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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2024, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N.R.G. 305/2022
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 07/03/2024, alle ore 10:59, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. LUNGHI ALBERTO ERNESTO;
Parte_1
Per l'avv. Caravelli in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta Controparte_1 dele nza ed acquisita agli atti. L'avv. Lunghi insiste per la discussione della causa. CP_ Non aderisce alla rideterminazione di non avendo istruzioni dal cliente in tal senso. Discute la causa, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. L'avv. Caravelli discute la causa, insiste per la condanna del ricorrente al pagamento di € 4.682,53 come CP_ sanzione rideterminata da Insiste per il rigetto del ricorso. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 305/2022 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LUNGHI Parte_1 C.F._1 esso il e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 6 del d.lgs. n. 150/2011, 22 della L. n. 689/1981, 414 c.p.c., depositato in data 01.07.2022,
, in proprio e quale legale rappresentante della società ha Parte_1 Controparte_2 promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' Controparte_3
n. OI-000121245 (prot. 4905-16-05.2022.0132847), ricevuta in data 03.06.2022, che ha ingiunto
[...] CP_1 al ricorrente di pagare l'importo di complessivi € 23.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre € 6,60 per spese di notifica, di cui agli atti di accertamento datati entrambi 2.05.2017 (prot. nn. 4905.02.05.2017.0055300 e CP_1
4905.02.05.2017.0055301), che imputavano al ricorrente l'omesso pagamento dell'importo di € 29.339,00, a titolo di saldo Uniemens, per il periodo dal mese di luglio al mese di novembre dell'anno 2012 e di € 8.450,37 per importo quote non versate, in relazione allo stesso periodo.
Tanto premesso, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione di entrambi gli atti di accertamento presupposto dell'ordinanza ingiunzione opposta, asseritamente notificati in data 14.6.2017. Su tale presupposto, ha domandato che venisse dichiarata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000121245, aggiungendo che nell'anno 2017 non avrebbe più ricoperto il ruolo di legale rappresentante della società
Parte_2
Si è ritualmente costituito in giudizio , adducendo della Controparte_4
1 legittimità dell'ordinanza ingiunzione dell'importo preteso, contestando le avverse deduzioni. ha aggiunto della depenalizzazione intercorsa con il d.lgs. n. 8/2016 e della possibilità del pagamento CP_1 in misura ridotta della sanzione ex art. 16 L. n. 689/1981; ha richiamato gli artt. 11, 16 della L. n. 689/1981; ha ritenuto gli importi non prescritti, adducendo delle risultanze del modello Uniemens.
Ha, infine, concluso per il rigetto integrale dell'opposizione. CP_ In corso di causa ha provveduto alla rettifica dell'importo preteso a titolo di sanzione amministrativa, rideterminandolo in € 4.682,53 (v. provvedimento dep. in data 15.02.2024).
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione ed udite le conclusioni delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con un unico motivo di censura, il ricorrente assume la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Giova, però, sottolineare che l'atto di accertamento della violazione del 02.05.2017, prot. CP_1
4905.02/05/2017.0055300 risulta regolarmente notificato al ricorrente in data 22.06.2017 per ritiro del plico. produce la cartolina di ricevimento con la sottoscrizione ed il timbro di recante la data CP_1 CP_5 del 22.06.2017.
La notificazione deve dirsi perfezionata a quella data.
L'accertamento riguarda l'omesso versamento dei contributi relativo all'anno 2012, periodo nel quale il ricorrente risulta, per stessa ammissione (si veda la visura storica prodotta sub doc. n. 3 fasc. ric.), legale rappresentante della società e non il differente anno 2017, che invece riguarda la notificazione dell'avviso di accertamento.
È documentale che l'atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 protocollato in data 02.05.2017 abbia ad oggetto la contribuzione dei mesi dell'anno 2012 (da luglio a novembre) e che sia l'atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La contribuzione dovuta per i mesi da luglio a novembre dell'anno 2012 risulta adeguatamente documentata dall' resistente, che ha fornito prova della sussistenza ed ammontare del debito (si vedano i modelli CP_3
Uniemens per i mesi indicati, docc. da 3 a 6 compresi).
