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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/12/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2342 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 30 novembre 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Marzia Di Prospero, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore. Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, depositato congiuntamente, e Parte_1 Pt_2 hanno esposto di aver intrattenuto una relazione affettiva more uxorio, senza contrarre
[...] matrimonio, nel corso della quale, per comune volontà, in data 27 dicembre 2023 è nata la figlia riconosciuta da entrambi i genitori e residente con la madre in Persona_1
Francavilla al Mare, ove la stessa risiede in via Nettuno n. 85. Hanno precisato che la relazione affettiva è nel frattempo cessata a causa di divergenze caratteriali, ma che entrambi intendono preservare il benessere materiale e spirituale della minore e assicurarle una crescita serena ed equilibrata.
In tale prospettiva, i ricorrenti hanno chiesto che la figlia venga affidata in Per_1 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, la cui abitazione è attualmente sita in Francavilla al Mare, via Nettuno n. 85, prevedendosi che i genitori possano esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la bambina, mentre le decisioni di maggiore interesse - in particolare quelle attinenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza abituale - siano assunte di comune accordo, avendo riguardo prioritario all'interesse della minore.
Considerata la tenerissima età della bambina, nonché la circostanza che il padre è residente e domiciliato in altra regione e risulta gravato da impegni lavorativi, le parti hanno concordato che, in una prima fase, gli incontri padre-figlia avvengano con una periodicità di almeno due weekend al mese, dal venerdì alla domenica, da svolgersi nella città di residenza della minore, e dunque a Francavilla al Mare. Hanno inoltre stabilito che, non appena la minore
- indicativamente all'età di circa tre anni - sarà in grado di allontanarsi per brevi periodi dalle cure materne, le stesse frequentazioni paterne di due weekend al mese potranno svolgersi con pernottamento presso la città di residenza del padre, con modalità (giorni, durata e orari delle visite) da concordarsi di volta in volta tra il sig. e la sig.ra . Pt_2 Parte_1
2 Sempre con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, i ricorrenti hanno previsto che, al raggiungimento da parte della figlia di una maggiore autonomia - che essi individuano, in via presuntiva, intorno ai tre anni di età - la stessa trascorra il periodo natalizio e di fine anno in modo alternato con ciascun genitore: in particolare, la bambina resterà, di anno in anno, dal 25 dicembre al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, secondo alternanza annuale. Con riguardo alle festività del
24 dicembre, del giorno di Natale, di Pasqua e di Pasquetta, le parti hanno stabilito un regime rotatorio, prevedendo che la minore le trascorra alternativamente con il padre e con la madre: ad esempio, nell'anno in cui la figlia trascorrerà il 24 dicembre con il padre, passerà il giorno di Natale con la madre, mentre nell'anno successivo le festività verranno invertite (24 dicembre con la madre e Natale con il padre); analogamente, qualora in un anno la minore passi con il padre la giornata di Pasqua, trascorrerà con la madre il lunedì di Pasquetta, e nell'anno successivo l'ordine verrà invertito (Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre).
Per quanto concerne il periodo estivo, le parti hanno convenuto che, quando la piccola sarà ritenuta adeguatamente pronta, ella trascorrerà 10 giorni, anche continuativi e Per_1 comprensivi di pernottamento, esclusivamente con il padre e ulteriori 10 giorni, anche continuativi e comprensivi di pernottamento, esclusivamente con la madre, con individuazione dei relativi periodi da effettuarsi preventivamente di comune accordo tra i genitori.
Sotto il profilo economico, i ricorrenti hanno esposto la propria situazione reddituale. In particolare, la sig.ra ha dichiarato di trarre reddito, negli anni di riferimento, dalle Parte_1 seguenti fonti: “Ritter Sport”, “Inps” (per l'anno precedente) e “Fischio del Merlo” (anno
2022). Ha indicato, per gli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso, i seguenti redditi: per l'anno 2024, € 13.326,72 da Inps ed € 3.100,14 da Ritter Sport;
per l'anno
2023, € 20.853,45 da Ritter Sport;
per l'anno 2022, € 429,34 da Fischio del Merlo ed € 5.282,64 da Ritter Sport. Il sig. ha dichiarato di percepire reddito dalla società Pt_2 Parte_3
e di aver conseguito, sempre negli ultimi tre anni d'imposta, i redditi di € 35.582,00 per
[...]
l'anno 2024, € 38.365,00 per l'anno 2023 ed € 36.763,00 per l'anno 2022, tutti derivanti dal medesimo rapporto di lavoro. Ha inoltre riferito di corrispondere, a titolo di mantenimento per due figli di 15 e 23 anni avuti da precedente relazione, un assegno mensile pari ad € 600,00.
