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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1346/2022 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Paola (CS), Corso Roma n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Perrone, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura posta a margine della memoria di costituzione del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
e
, in persona del Prefetto pro tempore, C.F. Controparte_1
con sede in alla Piazza XI Settembre, rappresentata e difesa ex P.IVA_1 CP_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in
Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34 è domiciliata per legge.
APPELLATA
OGGETTO: appello - opposizione ordinanza ingiunzione ex. artt. 22 L 689/1981.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 407/2021 depositata in data 23.3.2022, il Giudice di Pace di Belvedere
Marittimo, in relazione al procedimento iscritto al n. 427/2021 R.G.A.C., rigettava l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermava il provvedimento della Prefettura di emesso in data 13.9.2021 e notificato in data 23.9.2021, con il quale veniva CP_1
disposta la sospensione della patente di guida n. del ricorrente, per NumeroD_1
violazione dell'art. 186, comma 2 lett. B) cod.str., per la durata di mesi sei, compensando, al contempo, tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa di . Parte_1
1. Sull'atto di appello
L'appello è inammissibile.
Sul medesimo appello è infatti già intervenuta pronuncia da parte di questo Tribunale, nella persona del dr. Maurizio Ruggiero, con sentenza n. 394/2024, pubblicata il
22.5.20224 R.G. n. 949/20222 con la quale è stata riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullato il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida di emesso in data 13.9.2021 e notificato in data 23.9.2021. Parte_1
2. Sulle spese di lite.
Dall'inammissibilità della domanda consegue la condanna della parte appellante, in ragione del principio di soccombenza, alla refusione in favore della parte appellata delle spese processuali afferenti al presente grado di giudizio. In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, con riferimento al secondo grado di giudizio, secondo pagina 2 di 3 i parametri aggiornati sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, con esclusione della fase istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura della controversia, nonché delle complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, in relazione allo scaglione fino a € 26.000,00, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile. Infatti, va rilevato che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. n. 18920/2012; Cass. S.U. n. 17406/2012; Cass. n. 17059/2007).
Nel caso in esame, gli onorari devono essere liquidati nella misura minima, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, sezione civile, nella persona del giudice dott. Luigi Varrecchione, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello avanzato da nei Parte_1
confronti della , in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
2. condanna alla refusione in favore della Parte_1 CP_1
in persona del Prefetto pro tempore, delle spese di lite, liquidate
[...]
nella complessiva somma di € 848,00, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge.
Così deciso in Paola, 13.01.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1346/2022 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Paola (CS), Corso Roma n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Perrone, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura posta a margine della memoria di costituzione del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
e
, in persona del Prefetto pro tempore, C.F. Controparte_1
con sede in alla Piazza XI Settembre, rappresentata e difesa ex P.IVA_1 CP_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in
Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34 è domiciliata per legge.
APPELLATA
OGGETTO: appello - opposizione ordinanza ingiunzione ex. artt. 22 L 689/1981.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 407/2021 depositata in data 23.3.2022, il Giudice di Pace di Belvedere
Marittimo, in relazione al procedimento iscritto al n. 427/2021 R.G.A.C., rigettava l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermava il provvedimento della Prefettura di emesso in data 13.9.2021 e notificato in data 23.9.2021, con il quale veniva CP_1
disposta la sospensione della patente di guida n. del ricorrente, per NumeroD_1
violazione dell'art. 186, comma 2 lett. B) cod.str., per la durata di mesi sei, compensando, al contempo, tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa di . Parte_1
1. Sull'atto di appello
L'appello è inammissibile.
Sul medesimo appello è infatti già intervenuta pronuncia da parte di questo Tribunale, nella persona del dr. Maurizio Ruggiero, con sentenza n. 394/2024, pubblicata il
22.5.20224 R.G. n. 949/20222 con la quale è stata riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullato il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida di emesso in data 13.9.2021 e notificato in data 23.9.2021. Parte_1
2. Sulle spese di lite.
Dall'inammissibilità della domanda consegue la condanna della parte appellante, in ragione del principio di soccombenza, alla refusione in favore della parte appellata delle spese processuali afferenti al presente grado di giudizio. In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, con riferimento al secondo grado di giudizio, secondo pagina 2 di 3 i parametri aggiornati sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, con esclusione della fase istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura della controversia, nonché delle complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, in relazione allo scaglione fino a € 26.000,00, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile. Infatti, va rilevato che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. n. 18920/2012; Cass. S.U. n. 17406/2012; Cass. n. 17059/2007).
Nel caso in esame, gli onorari devono essere liquidati nella misura minima, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, sezione civile, nella persona del giudice dott. Luigi Varrecchione, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello avanzato da nei Parte_1
confronti della , in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
2. condanna alla refusione in favore della Parte_1 CP_1
in persona del Prefetto pro tempore, delle spese di lite, liquidate
[...]
nella complessiva somma di € 848,00, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge.
Così deciso in Paola, 13.01.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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