TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2894/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2894/2022
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (Cod. Fisc. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Pt_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
) e (Cod. Fisc. ), nella qualità di eredi dei
[...] Parte_6 CodiceFiscale_6 coniugi e , rappresentati e difesi dall'Avv. e dall'avv. Persona_1 Controparte_1 Parte_2
Marcello Falcone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. in Mesagne alla via Pt_1
G. Marconi, 173 parte attrice
CONTRO
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico Molè ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Molè & Partners in Roma, Via Alessandro Serpieri, 8 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 23.01.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai germani , , e , in Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 qualità di proprietari, a titolo di successione mortis causa, dell'azienda agricola dall'area complessiva di ha 54.88.47 condotta dal 1968 al 1997/1998 dai di loro genitori e Persona_1 CP_1
Pag. 1 a 16 in Brindisi e sita alla contrada “Cefalotto” o “Cefalo Vecchio”, ricomprendente i terreni CP_1 censiti al Catasto Terreni del Comune di Brindisi al foglio 140, particelle 36, 37, 38, 39, 47, 48, 87,
130, 131, 132, 101, 102, 103 e 104 e posti vicino alla centrale Enel di Cerano, per effetto dell'inquinamento ambientale prodotto nel periodo 2000-2013 dalla centrale di Cerano CP_2 mediante la prolungata dispersione di polveri di carbone.
1.1 A fondamento della propria domanda, proposta con atto di citazione notificato il
21.09.2022, gli attori hanno dedotto il supposto giudicato interno formatosi sull'accertamento della responsabilità di ella sentenza della Corte di cassazione n. 4633/2021. CP_2
Al riguardo hanno ripercorso i vari passaggi della vicenda giudiziaria che li ha coinvolti sia in sede civile sia in sede penale dove si sono costituiti parti civili, dopo aver introdotto il giudizio in sede civile, con atto depositato per l'udienza del 12.12.2012.
1.1.1 Questi possono essere ricapitolati nel modo seguente:
- Per il giudizio civile avente a oggetto la domanda di risarcimento dei danni patiti a norma degli artt. 2050, 2043 o 844 c.c.
a) Sentenza di primo grado n. 241/2013 con cui il Tribunale di Brindisi, nel giudizio n.
RG 618/2001, ha rigettato lao domanda attrice, per assenza di prova;
b) Sentenza di secondo grado n. 576/2019 con cui la Corte d'Appello di Lecce, nel giudizio n. 884/2013, dopo aver istruito la causa con CTU, ha dichiarato l'estinzione del procedimento civile ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p. per aver gli attori trasferito la relativa azione civile in sede penale;
c) Ordinanza n. 23059/22 con cui la Corte di cassazione, nel giudizio n. RG
21460/2019, ha rigettato il ricorso per Cassazione presentato dagli odierni attori, così confermando la sentenza di estinzione pronunciata in sede di appello.
- Per il giudizio penale avente a oggetto la responsabilità penale degli imputati nella commissione del fatto di reato di cui agli artt. 110, 81, 674 prima e seconda ipotesi, 635 co. I e co.2 n.3), in relazione all'art. 625 n.7), e n.5), 639 co. I e co.2 del c.p.
a) Sentenza di primo grado n. 2282/2016 con cui il Tribunale di Brindisi, nel giudizio n.
RG 1316/2009 in cui si sono costituiti parti civili anche i germani con atto Pt_1 depositato per l'udienza del 12.12.2012, ha condannato gli imputati, in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni patiti dalle parti Controparte_2 civili costituitesi;
b) Sentenza di secondo grado n. 247/2019 con cui la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna intervenuta in primo grado;
Pag. 2 a 16 c) Sentenza n. 4633/2021 con cui la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la decisione per assenza della posizione di garanzia in capo agli imputati;
d) Sentenza n. 1721/2021, così come corretta dall'ordinanza del 07.02.2022, con cui la
Corte d'Appello di Lecce, nel giudizio di rinvio dalla Cassazione, ha assolto gli imputati per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili in precedenza intervenute.
1.2 Ciò premesso, i germani hanno concluso chiedendo il risarcimento dei danni Pt_1 patrimoniali e non patrimoniali complessivamente patiti, gli uni quantificati nella misura di €
5.532.725,31 e gli altri rimessi alla valutazione equitativa del Tribunale o, in subordine, della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, sul presupposto dell'avvenuto accertamento della responsabilità extracontrattuale di i sensi CP_2 dell'art. 2050 c.c. o dell'art. 2043 c.c. o, ancora, dell'art. 844 c.c. per i danni cagionati ai suoli limitrofi alla centrale negli anni 2000-2013 per effetto della dispersione delle polveri di carbone.
1.2.1 Con riferimento al danno-evento dell'inquinamento ambientale, gli attori hanno invocato, in particolare, le conclusioni della CTU svolta nel giudizio civile di appello, il verbale della conferenza di servizi del 02.03.2007, l'ordinanza del sindaco di Brindisi n. 18 del
28/06/2007, i dati elaborati dalla società in house del , Controparte_3 in uno ad e all' , nonché le analisi Controparte_4 Controparte_5 svolte con tracce di carbone fossile e le indagini confluite nei giudizi penali.
1.2.2 Con riferimento al danno-conseguenza, gli attori hanno richiamato, per i danni patrimoniali, le conclusioni rassegnate nella CTU depositata nel giudizio civile di appello n. R.G.
884/2013 e, per i danni non patrimoniali, le statuizioni della sentenza civile di primo grado n.
2282/2016 relative al turbamento psichico e all'immagine dell'azienda agricola, rimettendone la liquidazione alla valutazione equitativa del giudice e invocando il danno in re ipsa per il pregiudizio personale subito a causa delle immissioni nocive.
Nella specie, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, hanno chiesto il ristoro del pregiudizio derivante dalla diminuzione di redditività dei terreni subita nell'arco della seconda metà degli anni '90 e poi del tutto annullata negli anni 1997/1998 nella misura complessiva di €
5.532.725,31, “così suddivisa: a) Euro 900.480,00 (Euro 64.320,00 - reddito anno 2000 - cfr. pag. 54
CTU - moltiplicato per 14 anni - ossia fino a tutto il 2013) - oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 2000 sino a tale data pari ad Euro 112.363,31; b) Euro 411.635,00 (differenza tra valore iniziale dell'azienda agricola ed il suo valore attuale di mercato - cfr. pag. 79 CTU); c) Euro 4.108.247,00 oltre IVA (costo per la bonifica dei terreni interessati dall'inquinamento da polvere di carbone - cfr. pag. 67 CTU)”.
Pag. 3 a 16 Hanno invocato, peraltro, più volte il principio di vicinanza, precisando che i terreni dell'azienda agricola familiare erano costeggiati dal nastro trasportatore che ricongiunge il terminal di Costa morena, dove il carbone viene scaricato dalle navi e traportato su ruota, alla centrale di Cerano, risultando sostanzialmente “accerchiata” dalla centrale stessa.
1.2.3 In merito all'elemento soggettivo, gli attori hanno evidenziato, altresì, il dolo di CP_2 che ha manifestato la volontà di tenere nascosta la natura inquinante dell'attività svolta comprando sistematicamente, dal 1998 al 2009, o i frutti pendenti degli agricoltori della zona che si lamentavano dell'attività della centrale di Cerano o i terreni veri e propri prossimi alla CP_2 centrale per compensare le perdite subite dai proprietari per effetto della contaminazione del suolo e dei frutti.
1.3 A difesa di parte attrice si è ulteriormente costituito in giudizio, con comparsa depositata il 15.03.2024, anche l'avv. Falcone, riportandosi agli scritti di parte già depositati dal precedente difensore.
2. si è costituita in giudizio con comparsa del 29.11.2022, Controparte_2 eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attrice in quanto infondata, vinte le spese di lite.
2.1 Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza, la società convenuta ha indicato la competenza del Tribunale di Roma, in ragione della sede legale della convenuta stessa.
2.2 Per quanto riguarda il merito, a dedotto l'inesistenza di un giudicato sostanziale CP_2 interno, atteso che la sentenza n. 1721/2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce, sezione penale, a seguito di rinvio dalla Cassazione, ha accertato l'insussistenza del fatto di reato o, comunque, la non responsabilità degli imputati. Sul punto, ha invocato, piuttosto, gli effetti preclusivi del giudicato penale di assoluzione.
Ha chiarito, poi, che né gli attori né i terreni di proprietà degli attori sono ricompresi tra i soggetti e i suoli danneggiati.
Ha precisato che la responsabilità invocata andrebbe inquadrata nell'art. 2043 c.c., osservando che gli attori non hanno fornito, tuttavia, alcuna prova.
Al riguardo, ha evidenziato che la CTU richiamata dagli attori, ossia quella depositata nel giudizio civile di appello n. R.G. 884/2013, non ha avuto a oggetto l'individuazione di eventuali sostanze inquinanti nei terreni degli attori ma solo la quantificazione del danno emergente e del lucro cessante patito dagli attori senza che, peraltro, gli attori abbiano depositato le dichiarazioni dei redditi o abbiano indicato il tipo di colture praticate.
