 c.c.), e del Prof. , e con conseguente loro condanna in solido al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante, ivi compreso il danno futuro) e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali e per lesione dei diritti costituzionali), patiti e patiendi, per perdita di chance di guarigione, ovvero di miglioramento delle condizioni di salute, e degli ulteriori danni e quindi per l'intero pregiudizio legato all'aggravamento delle condizioni di salute effetto della condotta attiva e omissiva della
[...]
e di tutto il personale medico e paramedico di cui è chiamata a rispondere, e del CP_1
Prof. a titolo di responsabilità contrattuale, e, in subordine Controparte_2 extracontrattuale, per l'importo che sarà accertato e/o determinato in corso di causa, e/o dal Giudice adito, anche alla luce della espletanda istruttoria con CTU medico legale e psicologica e tecnico contabile, e per i successivi ulteriori aggravamenti, ovvero con equità, ex artt. 1226
e/o 2056 c.c.; Si chiede che, comunque e in ogni caso, tutte le domande, formulate da parte attrice nella premessa in fatto e in diritto del su esteso atto di citazione trovino accoglimento. Si chiede che sulle somme dovute, come rivalutate, siano aggiunti gli interessi legali, dal dì del fatto al dì del risarcimento. Riserva ogni altra azione, tutela e ragione non fossero state fatte valere nel presente atto di citazione. Vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.>>.
2. In particolare, parte attrice lamenta che, a fronte di una limitata sintomatologia algica per 'ernia del disco' di cui era affetta, <il prof. , in piena dissociazione con i protocolli, controparte_2 le linee guida e buone pratiche mediche, privò la paziente di esami specifici strumentali prove dinamiche, diagnosticando prescrivendo alla sig.ra “ernia del parte_1 disco … distabilità. si consiglia intervento chirurgico” ...di conseguenza, il medico curante ha formulato siffatta diagnosi l'intervento chirurgico senza sottoporre ad diagnostici dinamiche funzionalità della colonna lombare: accertamenti da “fermo” “prova dinamica sotto sforzo” e, caso accertamento distabilità lombare, doveva essere trattata prima terapia
“farmacologica e riabilitativa” e, solo in caso di insuccesso della terapia conservativa, doveva essere valutata la possibilità di una terapia chirurgica che è invasiva ed irreversibile... In data
06/03/2010, la Sig.ra seguendo le prescrizione del Prof. Parte_1 [...]
si è presentate presso la S.p.A. “ ” di Bologna i cui sanitari hanno CP_2 CP_1 disposto che l'attrice fosse immediatamente ricoverata. Nella cartella clinica è riportata la diagnosi di dimissione “Ernia disco L4-L5 in distabilità rachide lombare.”. Già nell'immediatezza i sanitari della struttura sanitaria convenuta hanno stabilito che la paziente dovesse essere sottoposta ad intervento chirurgico, così come era stato consigliato dal Prof.
(medico curante); ...La e i suoi sanitari, a far data dal Controparte_2 Controparte_1 ricovero e successivamente, hanno privato la Sig.ra delle informazioni Parte_1 relative al suo effettivo e reale stato di salute e delle diverse opzioni terapeutiche (conservative e chirurgiche). Per la patologia 'ernia del disco', l'operazione chirurgica con la apposizione di mezzi di sintesi si appalesa come controindicata, priva di qualsiasi effetto terapeutico, e per di pagina 4 di 21 più dannosa per la saluteIl protocollo, medico-sanitario, con riferimento all'ernia del disco, prescrive un approccio farmacologico e riabilitativo e solo nei casi più gravi l'intervento chirurgico;
...I sanitari della “ ”, già in data 08/03/2010, hanno sottoposto CP_1 CP_1 la Sig.ra ad intervento chirurgico. Nel diario clinico, riportato nella Parte_1 cartella, si legge che la paziente è stata sottoposta a “foraminectomia L4-l5 destra e fissazione elastica con dispositivi interspinosi”. Nel diario clinico del giorno 08/03/2010 si legge “… La paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico per distabilità lombare con stenosi foraminale L4L5DX mediante fissazione elastica lombare con foraminotomia” La cartella clinica allegata costituisce la prova legale che alla paziente sono stati impiantati due CP dispositivi interspinosi “Lumbarfix” prodotti dalla . che, all'epoca Controparte_3 dell'intervento chirurgico, erano privi dell'autorizzazione al commercio (pag. 32 della cartella clinica...) e la cui autorizzazione alla commercializzazione, avvenuta il 07/11/2013, da parte del Ministero della Salute, comporta, tuttavia, specifiche limitazioni e controindicazioni per il suo suo utilizzo per i pazienti affetti da ernia discale... La cartella clinica comprova che la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico senza la preventiva verifica relativa del suo grado di presunta instabilità lombare, peraltro smentita dal documento allegato con il n. 1, costituito dal referto di RM colonna vertebrale nel quale non vi è alcun riferimento a tale ulteriore patologia. ...In ogni caso sussiste la violazione del “consenso informato” della paziente... In data 14/03/2010, la Sig.ra è stata dimessa con la seguente Parte_1 diagnosi: “Discopatia L4-L5 in distabilità rachide lombare” ... La Sig.ra Parte_1 è stata dimessa dai sanitari della priva di “stabilizzazione” delle sue Controparte_1 condizioni di salute e di verifica del decorso post operatorio e di prescrizione del protocollo riabilitativo e del programma di verifiche del decorso clinico della patologia... La Sig.ra dopo essere stata dimessa dalla e dai suoi sanitari in Parte_1 CP_1 CP_1 data 14/03/2010, ha visto “peggiorare” le sue condizioni di salute con l'intensificarsi dei
[... fenomeni, algico-disfunzionali, e la stessa si è rivolta più volte al medico curante, Prof.
il quale le prescrisse ulteriori esami strumentali che vennero eseguiti presso il Per_1
Centro CETAC di Caserta dove, in data 18/08/2010 ha eseguito una “R.M. Colonna Vertebrale”... e “R.M. Colonna Lombosacrale sotto carico”... In data 15/10/2010 l'attrice venne sottoposta a visita medica dal Dott. , Specialista in Neurochirurgia, Persona_2 presso la Casa di Cura GE.P.O.S. srl di Telese Terme (BN), il quale ha evidenziato una
“lombosciatalgia cronica destra in paziente operata (da altri) di sistema di stabilizzazione elastico…>>.
Visti i“Lombosciatalgia cronica destra da ernia discale L4-L5. Decompressione discale per cutanea mediante Laser”, il tutto come evinto dalla Scheda di dimissione/attestato di ricovero del 11/01/2011... In data 03/02/2011, la Sig.ra ha eseguito una “RX Parte_1 Colonna Lombosacrale” presso il centro CETAC di Caserta, con referto nel quale si legge:
“Esiti di pregresso intervento chirurgico con evidenza di distanziatore interpeduncolare a livello di L3, L4 ed L5. Tale mezzo di fissaggio mostra un'interruzione nella sua parte craniale.
Accentuata riduzione di ampiezza dello spazio discale L5-S1”... In data 11/06/2012, a causa degli ininterrotti ed intensi dolori lombari che si irradiavano agli arti inferiori bilateralmente, con deficit di forza e sensibilità all'arto inferiore sinistro con marcato deficit funzionale, la Sig.ra si rivolgeva ai sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Parte_1 Ospedaliero di “Pineta Grande” di Castel Volturno (CE), i quali le hanno formulato la diagnosi di “Lombalgia bilaterale con deficit di forza e di sensibilità all'arto inferiore pagina 5 di 21 sinistro”, con conseguente e immediato ricovero presso il nosocomio;
...I sanitari del presidio ospedaliero di Pineta Grande di Castel Volturno hanno informato l'attrice del fatto che i dispositivi interspinosi che le erano stati apposti nel corso dell'intervento chirurgico dell'08/03/2010, presso la struttura sanitaria “ ”, erano “…dislocati CP_1 superficialmente in L4-L5 e malposizionato e rotto in L3-L4”; ...Tale quadro clinico fu illustrato dai sanitari alla Sig.ra la quale, quindi, fu sottoposta al terzo Parte_1 intervento chirurgico in data 12/06/2012, per la “rimozione dei dispositivi interspinosi a memoria di forma che appaiono dislocati superficialmente in L4-L5 e mal posizionato e rotto in
L3-L4 oltre alla ampia foraminotomiae flavectomia per ernia discale espulsa e asportata in grossi frammenti e artrodesi laterale con osso sintetico”... In data 29/06/2012, la Sig.ra fu dimessa con la diagnosi di “Poliradiculopatia da ernia discale L4-L5 Parte_1
a sx in paziente operata di impianto di dispositivo interspinoso a livello di L3-L4 ed L4-L5”
...Con tale intervento chirurgico i mezzi di sintesi rotti e mal posti (ciò risulta espressamente dalla cartella clinica allegata...), sono stati rimossi dai sanitari dell'Ospedale di Castel Volturno in data 12/06/2012; ...Successivamente, in data 13/10/2012, l'attrice fu sottoposta a nuovo ricovero per ulteriore intervento chirurgico (il quarto) al fine di rimuovere le lisi delle aderenze fibro cicatriziali, ragione per la quale è stata, nuovamente, visitata presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di “Pineta Grande” di Castel Volturno (CE) ove i sanitari, dopo averla ricoverata con la diagnosi di “Lombosciatalgia” presso il reparto di
Neurochirurgia, in data 18/10/2012 hanno provveduto a sottoporla al quarto intervento chirurgico di “Lisi delle aderenze fibro-cicatriziali a L4-L5 a sinistra” indi, la attrice è stata dimessa in data 22.10.2012 con la seguente diagnosi: “Poliradiculopatia da aderenze fibro- cicatriziali a L4-L5 a sinistra”.... Nella Cartella Clinica n. 2012009596, alla voce ANAMNESI, testualmente “Paziente già nota alla ns. U.O.C. per essere stata sottoposta nel mese di Giugno 2012 ad intervento chirurgico di rimozione dei dispositivi interspinosi precedentemente impiantati a L3-L4 ed L4-L5 + discectomia L4-L5 a sx + artrodesi laterale con osso sintetico, giunge nuovamente alla nostra osservazione tramite il locale PS lamentando intensa lombosciatalgia e cruralgia sinistra”... In data 26/01/2016, l'attrice è stata sottoposta dai sanitari a “RM Rachide Lombosacrale” presso il CE.DI.R sas di Marcianise (CE). L'esame clinico strumentale ha evidenziato: “esiti di interventi chirurgici a sede lombare bassa. Ridotta la lordosi lombare”... Va evidenziato che la Sig.ra se fosse stata Parte_1 sottoposta ad appropriato protocollo, medico-sanitario, sarebbe guarita, o, quantomeno, avrebbe evitato la progressione della sua patologia così divenendo totalmente inabile e subendo un “aggravamento” delle sue condizioni di salute come diretta conseguenza della operazione chirurgica cui è stata sottoposta presso la struttura sanitaria della società convenuta in data 08/03/2010...>>.
Parte attrice in definitiva, oltre che a dolersi della lesione del consenso informato, censura l'operato della società convenuta e dei suoi sanitari per assenza di adeguati approfondimenti diagnostici, tecnico strumentali, e delle verifiche della effettiva instabilità della colonna vertebrale, e con l'apposizione di mezzi di sintesi dinamici, sconsigliata, e per di più realizzati con nichel piuttosto che in titanio e, quindi, dotati di minore resistenza, con aggravio delle condizioni di salute della paziente dovuto al trattamento sanitario in oggetto, non solo non necessario, ma sconsigliato, eseguito con mezzi inadeguati e dannoso. Insiste, quindi, parte attrice affermando: fatto che l'operazione chirurgica fu effettuata con dissociazione dai protocolli medici e, peraltro, con applicazione di “mezzi di sintesi” privi di capacità, resistenza e autorizzazione, configurando così a tutti gli effetti un profilo di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria>>.
Parte attrice chiarisce, inoltre, che, con riferimento alla parallela vicenda penale, medio tempore svoltasi, <la costituzione di parte civile della sig.ra è stata ritenuta dai parte_1
Supremi Giudici (revocata di diritto ex art. 82, comma 2, c.p.p.) per avere, l'attrice, esperito autonoma e separata azione civile nell'anno 2017 presso il Tribunale civile di Bologna, avente per R.G. n. 19788/2017, III, Sez. Civ., Giudice Dott.ssa il cui giudizio è Controparte_5 stato sospeso con ordinanza del 07/03/2019 (doc. 39) e a tutt'oggi è da ritenersi estinto perché non riassunto nei termini>>.
3. Si è costituita rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: <nel merito, controparte_1 in via gradata: a) respingere la domanda attorea perché infondata fatto e diritto;
b) nel caso di accoglimento della attorea, quindi riconoscimento responsabilità del dr. condannare il medesimo a tenere manlevato ed indenne, ovvero rifondere cp_2
- quantomeno nei termini paritari statuiti dalla Suprema Corte (Cass.Civ., Controparte_1
Sez. III, 11/11/2019, n. 28987) - per quanto dovesse essere costretta a pagare in esecuzione dell'emananda sentenza. In ogni caso con vittoria di spese>>.
