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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TT AN, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1846/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200009298635501 MIGLIORAM.FOND. 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte le cartelle in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ha richiesto il pagamento delle quote consortili e di miglioramento fondiario per gli anni indicati in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si è costituito in giudizio il Consorzio n. 8 di Ragusa avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 21.1.26.
Il ricorso è tempestivo e fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.
Merita adesione nei termini che seguono l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, non evincendosi dalla cartella opposta -costituente, secondo deduzione incontestata della parte ricorrente, il primo atto attraverso il quale l'ente impositore ha fatto valere la pretesa per cui si procede- le ragioni giuridiche del credito, in difetto di prova e di determinazione dei criteri delle prestazioni di cui avrebbe beneficiato la proprietà fondiaria della società.
Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 30039/2018), l'atto impositivo, per assicurare un efficace contraddittorio con il contribuente, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio pone a base della pretesa impositiva.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico (la cui esistenza non è stata provata dall'Amministrazione su cui incombeva l'onere probatorio) che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultimo atto l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, imposto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente.
Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono al ricorrente di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa.
Nel caso in esame, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati in cartella, sia avuto riguardo alla mancata allegazione della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito al contribuente di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo allo stesso di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa. In particolare dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti dalla ricorrente nello specifico dalle pretese opere di bonifica così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente rilevato che “In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo è costituito da un beneficio specifico, immediato e diretto o anche solo potenziale ed indiretto, che può essere generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, ma che deve tradursi in un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere e con la loro manutenzione e non può consistere nel miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità della zona o dell'aria.” (Cass.
Sentenza n. 24066 del 12/11/2014).
Tale orientamento ha ricevuto di recente autorevole conferma con recentissima pronuncia della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”, rimarcando come “l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica”, e che dunque
“Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica” (Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2018).
Peraltro “Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (in tal senso Cass.
11722/2010)” (Cass. Ordinanza n. 17759 del 03.07.2019).
Quanto all'onere della prova del beneficio ricevuto dal singolo fondo, già le SS.UU. hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell' “an” del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010)” (Cass. 9511/2018).
Invero le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 10722 del 14.05.2010 hanno statuito che l'inclusione di un terreno all'interno del perimetro di contribuzione se può essere sufficiente ai fini dell'an debeatur, postula comunque ai fini del quantum l'esigenza che venga provata la congruità di quanto preteso in pagamento con la precisa indicazione del vantaggio diretto derivante al consorziato dalle opere esistenti.
Da ultimo sul difetto di motivazione: cfr. Cassazione civile sez. trib., 16/02/2025, (ud. 24/10/2024, dep.
16/02/2025), n.3917.
Per un precedente conforme di quest Corte fra le stesse parti: cfr. sentenza n. 1322/25.
In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra la cartella di pagamento deve essere annullata, rimanendo assorbita ogni altra doglianza o rilievo.
Non sussiste, in conclusione, nel caso in esame alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, ragione per cui tutti i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna le parti intimate , in solido, a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che ha reso le prescritte dichiarazioni.
Così deciso in Ragusa in data 21.1.26. Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TT AN, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1846/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720200009298635501 MIGLIORAM.FOND. 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte le cartelle in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ha richiesto il pagamento delle quote consortili e di miglioramento fondiario per gli anni indicati in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si è costituito in giudizio il Consorzio n. 8 di Ragusa avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 21.1.26.
Il ricorso è tempestivo e fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.
Merita adesione nei termini che seguono l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato, non evincendosi dalla cartella opposta -costituente, secondo deduzione incontestata della parte ricorrente, il primo atto attraverso il quale l'ente impositore ha fatto valere la pretesa per cui si procede- le ragioni giuridiche del credito, in difetto di prova e di determinazione dei criteri delle prestazioni di cui avrebbe beneficiato la proprietà fondiaria della società.
Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 30039/2018), l'atto impositivo, per assicurare un efficace contraddittorio con il contribuente, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio pone a base della pretesa impositiva.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico (la cui esistenza non è stata provata dall'Amministrazione su cui incombeva l'onere probatorio) che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultimo atto l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, imposto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente.
Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono al ricorrente di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa.
Nel caso in esame, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati in cartella, sia avuto riguardo alla mancata allegazione della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito al contribuente di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo allo stesso di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa. In particolare dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti dalla ricorrente nello specifico dalle pretese opere di bonifica così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente rilevato che “In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo è costituito da un beneficio specifico, immediato e diretto o anche solo potenziale ed indiretto, che può essere generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, ma che deve tradursi in un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere e con la loro manutenzione e non può consistere nel miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità della zona o dell'aria.” (Cass.
Sentenza n. 24066 del 12/11/2014).
Tale orientamento ha ricevuto di recente autorevole conferma con recentissima pronuncia della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”, rimarcando come “l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica”, e che dunque
“Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica” (Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2018).
Peraltro “Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (in tal senso Cass.
11722/2010)” (Cass. Ordinanza n. 17759 del 03.07.2019).
Quanto all'onere della prova del beneficio ricevuto dal singolo fondo, già le SS.UU. hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell' “an” del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010)” (Cass. 9511/2018).
Invero le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 10722 del 14.05.2010 hanno statuito che l'inclusione di un terreno all'interno del perimetro di contribuzione se può essere sufficiente ai fini dell'an debeatur, postula comunque ai fini del quantum l'esigenza che venga provata la congruità di quanto preteso in pagamento con la precisa indicazione del vantaggio diretto derivante al consorziato dalle opere esistenti.
Da ultimo sul difetto di motivazione: cfr. Cassazione civile sez. trib., 16/02/2025, (ud. 24/10/2024, dep.
16/02/2025), n.3917.
Per un precedente conforme di quest Corte fra le stesse parti: cfr. sentenza n. 1322/25.
In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra la cartella di pagamento deve essere annullata, rimanendo assorbita ogni altra doglianza o rilievo.
Non sussiste, in conclusione, nel caso in esame alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, ragione per cui tutti i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna le parti intimate , in solido, a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che ha reso le prescritte dichiarazioni.
Così deciso in Ragusa in data 21.1.26. Il Pres. Giud. Mon.