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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/07/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 631 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA ( ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
li Avv.ti Prof. Flavio Vincenzo Ponte e Patrizia Clausi, elettivamente domiciliata presso lo Studio Ponte, in Cosenza (87100), alla via A. De Filippis, 26 appellante
E
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido De P.IVA_1
Santis, giusta delibera enerale e procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Roma, Via di Sant'Angela Merici n. 96, è elettivamente domiciliato appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Inquadramento nella categoria DS
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < presente ricorso, annullare e/o riformare la sentenza n. 2137/2023 pubblicata in data 20/12/2023 e comunicata via pec in pari data, resa nel procedimento RG n. 18/2023 dal Tribunale di Cosenza – in funzione di Giudice del Lavoro – e, per l'effetto, accogliere le richieste già avanzate in I grado, da intendersi oggi riproposte e di seguito integralmente trascritte (previo espletamento dell'attività istruttoria, completamente omessa in I grado): Voglia codesto On.le Giudice, giusta l'esposizione che precede: Accertare e dichiarare che la Dott.ssa sin dal 2011 svolge funzioni di Pt_1
Collaboratore professionale - Assistent sperto categoria “DS” del CCNL
1 Comparto Sanità applicabile per l , nonché Controparte_1 funzioni di Case Manager nel Per Tumori Femminili, oggi inserito nella Breast Unit;
nel Servizio Sociale dell
[...]
, all'interno della attività di Continuità Assiste Controparte_1
Interruzione Volontaria di Gravidanza e, quindi, accertare e dichiarare il suo diritto alle differenze retributive sì come maturate, nonché alla indennità di funzione professionista esperto, oltre accessori;
Condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro te Controparte_1 differenze retributive sì come descritte in narrativa e maturate sin dal 2011 (ovvero dalla diversa data che sarà individuata in corso di causa), in favore della ricorrente della somma di € 46.809,22 ovvero in quella (maggiore e/o minore) che sarà determinata/calcolata in corso di causa (eventualmente ricorrendo a CTU), oltre accessori;
Condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro te Controparte_1 pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, oltre IVA e CPA e rimb. forf. da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori costituiti…>>; per l'appellata: <<…Rigettare l'appello proposto dalla Dott.ssa Parte_1
con conseguente integrale conferma della Sentenza
[...] di tutte le domande originariamente formulate dalla ricorrente/appellante nei confronti della Controparte_1 perché infondate, sia in fatto che in diritto, tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore della controversia (che è pari ad Euro 46.809,00 oltre oneri accessori, corrispondente all'importo effettivamente richiesto nelle conclusioni del ricorso, e non “indeterminabile”, come erroneamente indicato in calce allo stesso, ai soli fini del pagamento del C.U.)…>>. FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<Con ricorso ritualmente notificato conveniva davanti a Parte_1 questo Giudice l sso di lavorare alle Controparte_1 dipendenze della nquadramento nella categoria D livello 2 CCNL Comparto Sanità, esponeva che dall'anno 2011 ha sempre svolto mansioni di collaboratore professionale - assistente sociale esperto con funzioni di Case Manager nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dei Tumori Femminili (inserito nella Breast Unit) e nel Servizio Sociale dell
[...]
, all'interno delle attività di Continuità Assisten Controparte_1 di Gravidanza, di fatto disimpegnando compiti rientranti nella categoria D livello DS del CCNL Sanità Pubblica. Richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, così concludeva:
2 “Accertare e dichiarare che la Dott.ssa sin dal 2011 svolge funzioni di Pt_1
Collaboratore professionale - Assistente erto 1 categoria “DS” del CCNL Comparto Sanità applicabile per l , nonché Controparte_1 funzioni di Case Manager nel Perc Tumori Femminili, oggi inserito nella Breast Unit;
nel Servizio Sociale dell
[...]
, all'interno della attività di Continuità Assisten Controparte_1
di Gravidanza e, quindi, accertare e dichiarare il suo diritto alle differenze retributive sì come maturate, nonché alla indennità di funzione professionista esperto, oltre accessori”; condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tem Controparte_1 pagamento, a titolo di differenze retributive sì come descritte in narrativa e maturate sin dal 2011 (ovvero dalla diversa data che sarà individuata in corso di causa), in favore della ricorrente della somma di € 46.809,22 ovvero in quella (maggiore e/o minore) che sarà determinata/calcolata in corso di causa (eventualmente ricorrendo a CTU), oltre accessori ”. Si costituiva la convenuta l , in via preliminare sollevando eccezione di Controparte_1 parziale prescrizione dei crediti azionati. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 12.12.2023, la parte convenuta in data 11.12.2023>>.
§3 Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, accolta l'eccezione di parziale prescrizione con riferimento alle differenze retributive maturate fino al 15.03.2018, rigetta il ricorso, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<… secondo il contratto collettivo appartengo alla categoria livello D “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. “Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e 6 responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. Ebbene, tenuto conto delle riportate declaratorie è da escludere che le mansioni descritte in ricorso possano sussumersi nella declaratoria del livello DS. Parte attrice, infatti, si limita a descrivere i compiti disimpegnati dal 2011, ma non assume in alcun modo che nello svolgimento di tali compiti abbia agito con
“autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di
3 direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. La ricorrente, che non ha operato una chiara comparazione tra le mansioni descritte in ricorso e la declaratoria del livello DS, ha, infatti, chiesto di provare le seguenti circostanze:
“1) La Dott.ssa ad oggi è l'unica Assistente Sociale dei Presidi Pt_1 CP_1
“Annunziata” Barbara di Rogliano” – “Mariano Santo”
[...]