4. Il Prof. è rimasto contumace. Controparte_2
5. La causa è stata istruita, sia documentalmente che mediante espletamento di CTU medico legale ed all'udienza del 19.6.25 sono state precisate le conclusioni con discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
6. Si ricorda, preliminarmente, che la S.C. è intervenuta sul tema del riparto dell'onere della prova proprio in tema di responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale chiarendo quanto segue: <
1.1.1. Il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. Il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perchè la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.).
E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. La causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perchè quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa si che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perchè, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica pagina 7 di 21 allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perchè allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. Tale forma del rapporto fra causalità materiale e responsabilità contrattuale attiene tuttavia allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile. Nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate. Sul punto valgono le seguenti considerazioni.
1.1.2. Se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perchè il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale. La prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute. Benchè guarigione dalla malattia o vittoria della causa non siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo soggettivo che resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono tipicamente connesse all'interesse regolato perchè la possibilità del loro soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perchè non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa. Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non
è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata. Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri pagina 8 di 21 probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica.
La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione. Argomentare diversamente, e cioè sostenere che anche nell'inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale non emerga un problema pratico di causalità materiale e danno evento, vorrebbe dire implicitamente riconoscere che oggetto della prestazione è lo stato di salute in termini di guarigione o impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma ciò non è perchè il parametro per valutare se c'è stato inadempimento dell'obbligazione professionale è fornito dall'art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto della prestazione in termini di comportamento idoneo per il conseguimento del risultato utile. Per riprendere le parole di un'autorevole dottrina della metà del secolo scorso, la guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perchè possano essere dedotte in obbligazione. Lo stato di salute, come si è detto, integra la causa del contratto, ma l'obbligazione resta di diligenza professionale. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare….
1.1.4. Va data così continuità all'orientamento di questa Corte che nel tempo si è consolidato e secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n.
1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700; 20 agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto
2018, n. 20905; 19 luglio 2018, n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549;
13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre 2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, n. 867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n.
17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 2013, n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789).
1.1.5. In conclusione va affermato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”>>. (v. Cass. 28992/19).
7. Nel caso in esame, il Collegio peritale ha ritenuto <<...censurabile la scelta del fissaggio elastico su cui ci soffermiamo appena, data la ricca documentazione in atti dimostrativa – se pagina 9 di 21 non della inutilità dell'impiego - certamente della morbilità indotta nei numerosi casi documentati. L'inutilità dell'impiego è ben spiegata dal fatto che non solo non vi è stata remissione della sintomatologia ma la segnalazione della piccola ernia discale nella prima
Risonanza (10/02/2009) rispetto alla presenza di ernia discale espulsa poi, dimostra l'evolutività della patologia degenerativa, e l'inutilità del primo trattamento rivelatosi piuttosto una causa facilitante nel determinismo dei successivi interventi riparatori. Più precisamente va posto l'accento sul fatto che nel tempo la piccola ernia discale, già rilevata nel 2009, è evoluta una ernia discale espulsa. Ciò porta a ritenere che il trattamento con lumbarfix non solo non ha rallentato o impedito l'evoluzione della patologia degenerativa discale, ma ne può essere stata se non una causa scatenante sicuramente una concausa di tutto rilievo. Ovviamente non considerando il problema della rottura dei dispositivi e la loro necessaria rimozione, da considerarsi complicanza. Per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta determinata dalla non corretta gestione sanitaria appare congruo riconoscere una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 20 (venti) giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 50%, pari a 60 (sessanta) giorni. Oltre a ribadire l'esistenza di dubbi sulla correttezza delle indicazioni operatorie, riteniamo che la condotta censurabile dell'operatore ha determinato l'insorgenza di aspetti patologici diversi da quelli provocati dal processo morboso per cui si era intervenuti.
Ne consegue che la stima del danno alla salute patito in paziente portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che si fornisca al giudicante una doppia valutazione: la prima, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, la seconda, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio. Lo stato anteriore della sig.ra può essere inquadrato in quello di Parte_1 un soggetto di 50 anni - all'epoca dei fatti – affetto da lombalgia con risentimento sciatalgico per il quale doveva essere sottoposto a trattamenti riabilitativi e farmacologici, non ricorrendo in base alla situazione clinica e alle evidenze radiologiche gli estremi per un approccio chirurgico immediato. Tenuto conto dei più accreditati riferimenti tabellari utilizzati in ambito medico-legale [ Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla CP_6 persona in ambito civilistico;
Giuffrè ed., Milano, 2016], si ritiene opportuno indicare quello che è l'attuale quadro menomativo della donna per poi indicare ciò che è derivato in seguito al non corretto trattamento della lombalgia precedentemente segnalata. Per quanto riguarda il danno, in esito alla condotta chirurgica non condivisibile, residua una lombosciatalgia sciatalgia sinistra a prevalente componente sensitiva, nonché esito cicatriziale chirurgico, esiti da considerarsi ormai permanenti. L'attuale quadro menomativo globale della sig.ra può essere valutato nella misura del 15%. Ciò che ragionevolmente possiamo Parte_1 ipotizzare sarebbe comunque esitato alla donna, può essere inquadrabile nella misura del 10% (dieci). In definitiva, adottando la metodologia del c.d. “danno differenziale incrementale” possiamo pervenire ad una valutazione del danno nella misura del 15% (quindici per cento), da risarcire nell'intervallo compreso dall'11% (incluso) al 15%. I postumi permanenti accertati non comportano una diminuzione della capacità produttiva né delle attitudini della parte ricorrente, tenendo presente l'attività lavorativa dichiarata (nessuna), l'età attuale della donna, le condizioni fisiche pregresse. In atti non risultano spese mediche documentate, non sono prevedibili spese future>>.
Il Collegio peritale ha, quindi, concluso nei termini che seguono. <riteniamo censurabile il comportamento dei sanitari della , per imperizia imprudenza e controparte_1 negligenza l'adozione prima scelta di impiegare i fissatori elastici una patologia da trattare diversamente comunque studiata in modo superficiale approssimativo. quanto riguarda le normative vigore all'epoca fatti si richiama la circolare del ministero salute 3354 23 01 2015 nella quale esplicita chiaramente che l'utilizzo tali pagina 10 21 fissatori risulta controindicato nelle ernie discali l4-l5. Va inoltre segnalato che i dispostivi in nichel, e non titanio, risultavano privi di autorizzazione ministeriale;
in particolare nel 2010 non sussisteva ancora l'autorizzazione stabilita dal D. Lgs 24/02/1997, n. 46, come modificato dal d lgs n. 37/2010... E' presente in cartella clinica un modulo di consenso informato prestampato firmato dalla paziente e con la sigla dell'operatore, privo di qualsiasi dettaglio circa la tecnica proposta, i materiali impiegati, le complicanze possibili, quindi al di fuori dei canoni della correttezza... Si ritiene che gli interventi successivi al primo siano stati necessari per correggere le patologie insorte a seguito del primo, sebbene ad oggi la perizianda presenti un buon grado di autonomia pur coesistendo una lombosciatalgia sinistra.... Dalla non corretta gestione sanitaria è derivata una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 20 (venti) giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 50%, pari a 60 (sessanta) giorni... Residuano, in esito alla condotta chirurgica non condivisibile, postumi permanenti consistente in una lombosciatalgia sinistra a prevalente componente sensitiva, nonché esito cicatriziale chirurgico, esiti da considerarsi ormai permanenti. L'attuale quadro menomativo globale della sig.ra può essere ragionevolmente valutato nella misura del 15%. Ciò che Parte_1 possiamo ipotizzare sarebbe comunque esitato può essere valutato nella misura del 10% (dieci per cento). Possiamo dunque pervenire ad una valutazione del danno nella misura del 15%, da risarcire nell'intervallo compreso dal 11% (incluso) al 15%.... I postumi permanenti accertati non comportano una diminuzione della capacità produttiva né delle attitudini della donna, tenendo presente l'attività lavorativa dichiarata (nessuna), l'età attuale della sig.ra (65 anni), le condizioni fisiche pregresse...In atti non risultano spese mediche Parte_1 documentate, non sono prevedibili spese future>>.
Il consulente di parte attrice aderisce pienamente alle conclusioni del collegio dei CTU. In relazione alle osservazioni del consulente della convenuta, il Collegio ha replicato CP_1 quanto segue. <...confermiamo il giudizio sull'inutilità del trattamento tenuto conto che l'evoluzione dell'ernia discale, da piccola ad espulsa, è avvenuta nonostante l'impiego di un presidio ideato ed utilizzato proprio per evitare tale evoluzione. Per quanto riguarda l'uso degli spaziatori, negli anni 2010 era metodica diffusa;
è singolare però che solo nella Regione
Emilia Romagna la prestazione era stata riconosciuta in convenzione, determinando una intensa attività di turismo sanitario di pazienti provenienti da altre regioni ed ivi indirizzate da chirurghi interessati ad utilizzare la metodica. Tale affermazione lascia ritenere che la proposta di inserimento di dispositivi interspinosi sia stata, solo in quel periodo, diffusa e annunciata come soluzione di minima invasività nella maggioranza dei casi di lombalgia e lombosciatalgia, per i quali al contrario una più attenta e seria valutazione del paziente avrebbe correttamente orientato verso più idonei trattamenti conservativi, minimizzando gli eventi avversi e le comorbilità indotte (rottura e rimozione). ...Sul tema della funzione del dispositivo interspinoso riteniamo esserci stato un vero e proprio over treatment, dato che il dispositivo Lumbarfix era stato progettato per alleviare il carico biomeccanico ed alleggerire la pressione sui dischi, limitando l'estensione della colonna vertebrale e quindi riducendo la pressione sulle faccette articolari e sul canale vertebrale. Al contrario l'apposizione del Lumbarfix, risultato di una erronea indicazione al punto che il dispositivo è andato incontro alla rottura, ha costituito di fatto quanto meno la concausa di quanto successivamente avvenuto (rottura e rimozione), con la conseguente attuazione dell'intervento per la rimozione dell'ernia discale espulsa. Possiamo ritenere infine che l'improprio posizionamento del Lumbarfix, inidoneo nel caso di specie, non solo non ha prodotto effetti terapeutici, ma si è rivelato un elemento che ha accelerato il processo degenerativo conseguente. ...Sul punto riguardante gli interventi effettuati successivamente, riteniamo che il primum movens della vicenda clinica della Sigra non può che essere riferito all'intervento di posizionamento del Parte_1
Lumbarfix, il quale, per tutti i motivi già esposti nella bozza, ha costituito l'elemento causale pagina 11 di 21 principale... Sul punto riguardante il fatto che dopo 14 anni la perizianda presenti un quadro neurologico sovrapponibile a quello di esordio ciò aggrava la posizione dell'operatore, in quanto per ripristinare lo status quo ante sono stati necessari altri tre interventi per ottenere una condizione sufficientemente accettabile>>.
Il ragionamento dei periti d'ufficio risulta logico e privo di errori di fatto, per cui non vi è motivo per discostarsene.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, sia ai fini dell'invocata responsabilità contrattuale, che di quella extracontrattuale, pure invocata da parte attrice, possono ritenersi sufficientemente provati sia la lamentata malpractice, sia il nesso di causa tra quest'ultima e la lesione del bene salute (ma anche del diritto all'autodeterminazione, parimenti oggetto di causa), sia la colpa grave del professionista e dei sanitari coinvolti. Incidentalmente si ricorda che la Cassazione (v. ex multis, Cass. 28994/24) ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”. Il contatto sociale “qualificato” idoneo a sussumere nel capo della responsabilità contrattuale l'operato del sanitario, secondo consolidato diritto vivente anteriore all'entrata in vigore della legge Baluzzi e ss.mm., nel caso in esame, emerge per tabulas e dalle stesse difese delle parti da cui emerge il rapporto fiduciario intercorrente tra paziente e professionista convenuto, presupposto anche dello stesso trattamento sanitario oggetto di causa, presso la struttura convenuta.
