Articolo 31 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
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3 settembre 1862
Art. 31.

Sara' unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

Le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862