Ha indicato, ancora, che i danni lamentati dagli attori sarebbero riconducibili o all'ordinanza sindacale n. 18 del 18.09.2017 con cui si è vietato la coltivazione di quelle aree agricole, poi
Pag. 4 a 16 annullata dal TAR Lecce con sentenza n. 1535 del 18.06.2019, o all'inquinamento prodotto dal polo chimico Montecatini-Polymer-Enipower-Enichem, presente a Brindisi sin dal 1960, diversamente dalla centrale di Cerano entrata in funzione tra il 1991 e il 1993, che ha CP_2 contaminato l'area con metalli pesanti, come stagno, berillio, arsenico e pesticidi, estranei all'attività di lavorazione del carbone realizzata dalla centrale CP_2
3. All'esito della prima udienza sono stati concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale.
Al riguardo, il Tribunale ha autorizzato il deposito della sentenza penale irrevocabile n.
1721/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce acquisita in copia conforme, da parte attrice, in data 06.02.2024 e ha ordinato a parte attrice di ridepositare una serie di documenti non consultabili per le specifiche tecniche dei files, tempestivamente ridepositati dagli attori in data
03.04.2024.
Con ordinanza del 02.04.2024 il Tribunale ha fissato, poi, l'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo aver svolto una serie di osservazioni in merito sia all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta sia all'eccezione di giudicato avanzata da parte attrice.
Dato atto del fallimento del bonario componimento, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi;
la causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Negli scritti conclusivi, le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni, richiamando le difese già svolte in corso di causa.
In particolare, con riferimento al rideposito dei documenti ordinato dal Tribunale, ha CP_2 rilevato l'inutilizzabilità degli stessi, invocando la nullità insanabile del deposito del 03.04.2024 e, quindi, l'impossibilità per il Tribunale di rimettere in termini, peraltro d'ufficio, gli attori.
Al riguardo, gli attori hanno replicato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DM 44/2011 così come integrato e modificato dal decreto 29 dicembre 2023, n. 217, è consentito l'utilizzo del file compresso rar, utilizzato dagli attori in sede di deposito introduttivo della documentazione;
che all'inutilizzabilità ostano sia il principio di tassatività delle nullità processuali sia il principio di raggiungimento dello scopo;
che non vi è stato alcun errore nel deposito tant'è vero che i file rar risultano correttamente depositati come da ricevute di avvenuta consegna.
***
6. Prima di entrare nel merito della causa è doveroso esaminare le eccezioni preliminari di carattere processuale sollevate dalla convenuta e concernenti l'una il difetto di competenza
Pag. 5 a 16 territoriale l'altra l'inutilizzabilità e/o nullità dei documenti ridepositati da parte attrice il
03.04.2024.
6.1 L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
L'art. 20 c.p.c. individua, infatti, come foro facoltativo per le cause relative ai diritti obbligatori - tra cui è pacificamente ricompresa l'azione risarcitoria extracontrattuale - anche il tribunale del luogo in cui è sorta l'obbligazione, il quale coincide, nell'ipotesi di fatto illecito, con il locus commissi delicti, ossia con il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso lamentato da parte attrice in relazione all'azienda agricola genitoriale sita in Brindisi.
È evidente, quindi, la competenza territoriale del Tribunale adito dagli attori.
6.2 Parimenti l'eccezione di inutilizzabilità/nullità dei documenti ridepositati in data
03.04.2024 è infondata.
Parte attrice ha correttamente e tempestivamente depositato, in uno all'atto introduttivo, due blocchi di documenti in file compresso “.rar” denominati “part1” e “part2”.
Si tratta di un tipo di file compresso specificamente consentito, infatti, dal DM 44/2011 recante il
“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” e dai decreti attuativi adottati, ai sensi dell'art. 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
In particolare, il decreto contenente le “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del
Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24” del 28.12.2015 contempla espressamente, all'art. 13, comma 2, lett. b) il file “.rar”1, così come confermato dal successivo decreto del 02.08.2024.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.03.2024 il Tribunale si è accorto, tuttavia, nell'esaminare gli atti di causa, che i documenti depositati da parte attrice nel formato
Pag. 6 a 16 contemplato dalla normativa di settore risultavano non consultabili dalla piattaforma
“consolle.magistrato”, ricevendo il messaggio di errore riportato, per immagine, in nota2.
Si tratta, evidentemente, di un mero limite tecnico della piattaforma “consolle.magistrato” e non di un errore di deposito da parte attrice che, peraltro, ha documentato di aver ottenuto ricevuta di consegna del deposito introduttivo effettuato con il file “.rar”, sì da confidare nella corretta acquisizione al fascicolo telematico dei documenti depositati e nella loro consultazione da parte dei soggetti protagonisti del processo.
Per tale ragione, il Tribunale ha ordinato a parte attrice di ridepositare i documenti presenti nei files denominati “part1” e “part2” nella diversa tipologia di file compresso “.zip”, in quanto già utilizzato con successo su “consolle.magistrato”.
In ottemperanza a tale ordine, parte attrice ha poi depositato la relativa documentazione nei singoli files “.pdf”.
Non coglie nel segno, quindi, la censura mossa dalla convenuta che invoca una nullità non sanabile con sanatoria offerta d'ufficio dal Tribunale, richiamando una giurisprudenza (Cass. Civ.,
Sez. I, 16 dicembre 2020, n. 28721) che fa riferimento, invero, sia a un documento non rispettoso delle vigenti regole tecniche, mentre si è detto che il documento depositato originariamente da parte attrice era rispettoso delle regole tecniche, sia a un vizio di irregolarità, e non di nullità.
Va osservato, peraltro, che parte convenuta non ha mai contestato né in sede di costituzione né con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. né negli atti finali di non aver avuto accesso, anche lei, alla consultazione dei documenti depositati originariamente da parte attrice nel file
“.rar”, sì da vedere pregiudicato il proprio diritto di difesa. Solo nella comparsa conclusionale ha paventato questo profilo di lesione del contraddittorio, ma lo ha fatto in modo generico e 2
Pag. 7 a 16 astratto, senza lamentarsi del fatto di non aver potuto prendere visione in concreto durante il processo del contenuto di quei documenti di parte attrice.
Sembra ragionevole ritenere, quindi, che parte convenuta riuscisse a consultare i documenti, correttamente depositati dagli attori nel file “.rar”, e che solo il Tribunale non riuscisse ad aprire i relativi files per un errore tecnico risultante sulla piattaforma “consolle.magistrato”.
7. Esaurito l'esame delle eccezioni preliminari, si può ora passare al merito della controversia.
8. Preliminare e funzionale alla decisione è l'individuazione delle domande di giustizia rimesse, dagli attori, all'attenzione del Tribunale.
Al riguardo, va osservato che “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti” (tra le altre, Cass. 7467/2020). A tal fine, si deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che tale attività interpretativa sia preclusa dalle espressioni utilizzate dalle parti ed essendo, anzi, necessario prendere in esame il tenore letterale degli atti, la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio nonché il tipo di provvedimento in concreto richiesto.
8.1 Ebbene, dalla lettura degli atti parte attrice sembra che i AT abbiano Pt_1 devoluto al Tribunale la mera quantificazione dei danni patiti, quali proprietari dei terreni posti vicino alla Centrale Enel di Cerano, per effetto dell'inquinamento ambientale prodotta dalla stessa, presupponendo l'esistenza di un giudicato interno, derivante dalla sentenza penale della
Corte di Cassazione n. 4633/2021, circa la pacifica responsabilità di per i Controparte_2 danni cagionati ai suoli limitrofi alla centrale negli anni 2000-2013 per effetto della dispersione delle polveri di carbone.
Tuttavia, che un siffatto giudicato esista, che possa qualificarsi come “interno” e che discenda dalla sentenza penale della Corte di Cassazione n. 4633/2021, è questione tutt'altro che pacifica, come risulta chiaramente dalle contestazioni mosse dalla convenuta e dai rilievi già evidenziati dal
Tribunale nell'ordinanza del 02.04.2024.
Dal complessivo tenore delle difese attoree risulta, allora, che l'oggetto del presente giudizio ricomprende anche l'asserita presupposta responsabilità di CP_2
8.2 In breve, gli attori hanno chiesto (1) dichiararsi la responsabilità extracontrattuale di per i danni cagionati, ai sensi degli artt. 2050 o 2043 c.c., ai terreni di proprietà pervenuti CP_2 loro dai genitori coniugi per effetto della dispersione delle polveri di carbone Parte_7 illegittimamente proveniente, negli anni 2000-2013, dalla centrale di Cerano, anche in forza del
Pag. 8 a 16 supposto giudicato invocato, e, per l'effetto, (2) condannare al risarcimento dei danni CP_2 patrimoniali e non patrimoniali complessivamente patiti, gli uni quantificati nella misura di €
5.532.725,31 e gli altri rimessi alla valutazione equitativa del Tribunale o, in subordine, della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite.
8.3 Il tenore letterale della richiesta formulata rende evidente, invero, l'estraneità dell'art. 844 c.c. pure richiamato, atteso che trattasi di azione di natura reale di carattere inibitorio e non già di azione di carattere risarcitorio.
Gli attori non hanno chiesto, infatti, di inibire a la prosecuzione delle immissioni delle CP_2 polveri di carbone, ma si sono limitati a chiedere di condannarla al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'inquinamento derivante dall'immissione prolungata di polvero di carbone.