9. Per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale da responsabilità medica la
Cassazione (con la nota sentenza 28990/19) ha preso recente posizione in ordine all'applicabilità alle fattispecie nelle quali l'evento dannoso si è verificato antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. con modificazione nella L. 8 novembre 2012, n. 189 recante le "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (cd. legge
Balduzzi), nonché della L. 8 marzo 2017, n. 24 recante le "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (cd. legge Gelli-Bianco). Le suddette norme in materia della responsabilità professionale medica, sono state introdotte dal Legislatore per fornire una disciplina volta a garantire l'attuazione dei diversi interessi meritevoli di tutela coinvolti in tale ambito, soprattutto l'interesse dei danneggiati ad ottenere un integrale ristoro del danno alla salute patito a causa di errori terapeutici imputabili al medico (art. 32 Cost., comma 1), nonché
l'interesse della generalità degli utenti a ricevere un adeguato trattamento sanitario, consentendo agli operatori del settore, di esercitare la professione con alti livelli di efficienza. In particolare, il D.L. n. 158 del 2012, ha previsto l'applicazione, anche nel settore sanitario, del criterio di liquidazione del danno "biologico" secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (d'ora innanzia anche solo “CdA”, per brevità). La norma della legge "Balduzzi" è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, - Legge "Gelli Bianco", secondo la quale, chi ha subìto un danno a causa dell'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata,
e dell'esercente la professione sanitaria, è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e
139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con quanto previsto al comma 1 del predetto art. 138. A ciò si aggiunga che, la fattispecie dell'illecito civile non viene modificata dalla legge “Balduzzi”, che non pone pagina 12 di 21 limiti alla responsabilità civile e né nega alla vittima il diritto di credito al risarcimento del danno;
in effetti, secondo la normativa sopravvenuta, va applicato il criterio più idoneo a realizzare un bilanciamento tra gli interessi di rilevanza costituzionale mediante l'introduzione del sistema liquidatorio tabellare. L'esigenza di uniformità di trattamento di situazioni analoghe e di certezza del diritto viene assicurato tramite la stessa Tabella di liquidazione del danno biologico che deve avere applicazione diffusa sul territorio nazionale. Ciò non comporta anche la definitiva immutabilità di tale Tabella e la cristallizzazione dei valori tabellari al momento della introduzione della domanda, in quanto, il giudice di merito deve applicare i valori delle
Tabelle più recenti, in quanto più idonee ad indicare l'adeguatezza della conversione patrimoniale del danno da invalidità psicofisica, patito dalla vittima. I limiti alla efficacia retroattiva della legge non ricorrono, ha spiegato la Cassazione, nel caso in cui la norma successiva venga ad incidere su un rapporto giuridico ancora in corso di esecuzione, o, come nel caso di specie, ancora controverso, regolando o definendo le modalità di apprezzamento del valore monetario equivalente di un bene perduto che deve essere risarcito, ovvero conformando i limiti entro i quali le prestazioni non ancora eseguite possono considerarsi leciti. Secondo una tesi, continua il ragionamento della Corte, l'applicazione della norma sopravvenuta alla controversia in corso, da un lato, in violazione del principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), sarebbe in contrasto con il fondamento dello Stato di diritto volto ad assicurare la certezza del diritto;
dall'altro, verrebbe a determinare un ingiustificato differente trattamento di situazioni analoghe in relazione alla differente durata dei processi. La Suprema Corte non ha condiviso tale censura, e, riportandosi ai noti i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, ha rilevato che la norma con efficacia retroattiva, fermo restando il limite del giudicato e delle situazioni giuridiche consolidate (diritti quesiti), può incidere sui giudizi in corso, sacrificando anche aspettative legittime, se ciò sia il risultato del bilanciamento con altri interessi di rilevanza costituzionale da considerarsi prevalenti. A tal riguardo, anche la Corte di Strasburgo ha precisato in diverse pronunce, che al Legislatore non sia precluso emanare norme retroattive, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione in "imperative ragioni di interesse generale", purché l'intervento legislativo sia compatibile con l'art. 6, paragr. 1, CEDU
e con l'art. 1, n. 1, del Protocollo addizionale CEDU, in relazione al duplice parametro della
"prevedibilità" della iniziativa legislativa e dell'"abuso del processo". Nel caso in esame, secondo la S.C. sopra citata, la categoria della retroattività non viene legittimamente evocata, in quanto la norma sopravvenuta, volta ad individuare il "valore-punto" tabellare, non modifica la disciplina normativa della fattispecie dell'illecito civile, senza variarne gli elementi costitutivi, operando, invece, all'interno della stessa, e configurando il potere giudiziale di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Inoltre, nel caso dello jus superveniens della legge
Balduzzi, non vengono intaccate le "voci" e i "tipi" di danno risarcibile, nè tanto meno i principi di diritto concernenti la funzione reintegrativa del risarcimento del danno, nè il fondamento della modalità di ristoro del danno alla salute, che, invece, vengono ad essere confermati proprio dalla disciplina legislativa sopravvenuta che, richiamando l'art. 138 CdA, riconosce la correttezza ed adeguatezza del criterio tabellare in quanto portato della precedente elaborazione giurisprudenziale in materia. Orbene, nella fattispecie in esame, il diritto positivo regola la materia della quantificazione del danno non patrimoniale nelle controversie per responsabilità sanitaria -precedentemente lasciato al potere giudiziale integrativo, regolato dagli artt. 1226 e
2056 c.c.-, specificando, in via generale, il "valore del punto base" da tener presente per la liquidazione del danno biologico. Inoltre, è prevista l'applicazione di criteri di liquidazione intesi a "personalizzare" il valore dell'ammontare del danno da invalidità permanente, secondo gli aumenti individuati per le micropermanenti e per le lesioni di maggiore gravità. Dunque tali norme, non modificando alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non incidono su situazioni giuridiche acquisite nel patrimonio del pagina 13 di 21 soggetto, per cui non ledono l'affidamento riposto dai soggetti di diritto nella stabilità dei rapporti già insorti ed esauriti e nella prevedibilità degli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega a determinati fatti o condotte. L'intervento legislativo sopravvenuto si rivolge esclusivamente al Giudice delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio equitativo e indicando quale più adeguato il criterio tabellare, onde porre al riparo l'esercizio del potere giurisdizionale, da possibili censure in diritto, per violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., dirette a contestare la arbitrarietà, illogicità od assenza di motivazione della quantificazione del danno non patrimoniale. In conclusione, la Cassazione, nella fattispecie, ha rigettato il ricorso ed affermato il seguente principio di diritto: <non senza considerare che il prof. e “ cp_2 controparte_1 hanno persistito nell'impiantare mezzi di sintesi anche quando vi erano stati diversi casi malfunzionamento rottura dei medesimi. ...in ogni caso è rilievo alla data immissione dispositivi (anno 2010) non sussisteva l'autorizzazione stabilita dal d.lgs. n. 24 02 1997 46, come modificato 37 2010. d) la colpa, sia della struttura sanitaria ” tutti i sanitari (tra cui , risiede nel cp_1 pagina 6 21 n. 24 cd. Gelli-Bianco), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul "quantum". Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l'azione risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge;
né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio - e la formazione del giudicato - preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie>> (Cass. 28990/19 cit.).
10. Alla luce delle superiori risultanze processuali e considerazioni, deve essere liquidato a favore di parte attrice un danno non patrimoniale complessivo pari a € 25.254,77, calcolato secondo il seguente schema (v. i criteri enunciati al riguardo dalla sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione n.28986 dell'11/11/19; in particolare cfr. punto 1.9.4 sent. cit., seguito dai periti d'ufficio come sopra esposto nella valutazione delle c.d. preesistenze e del maggior danno iatrogeno in esame), applicandosi la TUN per le macropermanenti, di cui al citato C.d.A., recentemente entrata in vigore (non solo in coerenza con la succitata giurisprudenza di legittimità, Cass. 28990/19 cit., ma anche in linea con i principi di cui alla nota sentenza del 2011 ed all'esigenza di garantire la maggiore uniformità di applicazione a livello Pt_3 nazionale):
a. DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
pagina 14 di 21 Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea al 50% 60 tabella di riferimento: 2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 3.327,20
Personalizzazione danno morale 32,8% (aumento medio) € 1.091,32
Punto danno non patrimoniale € 4.418,52
Coefficiente di riduzione per età 0,757
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 3.327,20 x 15 x 0,757) € 37.780,38
Danno morale nel valore medio (€ 1.091,32 x 15 x 0,757) € 12.391,96
A) Danno permanente complessivo (€ 66.277,86 x 0,757): € 50.172,34
Invalidità temporanea totale per 20 giorni: € 1.601,96
Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 2.402,94
B) Danno temporaneo totale: € 4.004,90
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 54.177,24
TOTALE GENERALE: € 54.177,24
b. Percentuale di invalidità permanente 10%
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea al 50% 60 tabella di riferimento: 2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 2.612,40
Personalizzazione danno morale 26% (aumento medio) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Coefficiente di riduzione per età 0,757
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x 0,757) € 19.775,85
Danno morale nel valore medio (€ 679,22 x 10 x 0,757) € 5.141,72
A) Danno permanente complessivo (€ 32.916,21 x 0,757): € 24.917,57
Invalidità temporanea totale per 20 giorni: € 1.601,96
Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 2.402,94
B) Danno temporaneo totale: € 4.004,90
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 28.922,47
pagina 15 di 21 TOTALE GENERALE: € 28.922,47
c. Danno patrimoniale differenziale (maggior danno iatrogeno) complessivo = a-b= €
25.254,77 =€ 54.177,24-€ 28.922,47
11. La liquidazione anche del danno morale nel caso in esame richiede la spendita sul punto di alcune parole a giustificazione di tale decisione. La S.C. (v. Cass. 901/2018, ex multis), ha avuto occasione di specificare che la natura c.d. "unitaria" del danno non patrimoniale (predicata dalle
S.U. succitate), <deve essere intesa, secondo il relativo insegnamento, come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile valutazione economica… natura unitaria sta a significare che vi è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus un diritto protetto diverso da quello salute… omicomprensiva invece che, pregiudizio patrimoniale, giudice merito deve tenere conto tutte le conseguenze sono derivate dall'evento danno… con concorrente limite evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi pregiudizi identici, oltrepassare una soglia minima apprezzabilità, onde risarcimenti c.d. bagatellari>> (v. anche Cass. 4379/16). Continua, quindi, la succitata S.C. evidenziando: <l'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono, pertanto, questioni concrete astratte. ma, se esse richiedono il ricorso ad astratte tassonomie classificatorie, possono per altro verso tener conto della reale fenomenologia alla persona, negando quale giudice rischia di incorrere in un errore ancor più grave, cioè quello sostituire una (meta)realtà giuridica realtà fenomenica. oggetto valutazione ogni chiamato occuparsi persona dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme patrimoniale, sofferenza umana conseguente lesione diritto costituzionalmente protetto. le sentenze 2008 offrono, proposito, implicita quanto equivoca indicazione al merito nella parte motivazione ove si discorre centralità integralità risarcimento valore uomo - così dettando vero proprio statuto nuovo millennio. stessa (meta)categoria biologico fornisce a sua volta appaganti risposte quesito circa "sopravvivenza descrittiva" (come stesse sezioni unite testualmente definiranno) cd. esistenziale, è come che "esistenziale" quel che, caso salute (ma solo), colloca dipana sfera dinamico-relazionale soggetto, conseguenza medicalmente accertabile (cass. ss.uu. 6572 2006, sia pur con riferimento diversa tematica mobbing, lo definirà "pregiudizio natura meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare a-reddituale alteri sue abitudini vita gli assetti relazionali erano propri, inducendolo scelte diverse espressione realizzazione personalità mondo esterno"). agli aspetti dinamico-relazionali soggetto lamenti propria (art. 32 cost.) lecito discorrere (rispetto costituisce, essa si, sicura duplicazione rísarcitoria riconoscimento autonomo "danno esistenziale", consistente, converso, vulnus arrecato tutti conseguenti salute), stesso "relazionale" predicabile i casi altri tutelati. dinamico-relazionale, dunque (così rettamente inteso sintagma esistenziale"), omogenea qualsiasi copertura costituzionale, esso salute, (rectius, interesse o valore) tutelato dalla carta fondamentale. queste considerazioni confermano bontà lettura delle condotta, prima ancora secondo pagina 16 di 21 una logica interpretativa di tipo formalistico-deduttivo, attraverso una ermeneutica di tipo induttivo che, dopo aver identificato l'indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.), consenta poi al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sè, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, in tali sensi rettamente interpretato il troppe volte male inteso sintagma, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione)>>. La decisione appena richiamata sconfessa definitivamente (citando anche la giurisprudenza costituzionale di cui a C.Cost. 235/14, sull'art.139 C.d.A.) la tesi predicativa di una pretesa "unitarietà omnicomprensiva" del danno biologico (laddove, invece, come sopra diffusamente illustrato, tale unitarietà viene riferita dalle sentenze di San Martino alla più ampia categoria del danno non patrimoniale). Tale impostazione risulta positivizzata con chiarezza anche nel nuovo testo degli artt. 138 e 139 del C.d.A., nella cui rubrica, a seguito della novella del 2017, è stato sostituito il termine "danno non patrimoniale" al termine "danno biologico".
