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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 910/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, TO
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 216/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 24/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200001796339 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza emessa dalla CTP di Agrigento n. 589 2023 dell'8 maggio 2023 depositata il 24 maggio 2023, che ha rigettato il ricorso della contribuente in quanto trattasi di ruolo formato a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione del contribuente e ai sensi dell'art 36 bis dpr 1973 n. 600 non era necessaria la notifica di alcun avviso di accertamento.
Il contenzioso trae origine dalla emissione della cartella di pagamento n 29120200001796339 iva aliquote
2018 e ruolo n 2020/550006 iva altro 2013. (valore complessivo €. 4.055,00).
Il Sig. Ricorrente_1 con ricorso in appello del 19 dicembre 2023 e con memoria illustrativa del 15 gennaio 2026 riporta le medesime doglianze già espresse in primo grado riferite soprattutto ai vizi di notifica della cartella esattoriale.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13 febbraio 2023 con delle controdeduzioni richiedendo la inammissibilità del ricorso del contribuente perché l'appellante ripropone i medesimi motivi di censura fatti valere nel primo grado di giudizio.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Agrigento.
La Corte di Giustizia Tributaria esaminati gli atti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'appello non può essere basato unicamente sulla mancata notifica di un avviso di accertamento non dovuto poiché manca l'interesse ad agire. Un atto non notificato non produce effetti lesivi, rendendo l'impugnazione basata solo sul vizio di notifica inefficace, a meno che non si contesti anche il merito della pretesa. (per la
Cassazione il ricorso è inammissibile a causa di vizi di notifica a meno che si verifichi un effettivo pregiudizio economico).
La legittimità della procedura di riscossione della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell' INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
L'art. 4 del DPR n. 68 del 2005 prevede in generale al comma 1 che: “La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. L'atto impugnato è un documento ""nativo digitale"" in quanto originato da un sistema informatico, che non necessita pertanto di alcuna attestazione di conformità e che viene stampato in forma cartacea ove notificato a mente del primo comma dell'art. 26 cit., ovvero inoltrato direttamente a mezzo PEC e senza necessità di alcuna relata di notifica, ove venga invece adoperato quest'ultimo mezzo di notifica. Nessuna violazione dello schema legale tipico, pertanto, sembra essersi consumata nel caso in esame.
Nessun dubbio pertanto può essere frapposto di fronte all'evidenza che la cartella di pagamento è un documento “nativo digitale” in quanto originato da un sistema informatico. Il documento informatico risulta firmato digitalmente e l'utilizzo della procedura informatica è rispondente ai criteri dell'art. 20 comma 1 bis del codice dell'amministrazione digitale, come per altro confermato dalla summenzionata sentenza della
Corte di Cassazione Sez. Unite n. 10266/2018 che ha posto fine alla questione delle notifiche via PEC in formato PDF, equiparando il file PDF al file formato p7m. L'art. 21 del Decreto legislativo 07/03/2005 n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) non prevede l'attestazione di conformità per la notifica degli atti in pdf nativo.
Ai sensi dell'art. 4 DPR 68/2005 “la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art.
6. Il successivo art. 6 comma 3 dispone che: ”la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna.
Secondo il diritto dell'Unione Europea e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo
CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci.
E' quanto stabilito anche dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 10266 pubblicata il
27 aprile 2018.
L'Agente della Riscossione utilizza un file con estensione “PDF'' al quale è stata apposta la firma digitale, che garantisce l'autenticità e l'integrità del documento informatico.
In via subordinata, inoltre, quand'anche si volesse ritenere viziata la notifica, il vizio sarebbe comunque da considerarsi sanato, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente non ha negato di aver ricevuto la cartella di pagamento, anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione. Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma,
c.p.c., disciplina che, per consolidata giurisprudenza si applica anche alle cartelle di pagamento e, più in generale, alla materia tributaria (da ultimo, Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301;
14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., (da ultimo, Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015,
n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Il concessionario alla riscossione è unico legittimato a contraddire ogni qual volta sia impugnato un atto da lui formato e si deduca che tali atti siano viziati da errori a lui imputabili, ossia nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora con la consequenziale inammissibilità del ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore allorquando, quindi, venga dedotta l'illegittimità del procedimento notificatorio dell'atto esecutivo che è attività esclusiva dell'Agente della riscossione."