9. Nonostante le differenze esistenti tra gli artt. 2050 e 2043 c.c., in entrambi i casi l'elemento primo da cui prendere le mosse per far valere il diritto risarcitorio di carattere personale è l'esistenza o meno del danno-evento, ossia, nel caso di specie, dell'inquinamento dei terreni dei AT per effetto delle dispersioni di polvere di carbone provenienti Pt_1 dall'attività svolta dalla centrale i Cerano. CP_2
È noto, infatti, che, ai fini della responsabilità extracontrattuale, l'attore è tenuto a dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., prima ancora della prova della sussistenza e consistenza del danno- conseguenza con la quantificazione dei pregiudizi economici e personali lamentati, l'esistenza del danno-evento, ossia del fatto illecito individuato come causa-fonte dei pregiudizi subiti.
9.1 Nel caso di specie, i AT hanno invocato il giudicato interno discendente Pt_1 dalla sentenza penale n. 4633/2021 della Corte di cassazione a dimostrazione di tale elemento e, cioè, dell'inquinamento dei loro terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Brindisi al foglio
140, particelle 36, 373, 38, 39, 47, 48, 87, 130, 131, 132, 101, 102, 103 e 104 per effetto delle dispersioni di polvere di carbone provenienti dall'attività svolta dalla centrale i Cerano. CP_2
10. Non esiste, tuttavia, alcun giudicato interno nel senso indicato dagli attori.
In primo luogo, è chiaro che non può parlarsi di giudicato interno in processi diversi e tra parti parzialmente differenti, atteso che questo giudizio civile non costituisce affatto la prosecuzione del giudizio penale svoltosi in Corte di Cassazione.
In secondo luogo, è assai dubbio che da una sentenza di annullamento con rinvio, qual è la sentenza n. 4633/2021 invocata dagli attori, possa discendere l'efficacia di giudicato.
Invero, la sentenza di legittimità di mero annullamento con rinvio non contiene alcuna statuizione su cui possa cadere la forza vincolante del giudicato.
Pag. 9 a 16 10.1 Al più ci si dovrà rifare alla sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, ossia, nel caso di specie, alla sentenza penale irrevocabile n. 1721/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce così come corretta dall'ordinanza del 07.02.2022.
In particolare, tale sentenza manifesta l'efficacia riconosciuta dall'art. 652, comma 1, c.p.p. alle sentenze penali di assoluzione emesse all'esito del dibattimento nel giudizio civile di danno: “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.
Orbene, la sentenza penale irrevocabile n. 1721/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce così come corretta dall'ordinanza del 07.02.2022 contiene l'accertamento del fatto che gli imputati non hanno commesso il fatto e la revoca delle statuizioni civili prima intervenute anche a favore di AT , costituitisi parte civile in sede penale con atto per l'udienza del 12.12.2012, ossia Pt_1 la revoca della condanna generica al risarcimento dei danni posta a carico degli imputati, in solido con il responsabile dalla sentenza penale di primo grado n. 2282/2016 Controparte_2
(pag. 299 e ss e, per il
PQM
, pag. 310 e ss).
Tuttavia, la forza di giudicato che può riconoscersi a tale sentenza è assai limitata.
Infatti, con la sentenza penale irrevocabile n. 1721/2021 si è solo accertato che gli imputati non hanno commesso il fatto descritto nell'imputazione.
Tale sentenza non contiene, invece, alcun accertamento in ordine all'esistenza o meno del fatto, né in positivo come preteso dagli attori né in negativo come dedotto dalla convenuta, atteso che la Corte si è limitata ad assolvere gli imputati “per non aver commesso il fatto”, e non già “perché il fatto non sussiste” (v. Cass. n. 4764 del 11/03/2016).
Neppure contiene alcun accertamento in ordine alla condotta illecita addebitata in questa sede non alle persone fisiche imputate, per il fatto dei quali è stata chiamata, nel giudizio penale, a rispondere civilmente altresì ai sensi dell'art. 185, comma 2, c.p., bensì Controparte_2 direttamente alla società Controparte_2
Non v'è, dunque, alcuna preclusione alla proposizione, svolta nel presente giudizio, della domanda risarcitoria da parte dei AT nei confronti di Pt_1 Controparte_2
11. Tale siffatta domanda va, però, rigetta per assenza di prova.
12. Come si è detto, l'elemento primo della domanda di risarcimento del danno proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale dai AT è la prova del danno-evento, prova Pt_1
Pag. 10 a 16 che non è integrata, diversamente da quanto ritenuto dagli attori, da alcun giudicato vincolante nel presente giudizio.
In assenza di giudicato è, quindi, l'attore, secondo l'ordinario criterio di riparto probatorio posto dall'art. 2697 c.c., a dover fornire la prova del fatto illecito addebitato alla convenuta.
Sono, quindi, gli attori a dover dimostrare l'inquinamento dei loro terreni censiti al Catasto
Terreni del Comune di Brindisi al foglio 140, particelle 36, 37, 38, 39, 47, 48, 87, 130, 131, 132,
101, 102, 103 e 104 per effetto delle dispersioni di polvere di carbone provenienti dall'attività svolta dalla centrale i Cerano. CP_2
Una siffatta prova non è mai stata fornita, tuttavia.
12.1 Alcun riscontro oggettivo concernente i terreni dei proprietari si rinviene dagli atti del giudizio penale e, in particolare, dalle sentenze penali.
Non v'è dubbio, invero, che, pur non potendosi invocare l'efficacia del giudicato, la sentenza penale, anche fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 651, 651bis e 652 c.p.p., ben può spiegare efficacia probatoria nel giudizio civile di danno in termini di prova atipica (v. Cass. n. 2947 del
01/02/2023) sì da essere rimessa, oltre che al vaglio critico delle parti, al prudente apprezzamento del giudice al fine di ritenere dimostrata l'esistenza della responsabilità civile del convenuto.
Dall'esame delle sentenze penali n. 2282/2016, 247/2019, 4633/2021 e 1721/2021 non risulta, però, alcuna prova di inquinamento dei terreni dei AT . Pt_1
Sebbene i AT risultino tra le parti civili costituitesi nel giudizio penale, i loro terreni Pt_1 non figurano mai, in nessuna delle sentenze penali su richiamate, come terreni oggetto dei fatti di reato ascritti agli imputati.
È vero che, come indicato nell'ordinanza del Tribunale di Brindisi, sezione penale, letta all'udienza del 14.01.2013 (v. all. alla memoria n. 3 di parte attrice), all'indicazione specifica di alcuni terreni nel capo d'imputazione formulato dalla procura può riconoscersi valenza esemplificativa e non tassativa delle condotte penalmente rilevanti loro ascritte;
ma è pur vero che, in questo giudizio, gli attori sono tenuti a provare che proprio i loro terreni sono stati danneggiati per effetto della dispersione di polveri di carbone provenienti dalla centrale di CP_2
Cerano.
E una siffatta prova non si rinviene nelle sentenze penali invocate.
12.2 Alcun riscontro oggettivo concernente i terreni dei proprietari si rinviene, poi, dagli atti del giudizio civile e, in particolare, dalle CTU svolte.
È pacifico, invero, che le prove raccolte in altro giudizio civile tra le stesse parti valgono tanto come argomenti di prova di cui all'art. 116, comma 2, c.p.c., allorquando raccolte nel giudizio estinto ai sensi dell'art. 310, comma 3, c.p.c., quanto come prove atipiche utilizzabili dal giudice in
Pag. 11 a 16 assenza di divieti di legge, per formare il proprio convincimento (v. Cass. n. 25067 del
10/10/2018 e Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008).
Dalla valutazione delle prove raccolte negli altri giudizi civili svoltisi tra le stesse parti non risulta, però, alcuna prova di inquinamento dei terreni dei AT . Pt_1
12.2.1 A tal fine, non ha alcuna efficacia dirimente, contrariamente a quanto preteso dagli attori, la CTU depositata nel giudizio civile di appello n. R.G. 884/2013 e svolta dai dott.
e (v. documento depositato, senza i relativi allegati sub n. 7 alle memorie n. 2 Per_2 Per_3 di parte attrice).
Questa ha avuto a oggetto, infatti, solo la quantificazione dei danni-conseguenza: come si evince dai quesiti rivolti ai CCTTUU4 nonché come ribadito nel corpo dell'elaborato5 e precisato dagli stessi CCTTUU nella valutazione delle osservazioni di parte6, la perizia svolta in appello non ha mai avuto a oggetto l'accertamento scientifico dell'esistenza di elementi chimici, di produzione umana provenienti nella specie dall'attività svolta da nella centrale di Cerano, inquinanti i CP_2 terreni dei AT . Pt_1
Da tale CTU non può dedursi, quindi, alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'inquinamento dei terreni degli attori a causa della dispersione di polveri di carbone provenienti dalla centrale della convenuta CP_2
12.2.2 Né alcuna efficacia probatoria può riconoscersi ai documenti solo invocati dagli attori nei loro scritti difensivi, ma mai prodotti in questo giudizio.