Tale opzione normativa per l'esclusione dell'autonomia ontologica tra le due componenti di danno non patrimoniale (morale-dolore interiore e dinamico relazionale-non fare areddituale- significativa alterazione della vita quotidiana, v. anche sul punto Cass. 901/18 cit., che li considera "la duplice essenza del danno alla persona") nella liquidazione dell'aumento del valore monetario a titolo di personalizzazione prende atto dell'innegabile commistione tra sofferenza soggettiva interiore e pregiudizio dinamico-relazionale, rispetto alla comprovata (ed allegata) circostanza personalizzante (come riconosciuto anche da autorevole dottrina che sul punto evidenzia che sarebbe effettivamente impossibile per il giudice quantificare congruamente il danno per il "non poter più fare" distinguendolo da quello per la sofferenza che ne consegue): ovviamente, impregiudicato il dovere di allegazione e prova incombente sulle parti e confermato il potere/dovere del giudice di procedere ad esatta qualificazione giuridica della domanda proposta in giudizio, pur non escludendosi che l'onere di allegazione (anche) delle sofferenze menomazione correlate possa essere inteso come implicitamente effettuato con l'allegazione di una specifica lesione e/o di uno specifico postumo permanente in quanto conseguenti secondo una valutazione inferenziale sulla base di massime di esperienza (come riconosciuto anche dalle sentenze gemelle nei passaggi sopra riportati). La legittimità di tale ragionamento inferenziale è ribadita anche da Cass. 25164/2020 che afferma: <esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito riconoscere come esistente certo pregiudizio tutti i casi cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria fatto notorio per indicare il presupposto tale inferenziale, mentre riferimento più corretto ha alle massime esperienza […]. la massima esperienza, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello valutazione fatti, regola giudizio basata leggi naturali, statistiche, scienza o comunemente accettate determinato contesto storico-ambientale. […] strumento consente evitare che parte veda costretta, nell'impossibilità provare dell'essere, ovvero condizione afflizione fisica e psicologica venuta trovare seguito subita, ad articolare estenuanti capitoli relativi significativo mutamento stati d'animo interiori da possa inferirsi dimostrazione patito. attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento danno morale autonoma componente salute pagina 17 di 21 quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa>>. Nel caso in esame, l'elemento della sofferenza interiore a livello quanto meno medio è inferibile dalla stessa vicenda come emergente per tabulas, viste le complicanze e i successivi interventi che la malpractice de qua agitur ha comportato, come allegato dalla stessa attrice.
12. Il Collegio peritale ha, come visto, relazionato che (come, peraltro, già allegato in atto di citazione) <e' presente in cartella clinica un modulo di consenso informato prestampato firmato dalla paziente e con la sigla dell'operatore, privo qualsiasi dettaglio circa tecnica proposta, i materiali impiegati, le complicanze possibili, quindi al fuori dei canoni della correttezza>>.
Vista l'accertata inutilità dell'intervento, ma anche la sua dannosità, come motivata ed illustrata nei passaggi sopra riportati della perizia d'ufficio, si ritiene presumibile, altresì, che l'attrice non si sarebbe sottoposta all'intervento in esame laddove avesse ricevuto le informazioni quantomeno sull'opportunità di procedere prima a trattamenti farmacologici e meno invasivi, come da buona prassi meglio illustrata in CTU ed allegata dalla stessa attrice.
Il danno al diritto all'autodeterminazione è dunque da ritenersi provato.
L'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha elaborato i seguenti criteri per la liquidazione del danno da lesione del diritto in esame, premettendo di aver valutato opportuno
“distinguere quattro ipotesi di danno al diritto all'autodeterminazione, a seconda dell'intensità del vulnus al diritto che è stato in concreto accertato, in base alla ricorrenza di una o più circostanze della fattispecie concreta che attenuano, ovvero aggravano, il pregiudizio al diritto ad autodeterminarsi in ambito sanitario”. Ad opinione dell'odierno giudicante il vulnus in esame è da ritenersi di medio/grave entità, con conseguente liquidazione del danno relativo pari a euro 10.460,00 [essendo indicata in tabella da € 4.650,00 ad € 10.460,00 (per quella media)].
Si riscontrano, infatti, nella fattispecie:
– medie sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso, ma con necessità di uno o più trattamenti riparatori;
- grave sofferenza interiore conseguente al trattamento senza consenso e per la lesione del diritto all'autodeterminazione (ad es.: per la frustrazione di regolari rapporti matrimoniali, ecc.);
- paziente non informato non vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali);
- intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo/non urgente/con diverse alternative terapeutiche;
- violazione dell'obbligo informativo (ad es.: informazione fornita, ma con carenze in punto di elencazione di rischi specifici, eventuali alternative, ecc.).
13. Alla luce delle superiori considerazioni, le parti convenute devono pertanto essere condannate, in solido tra loro (ai sensi degli artt. 1292, 1294 e 2055 c.c., in relazione ai profili di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, lamentati da parte attrice e nei limiti dei superiori accertamenti e considerazioni), al pagamento a favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per danno alla salute, biologico e morale, e per lesione del diritto all'autodeterminazione, di euro 34.714,77 (=25.254,77 +10.460,00), oltre interessi di legge dal 31.1.2018 (quale data intermedia tra fatto e presente liquidazione all'attualità, tenuto conto che si tratta di debito di valore liquidato equitativamente e della farraginosità di una pagina 18 di 21 duplice operazione di devalutazione e successiva rivalutazione) alla data della presente decisione;
la somma così liquidata (divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
14. Nussun altro danno risulta idoneamente provato.
15. Come rilevato dalla convenuta, vista la disciplina ratione temporis applicabile alla CP_7 fattispecie in esame, fuori discussione il vincolo della solidarietà nei confronti del paziente, è, parimenti pacifico il diritto di manleva/regresso di nei confronti del medico, che CP_1 trova fondamento, in linea di diritto, nel suo rapporto di collaborazione libero professionale con la Struttura ospedaliera, in virtù del quale quest'ultima, ovviamente tenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. a rispondere nei confronti del paziente dell'operato dei suoi ausiliari, ha dal canto suo – ai sensi dell'art. 1218 c.c.– diritto di manleva/regresso nei confronti dei professionisti dei quali si è avvalsa per rendere la prestazione richiesta ed inesattamente adempiuta (come da univoca giurisprudenza); per altro prescindente verso – tenuto conto che anche i medici, in solido con le strutture ospedaliere, sono direttamente responsabili nei confronti dei pazienti e tenuto conto che l'azione di regresso può essere esercitata in via anticipata/condizionata (v. Cass. N. 13087/2010) – nella norma ex art. 1299 e 2055 c.c. (Trib. Milano G.U. Dr. Spera, 24.6.2010 n.
pagina 19 di 21 8333). Risulta, pertanto, accoglibile, nei rapporti interni, la domanda di rivalsa formulata dalla convenuta nei confronti del sanitario convenuto, seppur nei limiti del 50% degli CP_7 esborsi a cui risultano tenuti in solido per effetto della presente decisione. La S.C. ha, infatti, chiarito che <in tema di azione rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, 2055, 3, c.c., quanto accetta rischio connaturato all'utilizzazione terzi l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza sanitario dal programma condiviso tutela salute è oggetto dell'obbligazione>> (v. Cass. 28987/19; v. anche 28994/19).
Nel caso in esame, non vi è stato alcun comportamento imprevedibile e deviante del sanitario, tale da giustificare una rivalsa maggiore, ai sensi della sopra citata giurisprudenza. Parte deve, pertanto, essere condannato a tenere manlevata ed indenne la CP_2 [...]
del 50% delle somme effettivamente sborsate in esecuzione della presente Controparte_1 sentenza, in ragione del predetto vincolo di solidarietà, non essendo stata provata, ma neppure allegata “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
16. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti, con diritto della parte che ne abbia anticipato una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza (rinvenibile in capo ai convenuti nei rapporti con l'attrice) e sono liquidate come da dispositivo, nella misura media per la fase di mediazione e le prime tre fasi del presente giudizio e minima (vista la sua compressione) per la fase decisoria, per cause di valore indeterminato basso, ex DM 55/14 ss.mm., così per euro 7770,50 (il tutto da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario). Visto l'accoglimento della domanda di rivalsa del 50% proposta dalla struttura convenuta, la soccombenza è rinvenibile per il 50% in capo a parte nei rapporti interni con quest'ultima (liquidati per l'intero CP_2 in 6163,50 euro, quali importi medi per le prime fasi del presente giudizio e minimi per l'ultima).
18. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna e , in persona del l.r.p.t.,in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento a favore di per i titoli di cui alla superiore parte motiva, di euro Parte_1
34.714,77, oltre interessi di legge dal 31.1.2018 alla data della presente decisione;
la somma così liquidata deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Pone le spese di CTU a carico dei convenuti, con diritto della parte che ne abbia anticipato una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte
Condanna e , in persona del l.r.p.t.,in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 7770,50 per Parte_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm. da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. pagina 20 di 21 Condanna a: i) manlevare la , in persona del l.r.p.t., del Controparte_2 Controparte_1 50% delle somme che quest'ultima corrisponda a parte attrice per effetto della presente sentenza;
ii) rimborsare a , in persona del l.r.p.t., il 50% delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 6163,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 13 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9847/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONANNI Parte_1 C.F._1
EZIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELPI Controparte_1 P.IVA_1 VITTORIO, dell'avv. DALLE DONNE STEFANO e dell'Avv. MARTINELLI ANDREA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia come da note conclusionali da ultimo depositate:
- Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ...in via preliminare, in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga non raggiunta la prova dell'inadempimento, alla stregua delle risultanze della CTU, medico-legale, espletata, si insiste per la rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori articolati nella memoria integrativa, ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.: Interrogatorio formale dei convenuti;
prova testimoniale diretta e contraria;
ordine di esibizione e richiesta di informativa al Ministero della Salute, secondo i capitoli formulati per ogni mezzo istruttorio;
- nel merito, in via principale: - che si è instaurato un rapporto contrattuale tra la sig.ra Parte_1
, il Prof. e di Bologna nell'anno 2010; - che il
[...] Controparte_2 Controparte_1
Prof. e sono responsabili, in solido tra di loro, per Controparte_2 Controparte_1 inadempimento, nei termini indicati nella premessa dell'atto di citazione e nelle presenti note conclusive, all'esito dell'intervento chirurgico di “Foraminectomia L4-L5 destra e fissazione elastica con dispositivi interspinosi” eseguito in data 08/03/2010 sulla persona dell'attrice dal Prof. , presso la struttura sanitaria - che il Prof. Controparte_2 Controparte_1 [...]
e la struttura sanitaria sono, altresì, responsabili, in solido tra CP_2 Controparte_1 di loro, della violazione degli obblighi di informazione e di consenso informato dell'attrice, ex artt. 33 e 35 Codice di Deontologia Medica, perché si sono dissociati dalle Linee Guida e dalle buone pratiche mediche;
- che il Prof. e la struttura sanitaria Controparte_2 CP_1
sono responsabili, altresì, in solido tra di loro, per la perdita di chance di guarigione
[...]
pagina 1 di 21 dell'attrice oltre che per l'aggravamento delle sue condizioni clinico- sanitarie;
- che sussiste la responsabilità contrattuale e/o, in subordine ed in via alternativa, extracontrattuale, diretta e vicaria, del Prof. e di in solido tra di loro, anche per il Controparte_2 Controparte_1 fatto dei dipendenti, ex artt. 1228 e/o 2049 c.c., e per gli effetti: condannare il Prof.
[...] e in solido tra di loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni, CP_2 Controparte_1 non patrimoniali, a titolo di Danno Biologico (iatrogeno) e Danno da Inabilità Temporanea Assoluta e Relativa, che, alla stregua della Consulenza medica d'ufficio, CCTTUU, ...si possono quantificare, equitativamente, nella somma di € 28.543,00, per le causali di cui ai superiori capitoli b3/e) nonché e1), qui da intendersi per integralmente trascritti e riportati e parti integranti delle presenti note conclusive, ovvero nella somma maggiore o minore che fosse accertata, e/o ritenuta dovuta, ovvero ritenuta di equità e giustizia ex artt. 1226 c.c. e/o
2056 c.c.; sempre in via principale, condannare il Prof. e Controparte_2 Controparte_1 in solido tra di loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice per violazione degli obblighi di Informazione e di Consenso Informato, che alla stregua dei criteri dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano si possono quantificate nella somma di € 20.000,00, per le causali di cui ai superiori capitoli b3/e) nonché e2), qui da intendersi per integralmente trascritti e riportati e parte integrante delle presenti note conclusive, ovvero nella somma maggiore o minore che fosse accertata, e/o ritenuta dovuta, ovvero ritenuta di equità e giustizia ex artt. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. Si chiede che su tutte le somme dovute, come rivalutate all'attualità, siano aggiunti gli interessi e le rivalutazioni”.