;
2. La ricorrente ha il compito di progr Controparte_1 ervizi diretti alla persona, avuto riguardo del relativo stato di salute di ciascuno;
3. La Dott.ssa con discrezionalità ed Pt_1 autonomia segnala e promuove l'attivazione cedura di Valutazione Multi-Dimensionale (VMD) da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica, per il ricovero dei pazienti in strutture residenziali pubbliche o private convenzionate sul territorio;
4. La ricorrente, per la parte di competenza propria del Servizio Sociale Professionale, è stata nominata e svolge il ruolo di Case Manager per i profili connessi all'applicazione della Legge 194/78 sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza;
5. Dal 2011 la Dott.ssa è Case Manager nell'ambito del Pt_1
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (d'ora in avanti, PDTA) dei tumori femminili - oggi inserito nella Breast Unit;
6. In tale veste funge da raccordo tra i vari step diagnostico-terapeutici e offre supporto alla paziente e ai suoi familiari;
7. Quale Case Manager del PDTA dei tumori femminili la Dott.ssa gestisce Pt_1 le prenotazioni di esami ed interventi per le pazienti inseri TA;
ne acquisisce gli esiti;
interviene al fine di facilitare il coordinamento tra i differenti piani di trattamento con gli specialisti di riferimento;
provvede alla registrazione dei dati relativi alla corretta tenuta delle schede-paziente indispensabili per la verifica periodica degli indicatori di qualità del PDTA;
8. La ricorrente collabora con i Responsabili del CUP e del Ticket e dell'Archivio aziendale, nonché delle Controparte_2
[...] Controparte_3 [...] iene individuata quale Cas CP_4 Pt_1 demandata l'intera gestione del percorso di assistenza, con il compito di seguire l'intero percorso individuale di cura della paziente con carcinoma della mammella. 10. Sin dal 2018, in aggiunta alle attività proprie del Case Manager ha svolto anche quelle del Data Manager, curando la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti alle attività del PDTA;
11. Nell'ambito del Bed Management la Dott.ssa offre supporto alla dimissione per i casi sociali e sociosanitari, Pt_1 fungend egamento operativo con l'Unità Valutativa Geriatrica (UVG) ospedaliera e le RSA;
12. Nella gestione dei pazienti che necessitano di Dimissione Protetta, la Dott.ssa ha curato la predisposizione di una scheda di accesso Pt_1 ai servizi territoriali atta ad accelerare i tempi di dimissione ospedaliera dei pazienti rispetto alle altre richieste territoriali. 13. La ricorrente svolge le attività descritte nei capitoli che precedono, in autonomia, senza alcun affiancamento;
14. La Dott.ssa svolge tali attività attraverso l'interlocuzione costante con i Pt_1 servizi sul territorio, con cui ha creato un rapporto di collaborazione realizzando di fatto una rete di servizi sociosanitari integrati. 15. La ricorrente dispone di ampia discrezionalità nella gestione dell'intero Servizio Sociale afferente
4 all a lei affidato in via esclusiva”. Ebbene, rilevata Controparte_1 la articolate nei capitoli di prova (non è precisato se l'autonomia e la discrezionalità che connotano l'attività della lavoratrice siano di natura operativa o meramente esecutiva) la ricorrente non deduce che l'autonomia con la quale svolge i propri compiti comporta anche responsabilità dei “risultati conseguiti” (ammesso che dall'attività conseguano risultati); non deduce e, anzi, nega di svolgere “funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane”, essendo l'unica assistente sociale dei Presidi Ospedalieri “Annunziata” – “Santa Barbara di Rogliano” – “Mariano Santo” dell e non essendo evidentemente ipotizzabile che Controparte_1 coordini l'attività di professionalità più elevate. Rileva, inoltre, il Tribunale che i compiti relativi alla gestione delle prenotazioni di esami e degli interventi per le pazienti inserite nel PDTA e all'acquisizione dei relativi esiti, alla registrazione dei dati relativi alla corretta tenuta delle schede-paziente, alla cura, alla raccolta e all'elaborazione dei dati inerenti le attività del PDTA, alla predisposizione di una scheda di accesso ai servizi territoriali atta ad accelerare i tempi di dimissione ospedaliera dei pazienti, e, ancora, alla cura della raccolta e all'elaborazione dei dati inerenti le attività del PDTA possano implicare quell'ampia discrezionalità operativa di cui parla la declaratoria del livello DS. Le mansioni descritte in ricorso, pertanto, sono pienamente in linea con la declaratoria della categoria D in atto riconosciuta, riferita ai “lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”….>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che la censura: Parte_1
1) laddove il Tribunale ha ritenuto f scrizione ancorché la stessa risulti essere stata articolata da controparte in modo del tutto generico:
<<… Com'è noto, la prescrizione deve essere eccepita in modo specifico e puntuale, con particolari riferimenti ai presupposti fattuali e giuridici per la sua applicazione. Controparte si limita a citare una data e null'altro aggiunge…>>;
2) per avere omesso di valutare tutti gli elementi in fatto da lei offerti, tali da consentire la riconduzione delle attività allegate e di fatto svolte alla declaratoria prevista per il Livello DS rivendicato, quali peraltro confermati dalla documentazione in atti;
3) nella parte in cui ha ritenuto di non ammettere le istanze istruttorie formulate in atti, ritenendole generiche e inidonee a provare i caratteri distintivi tra il profilo posseduto e quello rivendicato “…posto che la giurisprudenza afferma da tempo che i capitoli di prova, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, sono sufficienti se esposti nei loro elementi essenziali…il Tribunale avrebbe dovuto controllarne l'influenza e la pertinenza (anche analizzando i capitoli di prova articolati da controparte) e procedere con l'attività istruttoria tenendo in debito conto gli altri atti di causa e tutte le deduzioni delle parti… non si ritiene
5 condivisibile l'assunto secondo cui le richieste di prova – se ammesse – non sarebbero state in grado di fare emergere quell'ampia autonomia operativa e la connessa discrezionalità dell'attività gestionale e di coordinamento tecnico professionale demandata e resa dalla Dott.ssa nell'ambito del Servizio Pt_1
Sociale….”; 4) per omessa pronuncia sulla richiesta di corresponsione dell'indennità di funzione professionale connessa all'effettivo svolgimento degli specifici incarichi di Case Manager, Bed Manager e Data Manager conferiti a lei dall' (v. docc. 11 - 16 fascicolo I grado). Controparte_1
§4.1 Costituitasi in giudizio, l' , rilevata la correttezza Controparte_1 del percorso logico-giuri grado, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
§4.2 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Occorre prendere le mosse dalla censura di cui al punto 2, in quanto logicamente antecedente ad ogni altra questione agitata dalla lavoratrice.