Infine, si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del gravame proposto, in quanto dall'esame dei motivi di appello appare del tutto evidente come l'appellante sostanzialmente riproponga i medesimi motivi di censura fatti valere in primo grado. Per di più i vizi di notifica dell'atto non possono essere presi in considerazione in a meno che da esso derivi un effettivo pregiudizio economico.
La sentenza n. 7675/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ossia che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni da cui deriva un pregiudizio economico, dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo Giudice.
Infine, è ben noto che l'attività esattiva dell'agente della riscossione è caratterizzata dall'assoluta non discrezionalità; l'Agente della Riscossione, a seguito della consegna del ruolo da parte dell'ente impositore,
è tenuto per legge, senza entrare nel merito della pretesa impositiva, trattandosi di pubblico servizio, a procedere alla riscossione nei confronti del contribuente debitore, avvalendosi a tal fine della specifica normativa in materia.
È, di assoluta evidenza che qualsiasi contestazione in ordine al credito, alla sua legittimità ed ai motivi da cui trae origine, ha come unico ed esclusivo contraddittore l'Ente impositore.
Per orientamento ormai consolidato l'Agente della Riscossione è esclusivamente titolare dell'azione esecutiva e rimane estraneo al rapporto sostanziale;
AdeR, infatti, è una mero destinatario del pagamento e non un contitolare del diritto di credito.
Per concludere si evidenzia che la Suprema Corte è più volte intervenuta a riguardo tant'è che è stato enunciato il principio (ormai consolidato) secondo cui “nell'ipotesi di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del
DPR n. 600/1973 effettuata sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, il contribuente si trova già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e la ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere della motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima e lo stesso vale per la liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972.
In conclusione La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado dichiara l'appello inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Palermo sez 14 dichiara inammissibile l'appello. Spese a carico del soccombente per il presente grado di giudizio nella misura di €.900,00 oltre accessori di legge se dovuti. Palermo 27 gennaio 2026
Il GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ST LE IO NN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, TO
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 216/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 24/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200001796339 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza emessa dalla CTP di Agrigento n. 589 2023 dell'8 maggio 2023 depositata il 24 maggio 2023, che ha rigettato il ricorso della contribuente in quanto trattasi di ruolo formato a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione del contribuente e ai sensi dell'art 36 bis dpr 1973 n. 600 non era necessaria la notifica di alcun avviso di accertamento.
Il contenzioso trae origine dalla emissione della cartella di pagamento n 29120200001796339 iva aliquote
2018 e ruolo n 2020/550006 iva altro 2013. (valore complessivo €. 4.055,00).
Il Sig. Ricorrente_1 con ricorso in appello del 19 dicembre 2023 e con memoria illustrativa del 15 gennaio 2026 riporta le medesime doglianze già espresse in primo grado riferite soprattutto ai vizi di notifica della cartella esattoriale.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13 febbraio 2023 con delle controdeduzioni richiedendo la inammissibilità del ricorso del contribuente perché l'appellante ripropone i medesimi motivi di censura fatti valere nel primo grado di giudizio.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Agrigento.
La Corte di Giustizia Tributaria esaminati gli atti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'appello non può essere basato unicamente sulla mancata notifica di un avviso di accertamento non dovuto poiché manca l'interesse ad agire. Un atto non notificato non produce effetti lesivi, rendendo l'impugnazione basata solo sul vizio di notifica inefficace, a meno che non si contesti anche il merito della pretesa. (per la
Cassazione il ricorso è inammissibile a causa di vizi di notifica a meno che si verifichi un effettivo pregiudizio economico).
La legittimità della procedura di riscossione della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell' INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
L'art. 4 del DPR n. 68 del 2005 prevede in generale al comma 1 che: “La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. L'atto impugnato è un documento ""nativo digitale"" in quanto originato da un sistema informatico, che non necessita pertanto di alcuna attestazione di conformità e che viene stampato in forma cartacea ove notificato a mente del primo comma dell'art. 26 cit., ovvero inoltrato direttamente a mezzo PEC e senza necessità di alcuna relata di notifica, ove venga invece adoperato quest'ultimo mezzo di notifica. Nessuna violazione dello schema legale tipico, pertanto, sembra essersi consumata nel caso in esame.