- : “Nel merito in via gradata: a) respingere la domanda attorea Controparte_1 perché infondata in fatto ed in diritto;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, e quindi di riconoscimento della responsabilità del dr. condannare il CP_2 medesimo a tenere manlevato ed indenne, ovvero a rifondere – quantomeno Controparte_1 nei termini paritari statuiti dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 11/11/2019, n. 28987) – per quanto dovesse essere costretta a pagare in esecuzione dell'emananda sentenza”.
pagina 2 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la Parte_2 Controparte_1 ed il Prof. al fine di vedere accolte nei loro confronti le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: <i. accertare e dichiarare: a) che si è instaurato, inter partes, un rapporto contrattuale, in forza del quale, comunque ogni caso la aveva l'obbligo controparte_1 giuridico di sottoporre paziente a trattamento farmacologico riabilitativo, secondo i protocolli terapeutici, relazione alle sue condizioni salute alla diagnosi formulata;
b) sussiste responsabilità contrattuale della anche per il fatto tutti suoi dipendenti tutto personale medico paramedico ha avuto cura paziente, cui risponde ex artt. 1228 2049 c.c.; c) extracontrattuale, art. 2050 c.c., ovvero 2043 2059 gli altri profili, norme principi richiamati premessa,
1228 e 2049 c.c.; d) che si è instaurato, tra la Sig.ra e il Prof. Parte_1 [...]
che le ha prescritto l'operazione chirurgica, un contratto di prestazione medica, le CP_2 cui obbligazioni non sono state adempiute dal Prof. ; e) che sussiste in ogni Controparte_2 caso responsabilità civile del Prof. ex art. 2050 c.c., ovvero per violazione Controparte_2 del neminem laedere, nell'accezione e secondo standard civilistici, nei termini già spiegati in premessa;
f) che sussiste responsabilità in solido del Prof. e della Controparte_2 CP_1
, e di quest'ultima anche per il modus operandi di tutto il personale, medico e
[...] paramedico, che ha preso in carico la paziente nel periodo di ricovero dal 06.03.2010 al
14.03.2010, e per mancata verifica del decorso post operatorio e per ogni fatto di cui in premessa, con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi;
II. per gli effetti: In via principale: a. Condannare il Prof. e la , Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima chiamata a rispondere anche di tutte le condotte del suo personale medico e paramedico, a risarcire l'attrice di tutti i danni, patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante, ivi compreso il danno futuro) e non patrimoniali (biologici, psico-biologici, morali ed esistenziali e per lesione dei diritti costituzionali), patiti e patiendi, per l'importo che sarà accertato e/o determinato in corso di causa, e/o dal Giudice adito, anche alla luce della espletanda istruttoria con CTU medico legale e psicologica e tecnico contabile, e per i successivi ulteriori aggravamenti, ovvero con equità, ex artt. 1226 e/o 2056 c.c.; b. Condannare il Prof. e la , quest'ultima chiamata a Controparte_2 Controparte_1 rispondere anche di tutte le condotte del suo personale medico e paramedico, a risarcire l'attrice del danno da violazione del consenso informato (diritto all'autodeterminazione) ex artt. 33 e 35, Codice Deontologia Medica nonché ex artt. 1175 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., per carenza di informazioni sull'intervento chirurgico del 08/03/2010 sulla base della documentazione in atti: mancata indicazione della tipologia dei mezzi di sintesi apposti, di natura non convenzionale;
mancata indicazione della tipologia dell'intervento chirurgico;
mancata indicazione delle conseguenze dell'intervento sul proprio stato di salute e delle diverse opzioni terapeutiche rispetto a quella chirurgica (secondo le causali dei capitoli III, capo e); V, capo 38). Il tutto per l'importo che sarà accertato e/o determinato in corso di causa, e/o dal Giudice adito, e/o con equità ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c. c. Prima subordinata: Condannare il Prof. e la , quest'ultima chiamata a rispondere anche di Controparte_2 Controparte_1 tutte le condotte del suo personale medico e paramedico, a risarcire l'attrice di tutti i danni, patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante, ivi compreso il danno futuro) e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali e per lesione dei diritti costituzionali), patiti e patiendi, per perdita di chance di guarigione, ovvero di miglioramento delle condizioni di salute, e degli ulteriori danni e quindi per l'intero pregiudizio legato all'aggravamento delle pagina 3 di 21 condizioni di salute effetto della condotta attiva e omissiva della e di tutto il Controparte_1 personale medico e paramedico di cui è chiamata a rispondere, e del Prof. , a Controparte_2 titolo di responsabilità contrattuale, e, in subordine extracontrattuale, per l'importo che sarà accertato e/o determinato in corso di causa, e/o dal Giudice adito, anche alla luce della espletanda istruttoria con CTU medico legale e psicologica e tecnico contabile, e per i successivi ulteriori aggravamenti, ovvero con equità, ex artt. 1226 e/o 2056 c.c.; c. Seconda subordinata: Nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale e della prima subordinata si chiede che, comunque e in ogni caso, tutte le domande risarcitorie dell'odierna attrice trovino accoglimento, prima di tutto a titolo di responsabilità contrattuale e poi a titolo di responsabilità extracontrattuale, diretta e vicaria della (artt. 1228 e/o Controparte_1
2049 c.c.), e del Prof. , e con conseguente loro condanna in solido al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante, ivi compreso il danno futuro) e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali e per lesione dei diritti costituzionali), patiti e patiendi, per perdita di chance di guarigione, ovvero di miglioramento delle condizioni di salute, e degli ulteriori danni e quindi per l'intero pregiudizio legato all'aggravamento delle condizioni di salute effetto della condotta attiva e omissiva della
[...]
e di tutto il personale medico e paramedico di cui è chiamata a rispondere, e del CP_1
Prof. a titolo di responsabilità contrattuale, e, in subordine Controparte_2 extracontrattuale, per l'importo che sarà accertato e/o determinato in corso di causa, e/o dal Giudice adito, anche alla luce della espletanda istruttoria con CTU medico legale e psicologica e tecnico contabile, e per i successivi ulteriori aggravamenti, ovvero con equità, ex artt. 1226
e/o 2056 c.c.; Si chiede che, comunque e in ogni caso, tutte le domande, formulate da parte attrice nella premessa in fatto e in diritto del su esteso atto di citazione trovino accoglimento. Si chiede che sulle somme dovute, come rivalutate, siano aggiunti gli interessi legali, dal dì del fatto al dì del risarcimento. Riserva ogni altra azione, tutela e ragione non fossero state fatte valere nel presente atto di citazione. Vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.>>.
2. In particolare, parte attrice lamenta che, a fronte di una limitata sintomatologia algica per 'ernia del disco' di cui era affetta, <il prof. , in piena dissociazione con i protocolli, controparte_2 le linee guida e buone pratiche mediche, privò la paziente di esami specifici strumentali prove dinamiche, diagnosticando prescrivendo alla sig.ra “ernia del parte_1 disco … distabilità. si consiglia intervento chirurgico” ...di conseguenza, il medico curante ha formulato siffatta diagnosi l'intervento chirurgico senza sottoporre ad diagnostici dinamiche funzionalità della colonna lombare: accertamenti da “fermo” “prova dinamica sotto sforzo” e, caso accertamento distabilità lombare, doveva essere trattata prima terapia
“farmacologica e riabilitativa” e, solo in caso di insuccesso della terapia conservativa, doveva essere valutata la possibilità di una terapia chirurgica che è invasiva ed irreversibile... In data
06/03/2010, la Sig.ra seguendo le prescrizione del Prof. Parte_1 [...]
si è presentate presso la S.p.A. “ ” di Bologna i cui sanitari hanno CP_2 CP_1 disposto che l'attrice fosse immediatamente ricoverata. Nella cartella clinica è riportata la diagnosi di dimissione “Ernia disco L4-L5 in distabilità rachide lombare.”. Già nell'immediatezza i sanitari della struttura sanitaria convenuta hanno stabilito che la paziente dovesse essere sottoposta ad intervento chirurgico, così come era stato consigliato dal Prof.
(medico curante); ...La e i suoi sanitari, a far data dal Controparte_2 Controparte_1 ricovero e successivamente, hanno privato la Sig.ra delle informazioni Parte_1 relative al suo effettivo e reale stato di salute e delle diverse opzioni terapeutiche (conservative e chirurgiche). Per la patologia 'ernia del disco', l'operazione chirurgica con la apposizione di mezzi di sintesi si appalesa come controindicata, priva di qualsiasi effetto terapeutico, e per di pagina 4 di 21 più dannosa per la saluteIl protocollo, medico-sanitario, con riferimento all'ernia del disco, prescrive un approccio farmacologico e riabilitativo e solo nei casi più gravi l'intervento chirurgico;
...I sanitari della “ ”, già in data 08/03/2010, hanno sottoposto CP_1 CP_1 la Sig.ra ad intervento chirurgico. Nel diario clinico, riportato nella Parte_1 cartella, si legge che la paziente è stata sottoposta a “foraminectomia L4-l5 destra e fissazione elastica con dispositivi interspinosi”. Nel diario clinico del giorno 08/03/2010 si legge “… La paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico per distabilità lombare con stenosi foraminale L4L5DX mediante fissazione elastica lombare con foraminotomia” La cartella clinica allegata costituisce la prova legale che alla paziente sono stati impiantati due CP dispositivi interspinosi “Lumbarfix” prodotti dalla . che, all'epoca Controparte_3 dell'intervento chirurgico, erano privi dell'autorizzazione al commercio (pag. 32 della cartella clinica...) e la cui autorizzazione alla commercializzazione, avvenuta il 07/11/2013, da parte del Ministero della Salute, comporta, tuttavia, specifiche limitazioni e controindicazioni per il suo suo utilizzo per i pazienti affetti da ernia discale... La cartella clinica comprova che la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico senza la preventiva verifica relativa del suo grado di presunta instabilità lombare, peraltro smentita dal documento allegato con il n. 1, costituito dal referto di RM colonna vertebrale nel quale non vi è alcun riferimento a tale ulteriore patologia. ...In ogni caso sussiste la violazione del “consenso informato” della paziente... In data 14/03/2010, la Sig.ra è stata dimessa con la seguente Parte_1 diagnosi: “Discopatia L4-L5 in distabilità rachide lombare” ... La Sig.ra Parte_1 è stata dimessa dai sanitari della priva di “stabilizzazione” delle sue Controparte_1 condizioni di salute e di verifica del decorso post operatorio e di prescrizione del protocollo riabilitativo e del programma di verifiche del decorso clinico della patologia... La Sig.ra dopo essere stata dimessa dalla e dai suoi sanitari in Parte_1 CP_1 CP_1 data 14/03/2010, ha visto “peggiorare” le sue condizioni di salute con l'intensificarsi dei
[... fenomeni, algico-disfunzionali, e la stessa si è rivolta più volte al medico curante, Prof.
il quale le prescrisse ulteriori esami strumentali che vennero eseguiti presso il Per_1
Centro CETAC di Caserta dove, in data 18/08/2010 ha eseguito una “R.M. Colonna Vertebrale”... e “R.M. Colonna Lombosacrale sotto carico”... In data 15/10/2010 l'attrice venne sottoposta a visita medica dal Dott. , Specialista in Neurochirurgia, Persona_2 presso la Casa di Cura GE.P.O.S. srl di Telese Terme (BN), il quale ha evidenziato una
“lombosciatalgia cronica destra in paziente operata (da altri) di sistema di stabilizzazione elastico…>>.
Visti i
“Esiti di pregresso intervento chirurgico con evidenza di distanziatore interpeduncolare a livello di L3, L4 ed L5. Tale mezzo di fissaggio mostra un'interruzione nella sua parte craniale.