§5.2 Vanno, in prima battuta, richiamate le declaratorie dei livelli professionali coinvolti: Categoria D Declaratorie.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
§5.3 Tra le figure professionali specificamente attinenti al caso di specie, vengono in considerazione le seguenti:
6 D Collaboratore professionale assistente sociale.
Sulla base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica;
assicura i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende;
svolge attività didattico-formativa e di supervisione ai tirocini specifici svolti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale;
può coordinare anche l'attività degli addetti alla propria unità operativa semplice, anche se provenienti da enti diversi. DS Collaboratore professionale assistente sociale esperto. Sulla base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, svolge attività di vertice nei servizi sociali con particolare autonomia tecnico-professionale, elevata professionalità ed assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti dall'unità operativa. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.
§5.4 Ora, dal momento che nell'esemplificazione dei compiti svolti dal collaboratore professionale assistente sociale – sia nel ruolo di base che in quello di esperto – si richiama il disposto dell'art. 1 Legge 23 marzo 1993, n. 84, è oltremodo utile riportare la definizione della professione di assistente sociale fornita dalla norma suddetta: 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.
2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
§5.5 Se ne evince che la declaratoria della categoria DS, ai fini del corretto inquadramento della figura del collaboratore assistente sociale nella suddetta piuttosto che nella categoria D, va letta in combinato disposto con le declaratorie dei profili D collaboratore assistente sociale e DS collaboratore assistente sociale esperto, nonché con l'art. 1 della legge 84/93, che è espressamente richiamato sia nella declaratoria del profilo D collaboratore assistente sociale che in quello DS collaboratore assistente sociale esperto. In sostanza, sia all'un profilo che all'altro attengono compiti caratterizzati da autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi di intervento, che può essere di tipo preventivo, di sostegno, di recupero, rivolto a persone, gruppi, famiglie e comunità in situazioni di bisogno e disagio;
sia nell'uno che nell'altro caso, inoltre, ai compiti propri si aggiungono quelli di gestione e di concorso all'organizzazione e alla programmazione dell'attività di specifica pertinenza, oltre a quella di coordinamento e direzione dei servizi sociali.
7 Se questo è il dato comune tanto a D che a DS – entrambi caratterizzati da elevata professionalità e ampia autonomia – il discrimen tra le due categorie non può non discendere dall'essere il Collaboratore professionale assistente sociale esperto soggetto preposto ai servizi sociali organizzati in unità operativa, con una propria autonoma struttura, rispetto alla quale il DS c.a.s. esperto ricopre ruolo di vertice
§5.6 Fatta tale premessa, si può passare ad esaminare le deduzioni contenute nel ricorso, con riferimento alla descrizione delle attività che la ricorrente assume di avere svolto, come sussumibili in DS.
§5.7 Nell'atto introduttivo, in prima battuta, si sostiene che “la ricorrente rappresenta la sola interfaccia di problem solving per i degenti delle varie Unità Operative e per i loro familiari dei tre presidi ospedalieri citati, con il delicato compito di programmare, organizzare e gestire tutti i servizi diretti alla persona, avuto riguardo del relativo stato di salute di ciascuno, curando il delicato processo di continuità assistenziale. …Non è affatto infrequente, infatti, che il paziente dimissionario si trovi in condizioni di salute diverse da quelle presentate all'ingresso, soprattutto in termini di dipendenza e necessità di assistenza: la Dott.ssa ha il compito di segnalare e promuovere Pt_1
l'attivazione della proce lutazione Multi-Dimensionale (VMD) da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica, per il ricovero in una struttura residenziale pubblica o privata convenzionata sul territorio”. Sennonché, osserva il Collegio che si tratta di compiti facenti parte dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84; in altri termini, l'autonomia tecnico professionale e di giudizio attiene allo stesso contenuto professionale dell'attività propria dell'assistente sociale.
§5.8 In seconda battuta, l'odierna appellante deduce di ricoprire il ruolo di Referente prima, Case Manager poi, per i profili strettamente connessi all'applicazione della Legge 194/78 sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza.
Ora, il case-manager è un professionista che fornisce e/o coordina i servizi sociali e sanitari, per una gestione clinica di un target di popolazione di utenti (ad es. pz. terminali ed anziani) dall'ammissione alla dimissione, creando un modello unico di assistenza centrato sul singolo paziente. Ed allora, ancora una volta, si tratta di attività che rientra in quella propria dell'assistente sociale, che, nel fornire opera di sostegno alle persone, coordina tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo suddetto.
§5.9 In terzo luogo, si deduce che “sin dal 2002 e fino al 2013 (disposizione organizzativa AO prot. n. 7249 del 15/07/2002: doc. 2), alla Dott.ssa è Pt_1 stato demandato il compito di ricevere le dichiarazioni di nascita qual a della Direzione Sanitaria dell' .