I AT hanno ampiamente richiamato, infatti, il verbale della conferenza di servizi del Pt_1
02.03.2007, l'ordinanza del sindaco di Brindisi n. 18 del 28/06/2007, i dati elaborati dalla società in house del , in uno ad Controparte_3 Controparte_4
e all' , nonché le analisi svolte con tracce di carbone fossile, senza
[...] Controparte_5 produrre alcuno di essi.
Pag. 12 a 16 L'assenza delle analisi indicate risulta, peraltro, particolarmente importante, in quanto rende manifesta la carenza assoluta di alcun riscontro oggettivo e scientifico circa l'inquinamento dei terreni degli attori da polveri di carbone della centrale i Cerano. CP_2
Non può sottacersi, poi, che parte attrice non ha prodotto neanche una cartografia o planimetria o una mappa generica descrittiva della posizione dei terreni e della centrale Pt_1 CP_2
12.2.3 Neppure una dimostrazione dell'inquinamento dei terreni attori risulta dalla CTU depositata nel giudizio civile di primo grado n. R.G. 618/2001 e svolta dal prof. Per_4
Sebbene questo elaborato peritale non sia mai stato depositato in questo giudizio, l'oggetto dell'indagine peritale e le conclusioni raggiunte dal prof. possono ricostruirsi (a) dalle Per_4 dichiarazioni testimoniali rese dal prof. nel giudizio penale n. 2286/2016, all'udienza del Per_4
15.04.2015 (v. allegato alla memoria n. 2 di parte attrice), (b) dalla relazione integrativa prodotta dalla convenuta (v. file .zip allegato alla comparsa di costituzione) e (c) dalla sentenza civile di primo grado n. 241/2013 (allegata da parte attrice).
Questa CTU ha avuto a oggetto proprio il danno-evento, come si evince dal quesito formulato7 e letto dall'avv. Falcone, difensore dei AT in sede penale, all'udienza del 15.04.2015. Pt_1
Le conclusioni8 raggiunte dal prof. hanno evidenziato, poi, l'assenza di inquinamento del Per_4 suolo e, quindi, di contaminazione nei punti di campionamento selezionati nel contraddittorio delle parti. E tali conclusioni sono state suffragate anche dai risultati di caratterizzazione svolti da sui campioni prelevati. CP_4
Il prof. ha osservato, infatti, che “Tutti i campioni per tutti i parametri analizzati non superavano Per_4
i valori di concentrazione soglia di contaminazione, che sono quei valori al di sopra dei quali il sito viene considerato potenzialmente contaminato e al di sotto dei quali valori il sito deve essere considerato non contaminato” (v. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15.04.2015 con l'ausilio alla memoria rappresentato dalla lettura degli atti dell'indagine peritale).
Pag. 13 a 16 Peraltro, i dubbi sollevati nel corso dell'escussione testimoniale in ordine alle modalità di campionamento risultano ultronei, atteso che il campionamento è stato effettuato su accordo delle parti, nel contraddittorio delle parti, scegliendo il numero (n. 3) e il luogo dei prelievi limitati, anche per esigenze di contenimento dei costi avanzate dagli attori in persona, al solo c.d. topsoil (ossia a 20cm dal piano di calpestio, senza arrivare fino alla falda e senza considerare l'inquinamento dell'aria).
Lo stesso prof. ha rappresentato9 delle perplessità sulle modalità di campionamento, Per_4 ritenendo non sufficienti n. 3 prelievi ma necessari almeno un centinaio di prelievi per costruire una maglia 50x50ettari, come indicato dalla normativa di settore.
Tuttavia, i AT , attori in sede civile, non hanno contestato specificamente, neanche a Pt_1 mezzo della propria CTP, né il metodo utilizzato, al contrario concordato con il CTU e il CTP di parte avversaria, né i luoghi di prelevamento né le conclusioni raggiunte, richiamando solo delle analisi di parte (mai prodotte in questo giudizio, occorre ribadirlo) prive, tuttavia, di scientificità, come precisato dal prof. e appurato dal Tribunale di Brindisi nella sentenza civile di Per_5 primo grado n. 241/201311.
In definitiva, neanche gli elementi di prova raccolti nei precedenti giudizi civili contengono la dimostrazione dell'inquinamento dei terreni dei AT censiti al Catasto Terreni del Pt_1
Comune di Brindisi al foglio 140, particelle 36, 37, 38, 39, 47, 48, 87, 130, 131, 132, 101, 102, 103 9 Al riguardo si ritiene utile riportare stralci delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal prof. Per_4
“Preciso che tre campioni non sono assolutamente sufficienti a caratterizzare un'area così vasta” 10 Sul punto, il prof. ha ricordato che “Non esistevano referti di analisi allegate. C'erano... Ora ricordo, sì. C'era una... Per_4 Non so, una dichiarazione, qualcosa del genere, di una persona neanche credo chimico, perché non c'era neanche un timbro dell'Ordine dei Chimici, in cui si diceva che c'era evidenza di polveri di carbone. Ora non ricordo con esattezza, ma non c'erano analisi chimiche. Questo è quello che ricordo. […] Cioè era una valutazione... Non so, noi diciamo in ambito tecnico “occhiometrica”, cioè uno ad occhio dice:
“Beh, forse c'è qualcosa”. Non erano analisi chimiche”. 11 Di cui si riporta la motivazione integrale:
Pag. 14 a 16 e 104 per effetto delle dispersioni di polvere di carbone provenienti dall'attività svolta dalla centrale i Cerano. CP_2
13. Alla stregua di tali considerazioni la domanda attrice va rigettata.
14. Al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Per quanto riguarda la quantificazione dei compensi professionali si deve fare riferimento, nella specie, ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che,
a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, e relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, come puntualizzato da Cass. 10984 del 26/04/2021, con riduzione del 30% del compenso previsto per la fase istruttoria in considerazione della limitata attività svolta al riguardo (con il solo deposito delle memorie, della produzione documentale e della partecipazione all'udienza).
Secondo tale approdo ermeneutico, in caso di rigetto della domanda risarcitoria formulata con richiesta di condanna al pagamento di una somma specifica corredata dalla clausola del tipo “o della minor/maggior somma di giustizia”, il valore della controversia va considerato non già pari alla quantificazione contenuta nella domanda bensì di carattere indeterminabile.
Al riguardo, è doveroso richiamare il principio di diritto espresso: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria formulata da , Parte_1 Parte_2 [...]
, e nei confronti di Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
per assenza di prova circa la responsabilità extracontrattuale da Controparte_2 inquinamento dei terreni di proprietà attrice addebitata alla società convenuta;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_5 Parte_6
Pag. 15 a 16 favore di che liquida in € 9.738,60 a titolo di onorario, oltre Controparte_2 rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 05.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 16 a 16
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento) 1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a)
.pdf b) .rtf c) .txt d) .jpg e) .gif f) .tiff g) .xml h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti. i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h. 2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a) .zip b) .rar c)
.arj. 3 Non risultante, per vero, dalla visura attuale sintetica allegata da parte attrice. 4 Che qui si riportano integralmente: “Ritenuto necessario disporre c.t.u. perché il consulente nominato, previa descrizione dei terreni costituenti l'azienda agricola degli appellanti e la loro precisa individuazione in riferimento alla localizzazione della centrale di CP_2 Cerano:
1. avuto riguardo alle colture praticate sui terreni desumibili dai documenti in atti e dalle dichiarazioni dei testi esc ro facendo riferimento alla vocazione agricola dei predetti terreni ed eventualmente anche alle risultanze catastali, quantifichi – facendo riferimento al periodo precedente il verificarsi dell'evento dannoso lamentato dagli appellanti – il guadagno derivante dalla gestione e dall'impiego produttivo dei terreni, al netto dei costi da sostenere a vario titolo per l'attività di produzione;
2. verifichi, in condizioni di normale esercizio della attività produttiva e di normale impiego dei terreni, il valore di mercato della predetta azienda, indicando altresì quale sia l'effettivo attuale valore di mercato della stessa azienda”, come integrati “con l'ulteriore accertamento relativo alla determinazione dei costi da affrontare per provvedere alla bonifica dei terreni”. 5 A pag. 25 del loro elaborato, con la seguente puntualizzazione: “escludendosi una eventuale presenza nel terreno di ipotetici elementi di natura chimica antropicamente indotti: problematica, questa, della quale non si occupa la presente relazione”. CP_ 6 In merito al primo rilievo svolto dal CTP di i CCTTUU hanno precisato che “la Corte di Appello con il primo quesito ha chiesto di determinare, con riferimento al periodo precedente il verificarsi del danno (anno 2000 e dunque triennio di indagine 1998/2000) la entità del “… guadagno derivante dall'impiego produttivo dei terreni al netto dei costi da sostenere a vario titolo per la attività di produzione …”. Dalla lettura del quesito chiaramente si rileva che nessuna richiesta è stata formulata ai CC.TT.UU. volta ad individuare la esistenza o meno di eventuali “prove del danno”. 7 ossia “se i fondi di proprietà dei ricorrenti sono oggetto di immissioni nocive provenienti dalla centrale Enel di Cerano e se si possono riscontrare fenomeni di inquinamento nel terreno e nell'ambiente in genere”. 8 Che qui si riportano integralmente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2894/2022
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (Cod. Fisc. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(Cod. Fisc. ), (Cod. Fisc. Pt_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
) e (Cod. Fisc. ), nella qualità di eredi dei
[...] Parte_6 CodiceFiscale_6 coniugi e , rappresentati e difesi dall'Avv. e dall'avv. Persona_1 Controparte_1 Parte_2
Marcello Falcone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. in Mesagne alla via Pt_1
G. Marconi, 173 parte attrice
CONTRO
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico Molè ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Molè & Partners in Roma, Via Alessandro Serpieri, 8 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 23.01.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai germani , , e , in Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 qualità di proprietari, a titolo di successione mortis causa, dell'azienda agricola dall'area complessiva di ha 54.88.47 condotta dal 1968 al 1997/1998 dai di loro genitori e Persona_1 CP_1
Pag. 1 a 16 in Brindisi e sita alla contrada “Cefalotto” o “Cefalo Vecchio”, ricomprendente i terreni CP_1 censiti al Catasto Terreni del Comune di Brindisi al foglio 140, particelle 36, 37, 38, 39, 47, 48, 87,
130, 131, 132, 101, 102, 103 e 104 e posti vicino alla centrale Enel di Cerano, per effetto dell'inquinamento ambientale prodotto nel periodo 2000-2013 dalla centrale di Cerano CP_2 mediante la prolungata dispersione di polveri di carbone.