Accentuata riduzione di ampiezza dello spazio discale L5-S1”... In data 11/06/2012, a causa degli ininterrotti ed intensi dolori lombari che si irradiavano agli arti inferiori bilateralmente, con deficit di forza e sensibilità all'arto inferiore sinistro con marcato deficit funzionale, la Sig.ra si rivolgeva ai sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Parte_1 Ospedaliero di “Pineta Grande” di Castel Volturno (CE), i quali le hanno formulato la diagnosi di “Lombalgia bilaterale con deficit di forza e di sensibilità all'arto inferiore pagina 5 di 21 sinistro”, con conseguente e immediato ricovero presso il nosocomio;
...I sanitari del presidio ospedaliero di Pineta Grande di Castel Volturno hanno informato l'attrice del fatto che i dispositivi interspinosi che le erano stati apposti nel corso dell'intervento chirurgico dell'08/03/2010, presso la struttura sanitaria “ ”, erano “…dislocati CP_1 superficialmente in L4-L5 e malposizionato e rotto in L3-L4”; ...Tale quadro clinico fu illustrato dai sanitari alla Sig.ra la quale, quindi, fu sottoposta al terzo Parte_1 intervento chirurgico in data 12/06/2012, per la “rimozione dei dispositivi interspinosi a memoria di forma che appaiono dislocati superficialmente in L4-L5 e mal posizionato e rotto in
L3-L4 oltre alla ampia foraminotomiae flavectomia per ernia discale espulsa e asportata in grossi frammenti e artrodesi laterale con osso sintetico”... In data 29/06/2012, la Sig.ra fu dimessa con la diagnosi di “Poliradiculopatia da ernia discale L4-L5 Parte_1
a sx in paziente operata di impianto di dispositivo interspinoso a livello di L3-L4 ed L4-L5”
...Con tale intervento chirurgico i mezzi di sintesi rotti e mal posti (ciò risulta espressamente dalla cartella clinica allegata...), sono stati rimossi dai sanitari dell'Ospedale di Castel Volturno in data 12/06/2012; ...Successivamente, in data 13/10/2012, l'attrice fu sottoposta a nuovo ricovero per ulteriore intervento chirurgico (il quarto) al fine di rimuovere le lisi delle aderenze fibro cicatriziali, ragione per la quale è stata, nuovamente, visitata presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di “Pineta Grande” di Castel Volturno (CE) ove i sanitari, dopo averla ricoverata con la diagnosi di “Lombosciatalgia” presso il reparto di
Neurochirurgia, in data 18/10/2012 hanno provveduto a sottoporla al quarto intervento chirurgico di “Lisi delle aderenze fibro-cicatriziali a L4-L5 a sinistra” indi, la attrice è stata dimessa in data 22.10.2012 con la seguente diagnosi: “Poliradiculopatia da aderenze fibro- cicatriziali a L4-L5 a sinistra”.... Nella Cartella Clinica n. 2012009596, alla voce ANAMNESI, testualmente “Paziente già nota alla ns. U.O.C. per essere stata sottoposta nel mese di Giugno 2012 ad intervento chirurgico di rimozione dei dispositivi interspinosi precedentemente impiantati a L3-L4 ed L4-L5 + discectomia L4-L5 a sx + artrodesi laterale con osso sintetico, giunge nuovamente alla nostra osservazione tramite il locale PS lamentando intensa lombosciatalgia e cruralgia sinistra”... In data 26/01/2016, l'attrice è stata sottoposta dai sanitari a “RM Rachide Lombosacrale” presso il CE.DI.R sas di Marcianise (CE). L'esame clinico strumentale ha evidenziato: “esiti di interventi chirurgici a sede lombare bassa. Ridotta la lordosi lombare”... Va evidenziato che la Sig.ra se fosse stata Parte_1 sottoposta ad appropriato protocollo, medico-sanitario, sarebbe guarita, o, quantomeno, avrebbe evitato la progressione della sua patologia così divenendo totalmente inabile e subendo un “aggravamento” delle sue condizioni di salute come diretta conseguenza della operazione chirurgica cui è stata sottoposta presso la struttura sanitaria della società convenuta in data 08/03/2010...>>.
Parte attrice in definitiva, oltre che a dolersi della lesione del consenso informato, censura l'operato della società convenuta e dei suoi sanitari per assenza di adeguati approfondimenti diagnostici, tecnico strumentali, e delle verifiche della effettiva instabilità della colonna vertebrale, e con l'apposizione di mezzi di sintesi dinamici, sconsigliata, e per di più realizzati con nichel piuttosto che in titanio e, quindi, dotati di minore resistenza, con aggravio delle condizioni di salute della paziente dovuto al trattamento sanitario in oggetto, non solo non necessario, ma sconsigliato, eseguito con mezzi inadeguati e dannoso. Insiste, quindi, parte attrice affermando:
Parte attrice chiarisce, inoltre, che, con riferimento alla parallela vicenda penale, medio tempore svoltasi, <la costituzione di parte civile della sig.ra è stata ritenuta dai parte_1
Supremi Giudici (revocata di diritto ex art. 82, comma 2, c.p.p.) per avere, l'attrice, esperito autonoma e separata azione civile nell'anno 2017 presso il Tribunale civile di Bologna, avente per R.G. n. 19788/2017, III, Sez. Civ., Giudice Dott.ssa il cui giudizio è Controparte_5 stato sospeso con ordinanza del 07/03/2019 (doc. 39) e a tutt'oggi è da ritenersi estinto perché non riassunto nei termini>>.
3. Si è costituita rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: <nel merito, controparte_1 in via gradata: a) respingere la domanda attorea perché infondata fatto e diritto;
b) nel caso di accoglimento della attorea, quindi riconoscimento responsabilità del dr. condannare il medesimo a tenere manlevato ed indenne, ovvero rifondere cp_2
- quantomeno nei termini paritari statuiti dalla Suprema Corte (Cass.Civ., Controparte_1
Sez. III, 11/11/2019, n. 28987) - per quanto dovesse essere costretta a pagare in esecuzione dell'emananda sentenza. In ogni caso con vittoria di spese>>.
4. Il Prof. è rimasto contumace. Controparte_2
5. La causa è stata istruita, sia documentalmente che mediante espletamento di CTU medico legale ed all'udienza del 19.6.25 sono state precisate le conclusioni con discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
6. Si ricorda, preliminarmente, che la S.C. è intervenuta sul tema del riparto dell'onere della prova proprio in tema di responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale chiarendo quanto segue: <
1.1.1. Il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. Il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perchè la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.).
E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. La causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perchè quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa si che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perchè, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica pagina 7 di 21 allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perchè allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. Tale forma del rapporto fra causalità materiale e responsabilità contrattuale attiene tuttavia allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile. Nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate. Sul punto valgono le seguenti considerazioni.
1.1.2. Se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perchè il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale. La prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute. Benchè guarigione dalla malattia o vittoria della causa non siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo soggettivo che resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono tipicamente connesse all'interesse regolato perchè la possibilità del loro soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perchè non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa. Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non
è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata. Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri pagina 8 di 21 probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica.
La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione. Argomentare diversamente, e cioè sostenere che anche nell'inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale non emerga un problema pratico di causalità materiale e danno evento, vorrebbe dire implicitamente riconoscere che oggetto della prestazione è lo stato di salute in termini di guarigione o impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma ciò non è perchè il parametro per valutare se c'è stato inadempimento dell'obbligazione professionale è fornito dall'art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto della prestazione in termini di comportamento idoneo per il conseguimento del risultato utile. Per riprendere le parole di un'autorevole dottrina della metà del secolo scorso, la guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perchè possano essere dedotte in obbligazione. Lo stato di salute, come si è detto, integra la causa del contratto, ma l'obbligazione resta di diligenza professionale. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare….
1.1.4. Va data così continuità all'orientamento di questa Corte che nel tempo si è consolidato e secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n.
1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700; 20 agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto
2018, n. 20905; 19 luglio 2018, n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549;
13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre 2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, n. 867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n.
17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 2013, n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789).
1.1.5. In conclusione va affermato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”>>. (v. Cass. 28992/19).
7. Nel caso in esame, il Collegio peritale ha ritenuto <<...censurabile la scelta del fissaggio elastico su cui ci soffermiamo appena, data la ricca documentazione in atti dimostrativa – se pagina 9 di 21 non della inutilità dell'impiego - certamente della morbilità indotta nei numerosi casi documentati. L'inutilità dell'impiego è ben spiegata dal fatto che non solo non vi è stata remissione della sintomatologia ma la segnalazione della piccola ernia discale nella prima
Risonanza (10/02/2009) rispetto alla presenza di ernia discale espulsa poi, dimostra l'evolutività della patologia degenerativa, e l'inutilità del primo trattamento rivelatosi piuttosto una causa facilitante nel determinismo dei successivi interventi riparatori. Più precisamente va posto l'accento sul fatto che nel tempo la piccola ernia discale, già rilevata nel 2009, è evoluta una ernia discale espulsa. Ciò porta a ritenere che il trattamento con lumbarfix non solo non ha rallentato o impedito l'evoluzione della patologia degenerativa discale, ma ne può essere stata se non una causa scatenante sicuramente una concausa di tutto rilievo. Ovviamente non considerando il problema della rottura dei dispositivi e la loro necessaria rimozione, da considerarsi complicanza. Per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta determinata dalla non corretta gestione sanitaria appare congruo riconoscere una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 20 (venti) giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 50%, pari a 60 (sessanta) giorni. Oltre a ribadire l'esistenza di dubbi sulla correttezza delle indicazioni operatorie, riteniamo che la condotta censurabile dell'operatore ha determinato l'insorgenza di aspetti patologici diversi da quelli provocati dal processo morboso per cui si era intervenuti.
Ne consegue che la stima del danno alla salute patito in paziente portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che si fornisca al giudicante una doppia valutazione: la prima, reale e concreta, indicativa dell'effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all'esito dell'infortunio, la seconda, astratta ed ipotetica, pari all'ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell'infortunio. Lo stato anteriore della sig.ra può essere inquadrato in quello di Parte_1 un soggetto di 50 anni - all'epoca dei fatti – affetto da lombalgia con risentimento sciatalgico per il quale doveva essere sottoposto a trattamenti riabilitativi e farmacologici, non ricorrendo in base alla situazione clinica e alle evidenze radiologiche gli estremi per un approccio chirurgico immediato. Tenuto conto dei più accreditati riferimenti tabellari utilizzati in ambito medico-legale [ Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla CP_6 persona in ambito civilistico;
Giuffrè ed., Milano, 2016], si ritiene opportuno indicare quello che è l'attuale quadro menomativo della donna per poi indicare ciò che è derivato in seguito al non corretto trattamento della lombalgia precedentemente segnalata. Per quanto riguarda il danno, in esito alla condotta chirurgica non condivisibile, residua una lombosciatalgia sciatalgia sinistra a prevalente componente sensitiva, nonché esito cicatriziale chirurgico, esiti da considerarsi ormai permanenti. L'attuale quadro menomativo globale della sig.ra può essere valutato nella misura del 15%. Ciò che ragionevolmente possiamo Parte_1 ipotizzare sarebbe comunque esitato alla donna, può essere inquadrabile nella misura del 10% (dieci). In definitiva, adottando la metodologia del c.d. “danno differenziale incrementale” possiamo pervenire ad una valutazione del danno nella misura del 15% (quindici per cento), da risarcire nell'intervallo compreso dall'11% (incluso) al 15%. I postumi permanenti accertati non comportano una diminuzione della capacità produttiva né delle attitudini della parte ricorrente, tenendo presente l'attività lavorativa dichiarata (nessuna), l'età attuale della donna, le condizioni fisiche pregresse. In atti non risultano spese mediche documentate, non sono prevedibili spese future>>.
Il Collegio peritale ha, quindi, concluso nei termini che seguono. <riteniamo censurabile il comportamento dei sanitari della , per imperizia imprudenza e controparte_1 negligenza l'adozione prima scelta di impiegare i fissatori elastici una patologia da trattare diversamente comunque studiata in modo superficiale approssimativo. quanto riguarda le normative vigore all'epoca fatti si richiama la circolare del ministero salute 3354 23 01 2015 nella quale esplicita chiaramente che l'utilizzo tali pagina 10 21 fissatori risulta controindicato nelle ernie discali l4-l5. Va inoltre segnalato che i dispostivi in nichel, e non titanio, risultavano privi di autorizzazione ministeriale;
in particolare nel 2010 non sussisteva ancora l'autorizzazione stabilita dal D. Lgs 24/02/1997, n. 46, come modificato dal d lgs n. 37/2010... E' presente in cartella clinica un modulo di consenso informato prestampato firmato dalla paziente e con la sigla dell'operatore, privo di qualsiasi dettaglio circa la tecnica proposta, i materiali impiegati, le complicanze possibili, quindi al di fuori dei canoni della correttezza... Si ritiene che gli interventi successivi al primo siano stati necessari per correggere le patologie insorte a seguito del primo, sebbene ad oggi la perizianda presenti un buon grado di autonomia pur coesistendo una lombosciatalgia sinistra.... Dalla non corretta gestione sanitaria è derivata una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 20 (venti) giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 50%, pari a 60 (sessanta) giorni... Residuano, in esito alla condotta chirurgica non condivisibile, postumi permanenti consistente in una lombosciatalgia sinistra a prevalente componente sensitiva, nonché esito cicatriziale chirurgico, esiti da considerarsi ormai permanenti. L'attuale quadro menomativo globale della sig.ra può essere ragionevolmente valutato nella misura del 15%. Ciò che Parte_1 possiamo ipotizzare sarebbe comunque esitato può essere valutato nella misura del 10% (dieci per cento). Possiamo dunque pervenire ad una valutazione del danno nella misura del 15%, da risarcire nell'intervallo compreso dal 11% (incluso) al 15%.... I postumi permanenti accertati non comportano una diminuzione della capacità produttiva né delle attitudini della donna, tenendo presente l'attività lavorativa dichiarata (nessuna), l'età attuale della sig.ra (65 anni), le condizioni fisiche pregresse...In atti non risultano spese mediche Parte_1 documentate, non sono prevedibili spese future>>.