Nessun dubbio pertanto può essere frapposto di fronte all'evidenza che la cartella di pagamento è un documento “nativo digitale” in quanto originato da un sistema informatico. Il documento informatico risulta firmato digitalmente e l'utilizzo della procedura informatica è rispondente ai criteri dell'art. 20 comma 1 bis del codice dell'amministrazione digitale, come per altro confermato dalla summenzionata sentenza della
Corte di Cassazione Sez. Unite n. 10266/2018 che ha posto fine alla questione delle notifiche via PEC in formato PDF, equiparando il file PDF al file formato p7m. L'art. 21 del Decreto legislativo 07/03/2005 n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) non prevede l'attestazione di conformità per la notifica degli atti in pdf nativo.
Ai sensi dell'art. 4 DPR 68/2005 “la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art.
6. Il successivo art. 6 comma 3 dispone che: ”la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna.
Secondo il diritto dell'Unione Europea e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo
CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci.
E' quanto stabilito anche dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 10266 pubblicata il
27 aprile 2018.
L'Agente della Riscossione utilizza un file con estensione “PDF'' al quale è stata apposta la firma digitale, che garantisce l'autenticità e l'integrità del documento informatico.
In via subordinata, inoltre, quand'anche si volesse ritenere viziata la notifica, il vizio sarebbe comunque da considerarsi sanato, posto che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e il ricorrente non ha negato di aver ricevuto la cartella di pagamento, anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione. Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma,
c.p.c., disciplina che, per consolidata giurisprudenza si applica anche alle cartelle di pagamento e, più in generale, alla materia tributaria (da ultimo, Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301;
14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., (da ultimo, Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015,
n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Il concessionario alla riscossione è unico legittimato a contraddire ogni qual volta sia impugnato un atto da lui formato e si deduca che tali atti siano viziati da errori a lui imputabili, ossia nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora con la consequenziale inammissibilità del ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore allorquando, quindi, venga dedotta l'illegittimità del procedimento notificatorio dell'atto esecutivo che è attività esclusiva dell'Agente della riscossione."
Infine, si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del gravame proposto, in quanto dall'esame dei motivi di appello appare del tutto evidente come l'appellante sostanzialmente riproponga i medesimi motivi di censura fatti valere in primo grado. Per di più i vizi di notifica dell'atto non possono essere presi in considerazione in a meno che da esso derivi un effettivo pregiudizio economico.
La sentenza n. 7675/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ossia che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni da cui deriva un pregiudizio economico, dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo Giudice.
Infine, è ben noto che l'attività esattiva dell'agente della riscossione è caratterizzata dall'assoluta non discrezionalità; l'Agente della Riscossione, a seguito della consegna del ruolo da parte dell'ente impositore,
è tenuto per legge, senza entrare nel merito della pretesa impositiva, trattandosi di pubblico servizio, a procedere alla riscossione nei confronti del contribuente debitore, avvalendosi a tal fine della specifica normativa in materia.
È, di assoluta evidenza che qualsiasi contestazione in ordine al credito, alla sua legittimità ed ai motivi da cui trae origine, ha come unico ed esclusivo contraddittore l'Ente impositore.
Per orientamento ormai consolidato l'Agente della Riscossione è esclusivamente titolare dell'azione esecutiva e rimane estraneo al rapporto sostanziale;
AdeR, infatti, è una mero destinatario del pagamento e non un contitolare del diritto di credito.
Per concludere si evidenzia che la Suprema Corte è più volte intervenuta a riguardo tant'è che è stato enunciato il principio (ormai consolidato) secondo cui “nell'ipotesi di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del
DPR n. 600/1973 effettuata sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, il contribuente si trova già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e la ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere della motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima e lo stesso vale per la liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972.
In conclusione La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado dichiara l'appello inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Palermo sez 14 dichiara inammissibile l'appello. Spese a carico del soccombente per il presente grado di giudizio nella misura di €.900,00 oltre accessori di legge se dovuti. Palermo 27 gennaio 2026
Il GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ST LE IO NN