1.1 A fondamento della propria domanda, proposta con atto di citazione notificato il
21.09.2022, gli attori hanno dedotto il supposto giudicato interno formatosi sull'accertamento della responsabilità di ella sentenza della Corte di cassazione n. 4633/2021. CP_2
Al riguardo hanno ripercorso i vari passaggi della vicenda giudiziaria che li ha coinvolti sia in sede civile sia in sede penale dove si sono costituiti parti civili, dopo aver introdotto il giudizio in sede civile, con atto depositato per l'udienza del 12.12.2012.
1.1.1 Questi possono essere ricapitolati nel modo seguente:
- Per il giudizio civile avente a oggetto la domanda di risarcimento dei danni patiti a norma degli artt. 2050, 2043 o 844 c.c.
a) Sentenza di primo grado n. 241/2013 con cui il Tribunale di Brindisi, nel giudizio n.
RG 618/2001, ha rigettato lao domanda attrice, per assenza di prova;
b) Sentenza di secondo grado n. 576/2019 con cui la Corte d'Appello di Lecce, nel giudizio n. 884/2013, dopo aver istruito la causa con CTU, ha dichiarato l'estinzione del procedimento civile ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p. per aver gli attori trasferito la relativa azione civile in sede penale;
c) Ordinanza n. 23059/22 con cui la Corte di cassazione, nel giudizio n. RG
21460/2019, ha rigettato il ricorso per Cassazione presentato dagli odierni attori, così confermando la sentenza di estinzione pronunciata in sede di appello.
- Per il giudizio penale avente a oggetto la responsabilità penale degli imputati nella commissione del fatto di reato di cui agli artt. 110, 81, 674 prima e seconda ipotesi, 635 co. I e co.2 n.3), in relazione all'art. 625 n.7), e n.5), 639 co. I e co.2 del c.p.
a) Sentenza di primo grado n. 2282/2016 con cui il Tribunale di Brindisi, nel giudizio n.
RG 1316/2009 in cui si sono costituiti parti civili anche i germani con atto Pt_1 depositato per l'udienza del 12.12.2012, ha condannato gli imputati, in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni patiti dalle parti Controparte_2 civili costituitesi;
b) Sentenza di secondo grado n. 247/2019 con cui la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna intervenuta in primo grado;
Pag. 2 a 16 c) Sentenza n. 4633/2021 con cui la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la decisione per assenza della posizione di garanzia in capo agli imputati;
d) Sentenza n. 1721/2021, così come corretta dall'ordinanza del 07.02.2022, con cui la
Corte d'Appello di Lecce, nel giudizio di rinvio dalla Cassazione, ha assolto gli imputati per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili in precedenza intervenute.
1.2 Ciò premesso, i germani hanno concluso chiedendo il risarcimento dei danni Pt_1 patrimoniali e non patrimoniali complessivamente patiti, gli uni quantificati nella misura di €
5.532.725,31 e gli altri rimessi alla valutazione equitativa del Tribunale o, in subordine, della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, sul presupposto dell'avvenuto accertamento della responsabilità extracontrattuale di i sensi CP_2 dell'art. 2050 c.c. o dell'art. 2043 c.c. o, ancora, dell'art. 844 c.c. per i danni cagionati ai suoli limitrofi alla centrale negli anni 2000-2013 per effetto della dispersione delle polveri di carbone.
1.2.1 Con riferimento al danno-evento dell'inquinamento ambientale, gli attori hanno invocato, in particolare, le conclusioni della CTU svolta nel giudizio civile di appello, il verbale della conferenza di servizi del 02.03.2007, l'ordinanza del sindaco di Brindisi n. 18 del
28/06/2007, i dati elaborati dalla società in house del , Controparte_3 in uno ad e all' , nonché le analisi Controparte_4 Controparte_5 svolte con tracce di carbone fossile e le indagini confluite nei giudizi penali.
1.2.2 Con riferimento al danno-conseguenza, gli attori hanno richiamato, per i danni patrimoniali, le conclusioni rassegnate nella CTU depositata nel giudizio civile di appello n. R.G.
884/2013 e, per i danni non patrimoniali, le statuizioni della sentenza civile di primo grado n.
2282/2016 relative al turbamento psichico e all'immagine dell'azienda agricola, rimettendone la liquidazione alla valutazione equitativa del giudice e invocando il danno in re ipsa per il pregiudizio personale subito a causa delle immissioni nocive.
Nella specie, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, hanno chiesto il ristoro del pregiudizio derivante dalla diminuzione di redditività dei terreni subita nell'arco della seconda metà degli anni '90 e poi del tutto annullata negli anni 1997/1998 nella misura complessiva di €
5.532.725,31, “così suddivisa: a) Euro 900.480,00 (Euro 64.320,00 - reddito anno 2000 - cfr. pag. 54
CTU - moltiplicato per 14 anni - ossia fino a tutto il 2013) - oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 2000 sino a tale data pari ad Euro 112.363,31; b) Euro 411.635,00 (differenza tra valore iniziale dell'azienda agricola ed il suo valore attuale di mercato - cfr. pag. 79 CTU); c) Euro 4.108.247,00 oltre IVA (costo per la bonifica dei terreni interessati dall'inquinamento da polvere di carbone - cfr. pag. 67 CTU)”.
Pag. 3 a 16 Hanno invocato, peraltro, più volte il principio di vicinanza, precisando che i terreni dell'azienda agricola familiare erano costeggiati dal nastro trasportatore che ricongiunge il terminal di Costa morena, dove il carbone viene scaricato dalle navi e traportato su ruota, alla centrale di Cerano, risultando sostanzialmente “accerchiata” dalla centrale stessa.
1.2.3 In merito all'elemento soggettivo, gli attori hanno evidenziato, altresì, il dolo di CP_2 che ha manifestato la volontà di tenere nascosta la natura inquinante dell'attività svolta comprando sistematicamente, dal 1998 al 2009, o i frutti pendenti degli agricoltori della zona che si lamentavano dell'attività della centrale di Cerano o i terreni veri e propri prossimi alla CP_2 centrale per compensare le perdite subite dai proprietari per effetto della contaminazione del suolo e dei frutti.
1.3 A difesa di parte attrice si è ulteriormente costituito in giudizio, con comparsa depositata il 15.03.2024, anche l'avv. Falcone, riportandosi agli scritti di parte già depositati dal precedente difensore.
2. si è costituita in giudizio con comparsa del 29.11.2022, Controparte_2 eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attrice in quanto infondata, vinte le spese di lite.
2.1 Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza, la società convenuta ha indicato la competenza del Tribunale di Roma, in ragione della sede legale della convenuta stessa.
2.2 Per quanto riguarda il merito, a dedotto l'inesistenza di un giudicato sostanziale CP_2 interno, atteso che la sentenza n. 1721/2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce, sezione penale, a seguito di rinvio dalla Cassazione, ha accertato l'insussistenza del fatto di reato o, comunque, la non responsabilità degli imputati. Sul punto, ha invocato, piuttosto, gli effetti preclusivi del giudicato penale di assoluzione.
Ha chiarito, poi, che né gli attori né i terreni di proprietà degli attori sono ricompresi tra i soggetti e i suoli danneggiati.
Ha precisato che la responsabilità invocata andrebbe inquadrata nell'art. 2043 c.c., osservando che gli attori non hanno fornito, tuttavia, alcuna prova.
Al riguardo, ha evidenziato che la CTU richiamata dagli attori, ossia quella depositata nel giudizio civile di appello n. R.G. 884/2013, non ha avuto a oggetto l'individuazione di eventuali sostanze inquinanti nei terreni degli attori ma solo la quantificazione del danno emergente e del lucro cessante patito dagli attori senza che, peraltro, gli attori abbiano depositato le dichiarazioni dei redditi o abbiano indicato il tipo di colture praticate.