Il consulente di parte attrice aderisce pienamente alle conclusioni del collegio dei CTU. In relazione alle osservazioni del consulente della convenuta, il Collegio ha replicato CP_1 quanto segue. <...confermiamo il giudizio sull'inutilità del trattamento tenuto conto che l'evoluzione dell'ernia discale, da piccola ad espulsa, è avvenuta nonostante l'impiego di un presidio ideato ed utilizzato proprio per evitare tale evoluzione. Per quanto riguarda l'uso degli spaziatori, negli anni 2010 era metodica diffusa;
è singolare però che solo nella Regione
Emilia Romagna la prestazione era stata riconosciuta in convenzione, determinando una intensa attività di turismo sanitario di pazienti provenienti da altre regioni ed ivi indirizzate da chirurghi interessati ad utilizzare la metodica. Tale affermazione lascia ritenere che la proposta di inserimento di dispositivi interspinosi sia stata, solo in quel periodo, diffusa e annunciata come soluzione di minima invasività nella maggioranza dei casi di lombalgia e lombosciatalgia, per i quali al contrario una più attenta e seria valutazione del paziente avrebbe correttamente orientato verso più idonei trattamenti conservativi, minimizzando gli eventi avversi e le comorbilità indotte (rottura e rimozione). ...Sul tema della funzione del dispositivo interspinoso riteniamo esserci stato un vero e proprio over treatment, dato che il dispositivo Lumbarfix era stato progettato per alleviare il carico biomeccanico ed alleggerire la pressione sui dischi, limitando l'estensione della colonna vertebrale e quindi riducendo la pressione sulle faccette articolari e sul canale vertebrale. Al contrario l'apposizione del Lumbarfix, risultato di una erronea indicazione al punto che il dispositivo è andato incontro alla rottura, ha costituito di fatto quanto meno la concausa di quanto successivamente avvenuto (rottura e rimozione), con la conseguente attuazione dell'intervento per la rimozione dell'ernia discale espulsa. Possiamo ritenere infine che l'improprio posizionamento del Lumbarfix, inidoneo nel caso di specie, non solo non ha prodotto effetti terapeutici, ma si è rivelato un elemento che ha accelerato il processo degenerativo conseguente. ...Sul punto riguardante gli interventi effettuati successivamente, riteniamo che il primum movens della vicenda clinica della Sigra non può che essere riferito all'intervento di posizionamento del Parte_1
Lumbarfix, il quale, per tutti i motivi già esposti nella bozza, ha costituito l'elemento causale pagina 11 di 21 principale... Sul punto riguardante il fatto che dopo 14 anni la perizianda presenti un quadro neurologico sovrapponibile a quello di esordio ciò aggrava la posizione dell'operatore, in quanto per ripristinare lo status quo ante sono stati necessari altri tre interventi per ottenere una condizione sufficientemente accettabile>>.
Il ragionamento dei periti d'ufficio risulta logico e privo di errori di fatto, per cui non vi è motivo per discostarsene.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, sia ai fini dell'invocata responsabilità contrattuale, che di quella extracontrattuale, pure invocata da parte attrice, possono ritenersi sufficientemente provati sia la lamentata malpractice, sia il nesso di causa tra quest'ultima e la lesione del bene salute (ma anche del diritto all'autodeterminazione, parimenti oggetto di causa), sia la colpa grave del professionista e dei sanitari coinvolti. Incidentalmente si ricorda che la Cassazione (v. ex multis, Cass. 28994/24) ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”. Il contatto sociale “qualificato” idoneo a sussumere nel capo della responsabilità contrattuale l'operato del sanitario, secondo consolidato diritto vivente anteriore all'entrata in vigore della legge Baluzzi e ss.mm., nel caso in esame, emerge per tabulas e dalle stesse difese delle parti da cui emerge il rapporto fiduciario intercorrente tra paziente e professionista convenuto, presupposto anche dello stesso trattamento sanitario oggetto di causa, presso la struttura convenuta.
9. Per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale da responsabilità medica la
Cassazione (con la nota sentenza 28990/19) ha preso recente posizione in ordine all'applicabilità alle fattispecie nelle quali l'evento dannoso si è verificato antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. con modificazione nella L. 8 novembre 2012, n. 189 recante le "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (cd. legge
Balduzzi), nonché della L. 8 marzo 2017, n. 24 recante le "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (cd. legge Gelli-Bianco). Le suddette norme in materia della responsabilità professionale medica, sono state introdotte dal Legislatore per fornire una disciplina volta a garantire l'attuazione dei diversi interessi meritevoli di tutela coinvolti in tale ambito, soprattutto l'interesse dei danneggiati ad ottenere un integrale ristoro del danno alla salute patito a causa di errori terapeutici imputabili al medico (art. 32 Cost., comma 1), nonché
l'interesse della generalità degli utenti a ricevere un adeguato trattamento sanitario, consentendo agli operatori del settore, di esercitare la professione con alti livelli di efficienza. In particolare, il D.L. n. 158 del 2012, ha previsto l'applicazione, anche nel settore sanitario, del criterio di liquidazione del danno "biologico" secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (d'ora innanzia anche solo “CdA”, per brevità). La norma della legge "Balduzzi" è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, - Legge "Gelli Bianco", secondo la quale, chi ha subìto un danno a causa dell'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata,
e dell'esercente la professione sanitaria, è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e
139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con quanto previsto al comma 1 del predetto art. 138. A ciò si aggiunga che, la fattispecie dell'illecito civile non viene modificata dalla legge “Balduzzi”, che non pone pagina 12 di 21 limiti alla responsabilità civile e né nega alla vittima il diritto di credito al risarcimento del danno;
in effetti, secondo la normativa sopravvenuta, va applicato il criterio più idoneo a realizzare un bilanciamento tra gli interessi di rilevanza costituzionale mediante l'introduzione del sistema liquidatorio tabellare. L'esigenza di uniformità di trattamento di situazioni analoghe e di certezza del diritto viene assicurato tramite la stessa Tabella di liquidazione del danno biologico che deve avere applicazione diffusa sul territorio nazionale. Ciò non comporta anche la definitiva immutabilità di tale Tabella e la cristallizzazione dei valori tabellari al momento della introduzione della domanda, in quanto, il giudice di merito deve applicare i valori delle
Tabelle più recenti, in quanto più idonee ad indicare l'adeguatezza della conversione patrimoniale del danno da invalidità psicofisica, patito dalla vittima. I limiti alla efficacia retroattiva della legge non ricorrono, ha spiegato la Cassazione, nel caso in cui la norma successiva venga ad incidere su un rapporto giuridico ancora in corso di esecuzione, o, come nel caso di specie, ancora controverso, regolando o definendo le modalità di apprezzamento del valore monetario equivalente di un bene perduto che deve essere risarcito, ovvero conformando i limiti entro i quali le prestazioni non ancora eseguite possono considerarsi leciti. Secondo una tesi, continua il ragionamento della Corte, l'applicazione della norma sopravvenuta alla controversia in corso, da un lato, in violazione del principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), sarebbe in contrasto con il fondamento dello Stato di diritto volto ad assicurare la certezza del diritto;
dall'altro, verrebbe a determinare un ingiustificato differente trattamento di situazioni analoghe in relazione alla differente durata dei processi. La Suprema Corte non ha condiviso tale censura, e, riportandosi ai noti i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, ha rilevato che la norma con efficacia retroattiva, fermo restando il limite del giudicato e delle situazioni giuridiche consolidate (diritti quesiti), può incidere sui giudizi in corso, sacrificando anche aspettative legittime, se ciò sia il risultato del bilanciamento con altri interessi di rilevanza costituzionale da considerarsi prevalenti. A tal riguardo, anche la Corte di Strasburgo ha precisato in diverse pronunce, che al Legislatore non sia precluso emanare norme retroattive, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione in "imperative ragioni di interesse generale", purché l'intervento legislativo sia compatibile con l'art. 6, paragr. 1, CEDU
e con l'art. 1, n. 1, del Protocollo addizionale CEDU, in relazione al duplice parametro della
"prevedibilità" della iniziativa legislativa e dell'"abuso del processo". Nel caso in esame, secondo la S.C. sopra citata, la categoria della retroattività non viene legittimamente evocata, in quanto la norma sopravvenuta, volta ad individuare il "valore-punto" tabellare, non modifica la disciplina normativa della fattispecie dell'illecito civile, senza variarne gli elementi costitutivi, operando, invece, all'interno della stessa, e configurando il potere giudiziale di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Inoltre, nel caso dello jus superveniens della legge
Balduzzi, non vengono intaccate le "voci" e i "tipi" di danno risarcibile, nè tanto meno i principi di diritto concernenti la funzione reintegrativa del risarcimento del danno, nè il fondamento della modalità di ristoro del danno alla salute, che, invece, vengono ad essere confermati proprio dalla disciplina legislativa sopravvenuta che, richiamando l'art. 138 CdA, riconosce la correttezza ed adeguatezza del criterio tabellare in quanto portato della precedente elaborazione giurisprudenziale in materia. Orbene, nella fattispecie in esame, il diritto positivo regola la materia della quantificazione del danno non patrimoniale nelle controversie per responsabilità sanitaria -precedentemente lasciato al potere giudiziale integrativo, regolato dagli artt. 1226 e
2056 c.c.-, specificando, in via generale, il "valore del punto base" da tener presente per la liquidazione del danno biologico. Inoltre, è prevista l'applicazione di criteri di liquidazione intesi a "personalizzare" il valore dell'ammontare del danno da invalidità permanente, secondo gli aumenti individuati per le micropermanenti e per le lesioni di maggiore gravità. Dunque tali norme, non modificando alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non incidono su situazioni giuridiche acquisite nel patrimonio del pagina 13 di 21 soggetto, per cui non ledono l'affidamento riposto dai soggetti di diritto nella stabilità dei rapporti già insorti ed esauriti e nella prevedibilità degli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega a determinati fatti o condotte. L'intervento legislativo sopravvenuto si rivolge esclusivamente al Giudice delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio equitativo e indicando quale più adeguato il criterio tabellare, onde porre al riparo l'esercizio del potere giurisdizionale, da possibili censure in diritto, per violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., dirette a contestare la arbitrarietà, illogicità od assenza di motivazione della quantificazione del danno non patrimoniale. In conclusione, la Cassazione, nella fattispecie, ha rigettato il ricorso ed affermato il seguente principio di diritto: <non senza considerare che il prof. e “ cp_2 controparte_1 hanno persistito nell'impiantare mezzi di sintesi anche quando vi erano stati diversi casi malfunzionamento rottura dei medesimi. ...in ogni caso è rilievo alla data immissione dispositivi (anno 2010) non sussisteva l'autorizzazione stabilita dal d.lgs. n. 24 02 1997 46, come modificato 37 2010. d) la colpa, sia della struttura sanitaria ” tutti i sanitari (tra cui , risiede nel cp_1 pagina 6 21 n. 24 cd. Gelli-Bianco), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul "quantum". Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l'azione risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge;
né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio - e la formazione del giudicato - preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie>> (Cass. 28990/19 cit.).