Tanto si ritiene sufficiente per il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando CP_ il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. in base all'importo per come rideterminato da
2 con provvedimento di rettifica e pertanto lo scaglione della controversia, la natura della causa, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 7 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 07/03/2024, alle ore 10:59, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. LUNGHI ALBERTO ERNESTO;
Parte_1
Per l'avv. Caravelli in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta Controparte_1 dele nza ed acquisita agli atti. L'avv. Lunghi insiste per la discussione della causa. CP_ Non aderisce alla rideterminazione di non avendo istruzioni dal cliente in tal senso. Discute la causa, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. L'avv. Caravelli discute la causa, insiste per la condanna del ricorrente al pagamento di € 4.682,53 come CP_ sanzione rideterminata da Insiste per il rigetto del ricorso. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 305/2022 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LUNGHI Parte_1 C.F._1 esso il e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 6 del d.lgs. n. 150/2011, 22 della L. n. 689/1981, 414 c.p.c., depositato in data 01.07.2022,
, in proprio e quale legale rappresentante della società ha Parte_1 Controparte_2 promosso opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' Controparte_3
n. OI-000121245 (prot. 4905-16-05.2022.0132847), ricevuta in data 03.06.2022, che ha ingiunto
[...] CP_1 al ricorrente di pagare l'importo di complessivi € 23.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre € 6,60 per spese di notifica, di cui agli atti di accertamento datati entrambi 2.05.2017 (prot. nn. 4905.02.05.2017.0055300 e CP_1
4905.02.05.2017.0055301), che imputavano al ricorrente l'omesso pagamento dell'importo di € 29.339,00, a titolo di saldo Uniemens, per il periodo dal mese di luglio al mese di novembre dell'anno 2012 e di € 8.450,37 per importo quote non versate, in relazione allo stesso periodo.
Tanto premesso, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione di entrambi gli atti di accertamento presupposto dell'ordinanza ingiunzione opposta, asseritamente notificati in data 14.6.2017. Su tale presupposto, ha domandato che venisse dichiarata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000121245, aggiungendo che nell'anno 2017 non avrebbe più ricoperto il ruolo di legale rappresentante della società
Parte_2
Si è ritualmente costituito in giudizio , adducendo della Controparte_4
1 legittimità dell'ordinanza ingiunzione dell'importo preteso, contestando le avverse deduzioni. ha aggiunto della depenalizzazione intercorsa con il d.lgs. n. 8/2016 e della possibilità del pagamento CP_1 in misura ridotta della sanzione ex art. 16 L. n. 689/1981; ha richiamato gli artt. 11, 16 della L. n. 689/1981; ha ritenuto gli importi non prescritti, adducendo delle risultanze del modello Uniemens.
Ha, infine, concluso per il rigetto integrale dell'opposizione. CP_ In corso di causa ha provveduto alla rettifica dell'importo preteso a titolo di sanzione amministrativa, rideterminandolo in € 4.682,53 (v. provvedimento dep. in data 15.02.2024).
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione ed udite le conclusioni delle parti, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con un unico motivo di censura, il ricorrente assume la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Giova, però, sottolineare che l'atto di accertamento della violazione del 02.05.2017, prot. CP_1
4905.02/05/2017.0055300 risulta regolarmente notificato al ricorrente in data 22.06.2017 per ritiro del plico. produce la cartolina di ricevimento con la sottoscrizione ed il timbro di recante la data CP_1 CP_5 del 22.06.2017.
La notificazione deve dirsi perfezionata a quella data.
L'accertamento riguarda l'omesso versamento dei contributi relativo all'anno 2012, periodo nel quale il ricorrente risulta, per stessa ammissione (si veda la visura storica prodotta sub doc. n. 3 fasc. ric.), legale rappresentante della società e non il differente anno 2017, che invece riguarda la notificazione dell'avviso di accertamento.
È documentale che l'atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 protocollato in data 02.05.2017 abbia ad oggetto la contribuzione dei mesi dell'anno 2012 (da luglio a novembre) e che sia l'atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La contribuzione dovuta per i mesi da luglio a novembre dell'anno 2012 risulta adeguatamente documentata dall' resistente, che ha fornito prova della sussistenza ed ammontare del debito (si vedano i modelli CP_3
Uniemens per i mesi indicati, docc. da 3 a 6 compresi).
Tanto si ritiene sufficiente per il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando CP_ il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. in base all'importo per come rideterminato da
2 con provvedimento di rettifica e pertanto lo scaglione della controversia, la natura della causa, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 7 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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