Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 25.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 529/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Parte_1
Iacobelli ed Emilio Iacobelli in virtù di mandato in atti;
ricorrente
E
, Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, cpc, dal dirigente dott. Vincenzo Romano;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
In via preliminare è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ed invero, le controversie concernenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono devolute alla giurisdizione del giudice del lavoro se hanno ad oggetto un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l'amministrazione opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro non esercitando
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Tuttavia, nel merito la domanda è infondata e va rigettata .
Parte ricorrente agisce per la condanna del convenuto CP_1
con riferimento al mancato riconoscimento della prestazione in oggetto.
Sul punto la Suprema Corte, con orientamento qui condiviso, ha individuato connotazioni e limiti del diritto rivendicato distinguendo le ipotesi di adempimento specifico da quelle risarcitorie e specificando i differenti termini prescrizionali con relativo dies a quo (Cass. n. 29961 del 2023).
In particolare, sono stati fissati i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
2 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
3 transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, avuto riguardo alla documentazione prodotta, tenuto conto che parte ricorrente, in presenza di espressa contestazione del convenuto, non fornisce prova idonea CP_1
della consegna a mezzo pec della lettera di messa in mora dell'1.3.2023, depositando una copia cartacea della ricevuta di consegna, che, peraltro, la predetta missiva non appare idonea ad interrompere la prescrizione, contenendo la stessa una richiesta cumulativa per una moltitudine di docenti in assenza di specificazione degli anni richiesti per ciascuno, e dunque la stessa non appare idonea a definire con chiarezza il credito vantato né con riferimento alla causa petendi né ancor di più in riferimento al periodo in cui lo stesso sarebbe maturato (cfr. tra le tante Cass. n.
8988 del 2005), che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta, pertanto, il ricorso notificato in data 3.10.2024, deve dichiararsi la prescrizione dei crediti in contestazione (aa.ss.
2017/2018 e 2018/2019).
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. cpc
PQM
A) rigetta il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in complessivi € CP_1
270,00, oltre accessori se dovuti .
Torre Annunziata, 9.1.2024 Il Giudice
Antonella Paparo
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