Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5703/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5703/2018 promossa da:
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Zuppardi e Parte_1 Parte_2
Vincenzo Riello, elett.te domiciliati presso lo studio Riello, sito in Caserta, alla Via G. M. Bosco n. 65;
-attori-
Nei confronti di
Ing. rapp.to e difeso dall' avv. Letizia Liccardi, presso il cui studio elett.te CP_1
domicilia in Caserta, alla Via Ferrarecce n. 89;
-convenuto-
Avente ad OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 28.01.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri e , convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio l'Ing. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e CP_1
dichiarare l'errore progettuale, come descritto, commesso dal convenuto nella realizzazione della progettazione dell'immobile degli attori, per l'effetto quantificare i danni patrimoniali e non
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30.000,00; 2)Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge”.
Si costituiva in giudizio il convenuto Ing. eccependo la nullità dell'atto di citazione in CP_1 virtù del combinato disposto di cui agli artt. 291 e 164 c.p.c., nonché l'improcedibilità della domanda per la mancata stipulazione di una negoziazione assistita. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, ritenendo insussistenti i presupposti della invocata responsabilità e l'intervenuta prescrizione della stessa azione ai sensi dell'art. 1669 c.c.
La causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'udienza cartolare del 28.01.2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, da un'attenta visione degli atti di causa, risulta fondata l'eccezione di estinzione ex art. 307 cpc sollevata da parte convenuta.
Sul punto, infatti, si evidenzia che alla prima udienza di comparizione, celebrata, dopo alcun rinvii d'ufficio, il 18.11.2019, veniva autorizzato il rinnovo della notifica dell'atto di citazione, tenuto conto che la notifica eseguita il 27.06.2018 e depositata il 31.10.2018, non risultava essere andata a buon fine. Con il provvedimento del 18.11.2019, in particolare, veniva fissata, per la verifica del rinnovo della notifica, l'udienza del 06.04.2020.
Per giurisprudenza pacifica <Il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ha natura perentoria, con l'effetto che la sua inosservanza non solo non è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l'estinzione del processo>> (Cass. Ord. n. 28080 del 5 ottobre 2023).
Va precisato, che il termine per eseguire il rinnovo coincide con l'udienza di verifica se, come nel caso in esame, non è indicato un termine antecedente.
Ciò precisato, si osserva che l'udienza del 6.04.2020 fu differita d'ufficio al 19.10.2021 e in tale occasione fu disposto un nuovo rinnovo della notifica, ma erroneamente, in quanto parte attrice non aveva dimostrato di aver eseguito il rinnovo disposto all'udienza del 18.11.2019: dalla documentazione in atti, infatti, si evince che la notifica successiva a quella del 27.06.2018 è stata eseguita solamente in data 04.12.2021, cioè quando era già spirato il termine concesso.
pagina 2 di 3 Pertanto, tenuto conto della natura perentoria del termine ed in conformità alla giurisprudenza di legittimità precedentemente citata, il giudizio deve ritenersi estinto ex art. 307 cpc senza possibilità di sanatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (data la natura documentale del giudizio e la decisione di rito) di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 52.000,00)
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Dichiara il giudizio estinto
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'Ing. delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
S.M.C.V., 04/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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