Tenuto conto di tali rispettive capacità economiche, nonché delle esigenze della figlia minore, i ricorrenti hanno concordato che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di Pt_2 Parte_1
3 contributo al mantenimento di un assegno mensile di € 300,00, da Persona_1 corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà essere soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT. Hanno precisato che in tale contributo fisso mensile sono ricomprese le spese ordinarie della minore.
Per quanto riguarda, invece, le spese straordinarie - intese come quelle non riconducibili al semplice e basilare sostentamento della minore - i genitori hanno previsto che esse restino suddivise nella misura del 50% ciascuno, distinguendo tra: spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesto il preventivo consenso del genitore che non affronta direttamente la spesa;
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, rispetto alle quali il genitore destinatario della richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto, nel termine massimo di sei giorni dalla ricezione della richiesta, dovendosi altrimenti intendere il suo silenzio quale consenso. Ai fini dell'individuazione concreta delle voci rientranti tra le spese ordinarie, tra le spese straordinarie obbligatorie e tra quelle straordinarie sottoposte al consenso di entrambi, le parti hanno fatto riferimento alla sezione “provvedimenti economici in favore dei figli” del protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia approvato dall'Assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del
Circondario del Tribunale di Pescara, chiedendo che tale criterio di riparto venga recepito nel provvedimento omologativo.
Unitamente al ricorso, i genitori hanno altresì depositato la documentazione ritenuta utile ai fini della decisione, ed in particolare: le dichiarazioni dei redditi del sig. per gli Parte_2 anni 2022, 2023 e 2024; il certificato di nascita e la certificazione anagrafica della minore
[...]
; nonché le dichiarazioni dei redditi della sig.ra per gli anni 2022, Per_1 Parte_1
2023 e 2024.
Infine, i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale voglia omologare le condizioni concordate e sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di 4 affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse della minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido della minore Per_1
, nata il [...];
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
5
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2342 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 30 novembre 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Marzia Di Prospero, in virtù di delega posta in calce al ricorso,
ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore. Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, depositato congiuntamente, e Parte_1 Pt_2 hanno esposto di aver intrattenuto una relazione affettiva more uxorio, senza contrarre
[...] matrimonio, nel corso della quale, per comune volontà, in data 27 dicembre 2023 è nata la figlia riconosciuta da entrambi i genitori e residente con la madre in Persona_1
Francavilla al Mare, ove la stessa risiede in via Nettuno n. 85. Hanno precisato che la relazione affettiva è nel frattempo cessata a causa di divergenze caratteriali, ma che entrambi intendono preservare il benessere materiale e spirituale della minore e assicurarle una crescita serena ed equilibrata.
In tale prospettiva, i ricorrenti hanno chiesto che la figlia venga affidata in Per_1 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre, la cui abitazione è attualmente sita in Francavilla al Mare, via Nettuno n. 85, prevedendosi che i genitori possano esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la bambina, mentre le decisioni di maggiore interesse - in particolare quelle attinenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza abituale - siano assunte di comune accordo, avendo riguardo prioritario all'interesse della minore.
Considerata la tenerissima età della bambina, nonché la circostanza che il padre è residente e domiciliato in altra regione e risulta gravato da impegni lavorativi, le parti hanno concordato che, in una prima fase, gli incontri padre-figlia avvengano con una periodicità di almeno due weekend al mese, dal venerdì alla domenica, da svolgersi nella città di residenza della minore, e dunque a Francavilla al Mare. Hanno inoltre stabilito che, non appena la minore
- indicativamente all'età di circa tre anni - sarà in grado di allontanarsi per brevi periodi dalle cure materne, le stesse frequentazioni paterne di due weekend al mese potranno svolgersi con pernottamento presso la città di residenza del padre, con modalità (giorni, durata e orari delle visite) da concordarsi di volta in volta tra il sig. e la sig.ra . Pt_2 Parte_1
2 Sempre con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, i ricorrenti hanno previsto che, al raggiungimento da parte della figlia di una maggiore autonomia - che essi individuano, in via presuntiva, intorno ai tre anni di età - la stessa trascorra il periodo natalizio e di fine anno in modo alternato con ciascun genitore: in particolare, la bambina resterà, di anno in anno, dal 25 dicembre al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, secondo alternanza annuale. Con riguardo alle festività del
24 dicembre, del giorno di Natale, di Pasqua e di Pasquetta, le parti hanno stabilito un regime rotatorio, prevedendo che la minore le trascorra alternativamente con il padre e con la madre: ad esempio, nell'anno in cui la figlia trascorrerà il 24 dicembre con il padre, passerà il giorno di Natale con la madre, mentre nell'anno successivo le festività verranno invertite (24 dicembre con la madre e Natale con il padre); analogamente, qualora in un anno la minore passi con il padre la giornata di Pasqua, trascorrerà con la madre il lunedì di Pasquetta, e nell'anno successivo l'ordine verrà invertito (Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre).
