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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 3290/17 del R.G.A.C., trattenuta in decisione addì 10.2.2025
TRA
, cf. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Mandrone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Terracina 42, giusta procura in atti,
-attore-
E
cf. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandra Micozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Latina, Via Priverno 51, giusta procura in atti,
-convenuto-
OGGETTO: compenso amministratore e restituzione spese condominiali anticipate.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbale di udienza del
18.07.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26/05/2017, già Parte_1 amministratore del a Latina dal 2003 al Controparte_1
2015, ha convenuto in giudizio il suddetto Condominio, chiedendo:
- il rimborso di €7.648,20 per spese condominiali che allega di aver anticipato attingendo al patrimonio personale;
- il pagamento di €5.577,75 a titolo di compensi professionali non percepiti per un totale di € 13.225,95 per gli anni dal 2005 al 2015;
A fondamento della domanda, l'attore ha prodotto i bilanci consuntivi dal
2007 al 2014, evidenziando disavanzi di gestione, nonché ricevute cumulative relative a spese per servizi condominiali. Ha inoltre richiamato il
- 2 -
verbale dell'assemblea del 07/04/2015 per l'approvazione dei rendiconti con i suddetti disavanzi oltre a diffida ad adempiere (all. da n. 1 a n. 17 atto di citazione).
2. Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando CP_1 integralmente le pretese dell'attore. In particolare, ha eccepito:
- l'assenza di prove che dimostrino l'effettiva anticipazione di somme da parte dell'amministratore con fondi propri;
- la mancata approvazione assembleare specifica per il rimborso delle somme asseritamente anticipate;
- l'irregolarità nella gestione condominiale da parte dell'attore, con particolare riferimento alla mancata convocazione delle assemblee annuali dal 2007 al 2015;
- ha contestato l'entità dei compensi maturati per l'incarico svolto dal 2007 al 2015.
****
All'esito dell'istruttoria conclusasi con escussione di un solo teste, il
Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il
18/07/2023.
Scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c. il 12/12/2024, visto l'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c. vecchio rito, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Va rigettata l'eccezione preliminare di merito della estinzione per prescrizione sollevata dal solo nella II memoria ex art. 183 CP_1 comma 6 cpc per decadenza (cfr. art. 167 cpc)
4. Sui compensi professionali non percepiti
In ragione della qualificazione dell'amministratore come mandatario dei condomini per la gestione dell'ente, l'entità del compenso
- 3 -
dell'amministratore del condominio deve essere deliberato dall'assemblea condominiale al momento della nomina. L'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta come prescritto dall'art. 1129 co. 14
c.c.
Ciò premesso si osserva che negli atti del giudizio de quo manca del tutto l'indicazione del compenso all'amministratore, non allegato alla delibera dell'accettazione dell'incarico né tantomeno è stato allegato il preventivo contenente tutti gli estremi richiesti dalla legge. La Cassazione ha ribadito:
"in mancanza di un rendiconto approvato con specifico riferimento ai compensi, il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile" (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 17713/2023).
Nel caso in esame, l'attore non ha prodotto alcuna delibera assembleare che approvi il rendiconto con la determinazione del compenso a lui spettante per il periodo in questione. Sotto altro profilo risulta l'irregolarità dell'intera gestione amministrativa dell'attore in quanto soltanto in data 07/04/2015
(all. n. 14 verbale assemblea atto di citazione) sono stati sottoposti all'assemblea i consuntivi dal 2007 al 2014, ma non è dato comprendere se vi sia stato o meno il pagamento del compenso dell'amministratore non essendoci alcun riferimento alle sue fatture.
Nel verbale di passaggio delle consegne del 28/04/2015 (all. n. 16 atto di citazione) il credito vantato dall'attore non è stato riportato.
Dai rendiconti depositati dall'attore si evince il mancato riferimento alle fatture per il compenso dell'amministratore e l'omessa indicazione del numero della fattura, l'importo spettante e l'indicazione se pagata o meno e l'eventuale differenza a debito.
- 4 -
In conclusione, la richiesta dei compensi professionali non è adeguatamente provata e va rigettata.
5. Sulle anticipazioni di spese condominiali
L'art. 1720 c.c. prevede che il mandante (condominio) debba rimborsare al mandatario (amministratore) le anticipazioni fatte nell'esecuzione del mandato. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l'amministratore ha l'onere di provare in modo certo e documentato gli esborsi effettuati con fondi propri (cfr. Cassazione civile 20137/17).
Nel caso in esame, l'attore ha prodotto bilanci consuntivi che evidenziano disavanzi di gestione, ricevute cumulative relative a spese condominiali, scontrini fiscali, quietanze di pagamento dell'assicurazione (all. da n. 1 a 13 atto di citazione).