Ha indicato, ancora, che i danni lamentati dagli attori sarebbero riconducibili o all'ordinanza sindacale n. 18 del 18.09.2017 con cui si è vietato la coltivazione di quelle aree agricole, poi
Pag. 4 a 16 annullata dal TAR Lecce con sentenza n. 1535 del 18.06.2019, o all'inquinamento prodotto dal polo chimico Montecatini-Polymer-Enipower-Enichem, presente a Brindisi sin dal 1960, diversamente dalla centrale di Cerano entrata in funzione tra il 1991 e il 1993, che ha CP_2 contaminato l'area con metalli pesanti, come stagno, berillio, arsenico e pesticidi, estranei all'attività di lavorazione del carbone realizzata dalla centrale CP_2
3. All'esito della prima udienza sono stati concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale.
Al riguardo, il Tribunale ha autorizzato il deposito della sentenza penale irrevocabile n.
1721/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce acquisita in copia conforme, da parte attrice, in data 06.02.2024 e ha ordinato a parte attrice di ridepositare una serie di documenti non consultabili per le specifiche tecniche dei files, tempestivamente ridepositati dagli attori in data
03.04.2024.
Con ordinanza del 02.04.2024 il Tribunale ha fissato, poi, l'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo aver svolto una serie di osservazioni in merito sia all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta sia all'eccezione di giudicato avanzata da parte attrice.
Dato atto del fallimento del bonario componimento, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi;
la causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Negli scritti conclusivi, le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni, richiamando le difese già svolte in corso di causa.
In particolare, con riferimento al rideposito dei documenti ordinato dal Tribunale, ha CP_2 rilevato l'inutilizzabilità degli stessi, invocando la nullità insanabile del deposito del 03.04.2024 e, quindi, l'impossibilità per il Tribunale di rimettere in termini, peraltro d'ufficio, gli attori.
Al riguardo, gli attori hanno replicato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DM 44/2011 così come integrato e modificato dal decreto 29 dicembre 2023, n. 217, è consentito l'utilizzo del file compresso rar, utilizzato dagli attori in sede di deposito introduttivo della documentazione;
che all'inutilizzabilità ostano sia il principio di tassatività delle nullità processuali sia il principio di raggiungimento dello scopo;
che non vi è stato alcun errore nel deposito tant'è vero che i file rar risultano correttamente depositati come da ricevute di avvenuta consegna.
***
6. Prima di entrare nel merito della causa è doveroso esaminare le eccezioni preliminari di carattere processuale sollevate dalla convenuta e concernenti l'una il difetto di competenza
Pag. 5 a 16 territoriale l'altra l'inutilizzabilità e/o nullità dei documenti ridepositati da parte attrice il
03.04.2024.
6.1 L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
L'art. 20 c.p.c. individua, infatti, come foro facoltativo per le cause relative ai diritti obbligatori - tra cui è pacificamente ricompresa l'azione risarcitoria extracontrattuale - anche il tribunale del luogo in cui è sorta l'obbligazione, il quale coincide, nell'ipotesi di fatto illecito, con il locus commissi delicti, ossia con il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso lamentato da parte attrice in relazione all'azienda agricola genitoriale sita in Brindisi.
È evidente, quindi, la competenza territoriale del Tribunale adito dagli attori.
6.2 Parimenti l'eccezione di inutilizzabilità/nullità dei documenti ridepositati in data
03.04.2024 è infondata.
Parte attrice ha correttamente e tempestivamente depositato, in uno all'atto introduttivo, due blocchi di documenti in file compresso “.rar” denominati “part1” e “part2”.
Si tratta di un tipo di file compresso specificamente consentito, infatti, dal DM 44/2011 recante il
“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” e dai decreti attuativi adottati, ai sensi dell'art. 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
In particolare, il decreto contenente le “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del
Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24” del 28.12.2015 contempla espressamente, all'art. 13, comma 2, lett. b) il file “.rar”1, così come confermato dal successivo decreto del 02.08.2024.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.03.2024 il Tribunale si è accorto, tuttavia, nell'esaminare gli atti di causa, che i documenti depositati da parte attrice nel formato
Pag. 6 a 16 contemplato dalla normativa di settore risultavano non consultabili dalla piattaforma
“consolle.magistrato”, ricevendo il messaggio di errore riportato, per immagine, in nota2.
Si tratta, evidentemente, di un mero limite tecnico della piattaforma “consolle.magistrato” e non di un errore di deposito da parte attrice che, peraltro, ha documentato di aver ottenuto ricevuta di consegna del deposito introduttivo effettuato con il file “.rar”, sì da confidare nella corretta acquisizione al fascicolo telematico dei documenti depositati e nella loro consultazione da parte dei soggetti protagonisti del processo.
Per tale ragione, il Tribunale ha ordinato a parte attrice di ridepositare i documenti presenti nei files denominati “part1” e “part2” nella diversa tipologia di file compresso “.zip”, in quanto già utilizzato con successo su “consolle.magistrato”.
In ottemperanza a tale ordine, parte attrice ha poi depositato la relativa documentazione nei singoli files “.pdf”.
Non coglie nel segno, quindi, la censura mossa dalla convenuta che invoca una nullità non sanabile con sanatoria offerta d'ufficio dal Tribunale, richiamando una giurisprudenza (Cass. Civ.,
Sez. I, 16 dicembre 2020, n. 28721) che fa riferimento, invero, sia a un documento non rispettoso delle vigenti regole tecniche, mentre si è detto che il documento depositato originariamente da parte attrice era rispettoso delle regole tecniche, sia a un vizio di irregolarità, e non di nullità.
Va osservato, peraltro, che parte convenuta non ha mai contestato né in sede di costituzione né con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. né negli atti finali di non aver avuto accesso, anche lei, alla consultazione dei documenti depositati originariamente da parte attrice nel file
“.rar”, sì da vedere pregiudicato il proprio diritto di difesa. Solo nella comparsa conclusionale ha paventato questo profilo di lesione del contraddittorio, ma lo ha fatto in modo generico e 2
Pag. 7 a 16 astratto, senza lamentarsi del fatto di non aver potuto prendere visione in concreto durante il processo del contenuto di quei documenti di parte attrice.
Sembra ragionevole ritenere, quindi, che parte convenuta riuscisse a consultare i documenti, correttamente depositati dagli attori nel file “.rar”, e che solo il Tribunale non riuscisse ad aprire i relativi files per un errore tecnico risultante sulla piattaforma “consolle.magistrato”.
7. Esaurito l'esame delle eccezioni preliminari, si può ora passare al merito della controversia.
8. Preliminare e funzionale alla decisione è l'individuazione delle domande di giustizia rimesse, dagli attori, all'attenzione del Tribunale.
Al riguardo, va osservato che “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti” (tra le altre, Cass. 7467/2020). A tal fine, si deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che tale attività interpretativa sia preclusa dalle espressioni utilizzate dalle parti ed essendo, anzi, necessario prendere in esame il tenore letterale degli atti, la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio nonché il tipo di provvedimento in concreto richiesto.
8.1 Ebbene, dalla lettura degli atti parte attrice sembra che i AT abbiano Pt_1 devoluto al Tribunale la mera quantificazione dei danni patiti, quali proprietari dei terreni posti vicino alla Centrale Enel di Cerano, per effetto dell'inquinamento ambientale prodotta dalla stessa, presupponendo l'esistenza di un giudicato interno, derivante dalla sentenza penale della
Corte di Cassazione n. 4633/2021, circa la pacifica responsabilità di per i Controparte_2 danni cagionati ai suoli limitrofi alla centrale negli anni 2000-2013 per effetto della dispersione delle polveri di carbone.
Tuttavia, che un siffatto giudicato esista, che possa qualificarsi come “interno” e che discenda dalla sentenza penale della Corte di Cassazione n. 4633/2021, è questione tutt'altro che pacifica, come risulta chiaramente dalle contestazioni mosse dalla convenuta e dai rilievi già evidenziati dal
Tribunale nell'ordinanza del 02.04.2024.
Dal complessivo tenore delle difese attoree risulta, allora, che l'oggetto del presente giudizio ricomprende anche l'asserita presupposta responsabilità di CP_2
8.2 In breve, gli attori hanno chiesto (1) dichiararsi la responsabilità extracontrattuale di per i danni cagionati, ai sensi degli artt. 2050 o 2043 c.c., ai terreni di proprietà pervenuti CP_2 loro dai genitori coniugi per effetto della dispersione delle polveri di carbone Parte_7 illegittimamente proveniente, negli anni 2000-2013, dalla centrale di Cerano, anche in forza del
Pag. 8 a 16 supposto giudicato invocato, e, per l'effetto, (2) condannare al risarcimento dei danni CP_2 patrimoniali e non patrimoniali complessivamente patiti, gli uni quantificati nella misura di €
5.532.725,31 e gli altri rimessi alla valutazione equitativa del Tribunale o, in subordine, della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite.
8.3 Il tenore letterale della richiesta formulata rende evidente, invero, l'estraneità dell'art. 844 c.c. pure richiamato, atteso che trattasi di azione di natura reale di carattere inibitorio e non già di azione di carattere risarcitorio.
