TRIB
Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano Sezione Lavoro - Previdenza
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
(art. 445 bis CPC)
Il Giudice del Lavoro
nella causa n. 19/2024 RLPA
▪ Letti gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio promosso da , assistito e difeso dall'avvocato CORRONCA Parte_1
GIUSEPPE, nei confronti dell , difeso dal funzionario incaricato per CP_1
l'udienza, della di Oristano, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Pt_2
Miscali e dall'Avv. Salvatora Angela
Part
▪ Osservato che la di Oristano ha eccepito la propria carenza di Pt_2 legittimazione passiva;
▪ Osservato che deve richiamarsi il principio secondo cui "nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex articolo 445 bis c.p.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' " (v. anche Cass. n. 20862 del 2022); CP_1
▪ esaminata la relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata dal CTU nominato entro i termini fissati all'atto del conferimento dell'incarico;
▪ osservato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato proposto entro il termine di 6 mesi prescritto dall'articolo 42, comma 3°, del Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326;
▪ richiamato il decreto pronunciato all'udienza fissata per l'esame della relazione di consulenza tecnica di ufficio, comunicato alle parti mediante lettura in udienza, con il quale, ai sensi dell'articolo 445 bis, comma 4°, CPC, veniva assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 30 per la contestazione delle conclusioni rese dal consulente tecnico di ufficio;
▪ osservato che il termine é decorso senza che alcuna contestazione sia intervenuta;
▪ osservato che ai sensi dell'articolo 445 bis, comma 5°, CPC, in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
▪ ritenuto di dovere pertanto omologare l'accertamento del requisito sanitario richiesto dal ricorrente per il conseguimento del beneficio assistenziale indicato nel ricorso per accertamento tecnico preventivo;
1 ▪ osservato che l'inciso provvedendo sulle spese impone altresì al giudice di liquidare le spese del presente procedimento in applicazione analogica della regola fissata dell'articolo 91 CPC in punto di soccombenza, in adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale di merito formatosi sulla questione, atteso che da un lato il procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio è necessario per il conseguimento del beneficio assistenziale dal ricorrente, dall'altro lato che l , costituendosi in giudizio, ha contestato la CP_1 sussistenza del requisito sanitario;
▪ osservato che il CTU nominato ha accertato l'insussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per il conseguimento del beneficio assistenziale richiesto in ricorso;
▪ osservato che il ricorrente ha prodotto la dichiarazione prescritta dall'articolo
152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
▪ osservato che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, il ricorso non appare viziato da temerarietà;
▪ ritenuto pertanto rispondente a giustizia disporre la compensazione delle spese processuali, e porre a carico dell le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto;
P.Q.M.
➢ dichiara la carenza di legittimazione passiva della di Oristano;
Pt_2
➢ omologa l'accertamento del requisito sanitario contenuto nella relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata nel presente procedimento;
➢ dichiara interamente compensate le spese processuali;
➢ pone a carico dell le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Oristano, addì 04/06/2025
Il Giudice dott. ssa Elisabetta Sanna
2
Tribunale di Oristano Sezione Lavoro - Previdenza
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
(art. 445 bis CPC)
Il Giudice del Lavoro
nella causa n. 19/2024 RLPA
▪ Letti gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio promosso da , assistito e difeso dall'avvocato CORRONCA Parte_1
GIUSEPPE, nei confronti dell , difeso dal funzionario incaricato per CP_1
l'udienza, della di Oristano, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Pt_2
Miscali e dall'Avv. Salvatora Angela
Part
▪ Osservato che la di Oristano ha eccepito la propria carenza di Pt_2 legittimazione passiva;
▪ Osservato che deve richiamarsi il principio secondo cui "nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex articolo 445 bis c.p.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' " (v. anche Cass. n. 20862 del 2022); CP_1
▪ esaminata la relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata dal CTU nominato entro i termini fissati all'atto del conferimento dell'incarico;
▪ osservato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato proposto entro il termine di 6 mesi prescritto dall'articolo 42, comma 3°, del Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326;
▪ richiamato il decreto pronunciato all'udienza fissata per l'esame della relazione di consulenza tecnica di ufficio, comunicato alle parti mediante lettura in udienza, con il quale, ai sensi dell'articolo 445 bis, comma 4°, CPC, veniva assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 30 per la contestazione delle conclusioni rese dal consulente tecnico di ufficio;
▪ osservato che il termine é decorso senza che alcuna contestazione sia intervenuta;
▪ osservato che ai sensi dell'articolo 445 bis, comma 5°, CPC, in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
▪ ritenuto di dovere pertanto omologare l'accertamento del requisito sanitario richiesto dal ricorrente per il conseguimento del beneficio assistenziale indicato nel ricorso per accertamento tecnico preventivo;
1 ▪ osservato che l'inciso provvedendo sulle spese impone altresì al giudice di liquidare le spese del presente procedimento in applicazione analogica della regola fissata dell'articolo 91 CPC in punto di soccombenza, in adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale di merito formatosi sulla questione, atteso che da un lato il procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio è necessario per il conseguimento del beneficio assistenziale dal ricorrente, dall'altro lato che l , costituendosi in giudizio, ha contestato la CP_1 sussistenza del requisito sanitario;
▪ osservato che il CTU nominato ha accertato l'insussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per il conseguimento del beneficio assistenziale richiesto in ricorso;
▪ osservato che il ricorrente ha prodotto la dichiarazione prescritta dall'articolo
152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
▪ osservato che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, il ricorso non appare viziato da temerarietà;
▪ ritenuto pertanto rispondente a giustizia disporre la compensazione delle spese processuali, e porre a carico dell le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto;
P.Q.M.
➢ dichiara la carenza di legittimazione passiva della di Oristano;
Pt_2
➢ omologa l'accertamento del requisito sanitario contenuto nella relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata nel presente procedimento;
➢ dichiara interamente compensate le spese processuali;
➢ pone a carico dell le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Oristano, addì 04/06/2025
Il Giudice dott. ssa Elisabetta Sanna
2