Per quanto concerne il periodo estivo, le parti hanno convenuto che, quando la piccola sarà ritenuta adeguatamente pronta, ella trascorrerà 10 giorni, anche continuativi e Per_1 comprensivi di pernottamento, esclusivamente con il padre e ulteriori 10 giorni, anche continuativi e comprensivi di pernottamento, esclusivamente con la madre, con individuazione dei relativi periodi da effettuarsi preventivamente di comune accordo tra i genitori.
Sotto il profilo economico, i ricorrenti hanno esposto la propria situazione reddituale. In particolare, la sig.ra ha dichiarato di trarre reddito, negli anni di riferimento, dalle Parte_1 seguenti fonti: “Ritter Sport”, “Inps” (per l'anno precedente) e “Fischio del Merlo” (anno
2022). Ha indicato, per gli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso, i seguenti redditi: per l'anno 2024, € 13.326,72 da Inps ed € 3.100,14 da Ritter Sport;
per l'anno
2023, € 20.853,45 da Ritter Sport;
per l'anno 2022, € 429,34 da Fischio del Merlo ed € 5.282,64 da Ritter Sport. Il sig. ha dichiarato di percepire reddito dalla società Pt_2 Parte_3
e di aver conseguito, sempre negli ultimi tre anni d'imposta, i redditi di € 35.582,00 per
[...]
l'anno 2024, € 38.365,00 per l'anno 2023 ed € 36.763,00 per l'anno 2022, tutti derivanti dal medesimo rapporto di lavoro. Ha inoltre riferito di corrispondere, a titolo di mantenimento per due figli di 15 e 23 anni avuti da precedente relazione, un assegno mensile pari ad € 600,00.
Tenuto conto di tali rispettive capacità economiche, nonché delle esigenze della figlia minore, i ricorrenti hanno concordato che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di Pt_2 Parte_1
3 contributo al mantenimento di un assegno mensile di € 300,00, da Persona_1 corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà essere soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT. Hanno precisato che in tale contributo fisso mensile sono ricomprese le spese ordinarie della minore.
Per quanto riguarda, invece, le spese straordinarie - intese come quelle non riconducibili al semplice e basilare sostentamento della minore - i genitori hanno previsto che esse restino suddivise nella misura del 50% ciascuno, distinguendo tra: spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesto il preventivo consenso del genitore che non affronta direttamente la spesa;
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, rispetto alle quali il genitore destinatario della richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto, nel termine massimo di sei giorni dalla ricezione della richiesta, dovendosi altrimenti intendere il suo silenzio quale consenso. Ai fini dell'individuazione concreta delle voci rientranti tra le spese ordinarie, tra le spese straordinarie obbligatorie e tra quelle straordinarie sottoposte al consenso di entrambi, le parti hanno fatto riferimento alla sezione “provvedimenti economici in favore dei figli” del protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia approvato dall'Assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del
Circondario del Tribunale di Pescara, chiedendo che tale criterio di riparto venga recepito nel provvedimento omologativo.
Unitamente al ricorso, i genitori hanno altresì depositato la documentazione ritenuta utile ai fini della decisione, ed in particolare: le dichiarazioni dei redditi del sig. per gli Parte_2 anni 2022, 2023 e 2024; il certificato di nascita e la certificazione anagrafica della minore
[...]
; nonché le dichiarazioni dei redditi della sig.ra per gli anni 2022, Per_1 Parte_1
2023 e 2024.
Infine, i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale voglia omologare le condizioni concordate e sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte.
Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e la comparizione personale delle parti. Per quanto riguarda la modalità di 4 affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse della minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido della minore Per_1
, nata il [...];
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- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
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