TAR Milano, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2176
TAR
Decreto cautelare 24 dicembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 14 e 17 D.Lgs. 175/2016 e direttive UE; carenza istruttoria; travisamento e sviamento

    La Corte ha ritenuto che le censure relative alla natura privatistica dello statuto e del regolamento non potessero essere accolte, in quanto la società è disciplinata dal D.Lgs. 175/2016. Tuttavia, le censure relative alla sostenibilità finanziaria per l'acquisto delle azioni sono state ritenute di competenza del Giudice contabile. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a causa dell'adozione di un nuovo atto (delibera n. 57/2025) che ha rinnovato l'espressione della funzione amministrativa.

  • Rigettato
    Carenza motivazionale

    La Corte ha ritenuto che le censure relative alla sostenibilità finanziaria dell'acquisto delle azioni fossero di competenza del Giudice contabile. Le altre censure relative alla convenienza economica e al PEF sono state ritenute infondate nel merito, in quanto il Comune ha adeguatamente motivato la sua scelta dopo il parere della Corte dei Conti.

  • Rigettato
    Violazione artt. 14 e 17 D.Lgs. 201/2022 e art. 3 L. 241/90

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito, rientrando nella discrezionalità tecnica del Comune la scelta degli strumenti istruttori.

  • Rigettato
    Costi superiori rispetto alla gestione attuale

    La censura è stata ritenuta infondata nel merito, in quanto il Comune ha adeguatamente motivato la sua scelta dopo il parere della Corte dei Conti.

  • Rigettato
    Asseverazione PEFA priva di rilevanza esterna

    La censura è stata ritenuta infondata, in quanto l'asseverazione contiene tutti i riferimenti richiesti dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 201/2022.

  • Rigettato
    Violazione artt. 14 e 17 D.Lgs. 175/2016 e direttive UE; carenza d'istruttoria; travisamento e sviamento

    La Corte ha ritenuto che le censure relative alla mancanza del controllo analogo congiunto fossero infondate, poiché le definizioni dell'art. 2, commi 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 175/2016 non sono applicabili alle società in house. La giurisprudenza ha confermato la legittimità del controllo analogo congiunto tramite organi collegiali che deliberano a maggioranza. Il diritto di recesso non incide sul profilo pubblicistico del controllo analogo.

  • Rigettato
    Partecipazione pulviscolare del Comune di Pogliano Milanese

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché non esistono norme che prevedano una quota minima di partecipazione per esercitare il controllo analogo e la giurisprudenza ha affermato che la partecipazione pulviscolare non incide sul modello in house. L'art. 9 bis dello statuto prevede parità di voto indipendentemente dalla quota.

  • Rigettato
    Organi decisionali non composti dai rappresentanti di tutti i Comuni affidanti

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché la giurisprudenza ha confermato la validità di organi speciali come il Comitato per il controllo analogo, a condizione che ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità. Le previsioni statutarie e regolamentari sono conformi ai parametri del controllo analogo congiunto.

  • Rigettato
    Assemblea non tenuta a recepire le delibere del Comitato

    La censura è stata ritenuta infondata, poiché le direttive del Comitato sono vincolanti e l'approvazione preventiva degli atti essenziali è necessaria per la loro efficacia. Il voto del singolo socio non ha rilievo sull'esercizio del controllo analogo.

  • Rigettato
    Amministratori potrebbero sottrarsi alle direttive del Comitato

    La censura è stata ritenuta infondata, in quanto l'assemblea ha un potere di mero accertamento della decadenza degli amministratori per ingiustificata inosservanza delle direttive del Comitato. La decadenza opera ex lege.

  • Rigettato
    Art. 9 ter Statuto non configura controllo analogo sugli obiettivi strategici

    La censura è stata ritenuta infondata, poiché l'art. 9 ter riconosce facoltà ai singoli Comuni limitatamente all'organizzazione e gestione del servizio di loro esclusiva attinenza, senza pregiudizio per gli altri soci. Il controllo analogo congiunto spetta al Comitato.

  • Rigettato
    Convenienza economica dell'affidamento

    Le censure sono state ritenute infondate. Il Comune ha adeguatamente motivato la sua scelta dopo il parere della Corte dei Conti, evidenziando le criticità del mercato e la convenienza del modello in house. Le comparazioni effettuate non risultano irragionevoli o illogiche.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 bis D.L. 138/2011

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché l'obbligo di accantonamento non è una condizione per l'affidamento in house e il termine per l'accantonamento nel primo bilancio utile non era ancora scaduto.

  • Rigettato
    Contestazione ulteriori considerazioni nella Relazione (Parte A e B)

    La censura è stata ritenuta infondata, poiché la ricorrente sovrappone le proprie valutazioni a quelle legittimamente operate dal Comune, richiedendo inammissibilmente al giudice di sostituirsi all'amministrazione nella valutazione economica.

  • Rigettato
    Violazione art. 31 D.Lgs. 201/2022

    La censura è stata ritenuta infondata, poiché la violazione del termine di stand still non comporta l'inefficacia o l'invalidità del contratto.

  • Rigettato
    Inefficacia del contratto per illegittimità degli atti presupposti

    La richiesta è stata respinta in quanto i ricorsi avverso gli atti presupposti sono stati rigettati o dichiarati improcedibili/inammissibili.

  • Inammissibile
    Invalidità derivata e errata base giuridica

    La censura è stata ritenuta infondata in quanto manca la presupposta illegittimità delle deliberazioni. È inoltre inammissibile in quanto rivolta avverso un atto non più efficace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2176
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2176
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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