Sentenza breve 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 17/02/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2025, proposto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro tempore , il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti e Palma Ambiente S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
di AM IE, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a.:
- della nota assunta al protocollo generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento al n. 0014604 del 17.09.2025, avente ad oggetto: " Rif. 0027794/2025 - RICHIESTA DI ACCESSO ATTI ", trasmessa a mezzo p.e.c., in data 17.09.2025, nella parte in cui il Comune di Palma di Montechiaro ha parzialmente negato l'accesso agli atti richiesto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento con istanza di accesso del 09.09.2025;
- della nota protocollo n. 248 del 16.09.2025, avente ad oggetto: " riscontro istanza di accesso agli atti (nota prot. n. 14044 del 09.09.2025) ", con cui il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti ha negato l'accesso agli atti richiesto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento con istanza di accesso del 09.09.2025;
- della nota assunta al protocollo generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento al n. 0014602 del 17.09.2025, avente ad oggetto: " PROT. N. 0000860/2025-ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI - NOTA PROT. N. 824/2025 ", con cui la società Palma Ambiente s.r.l. ha negato l'accesso agli atti richiesto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento con istanza di accesso del 09.09.2025 il cui contenuto verrà appresso precisato;
nonché per l'emanazione
nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, della Palma Ambiente s.r.l. di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall'Amministrazione odierna ricorrente con l'istanza di accesso sopra indicata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la produzione documentale di parte ricorrente dell’11.12.2025;
Vista la domanda di dichiarazione di cessata materia del contendere depositata da parte ricorrente il 9.1.2026;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa LE AT e udito il difensore per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente espone di aver presentato il 9.9.2025 istanza di accesso procedimentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, indirizzata alle parti intimate quali resistenti e finalizzata ad ottenere “ copia della documentazione dalla quale possa evincersi che il Dott. RO è attualmente titolare di incarichi presso gli enti di indirizzo (Comune di Palma di Montechiaro, Consorzio Tre Sorgenti e Palma Ambiente s.r.l.) o conferiti dagli stessi ”. Nella stessa istanza parte ricorrente ha rappresentato il proprio interesse concreto e attuale all’accesso procedimentale in ragione del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Agrigento, da parte del controinteressato nei confronti della parte ricorrente per “ l’annullamento e la disapplicazione della sequela di atti amministrativi finalizzati al procedimento di nomina del nuovo Segretario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ”.
2. Le parti intimate quali resistenti non si sono costituite in giudizio, tuttavia in data 11.12.2025 parte ricorrente ha depositato i tre atti di riscontro alla richiesta di accesso citata, tutti datati 14.10.2025, provenienti rispettivamente dal Comune di Palma di Montechiaro, dal Consorzio Tre Sorgenti e dalla Palma Ambiente s.r.l..
3. Il Collegio, riscontrando che la pretesa di parte ricorrente può dirsi pienamente soddisfatta, non può che pronunciarsi nel merito dichiarando cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza virtuale tra le parte ricorrente e parti resistente, responsabili in solido del tardivo riscontro alla richiesta di accesso. Le spese devono, invece, essere dichiarate irripetibili nei confronti del controinteressato non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna le tre parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano a favore di parte ricorrente nel complessivo importo di euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Spese irripetibili nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ED RI, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
LE AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AT | ED RI |
IL SEGRETARIO