7. A ciò ha fatto seguito, poi, CP_4 CP_1
l'ulteriore nomina quale Responsabile del Procedimento di accesso agli atti depositati presso l'Ufficio Stato Civile (doc. 3: applicazione deliberazione n. 769 8 del 27/12/2004) …. In tale veste, quindi, oltre ai compiti della qualifica di appartenenza, veniva chiamata a provvedere a tutti gli adempimenti connessi alla registrazione nascite e all'accesso agli atti amministrativi dell'Ufficio di Stato Civile affinché non si verificassero ritardi ed intralci, esercitando altresì un controllo di efficienza ed efficacia, suggerendo i miglioramenti ritenuti più opportuni”. E, tuttavia, anche queste sono mansioni riconducibili all'attività di sostegno alle famiglie, che è tipica dell'assistente sociale in base alla fattispecie legale.
§5.10 In quarta battuta, evidenzia che “Con successiva disposizione AO prot. n. 129 dell'11/04/2011 (doc. 4), la Dott.ssa è stata nominata Case Manager Pt_1 nell'ambito del Percorso Diagnostico co Assistenziale (d'ora in avanti, PDTA) dei tumori femminili - oggi inserito III nella Breast Unit1 - necessario al coordinamento dei vari step diagnostico-terapeutici ed al supporto alla paziente e ai suoi familiari. Quale Case Manager del PDTA dei tumori femminili – per come pure agevolmente si evince dalla nota AO prot. n. 36 del 26/07/2012 (doc. 5) – le è stato demandato il compito di gestire le prenotazioni di esami ed interventi per le pazienti inserite nel PDTA, di acquisire gli esiti degli esami diagnostici strumentali e cito-istologici, di intervenire al fine di facilitare il coordinamento tra i differenti piani di trattamento con gli specialisti di riferimento, di provvedere alla registrazione dei dati relativi alla corretta tenuta delle schede-paziente indispensabili per la verifica periodica degli indicatori di qualità del PDTA, coordinandosi con i Responsabili del CUP e del Ticket e dell'Archivio aziendale, nonché delle UU.OO. di Anatomia Patologica, Radiologia, Ginecologia, Chirurgia, Oncologia, Radioterapia, Medicina Nucleare”. Anche a tal proposito è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte al §5.8.
§5.11 In quinto luogo, afferma che “Con la costituzione della Breast Unit dell' CP_4
– avvenuta con Deliberazione del Commissario Straordinario n.
[...]
03/12/2020 (doc. 9) - la Dott.ssa viene individuata quale Case Per_1
Manager, cui viene demandata l'intera el percorso di assistenza, con il compito di seguire l'intero percorso individuale di cura della paziente con carcinoma della mammella. Peraltro, per come si evince dal Report Attività anno 2021 PDTA Tumori Ginecologici (doc. 10), è stata chiamata a svolgere, sin dal 2018, in aggiunta alle pregnanti attività proprie del Case Manager anche quelle del Data Manager, curando la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti alle attività del PDTA”. Anche a tal proposito è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte al §5.8.
§5.12 In quinta battuta, deduce che “Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 dell'11/03/2021 (doc. 11), l' ha istituito la Controparte_1 figura del Bed Manager e del rel o anche dalla odierna ricorrente, operativo dalle ore 07:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì. 17. Il Bed Management costituisce lo snodo di riferimento in grado di conciliare le diverse esigenze cliniche, assistenziali, organizzative del percorso
9 dei pazienti sia in fase di ricovero in ospedale, mediante un'adeguata gestione dei posti letto, al fine di raggiungere l'assetto assistenziale ottimale dei pazienti rispetto alle risorse disponibili, riducendo il tempo di attesa di ricovero da Pronto Soccorso e di dimissione da Reparto, sia in fase di post – dimissione, mediante valorizzazione ed integrazione dei percorsi verso Strutture riabilitative, Cure intermedie, RSA e Cure domiciliari. In particolare, l'attività demandata a lei è consistita e consiste nel dare supporto alla dimissione per i casi sociali e sociosanitari, fungendo da collegamento operativo con l'Unità Valutativa Geriatrica (UVG) ospedaliera e le RSA”. Ancora una volta è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte al §5.8.
§6 In definitiva, nelle proprie allegazioni, parte attrice giammai fa riferimento a quell'organizzazione in unità operativa autonoma e distinta del servizio sociale cui deduce di essere stata di volta in volta assegnata;
l'assegnazione, a bene vedere, riguarda singoli servizi, che ella svolge in autonomia, coordinandosi con altri operatori sanitari, in adempimento di quei compiti che, in base ad art. 1 l. cit., rappresentano il dato caratterizzante dell'attività dell'assistente sociale. Pertanto, è da condividere la scelta del Tribunale di non espletare la chiesta prova orale, che non avrebbe consentito di acquisire elementi di valutazione su fatti pregnanti che non erano stati dedotti dalla lavoratrice. Di conseguenza, il motivo sub 1, che attiene alla prescrizione, rimane assorbito;
quello sub 3, che riguarda la mancata ammissione della prova orale, va respinto. Quanto al motivo sub 4, la lavoratrice non indica la norma della contrattazione collettiva, nazionale, decentrata/integrativa, che prevede la corresponsione della chiesta indennità di funzione;
trattandosi di pubblico impiego, vige il principio di onnicomprensività della retribuzione e di riserva di contrattazione collettiva circa le singole voci retributive (cfr. Cass. sez. lav., ordinanza n. 8134 del 27.3.2025), sicché, in mancanza di specifica norma contrattuale che contempli il pagamento di speciali indennità connesse allo svolgimento di determinati compiti afferenti al profilo professionale proprio, si presume che l'espletamento degli stessi sia compensato dalla retribuzione di base.