Gli attori non hanno chiesto, infatti, di inibire a la prosecuzione delle immissioni delle CP_2 polveri di carbone, ma si sono limitati a chiedere di condannarla al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'inquinamento derivante dall'immissione prolungata di polvero di carbone.
9. Nonostante le differenze esistenti tra gli artt. 2050 e 2043 c.c., in entrambi i casi l'elemento primo da cui prendere le mosse per far valere il diritto risarcitorio di carattere personale è l'esistenza o meno del danno-evento, ossia, nel caso di specie, dell'inquinamento dei terreni dei AT per effetto delle dispersioni di polvere di carbone provenienti Pt_1 dall'attività svolta dalla centrale i Cerano. CP_2
È noto, infatti, che, ai fini della responsabilità extracontrattuale, l'attore è tenuto a dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., prima ancora della prova della sussistenza e consistenza del danno- conseguenza con la quantificazione dei pregiudizi economici e personali lamentati, l'esistenza del danno-evento, ossia del fatto illecito individuato come causa-fonte dei pregiudizi subiti.
9.1 Nel caso di specie, i AT hanno invocato il giudicato interno discendente Pt_1 dalla sentenza penale n. 4633/2021 della Corte di cassazione a dimostrazione di tale elemento e, cioè, dell'inquinamento dei loro terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Brindisi al foglio
140, particelle 36, 373, 38, 39, 47, 48, 87, 130, 131, 132, 101, 102, 103 e 104 per effetto delle dispersioni di polvere di carbone provenienti dall'attività svolta dalla centrale i Cerano. CP_2
10. Non esiste, tuttavia, alcun giudicato interno nel senso indicato dagli attori.
In primo luogo, è chiaro che non può parlarsi di giudicato interno in processi diversi e tra parti parzialmente differenti, atteso che questo giudizio civile non costituisce affatto la prosecuzione del giudizio penale svoltosi in Corte di Cassazione.
In secondo luogo, è assai dubbio che da una sentenza di annullamento con rinvio, qual è la sentenza n. 4633/2021 invocata dagli attori, possa discendere l'efficacia di giudicato.
Invero, la sentenza di legittimità di mero annullamento con rinvio non contiene alcuna statuizione su cui possa cadere la forza vincolante del giudicato.
Pag. 9 a 16 10.1 Al più ci si dovrà rifare alla sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, ossia, nel caso di specie, alla sentenza penale irrevocabile n. 1721/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce così come corretta dall'ordinanza del 07.02.2022.
In particolare, tale sentenza manifesta l'efficacia riconosciuta dall'art. 652, comma 1, c.p.p. alle sentenze penali di assoluzione emesse all'esito del dibattimento nel giudizio civile di danno: “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”.
Orbene, la sentenza penale irrevocabile n. 1721/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce così come corretta dall'ordinanza del 07.02.2022 contiene l'accertamento del fatto che gli imputati non hanno commesso il fatto e la revoca delle statuizioni civili prima intervenute anche a favore di AT , costituitisi parte civile in sede penale con atto per l'udienza del 12.12.2012, ossia Pt_1 la revoca della condanna generica al risarcimento dei danni posta a carico degli imputati, in solido con il responsabile dalla sentenza penale di primo grado n. 2282/2016 Controparte_2
(pag. 299 e ss e, per il
PQM
, pag. 310 e ss).
Tuttavia, la forza di giudicato che può riconoscersi a tale sentenza è assai limitata.
Infatti, con la sentenza penale irrevocabile n. 1721/2021 si è solo accertato che gli imputati non hanno commesso il fatto descritto nell'imputazione.
Tale sentenza non contiene, invece, alcun accertamento in ordine all'esistenza o meno del fatto, né in positivo come preteso dagli attori né in negativo come dedotto dalla convenuta, atteso che la Corte si è limitata ad assolvere gli imputati “per non aver commesso il fatto”, e non già “perché il fatto non sussiste” (v. Cass. n. 4764 del 11/03/2016).
Neppure contiene alcun accertamento in ordine alla condotta illecita addebitata in questa sede non alle persone fisiche imputate, per il fatto dei quali è stata chiamata, nel giudizio penale, a rispondere civilmente altresì ai sensi dell'art. 185, comma 2, c.p., bensì Controparte_2 direttamente alla società Controparte_2
Non v'è, dunque, alcuna preclusione alla proposizione, svolta nel presente giudizio, della domanda risarcitoria da parte dei AT nei confronti di Pt_1 Controparte_2
11. Tale siffatta domanda va, però, rigetta per assenza di prova.
12. Come si è detto, l'elemento primo della domanda di risarcimento del danno proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale dai AT è la prova del danno-evento, prova Pt_1
Pag. 10 a 16 che non è integrata, diversamente da quanto ritenuto dagli attori, da alcun giudicato vincolante nel presente giudizio.
In assenza di giudicato è, quindi, l'attore, secondo l'ordinario criterio di riparto probatorio posto dall'art. 2697 c.c., a dover fornire la prova del fatto illecito addebitato alla convenuta.
Sono, quindi, gli attori a dover dimostrare l'inquinamento dei loro terreni censiti al Catasto
Terreni del Comune di Brindisi al foglio 140, particelle 36, 37, 38, 39, 47, 48, 87, 130, 131, 132,
101, 102, 103 e 104 per effetto delle dispersioni di polvere di carbone provenienti dall'attività svolta dalla centrale i Cerano. CP_2
Una siffatta prova non è mai stata fornita, tuttavia.
12.1 Alcun riscontro oggettivo concernente i terreni dei proprietari si rinviene dagli atti del giudizio penale e, in particolare, dalle sentenze penali.
Non v'è dubbio, invero, che, pur non potendosi invocare l'efficacia del giudicato, la sentenza penale, anche fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 651, 651bis e 652 c.p.p., ben può spiegare efficacia probatoria nel giudizio civile di danno in termini di prova atipica (v. Cass. n. 2947 del
01/02/2023) sì da essere rimessa, oltre che al vaglio critico delle parti, al prudente apprezzamento del giudice al fine di ritenere dimostrata l'esistenza della responsabilità civile del convenuto.
Dall'esame delle sentenze penali n. 2282/2016, 247/2019, 4633/2021 e 1721/2021 non risulta, però, alcuna prova di inquinamento dei terreni dei AT . Pt_1
Sebbene i AT risultino tra le parti civili costituitesi nel giudizio penale, i loro terreni Pt_1 non figurano mai, in nessuna delle sentenze penali su richiamate, come terreni oggetto dei fatti di reato ascritti agli imputati.
È vero che, come indicato nell'ordinanza del Tribunale di Brindisi, sezione penale, letta all'udienza del 14.01.2013 (v. all. alla memoria n. 3 di parte attrice), all'indicazione specifica di alcuni terreni nel capo d'imputazione formulato dalla procura può riconoscersi valenza esemplificativa e non tassativa delle condotte penalmente rilevanti loro ascritte;
ma è pur vero che, in questo giudizio, gli attori sono tenuti a provare che proprio i loro terreni sono stati danneggiati per effetto della dispersione di polveri di carbone provenienti dalla centrale di CP_2
Cerano.
E una siffatta prova non si rinviene nelle sentenze penali invocate.
12.2 Alcun riscontro oggettivo concernente i terreni dei proprietari si rinviene, poi, dagli atti del giudizio civile e, in particolare, dalle CTU svolte.
È pacifico, invero, che le prove raccolte in altro giudizio civile tra le stesse parti valgono tanto come argomenti di prova di cui all'art. 116, comma 2, c.p.c., allorquando raccolte nel giudizio estinto ai sensi dell'art. 310, comma 3, c.p.c., quanto come prove atipiche utilizzabili dal giudice in
Pag. 11 a 16 assenza di divieti di legge, per formare il proprio convincimento (v. Cass. n. 25067 del
10/10/2018 e Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008).
Dalla valutazione delle prove raccolte negli altri giudizi civili svoltisi tra le stesse parti non risulta, però, alcuna prova di inquinamento dei terreni dei AT . Pt_1
12.2.1 A tal fine, non ha alcuna efficacia dirimente, contrariamente a quanto preteso dagli attori, la CTU depositata nel giudizio civile di appello n. R.G. 884/2013 e svolta dai dott.
e (v. documento depositato, senza i relativi allegati sub n. 7 alle memorie n. 2 Per_2 Per_3 di parte attrice).
Questa ha avuto a oggetto, infatti, solo la quantificazione dei danni-conseguenza: come si evince dai quesiti rivolti ai CCTTUU4 nonché come ribadito nel corpo dell'elaborato5 e precisato dagli stessi CCTTUU nella valutazione delle osservazioni di parte6, la perizia svolta in appello non ha mai avuto a oggetto l'accertamento scientifico dell'esistenza di elementi chimici, di produzione umana provenienti nella specie dall'attività svolta da nella centrale di Cerano, inquinanti i CP_2 terreni dei AT . Pt_1
Da tale CTU non può dedursi, quindi, alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'inquinamento dei terreni degli attori a causa della dispersione di polveri di carbone provenienti dalla centrale della convenuta CP_2
12.2.2 Né alcuna efficacia probatoria può riconoscersi ai documenti solo invocati dagli attori nei loro scritti difensivi, ma mai prodotti in questo giudizio.