Tuttavia, tali documenti non costituiscono prova sufficiente dell'effettiva anticipazione di somme da parte dell'amministratore con risorse proprie. In particolare:
- bilanci consuntivi: indicano disavanzi, ma non attestano che tali disavanzi siano stati coperti con fondi personali dell'amministratore.
- ricevute cumulative: dimostrano l'esistenza di spese, ma non l'identità del soggetto che ha effettuato i pagamenti.
- verbale dell'assemblea del 07/04/2015 (all. n. 14 atto di citazione): non contiene alcuna delibera specifica che autorizzi il rimborso delle somme anticipate dall'amministratore.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5062 del 25 febbraio 2020, ha ribadito che l'amministratore che richiede il rimborso delle somme anticipate deve fornire prova certa degli esborsi effettuati. “La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal
- 5 -
in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al CP_1 precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata”.
Nel caso di specie, l'attore non ha prodotto documentazione bancaria, come estratti conto o ricevute di bonifici, che possano dimostrare in modo inequivocabile l'utilizzo di fondi personali per coprire i disavanzi condominiali mentre in primis avrebbe dovuto agire nei confronti morosi e avrebbe dovuto offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili ovvero delle entrate delle uscite e del saldo finale (Cass. 3596/90; Cass. 13878/10). Il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo”. È il principio (a valere anche per stabilire il contenuto del rendiconto) fissato dalla Cassazione nella sentenza n.
3892/17. Anche l'assegno prodotto dall'attore agli atti di causa non costituisce sufficiente prova dell'esborso dell'importo indicato nel titolo di credito, sia perché l'importo non risulta corrispondente alla somma delle fatture riportate nel file emesse dal creditore /fornitore , sia in ragione della limitata efficacia probatoria dell'assegno (Cass. civ. 12685/24).
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali e della documentazione offerta dall'attore le domande sono infondate.
6. Quanto alle spese di lite segue la condanna dell'attore, con compensazione del 20% per il rigetto della eccezione di prescrizione.
- 6 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezioni disattese, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attore . Parte_1
- condanna l'attore al pagamento dei 4\5 delle spese processuali in favore del , che si quantificano nella somma di € Controparte_1
4.000, oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua.
Così deciso in Latina, il 09/06/2025
Il Giudice
Gaetano Negro
- 7 -
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 3290/17 del R.G.A.C., trattenuta in decisione addì 10.2.2025
TRA
, cf. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Mandrone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Terracina 42, giusta procura in atti,
-attore-
E
cf. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandra Micozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Latina, Via Priverno 51, giusta procura in atti,
-convenuto-
OGGETTO: compenso amministratore e restituzione spese condominiali anticipate.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbale di udienza del
18.07.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26/05/2017, già Parte_1 amministratore del a Latina dal 2003 al Controparte_1
2015, ha convenuto in giudizio il suddetto Condominio, chiedendo:
- il rimborso di €7.648,20 per spese condominiali che allega di aver anticipato attingendo al patrimonio personale;
- il pagamento di €5.577,75 a titolo di compensi professionali non percepiti per un totale di € 13.225,95 per gli anni dal 2005 al 2015;
A fondamento della domanda, l'attore ha prodotto i bilanci consuntivi dal
2007 al 2014, evidenziando disavanzi di gestione, nonché ricevute cumulative relative a spese per servizi condominiali. Ha inoltre richiamato il
- 2 -
verbale dell'assemblea del 07/04/2015 per l'approvazione dei rendiconti con i suddetti disavanzi oltre a diffida ad adempiere (all. da n. 1 a n. 17 atto di citazione).
2. Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando CP_1 integralmente le pretese dell'attore. In particolare, ha eccepito:
- l'assenza di prove che dimostrino l'effettiva anticipazione di somme da parte dell'amministratore con fondi propri;
- la mancata approvazione assembleare specifica per il rimborso delle somme asseritamente anticipate;
- l'irregolarità nella gestione condominiale da parte dell'attore, con particolare riferimento alla mancata convocazione delle assemblee annuali dal 2007 al 2015;
- ha contestato l'entità dei compensi maturati per l'incarico svolto dal 2007 al 2015.
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All'esito dell'istruttoria conclusasi con escussione di un solo teste, il
Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il
18/07/2023.
Scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c. il 12/12/2024, visto l'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c. vecchio rito, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Va rigettata l'eccezione preliminare di merito della estinzione per prescrizione sollevata dal solo nella II memoria ex art. 183 CP_1 comma 6 cpc per decadenza (cfr. art. 167 cpc)
4. Sui compensi professionali non percepiti
In ragione della qualificazione dell'amministratore come mandatario dei condomini per la gestione dell'ente, l'entità del compenso
- 3 -
dell'amministratore del condominio deve essere deliberato dall'assemblea condominiale al momento della nomina. L'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta come prescritto dall'art. 1129 co. 14
c.c.