§7 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 5 giugno 2024, av Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2137/2023, resa in data 20 dicembre 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 5000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
10 3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
11
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 631 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA ( ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
li Avv.ti Prof. Flavio Vincenzo Ponte e Patrizia Clausi, elettivamente domiciliata presso lo Studio Ponte, in Cosenza (87100), alla via A. De Filippis, 26 appellante
E
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido De P.IVA_1
Santis, giusta delibera enerale e procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Roma, Via di Sant'Angela Merici n. 96, è elettivamente domiciliato appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Inquadramento nella categoria DS
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < presente ricorso, annullare e/o riformare la sentenza n. 2137/2023 pubblicata in data 20/12/2023 e comunicata via pec in pari data, resa nel procedimento RG n. 18/2023 dal Tribunale di Cosenza – in funzione di Giudice del Lavoro – e, per l'effetto, accogliere le richieste già avanzate in I grado, da intendersi oggi riproposte e di seguito integralmente trascritte (previo espletamento dell'attività istruttoria, completamente omessa in I grado): Voglia codesto On.le Giudice, giusta l'esposizione che precede: Accertare e dichiarare che la Dott.ssa sin dal 2011 svolge funzioni di Pt_1
Collaboratore professionale - Assistent sperto categoria “DS” del CCNL
1 Comparto Sanità applicabile per l , nonché Controparte_1 funzioni di Case Manager nel Per Tumori Femminili, oggi inserito nella Breast Unit;
nel Servizio Sociale dell
[...]
, all'interno della attività di Continuità Assiste Controparte_1
Interruzione Volontaria di Gravidanza e, quindi, accertare e dichiarare il suo diritto alle differenze retributive sì come maturate, nonché alla indennità di funzione professionista esperto, oltre accessori;
Condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro te Controparte_1 differenze retributive sì come descritte in narrativa e maturate sin dal 2011 (ovvero dalla diversa data che sarà individuata in corso di causa), in favore della ricorrente della somma di € 46.809,22 ovvero in quella (maggiore e/o minore) che sarà determinata/calcolata in corso di causa (eventualmente ricorrendo a CTU), oltre accessori;
Condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro te Controparte_1 pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, oltre IVA e CPA e rimb. forf. da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori costituiti…>>; per l'appellata: <<…Rigettare l'appello proposto dalla Dott.ssa Parte_1
con conseguente integrale conferma della Sentenza
[...] di tutte le domande originariamente formulate dalla ricorrente/appellante nei confronti della Controparte_1 perché infondate, sia in fatto che in diritto, tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore della controversia (che è pari ad Euro 46.809,00 oltre oneri accessori, corrispondente all'importo effettivamente richiesto nelle conclusioni del ricorso, e non “indeterminabile”, come erroneamente indicato in calce allo stesso, ai soli fini del pagamento del C.U.)…>>. FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<Con ricorso ritualmente notificato conveniva davanti a Parte_1 questo Giudice l sso di lavorare alle Controparte_1 dipendenze della nquadramento nella categoria D livello 2 CCNL Comparto Sanità, esponeva che dall'anno 2011 ha sempre svolto mansioni di collaboratore professionale - assistente sociale esperto con funzioni di Case Manager nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dei Tumori Femminili (inserito nella Breast Unit) e nel Servizio Sociale dell
[...]
, all'interno delle attività di Continuità Assisten Controparte_1 di Gravidanza, di fatto disimpegnando compiti rientranti nella categoria D livello DS del CCNL Sanità Pubblica. Richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, così concludeva:
2 “Accertare e dichiarare che la Dott.ssa sin dal 2011 svolge funzioni di Pt_1
Collaboratore professionale - Assistente erto 1 categoria “DS” del CCNL Comparto Sanità applicabile per l , nonché Controparte_1 funzioni di Case Manager nel Perc Tumori Femminili, oggi inserito nella Breast Unit;
nel Servizio Sociale dell
[...]
, all'interno della attività di Continuità Assisten Controparte_1
di Gravidanza e, quindi, accertare e dichiarare il suo diritto alle differenze retributive sì come maturate, nonché alla indennità di funzione professionista esperto, oltre accessori”; condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tem Controparte_1 pagamento, a titolo di differenze retributive sì come descritte in narrativa e maturate sin dal 2011 (ovvero dalla diversa data che sarà individuata in corso di causa), in favore della ricorrente della somma di € 46.809,22 ovvero in quella (maggiore e/o minore) che sarà determinata/calcolata in corso di causa (eventualmente ricorrendo a CTU), oltre accessori ”. Si costituiva la convenuta l , in via preliminare sollevando eccezione di Controparte_1 parziale prescrizione dei crediti azionati. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 12.12.2023, la parte convenuta in data 11.12.2023>>.
§3 Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, accolta l'eccezione di parziale prescrizione con riferimento alle differenze retributive maturate fino al 15.03.2018, rigetta il ricorso, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<… secondo il contratto collettivo appartengo alla categoria livello D “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. “Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e 6 responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. Ebbene, tenuto conto delle riportate declaratorie è da escludere che le mansioni descritte in ricorso possano sussumersi nella declaratoria del livello DS. Parte attrice, infatti, si limita a descrivere i compiti disimpegnati dal 2011, ma non assume in alcun modo che nello svolgimento di tali compiti abbia agito con
“autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di
3 direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. La ricorrente, che non ha operato una chiara comparazione tra le mansioni descritte in ricorso e la declaratoria del livello DS, ha, infatti, chiesto di provare le seguenti circostanze:
“1) La Dott.ssa ad oggi è l'unica Assistente Sociale dei Presidi Pt_1 CP_1
“Annunziata” Barbara di Rogliano” – “Mariano Santo”
[...]