I AT hanno ampiamente richiamato, infatti, il verbale della conferenza di servizi del Pt_1
02.03.2007, l'ordinanza del sindaco di Brindisi n. 18 del 28/06/2007, i dati elaborati dalla società in house del , in uno ad Controparte_3 Controparte_4
e all' , nonché le analisi svolte con tracce di carbone fossile, senza
[...] Controparte_5 produrre alcuno di essi.
Pag. 12 a 16 L'assenza delle analisi indicate risulta, peraltro, particolarmente importante, in quanto rende manifesta la carenza assoluta di alcun riscontro oggettivo e scientifico circa l'inquinamento dei terreni degli attori da polveri di carbone della centrale i Cerano. CP_2
Non può sottacersi, poi, che parte attrice non ha prodotto neanche una cartografia o planimetria o una mappa generica descrittiva della posizione dei terreni e della centrale Pt_1 CP_2
12.2.3 Neppure una dimostrazione dell'inquinamento dei terreni attori risulta dalla CTU depositata nel giudizio civile di primo grado n. R.G. 618/2001 e svolta dal prof. Per_4
Sebbene questo elaborato peritale non sia mai stato depositato in questo giudizio, l'oggetto dell'indagine peritale e le conclusioni raggiunte dal prof. possono ricostruirsi (a) dalle Per_4 dichiarazioni testimoniali rese dal prof. nel giudizio penale n. 2286/2016, all'udienza del Per_4
15.04.2015 (v. allegato alla memoria n. 2 di parte attrice), (b) dalla relazione integrativa prodotta dalla convenuta (v. file .zip allegato alla comparsa di costituzione) e (c) dalla sentenza civile di primo grado n. 241/2013 (allegata da parte attrice).
Questa CTU ha avuto a oggetto proprio il danno-evento, come si evince dal quesito formulato7 e letto dall'avv. Falcone, difensore dei AT in sede penale, all'udienza del 15.04.2015. Pt_1
Le conclusioni8 raggiunte dal prof. hanno evidenziato, poi, l'assenza di inquinamento del Per_4 suolo e, quindi, di contaminazione nei punti di campionamento selezionati nel contraddittorio delle parti. E tali conclusioni sono state suffragate anche dai risultati di caratterizzazione svolti da sui campioni prelevati. CP_4
Il prof. ha osservato, infatti, che “Tutti i campioni per tutti i parametri analizzati non superavano Per_4
i valori di concentrazione soglia di contaminazione, che sono quei valori al di sopra dei quali il sito viene considerato potenzialmente contaminato e al di sotto dei quali valori il sito deve essere considerato non contaminato” (v. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15.04.2015 con l'ausilio alla memoria rappresentato dalla lettura degli atti dell'indagine peritale).
Pag. 13 a 16 Peraltro, i dubbi sollevati nel corso dell'escussione testimoniale in ordine alle modalità di campionamento risultano ultronei, atteso che il campionamento è stato effettuato su accordo delle parti, nel contraddittorio delle parti, scegliendo il numero (n. 3) e il luogo dei prelievi limitati, anche per esigenze di contenimento dei costi avanzate dagli attori in persona, al solo c.d. topsoil (ossia a 20cm dal piano di calpestio, senza arrivare fino alla falda e senza considerare l'inquinamento dell'aria).
Lo stesso prof. ha rappresentato9 delle perplessità sulle modalità di campionamento, Per_4 ritenendo non sufficienti n. 3 prelievi ma necessari almeno un centinaio di prelievi per costruire una maglia 50x50ettari, come indicato dalla normativa di settore.
Tuttavia, i AT , attori in sede civile, non hanno contestato specificamente, neanche a Pt_1 mezzo della propria CTP, né il metodo utilizzato, al contrario concordato con il CTU e il CTP di parte avversaria, né i luoghi di prelevamento né le conclusioni raggiunte, richiamando solo delle analisi di parte (mai prodotte in questo giudizio, occorre ribadirlo) prive, tuttavia, di scientificità, come precisato dal prof. e appurato dal Tribunale di Brindisi nella sentenza civile di Per_5 primo grado n. 241/201311.
In definitiva, neanche gli elementi di prova raccolti nei precedenti giudizi civili contengono la dimostrazione dell'inquinamento dei terreni dei AT censiti al Catasto Terreni del Pt_1
Comune di Brindisi al foglio 140, particelle 36, 37, 38, 39, 47, 48, 87, 130, 131, 132, 101, 102, 103 9 Al riguardo si ritiene utile riportare stralci delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dal prof. Per_4
“Preciso che tre campioni non sono assolutamente sufficienti a caratterizzare un'area così vasta” 10 Sul punto, il prof. ha ricordato che “Non esistevano referti di analisi allegate. C'erano... Ora ricordo, sì. C'era una... Per_4 Non so, una dichiarazione, qualcosa del genere, di una persona neanche credo chimico, perché non c'era neanche un timbro dell'Ordine dei Chimici, in cui si diceva che c'era evidenza di polveri di carbone. Ora non ricordo con esattezza, ma non c'erano analisi chimiche. Questo è quello che ricordo. […] Cioè era una valutazione... Non so, noi diciamo in ambito tecnico “occhiometrica”, cioè uno ad occhio dice:
“Beh, forse c'è qualcosa”. Non erano analisi chimiche”. 11 Di cui si riporta la motivazione integrale:
Pag. 14 a 16 e 104 per effetto delle dispersioni di polvere di carbone provenienti dall'attività svolta dalla centrale i Cerano. CP_2
13. Alla stregua di tali considerazioni la domanda attrice va rigettata.
14. Al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Per quanto riguarda la quantificazione dei compensi professionali si deve fare riferimento, nella specie, ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che,
a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, e relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, come puntualizzato da Cass. 10984 del 26/04/2021, con riduzione del 30% del compenso previsto per la fase istruttoria in considerazione della limitata attività svolta al riguardo (con il solo deposito delle memorie, della produzione documentale e della partecipazione all'udienza).
Secondo tale approdo ermeneutico, in caso di rigetto della domanda risarcitoria formulata con richiesta di condanna al pagamento di una somma specifica corredata dalla clausola del tipo “o della minor/maggior somma di giustizia”, il valore della controversia va considerato non già pari alla quantificazione contenuta nella domanda bensì di carattere indeterminabile.
Al riguardo, è doveroso richiamare il principio di diritto espresso: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria formulata da , Parte_1 Parte_2 [...]
, e nei confronti di Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
per assenza di prova circa la responsabilità extracontrattuale da Controparte_2 inquinamento dei terreni di proprietà attrice addebitata alla società convenuta;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Parte_5 Parte_6
Pag. 15 a 16 favore di che liquida in € 9.738,60 a titolo di onorario, oltre Controparte_2 rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 05.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 16 a 16
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento) 1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a)
.pdf b) .rtf c) .txt d) .jpg e) .gif f) .tiff g) .xml h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti. i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h. 2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a) .zip b) .rar c)
.arj. 3 Non risultante, per vero, dalla visura attuale sintetica allegata da parte attrice. 4 Che qui si riportano integralmente: “Ritenuto necessario disporre c.t.u. perché il consulente nominato, previa descrizione dei terreni costituenti l'azienda agricola degli appellanti e la loro precisa individuazione in riferimento alla localizzazione della centrale di CP_2 Cerano:
1. avuto riguardo alle colture praticate sui terreni desumibili dai documenti in atti e dalle dichiarazioni dei testi esc ro facendo riferimento alla vocazione agricola dei predetti terreni ed eventualmente anche alle risultanze catastali, quantifichi – facendo riferimento al periodo precedente il verificarsi dell'evento dannoso lamentato dagli appellanti – il guadagno derivante dalla gestione e dall'impiego produttivo dei terreni, al netto dei costi da sostenere a vario titolo per l'attività di produzione;
2. verifichi, in condizioni di normale esercizio della attività produttiva e di normale impiego dei terreni, il valore di mercato della predetta azienda, indicando altresì quale sia l'effettivo attuale valore di mercato della stessa azienda”, come integrati “con l'ulteriore accertamento relativo alla determinazione dei costi da affrontare per provvedere alla bonifica dei terreni”. 5 A pag. 25 del loro elaborato, con la seguente puntualizzazione: “escludendosi una eventuale presenza nel terreno di ipotetici elementi di natura chimica antropicamente indotti: problematica, questa, della quale non si occupa la presente relazione”. CP_ 6 In merito al primo rilievo svolto dal CTP di i CCTTUU hanno precisato che “la Corte di Appello con il primo quesito ha chiesto di determinare, con riferimento al periodo precedente il verificarsi del danno (anno 2000 e dunque triennio di indagine 1998/2000) la entità del “… guadagno derivante dall'impiego produttivo dei terreni al netto dei costi da sostenere a vario titolo per la attività di produzione …”. Dalla lettura del quesito chiaramente si rileva che nessuna richiesta è stata formulata ai CC.TT.UU. volta ad individuare la esistenza o meno di eventuali “prove del danno”. 7 ossia “se i fondi di proprietà dei ricorrenti sono oggetto di immissioni nocive provenienti dalla centrale Enel di Cerano e se si possono riscontrare fenomeni di inquinamento nel terreno e nell'ambiente in genere”. 8 Che qui si riportano integralmente: