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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2415/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA AL Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa AL ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2415/2025 promosso da:
nata a [...]ù) l'11.12.1982 e Controparte_1 CP_2
nato a [...]ù) il 20.12.1980, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
MOSSOTTI AGNESE;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Pronunzia sullo status.
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sig.ri Controparte_1
e il sig. , in Castellanza (VA) in data 26/9/2003 (v. doc. 1 estratto per Controparte_2 riassunto dell'atto di matrimonio n. 15 P. II S.C Reg. – Uff. dell'anno 2003 del comune di
Castellanza), ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale.
Dato atto delle condizioni omologate dal Tribunale di BU ZI in sede di separazione consensuale dei coniugi e del fatto che il sig. abita stabilmente da diversi Controparte_2 anni in Ancona, dove pure svolge la propria attività lavorativa, mentre la figlia minore è nata e cresciuta in BU ZI dove ha sempre vissuto fin dalla nascita, affidare la figlia minore
[...]
alla sola madre sig.ra la quale eserciterà in via Persona_1 Controparte_1 esclusiva la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di maggiore interesse che
1 saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, salvo diverse madalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse della figlia.
3. Tempi di permanenza.
Collocare anagraficamente e in via preferenziale la figlia minore presso Persona_1 la madre residente in [...], Controparte_1 disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni Controparte_2 qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore.
Tenuto conto della distanza tra Ancona, luogo di residenza del sig. e Controparte_2
BU ZI, dove la figlia minore risiede unitamente alla madre Persona_1 [...]
si consideri che come avvenuto finora sin dalla data della separazione Controparte_1 consensuale dei coniugi, il padre si recherà ogni tre mesi circa a BU ZI per far visita alla figlia, la quale durante le vacanze potrà anch'essa far visita al padre in Ancona ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore.
I coniugi si obbligano, per il caso di trasferimento della residenza o del domicilio, a comunicarlo all'altro coniuge entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni.
4. Assegnazione casa coniugale.
Nel caso di specie non vi è da disporre alcuna assegnazione della casa coniugale in quanto non vi è sin dalla data della separazione consensuale una casa coniugale, essendosi i coniugi entrambi traferiti in altre abitazioni.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia minore Persona_2
a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlia
[...] Controparte_2 minore , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della Persona_1 stessa, nei seguenti termini e modi:
a) versando alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario Controparte_1 esclusivo, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Persona_1
; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT costo della vita;
[...]
b) le spese straordinarie (scolastiche, mediche, etc.) sostenute per la figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo la individuazione, suddivisione e le modalità di approvazione di cui al “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia e sottoscritto in data 10/7/2024, che le parti dichiarano di ben conoscere e al quale fanno espresso riferimento (doc. 10).
2 c) I coniugi si obbligano a riconoscere la detrazione fiscale per figli a carico in ragione del 50% ciascuno.
6. Assegno di divorzio.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, nonché di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. Spese legali.
Le spese legali sono integralmente compensate tra le Parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e Controparte_1 Controparte_2 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Castellanza il 26.09.2003.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 2012 del 14.04.2021 il Tribunale di
BU ZI ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 13.04.2021.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Castellanza il 26.09.2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castellanza al n. 15, parte II, serie C Reg.
Uff. dell'anno 2003.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia che, nelle more della decisione, è Persona_3 divenuta maggiorenne. Di conseguenza, devono ritenersi ormai superate le condizioni di cui ai punti
2 e 3 relative al regime di affidamento e ai tempi di permanenza con ciascun genitore.
3 Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, nei limiti appena descritti.
Le spese di lite saranno compensate, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
a Castellanza il 26/09/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
Castellanza al n. 15, parte II, serie C Reg. Uff. dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate, con le precisazioni di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AL ON IA AL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA AL Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa AL ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2415/2025 promosso da:
nata a [...]ù) l'11.12.1982 e Controparte_1 CP_2
nato a [...]ù) il 20.12.1980, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
MOSSOTTI AGNESE;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Pronunzia sullo status.
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sig.ri Controparte_1
e il sig. , in Castellanza (VA) in data 26/9/2003 (v. doc. 1 estratto per Controparte_2 riassunto dell'atto di matrimonio n. 15 P. II S.C Reg. – Uff. dell'anno 2003 del comune di
Castellanza), ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale.
Dato atto delle condizioni omologate dal Tribunale di BU ZI in sede di separazione consensuale dei coniugi e del fatto che il sig. abita stabilmente da diversi Controparte_2 anni in Ancona, dove pure svolge la propria attività lavorativa, mentre la figlia minore è nata e cresciuta in BU ZI dove ha sempre vissuto fin dalla nascita, affidare la figlia minore
[...]
alla sola madre sig.ra la quale eserciterà in via Persona_1 Controparte_1 esclusiva la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di maggiore interesse che
1 saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, salvo diverse madalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse della figlia.
3. Tempi di permanenza.
Collocare anagraficamente e in via preferenziale la figlia minore presso Persona_1 la madre residente in [...], Controparte_1 disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni Controparte_2 qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore.
Tenuto conto della distanza tra Ancona, luogo di residenza del sig. e Controparte_2
BU ZI, dove la figlia minore risiede unitamente alla madre Persona_1 [...]
si consideri che come avvenuto finora sin dalla data della separazione Controparte_1 consensuale dei coniugi, il padre si recherà ogni tre mesi circa a BU ZI per far visita alla figlia, la quale durante le vacanze potrà anch'essa far visita al padre in Ancona ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore.
I coniugi si obbligano, per il caso di trasferimento della residenza o del domicilio, a comunicarlo all'altro coniuge entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni.
4. Assegnazione casa coniugale.
Nel caso di specie non vi è da disporre alcuna assegnazione della casa coniugale in quanto non vi è sin dalla data della separazione consensuale una casa coniugale, essendosi i coniugi entrambi traferiti in altre abitazioni.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia minore Persona_2
a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlia
[...] Controparte_2 minore , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della Persona_1 stessa, nei seguenti termini e modi:
a) versando alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario Controparte_1 esclusivo, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Persona_1
; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT costo della vita;
[...]
b) le spese straordinarie (scolastiche, mediche, etc.) sostenute per la figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo la individuazione, suddivisione e le modalità di approvazione di cui al “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia e sottoscritto in data 10/7/2024, che le parti dichiarano di ben conoscere e al quale fanno espresso riferimento (doc. 10).
2 c) I coniugi si obbligano a riconoscere la detrazione fiscale per figli a carico in ragione del 50% ciascuno.
6. Assegno di divorzio.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, nonché di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. Spese legali.
Le spese legali sono integralmente compensate tra le Parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e Controparte_1 Controparte_2 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Castellanza il 26.09.2003.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 2012 del 14.04.2021 il Tribunale di
BU ZI ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 13.04.2021.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Castellanza il 26.09.2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castellanza al n. 15, parte II, serie C Reg.
Uff. dell'anno 2003.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia che, nelle more della decisione, è Persona_3 divenuta maggiorenne. Di conseguenza, devono ritenersi ormai superate le condizioni di cui ai punti
2 e 3 relative al regime di affidamento e ai tempi di permanenza con ciascun genitore.
3 Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, nei limiti appena descritti.
Le spese di lite saranno compensate, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
a Castellanza il 26/09/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
Castellanza al n. 15, parte II, serie C Reg. Uff. dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate, con le precisazioni di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AL ON IA AL
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