;
2. La ricorrente ha il compito di progr Controparte_1 ervizi diretti alla persona, avuto riguardo del relativo stato di salute di ciascuno;
3. La Dott.ssa con discrezionalità ed Pt_1 autonomia segnala e promuove l'attivazione cedura di Valutazione Multi-Dimensionale (VMD) da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica, per il ricovero dei pazienti in strutture residenziali pubbliche o private convenzionate sul territorio;
4. La ricorrente, per la parte di competenza propria del Servizio Sociale Professionale, è stata nominata e svolge il ruolo di Case Manager per i profili connessi all'applicazione della Legge 194/78 sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza;
5. Dal 2011 la Dott.ssa è Case Manager nell'ambito del Pt_1
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (d'ora in avanti, PDTA) dei tumori femminili - oggi inserito nella Breast Unit;
6. In tale veste funge da raccordo tra i vari step diagnostico-terapeutici e offre supporto alla paziente e ai suoi familiari;
7. Quale Case Manager del PDTA dei tumori femminili la Dott.ssa gestisce Pt_1 le prenotazioni di esami ed interventi per le pazienti inseri TA;
ne acquisisce gli esiti;
interviene al fine di facilitare il coordinamento tra i differenti piani di trattamento con gli specialisti di riferimento;
provvede alla registrazione dei dati relativi alla corretta tenuta delle schede-paziente indispensabili per la verifica periodica degli indicatori di qualità del PDTA;
8. La ricorrente collabora con i Responsabili del CUP e del Ticket e dell'Archivio aziendale, nonché delle Controparte_2
[...] Controparte_3 [...] iene individuata quale Cas CP_4 Pt_1 demandata l'intera gestione del percorso di assistenza, con il compito di seguire l'intero percorso individuale di cura della paziente con carcinoma della mammella. 10. Sin dal 2018, in aggiunta alle attività proprie del Case Manager ha svolto anche quelle del Data Manager, curando la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti alle attività del PDTA;
11. Nell'ambito del Bed Management la Dott.ssa offre supporto alla dimissione per i casi sociali e sociosanitari, Pt_1 fungend egamento operativo con l'Unità Valutativa Geriatrica (UVG) ospedaliera e le RSA;
12. Nella gestione dei pazienti che necessitano di Dimissione Protetta, la Dott.ssa ha curato la predisposizione di una scheda di accesso Pt_1 ai servizi territoriali atta ad accelerare i tempi di dimissione ospedaliera dei pazienti rispetto alle altre richieste territoriali. 13. La ricorrente svolge le attività descritte nei capitoli che precedono, in autonomia, senza alcun affiancamento;
14. La Dott.ssa svolge tali attività attraverso l'interlocuzione costante con i Pt_1 servizi sul territorio, con cui ha creato un rapporto di collaborazione realizzando di fatto una rete di servizi sociosanitari integrati. 15. La ricorrente dispone di ampia discrezionalità nella gestione dell'intero Servizio Sociale afferente
4 all a lei affidato in via esclusiva”. Ebbene, rilevata Controparte_1 la articolate nei capitoli di prova (non è precisato se l'autonomia e la discrezionalità che connotano l'attività della lavoratrice siano di natura operativa o meramente esecutiva) la ricorrente non deduce che l'autonomia con la quale svolge i propri compiti comporta anche responsabilità dei “risultati conseguiti” (ammesso che dall'attività conseguano risultati); non deduce e, anzi, nega di svolgere “funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane”, essendo l'unica assistente sociale dei Presidi Ospedalieri “Annunziata” – “Santa Barbara di Rogliano” – “Mariano Santo” dell e non essendo evidentemente ipotizzabile che Controparte_1 coordini l'attività di professionalità più elevate. Rileva, inoltre, il Tribunale che i compiti relativi alla gestione delle prenotazioni di esami e degli interventi per le pazienti inserite nel PDTA e all'acquisizione dei relativi esiti, alla registrazione dei dati relativi alla corretta tenuta delle schede-paziente, alla cura, alla raccolta e all'elaborazione dei dati inerenti le attività del PDTA, alla predisposizione di una scheda di accesso ai servizi territoriali atta ad accelerare i tempi di dimissione ospedaliera dei pazienti, e, ancora, alla cura della raccolta e all'elaborazione dei dati inerenti le attività del PDTA possano implicare quell'ampia discrezionalità operativa di cui parla la declaratoria del livello DS. Le mansioni descritte in ricorso, pertanto, sono pienamente in linea con la declaratoria della categoria D in atto riconosciuta, riferita ai “lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”….>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che la censura: Parte_1
1) laddove il Tribunale ha ritenuto f scrizione ancorché la stessa risulti essere stata articolata da controparte in modo del tutto generico:
<<… Com'è noto, la prescrizione deve essere eccepita in modo specifico e puntuale, con particolari riferimenti ai presupposti fattuali e giuridici per la sua applicazione. Controparte si limita a citare una data e null'altro aggiunge…>>;
2) per avere omesso di valutare tutti gli elementi in fatto da lei offerti, tali da consentire la riconduzione delle attività allegate e di fatto svolte alla declaratoria prevista per il Livello DS rivendicato, quali peraltro confermati dalla documentazione in atti;
3) nella parte in cui ha ritenuto di non ammettere le istanze istruttorie formulate in atti, ritenendole generiche e inidonee a provare i caratteri distintivi tra il profilo posseduto e quello rivendicato “…posto che la giurisprudenza afferma da tempo che i capitoli di prova, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, sono sufficienti se esposti nei loro elementi essenziali…il Tribunale avrebbe dovuto controllarne l'influenza e la pertinenza (anche analizzando i capitoli di prova articolati da controparte) e procedere con l'attività istruttoria tenendo in debito conto gli altri atti di causa e tutte le deduzioni delle parti… non si ritiene
5 condivisibile l'assunto secondo cui le richieste di prova – se ammesse – non sarebbero state in grado di fare emergere quell'ampia autonomia operativa e la connessa discrezionalità dell'attività gestionale e di coordinamento tecnico professionale demandata e resa dalla Dott.ssa nell'ambito del Servizio Pt_1
Sociale….”; 4) per omessa pronuncia sulla richiesta di corresponsione dell'indennità di funzione professionale connessa all'effettivo svolgimento degli specifici incarichi di Case Manager, Bed Manager e Data Manager conferiti a lei dall' (v. docc. 11 - 16 fascicolo I grado). Controparte_1
§4.1 Costituitasi in giudizio, l' , rilevata la correttezza Controparte_1 del percorso logico-giuri grado, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
§4.2 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Occorre prendere le mosse dalla censura di cui al punto 2, in quanto logicamente antecedente ad ogni altra questione agitata dalla lavoratrice.