10. Alla luce delle superiori risultanze processuali e considerazioni, deve essere liquidato a favore di parte attrice un danno non patrimoniale complessivo pari a € 25.254,77, calcolato secondo il seguente schema (v. i criteri enunciati al riguardo dalla sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione n.28986 dell'11/11/19; in particolare cfr. punto 1.9.4 sent. cit., seguito dai periti d'ufficio come sopra esposto nella valutazione delle c.d. preesistenze e del maggior danno iatrogeno in esame), applicandosi la TUN per le macropermanenti, di cui al citato C.d.A., recentemente entrata in vigore (non solo in coerenza con la succitata giurisprudenza di legittimità, Cass. 28990/19 cit., ma anche in linea con i principi di cui alla nota sentenza del 2011 ed all'esigenza di garantire la maggiore uniformità di applicazione a livello Pt_3 nazionale):
a. DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
pagina 14 di 21 Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea al 50% 60 tabella di riferimento: 2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 3.327,20
Personalizzazione danno morale 32,8% (aumento medio) € 1.091,32
Punto danno non patrimoniale € 4.418,52
Coefficiente di riduzione per età 0,757
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 3.327,20 x 15 x 0,757) € 37.780,38
Danno morale nel valore medio (€ 1.091,32 x 15 x 0,757) € 12.391,96
A) Danno permanente complessivo (€ 66.277,86 x 0,757): € 50.172,34
Invalidità temporanea totale per 20 giorni: € 1.601,96
Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 2.402,94
B) Danno temporaneo totale: € 4.004,90
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 54.177,24
TOTALE GENERALE: € 54.177,24
b. Percentuale di invalidità permanente 10%
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea al 50% 60 tabella di riferimento: 2025) Parte_4
Punto danno biologico permanente € 2.612,40
Personalizzazione danno morale 26% (aumento medio) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Coefficiente di riduzione per età 0,757
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x 0,757) € 19.775,85
Danno morale nel valore medio (€ 679,22 x 10 x 0,757) € 5.141,72
A) Danno permanente complessivo (€ 32.916,21 x 0,757): € 24.917,57
Invalidità temporanea totale per 20 giorni: € 1.601,96
Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 2.402,94
B) Danno temporaneo totale: € 4.004,90
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 28.922,47
pagina 15 di 21 TOTALE GENERALE: € 28.922,47
c. Danno patrimoniale differenziale (maggior danno iatrogeno) complessivo = a-b= €
25.254,77 =€ 54.177,24-€ 28.922,47
11. La liquidazione anche del danno morale nel caso in esame richiede la spendita sul punto di alcune parole a giustificazione di tale decisione. La S.C. (v. Cass. 901/2018, ex multis), ha avuto occasione di specificare che la natura c.d. "unitaria" del danno non patrimoniale (predicata dalle
S.U. succitate), <deve essere intesa, secondo il relativo insegnamento, come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile valutazione economica… natura unitaria sta a significare che vi è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus un diritto protetto diverso da quello salute… omicomprensiva invece che, pregiudizio patrimoniale, giudice merito deve tenere conto tutte le conseguenze sono derivate dall'evento danno… con concorrente limite evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi pregiudizi identici, oltrepassare una soglia minima apprezzabilità, onde risarcimenti c.d. bagatellari>> (v. anche Cass. 4379/16). Continua, quindi, la succitata S.C. evidenziando: <l'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono, pertanto, questioni concrete astratte. ma, se esse richiedono il ricorso ad astratte tassonomie classificatorie, possono per altro verso tener conto della reale fenomenologia alla persona, negando quale giudice rischia di incorrere in un errore ancor più grave, cioè quello sostituire una (meta)realtà giuridica realtà fenomenica. oggetto valutazione ogni chiamato occuparsi persona dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme patrimoniale, sofferenza umana conseguente lesione diritto costituzionalmente protetto. le sentenze 2008 offrono, proposito, implicita quanto equivoca indicazione al merito nella parte motivazione ove si discorre centralità integralità risarcimento valore uomo - così dettando vero proprio statuto nuovo millennio. stessa (meta)categoria biologico fornisce a sua volta appaganti risposte quesito circa "sopravvivenza descrittiva" (come stesse sezioni unite testualmente definiranno) cd. esistenziale, è come che "esistenziale" quel che, caso salute (ma solo), colloca dipana sfera dinamico-relazionale soggetto, conseguenza medicalmente accertabile (cass. ss.uu. 6572 2006, sia pur con riferimento diversa tematica mobbing, lo definirà "pregiudizio natura meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare a-reddituale alteri sue abitudini vita gli assetti relazionali erano propri, inducendolo scelte diverse espressione realizzazione personalità mondo esterno"). agli aspetti dinamico-relazionali soggetto lamenti propria (art. 32 cost.) lecito discorrere (rispetto costituisce, essa si, sicura duplicazione rísarcitoria riconoscimento autonomo "danno esistenziale", consistente, converso, vulnus arrecato tutti conseguenti salute), stesso "relazionale" predicabile i casi altri tutelati. dinamico-relazionale, dunque (così rettamente inteso sintagma esistenziale"), omogenea qualsiasi copertura costituzionale, esso salute, (rectius, interesse o valore) tutelato dalla carta fondamentale. queste considerazioni confermano bontà lettura delle condotta, prima ancora secondo pagina 16 di 21 una logica interpretativa di tipo formalistico-deduttivo, attraverso una ermeneutica di tipo induttivo che, dopo aver identificato l'indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.), consenta poi al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sè, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, in tali sensi rettamente interpretato il troppe volte male inteso sintagma, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione)>>. La decisione appena richiamata sconfessa definitivamente (citando anche la giurisprudenza costituzionale di cui a C.Cost. 235/14, sull'art.139 C.d.A.) la tesi predicativa di una pretesa "unitarietà omnicomprensiva" del danno biologico (laddove, invece, come sopra diffusamente illustrato, tale unitarietà viene riferita dalle sentenze di San Martino alla più ampia categoria del danno non patrimoniale). Tale impostazione risulta positivizzata con chiarezza anche nel nuovo testo degli artt. 138 e 139 del C.d.A., nella cui rubrica, a seguito della novella del 2017, è stato sostituito il termine "danno non patrimoniale" al termine "danno biologico".
Tale opzione normativa per l'esclusione dell'autonomia ontologica tra le due componenti di danno non patrimoniale (morale-dolore interiore e dinamico relazionale-non fare areddituale- significativa alterazione della vita quotidiana, v. anche sul punto Cass. 901/18 cit., che li considera "la duplice essenza del danno alla persona") nella liquidazione dell'aumento del valore monetario a titolo di personalizzazione prende atto dell'innegabile commistione tra sofferenza soggettiva interiore e pregiudizio dinamico-relazionale, rispetto alla comprovata (ed allegata) circostanza personalizzante (come riconosciuto anche da autorevole dottrina che sul punto evidenzia che sarebbe effettivamente impossibile per il giudice quantificare congruamente il danno per il "non poter più fare" distinguendolo da quello per la sofferenza che ne consegue): ovviamente, impregiudicato il dovere di allegazione e prova incombente sulle parti e confermato il potere/dovere del giudice di procedere ad esatta qualificazione giuridica della domanda proposta in giudizio, pur non escludendosi che l'onere di allegazione (anche) delle sofferenze menomazione correlate possa essere inteso come implicitamente effettuato con l'allegazione di una specifica lesione e/o di uno specifico postumo permanente in quanto conseguenti secondo una valutazione inferenziale sulla base di massime di esperienza (come riconosciuto anche dalle sentenze gemelle nei passaggi sopra riportati). La legittimità di tale ragionamento inferenziale è ribadita anche da Cass. 25164/2020 che afferma: <esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito riconoscere come esistente certo pregiudizio tutti i casi cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria fatto notorio per indicare il presupposto tale inferenziale, mentre riferimento più corretto ha alle massime esperienza […]. la massima esperienza, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello valutazione fatti, regola giudizio basata leggi naturali, statistiche, scienza o comunemente accettate determinato contesto storico-ambientale. […] strumento consente evitare che parte veda costretta, nell'impossibilità provare dell'essere, ovvero condizione afflizione fisica e psicologica venuta trovare seguito subita, ad articolare estenuanti capitoli relativi significativo mutamento stati d'animo interiori da possa inferirsi dimostrazione patito. attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento danno morale autonoma componente salute pagina 17 di 21 quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa>>. Nel caso in esame, l'elemento della sofferenza interiore a livello quanto meno medio è inferibile dalla stessa vicenda come emergente per tabulas, viste le complicanze e i successivi interventi che la malpractice de qua agitur ha comportato, come allegato dalla stessa attrice.
12. Il Collegio peritale ha, come visto, relazionato che (come, peraltro, già allegato in atto di citazione) <e' presente in cartella clinica un modulo di consenso informato prestampato firmato dalla paziente e con la sigla dell'operatore, privo qualsiasi dettaglio circa tecnica proposta, i materiali impiegati, le complicanze possibili, quindi al fuori dei canoni della correttezza>>.
Vista l'accertata inutilità dell'intervento, ma anche la sua dannosità, come motivata ed illustrata nei passaggi sopra riportati della perizia d'ufficio, si ritiene presumibile, altresì, che l'attrice non si sarebbe sottoposta all'intervento in esame laddove avesse ricevuto le informazioni quantomeno sull'opportunità di procedere prima a trattamenti farmacologici e meno invasivi, come da buona prassi meglio illustrata in CTU ed allegata dalla stessa attrice.
Il danno al diritto all'autodeterminazione è dunque da ritenersi provato.
L'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha elaborato i seguenti criteri per la liquidazione del danno da lesione del diritto in esame, premettendo di aver valutato opportuno
“distinguere quattro ipotesi di danno al diritto all'autodeterminazione, a seconda dell'intensità del vulnus al diritto che è stato in concreto accertato, in base alla ricorrenza di una o più circostanze della fattispecie concreta che attenuano, ovvero aggravano, il pregiudizio al diritto ad autodeterminarsi in ambito sanitario”. Ad opinione dell'odierno giudicante il vulnus in esame è da ritenersi di medio/grave entità, con conseguente liquidazione del danno relativo pari a euro 10.460,00 [essendo indicata in tabella da € 4.650,00 ad € 10.460,00 (per quella media)].
Si riscontrano, infatti, nella fattispecie:
– medie sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso, ma con necessità di uno o più trattamenti riparatori;
- grave sofferenza interiore conseguente al trattamento senza consenso e per la lesione del diritto all'autodeterminazione (ad es.: per la frustrazione di regolari rapporti matrimoniali, ecc.);
- paziente non informato non vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali);
- intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo/non urgente/con diverse alternative terapeutiche;
- violazione dell'obbligo informativo (ad es.: informazione fornita, ma con carenze in punto di elencazione di rischi specifici, eventuali alternative, ecc.).
13. Alla luce delle superiori considerazioni, le parti convenute devono pertanto essere condannate, in solido tra loro (ai sensi degli artt. 1292, 1294 e 2055 c.c., in relazione ai profili di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, lamentati da parte attrice e nei limiti dei superiori accertamenti e considerazioni), al pagamento a favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per danno alla salute, biologico e morale, e per lesione del diritto all'autodeterminazione, di euro 34.714,77 (=25.254,77 +10.460,00), oltre interessi di legge dal 31.1.2018 (quale data intermedia tra fatto e presente liquidazione all'attualità, tenuto conto che si tratta di debito di valore liquidato equitativamente e della farraginosità di una pagina 18 di 21 duplice operazione di devalutazione e successiva rivalutazione) alla data della presente decisione;
la somma così liquidata (divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
14. Nussun altro danno risulta idoneamente provato.
15. Come rilevato dalla convenuta, vista la disciplina ratione temporis applicabile alla CP_7 fattispecie in esame, fuori discussione il vincolo della solidarietà nei confronti del paziente, è, parimenti pacifico il diritto di manleva/regresso di nei confronti del medico, che CP_1 trova fondamento, in linea di diritto, nel suo rapporto di collaborazione libero professionale con la Struttura ospedaliera, in virtù del quale quest'ultima, ovviamente tenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. a rispondere nei confronti del paziente dell'operato dei suoi ausiliari, ha dal canto suo – ai sensi dell'art. 1218 c.c.– diritto di manleva/regresso nei confronti dei professionisti dei quali si è avvalsa per rendere la prestazione richiesta ed inesattamente adempiuta (come da univoca giurisprudenza); per altro prescindente verso – tenuto conto che anche i medici, in solido con le strutture ospedaliere, sono direttamente responsabili nei confronti dei pazienti e tenuto conto che l'azione di regresso può essere esercitata in via anticipata/condizionata (v. Cass. N. 13087/2010) – nella norma ex art. 1299 e 2055 c.c. (Trib. Milano G.U. Dr. Spera, 24.6.2010 n.
pagina 19 di 21 8333). Risulta, pertanto, accoglibile, nei rapporti interni, la domanda di rivalsa formulata dalla convenuta nei confronti del sanitario convenuto, seppur nei limiti del 50% degli CP_7 esborsi a cui risultano tenuti in solido per effetto della presente decisione. La S.C. ha, infatti, chiarito che <in tema di azione rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, 2055, 3, c.c., quanto accetta rischio connaturato all'utilizzazione terzi l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza sanitario dal programma condiviso tutela salute è oggetto dell'obbligazione>> (v. Cass. 28987/19; v. anche 28994/19).
Nel caso in esame, non vi è stato alcun comportamento imprevedibile e deviante del sanitario, tale da giustificare una rivalsa maggiore, ai sensi della sopra citata giurisprudenza. Parte deve, pertanto, essere condannato a tenere manlevata ed indenne la CP_2 [...]
del 50% delle somme effettivamente sborsate in esecuzione della presente Controparte_1 sentenza, in ragione del predetto vincolo di solidarietà, non essendo stata provata, ma neppure allegata “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
16. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti, con diritto della parte che ne abbia anticipato una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza (rinvenibile in capo ai convenuti nei rapporti con l'attrice) e sono liquidate come da dispositivo, nella misura media per la fase di mediazione e le prime tre fasi del presente giudizio e minima (vista la sua compressione) per la fase decisoria, per cause di valore indeterminato basso, ex DM 55/14 ss.mm., così per euro 7770,50 (il tutto da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario). Visto l'accoglimento della domanda di rivalsa del 50% proposta dalla struttura convenuta, la soccombenza è rinvenibile per il 50% in capo a parte nei rapporti interni con quest'ultima (liquidati per l'intero CP_2 in 6163,50 euro, quali importi medi per le prime fasi del presente giudizio e minimi per l'ultima).
18. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna e , in persona del l.r.p.t.,in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento a favore di per i titoli di cui alla superiore parte motiva, di euro Parte_1
34.714,77, oltre interessi di legge dal 31.1.2018 alla data della presente decisione;
la somma così liquidata deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Pone le spese di CTU a carico dei convenuti, con diritto della parte che ne abbia anticipato una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte
Condanna e , in persona del l.r.p.t.,in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 7770,50 per Parte_1 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm. da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. pagina 20 di 21 Condanna a: i) manlevare la , in persona del l.r.p.t., del Controparte_2 Controparte_1 50% delle somme che quest'ultima corrisponda a parte attrice per effetto della presente sentenza;
ii) rimborsare a , in persona del l.r.p.t., il 50% delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 6163,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 13 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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