Ciò premesso si osserva che negli atti del giudizio de quo manca del tutto l'indicazione del compenso all'amministratore, non allegato alla delibera dell'accettazione dell'incarico né tantomeno è stato allegato il preventivo contenente tutti gli estremi richiesti dalla legge. La Cassazione ha ribadito:
"in mancanza di un rendiconto approvato con specifico riferimento ai compensi, il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile" (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 17713/2023).
Nel caso in esame, l'attore non ha prodotto alcuna delibera assembleare che approvi il rendiconto con la determinazione del compenso a lui spettante per il periodo in questione. Sotto altro profilo risulta l'irregolarità dell'intera gestione amministrativa dell'attore in quanto soltanto in data 07/04/2015
(all. n. 14 verbale assemblea atto di citazione) sono stati sottoposti all'assemblea i consuntivi dal 2007 al 2014, ma non è dato comprendere se vi sia stato o meno il pagamento del compenso dell'amministratore non essendoci alcun riferimento alle sue fatture.
Nel verbale di passaggio delle consegne del 28/04/2015 (all. n. 16 atto di citazione) il credito vantato dall'attore non è stato riportato.
Dai rendiconti depositati dall'attore si evince il mancato riferimento alle fatture per il compenso dell'amministratore e l'omessa indicazione del numero della fattura, l'importo spettante e l'indicazione se pagata o meno e l'eventuale differenza a debito.
- 4 -
In conclusione, la richiesta dei compensi professionali non è adeguatamente provata e va rigettata.
5. Sulle anticipazioni di spese condominiali
L'art. 1720 c.c. prevede che il mandante (condominio) debba rimborsare al mandatario (amministratore) le anticipazioni fatte nell'esecuzione del mandato. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l'amministratore ha l'onere di provare in modo certo e documentato gli esborsi effettuati con fondi propri (cfr. Cassazione civile 20137/17).
Nel caso in esame, l'attore ha prodotto bilanci consuntivi che evidenziano disavanzi di gestione, ricevute cumulative relative a spese condominiali, scontrini fiscali, quietanze di pagamento dell'assicurazione (all. da n. 1 a 13 atto di citazione).
Tuttavia, tali documenti non costituiscono prova sufficiente dell'effettiva anticipazione di somme da parte dell'amministratore con risorse proprie. In particolare:
- bilanci consuntivi: indicano disavanzi, ma non attestano che tali disavanzi siano stati coperti con fondi personali dell'amministratore.
- ricevute cumulative: dimostrano l'esistenza di spese, ma non l'identità del soggetto che ha effettuato i pagamenti.
- verbale dell'assemblea del 07/04/2015 (all. n. 14 atto di citazione): non contiene alcuna delibera specifica che autorizzi il rimborso delle somme anticipate dall'amministratore.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5062 del 25 febbraio 2020, ha ribadito che l'amministratore che richiede il rimborso delle somme anticipate deve fornire prova certa degli esborsi effettuati. “La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal
- 5 -
in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al CP_1 precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata”.
Nel caso di specie, l'attore non ha prodotto documentazione bancaria, come estratti conto o ricevute di bonifici, che possano dimostrare in modo inequivocabile l'utilizzo di fondi personali per coprire i disavanzi condominiali mentre in primis avrebbe dovuto agire nei confronti morosi e avrebbe dovuto offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili ovvero delle entrate delle uscite e del saldo finale (Cass. 3596/90; Cass. 13878/10). Il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo”. È il principio (a valere anche per stabilire il contenuto del rendiconto) fissato dalla Cassazione nella sentenza n.
3892/17. Anche l'assegno prodotto dall'attore agli atti di causa non costituisce sufficiente prova dell'esborso dell'importo indicato nel titolo di credito, sia perché l'importo non risulta corrispondente alla somma delle fatture riportate nel file emesse dal creditore /fornitore , sia in ragione della limitata efficacia probatoria dell'assegno (Cass. civ. 12685/24).
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali e della documentazione offerta dall'attore le domande sono infondate.
6. Quanto alle spese di lite segue la condanna dell'attore, con compensazione del 20% per il rigetto della eccezione di prescrizione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezioni disattese, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attore . Parte_1
- condanna l'attore al pagamento dei 4\5 delle spese processuali in favore del , che si quantificano nella somma di € Controparte_1
4.000, oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua.
Così deciso in Latina, il 09/06/2025
Il Giudice
Gaetano Negro
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