§5.2 Vanno, in prima battuta, richiamate le declaratorie dei livelli professionali coinvolti: Categoria D Declaratorie.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
§5.3 Tra le figure professionali specificamente attinenti al caso di specie, vengono in considerazione le seguenti:
6 D Collaboratore professionale assistente sociale.
Sulla base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica;
assicura i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende;
svolge attività didattico-formativa e di supervisione ai tirocini specifici svolti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale;
può coordinare anche l'attività degli addetti alla propria unità operativa semplice, anche se provenienti da enti diversi. DS Collaboratore professionale assistente sociale esperto. Sulla base dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, svolge attività di vertice nei servizi sociali con particolare autonomia tecnico-professionale, elevata professionalità ed assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti dall'unità operativa. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.
§5.4 Ora, dal momento che nell'esemplificazione dei compiti svolti dal collaboratore professionale assistente sociale – sia nel ruolo di base che in quello di esperto – si richiama il disposto dell'art. 1 Legge 23 marzo 1993, n. 84, è oltremodo utile riportare la definizione della professione di assistente sociale fornita dalla norma suddetta: 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.
2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
§5.5 Se ne evince che la declaratoria della categoria DS, ai fini del corretto inquadramento della figura del collaboratore assistente sociale nella suddetta piuttosto che nella categoria D, va letta in combinato disposto con le declaratorie dei profili D collaboratore assistente sociale e DS collaboratore assistente sociale esperto, nonché con l'art. 1 della legge 84/93, che è espressamente richiamato sia nella declaratoria del profilo D collaboratore assistente sociale che in quello DS collaboratore assistente sociale esperto. In sostanza, sia all'un profilo che all'altro attengono compiti caratterizzati da autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi di intervento, che può essere di tipo preventivo, di sostegno, di recupero, rivolto a persone, gruppi, famiglie e comunità in situazioni di bisogno e disagio;
sia nell'uno che nell'altro caso, inoltre, ai compiti propri si aggiungono quelli di gestione e di concorso all'organizzazione e alla programmazione dell'attività di specifica pertinenza, oltre a quella di coordinamento e direzione dei servizi sociali.
7 Se questo è il dato comune tanto a D che a DS – entrambi caratterizzati da elevata professionalità e ampia autonomia – il discrimen tra le due categorie non può non discendere dall'essere il Collaboratore professionale assistente sociale esperto soggetto preposto ai servizi sociali organizzati in unità operativa, con una propria autonoma struttura, rispetto alla quale il DS c.a.s. esperto ricopre ruolo di vertice
§5.6 Fatta tale premessa, si può passare ad esaminare le deduzioni contenute nel ricorso, con riferimento alla descrizione delle attività che la ricorrente assume di avere svolto, come sussumibili in DS.
§5.7 Nell'atto introduttivo, in prima battuta, si sostiene che “la ricorrente rappresenta la sola interfaccia di problem solving per i degenti delle varie Unità Operative e per i loro familiari dei tre presidi ospedalieri citati, con il delicato compito di programmare, organizzare e gestire tutti i servizi diretti alla persona, avuto riguardo del relativo stato di salute di ciascuno, curando il delicato processo di continuità assistenziale. …Non è affatto infrequente, infatti, che il paziente dimissionario si trovi in condizioni di salute diverse da quelle presentate all'ingresso, soprattutto in termini di dipendenza e necessità di assistenza: la Dott.ssa ha il compito di segnalare e promuovere Pt_1
l'attivazione della proce lutazione Multi-Dimensionale (VMD) da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica, per il ricovero in una struttura residenziale pubblica o privata convenzionata sul territorio”. Sennonché, osserva il Collegio che si tratta di compiti facenti parte dei contenuti e delle attribuzioni previste dall'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84; in altri termini, l'autonomia tecnico professionale e di giudizio attiene allo stesso contenuto professionale dell'attività propria dell'assistente sociale.
§5.8 In seconda battuta, l'odierna appellante deduce di ricoprire il ruolo di Referente prima, Case Manager poi, per i profili strettamente connessi all'applicazione della Legge 194/78 sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza.
Ora, il case-manager è un professionista che fornisce e/o coordina i servizi sociali e sanitari, per una gestione clinica di un target di popolazione di utenti (ad es. pz. terminali ed anziani) dall'ammissione alla dimissione, creando un modello unico di assistenza centrato sul singolo paziente. Ed allora, ancora una volta, si tratta di attività che rientra in quella propria dell'assistente sociale, che, nel fornire opera di sostegno alle persone, coordina tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo suddetto.
§5.9 In terzo luogo, si deduce che “sin dal 2002 e fino al 2013 (disposizione organizzativa AO prot. n. 7249 del 15/07/2002: doc. 2), alla Dott.ssa è Pt_1 stato demandato il compito di ricevere le dichiarazioni di nascita qual a della Direzione Sanitaria dell' .
7. A ciò ha fatto seguito, poi, CP_4 CP_1
l'ulteriore nomina quale Responsabile del Procedimento di accesso agli atti depositati presso l'Ufficio Stato Civile (doc. 3: applicazione deliberazione n. 769 8 del 27/12/2004) …. In tale veste, quindi, oltre ai compiti della qualifica di appartenenza, veniva chiamata a provvedere a tutti gli adempimenti connessi alla registrazione nascite e all'accesso agli atti amministrativi dell'Ufficio di Stato Civile affinché non si verificassero ritardi ed intralci, esercitando altresì un controllo di efficienza ed efficacia, suggerendo i miglioramenti ritenuti più opportuni”. E, tuttavia, anche queste sono mansioni riconducibili all'attività di sostegno alle famiglie, che è tipica dell'assistente sociale in base alla fattispecie legale.
§5.10 In quarta battuta, evidenzia che “Con successiva disposizione AO prot. n. 129 dell'11/04/2011 (doc. 4), la Dott.ssa è stata nominata Case Manager Pt_1 nell'ambito del Percorso Diagnostico co Assistenziale (d'ora in avanti, PDTA) dei tumori femminili - oggi inserito III nella Breast Unit1 - necessario al coordinamento dei vari step diagnostico-terapeutici ed al supporto alla paziente e ai suoi familiari. Quale Case Manager del PDTA dei tumori femminili – per come pure agevolmente si evince dalla nota AO prot. n. 36 del 26/07/2012 (doc. 5) – le è stato demandato il compito di gestire le prenotazioni di esami ed interventi per le pazienti inserite nel PDTA, di acquisire gli esiti degli esami diagnostici strumentali e cito-istologici, di intervenire al fine di facilitare il coordinamento tra i differenti piani di trattamento con gli specialisti di riferimento, di provvedere alla registrazione dei dati relativi alla corretta tenuta delle schede-paziente indispensabili per la verifica periodica degli indicatori di qualità del PDTA, coordinandosi con i Responsabili del CUP e del Ticket e dell'Archivio aziendale, nonché delle UU.OO. di Anatomia Patologica, Radiologia, Ginecologia, Chirurgia, Oncologia, Radioterapia, Medicina Nucleare”. Anche a tal proposito è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte al §5.8.
§5.11 In quinto luogo, afferma che “Con la costituzione della Breast Unit dell' CP_4
– avvenuta con Deliberazione del Commissario Straordinario n.
[...]
03/12/2020 (doc. 9) - la Dott.ssa viene individuata quale Case Per_1
Manager, cui viene demandata l'intera el percorso di assistenza, con il compito di seguire l'intero percorso individuale di cura della paziente con carcinoma della mammella. Peraltro, per come si evince dal Report Attività anno 2021 PDTA Tumori Ginecologici (doc. 10), è stata chiamata a svolgere, sin dal 2018, in aggiunta alle pregnanti attività proprie del Case Manager anche quelle del Data Manager, curando la raccolta e l'elaborazione dei dati inerenti alle attività del PDTA”. Anche a tal proposito è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte al §5.8.
§5.12 In quinta battuta, deduce che “Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 dell'11/03/2021 (doc. 11), l' ha istituito la Controparte_1 figura del Bed Manager e del rel o anche dalla odierna ricorrente, operativo dalle ore 07:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì. 17. Il Bed Management costituisce lo snodo di riferimento in grado di conciliare le diverse esigenze cliniche, assistenziali, organizzative del percorso
9 dei pazienti sia in fase di ricovero in ospedale, mediante un'adeguata gestione dei posti letto, al fine di raggiungere l'assetto assistenziale ottimale dei pazienti rispetto alle risorse disponibili, riducendo il tempo di attesa di ricovero da Pronto Soccorso e di dimissione da Reparto, sia in fase di post – dimissione, mediante valorizzazione ed integrazione dei percorsi verso Strutture riabilitative, Cure intermedie, RSA e Cure domiciliari. In particolare, l'attività demandata a lei è consistita e consiste nel dare supporto alla dimissione per i casi sociali e sociosanitari, fungendo da collegamento operativo con l'Unità Valutativa Geriatrica (UVG) ospedaliera e le RSA”. Ancora una volta è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte al §5.8.
§6 In definitiva, nelle proprie allegazioni, parte attrice giammai fa riferimento a quell'organizzazione in unità operativa autonoma e distinta del servizio sociale cui deduce di essere stata di volta in volta assegnata;
l'assegnazione, a bene vedere, riguarda singoli servizi, che ella svolge in autonomia, coordinandosi con altri operatori sanitari, in adempimento di quei compiti che, in base ad art. 1 l. cit., rappresentano il dato caratterizzante dell'attività dell'assistente sociale. Pertanto, è da condividere la scelta del Tribunale di non espletare la chiesta prova orale, che non avrebbe consentito di acquisire elementi di valutazione su fatti pregnanti che non erano stati dedotti dalla lavoratrice. Di conseguenza, il motivo sub 1, che attiene alla prescrizione, rimane assorbito;
quello sub 3, che riguarda la mancata ammissione della prova orale, va respinto. Quanto al motivo sub 4, la lavoratrice non indica la norma della contrattazione collettiva, nazionale, decentrata/integrativa, che prevede la corresponsione della chiesta indennità di funzione;
trattandosi di pubblico impiego, vige il principio di onnicomprensività della retribuzione e di riserva di contrattazione collettiva circa le singole voci retributive (cfr. Cass. sez. lav., ordinanza n. 8134 del 27.3.2025), sicché, in mancanza di specifica norma contrattuale che contempli il pagamento di speciali indennità connesse allo svolgimento di determinati compiti afferenti al profilo professionale proprio, si presume che l'espletamento degli stessi sia compensato dalla retribuzione di base.
§7 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 5 giugno 2024, av Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2137/2023, resa in data 20 dicembre 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 5000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
10 3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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