Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
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R.G.A.C. n. 1688/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani – sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Laura Cantore Presidente
2) Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
3) Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1688 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nardiello Palma, presso il cui studio, Parte_1 sito in Barletta alla via Renato Coletta n. 32, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pace Nicola e Giusto Irene ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Minervino Murge al corso TE n. 49, presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato il 27.3.2018 e memoria integrativa del 2.10.2018, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Trani di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il 6.8.1987 con (atto n. 29, parte II, serie A anno 1987). Controparte_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati cinque figli, Per_ e divenuti economicamente indipendenti e non più conviventi con la madre, Per_2 Per_3 inoccupata, studentessa universitaria, e , nato il [...], minorenne alla data del CP_2 Per_4 deposito del ricorso;
che, nel corso del matrimonio è venuta a mancare tra i coniugi l'affectio coniugalis e sono sopraggiunte incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che con decreto di omologa del 10.2.2009, pronunciato in seguito all'accordo raggiunto alle parti nel corso del giudizio di separazione, il Tribunale di Trani ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, omologando le condizioni concordate e che da allora non v'è stata riconciliazione.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
di porre a proprio carico un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli e , conviventi con la madre ed economicamente non autosufficienti, pari ad € Per_3 CP_2 Per_4
800,00 al mese, somma comprensiva delle spese straordinarie;
la condanna alle spese della in caso CP_1 di opposizione alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Con memoria di costituzione del 14.6.2018 e memoria integrativa del 23.10.2018 si è costituita
[...]
non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1 sussistendone i presupposti, ma contestando le allegazioni di parte ricorrente con riguardo alla sua dedotta capacità lavorativa.
In particolare, la ha evidenziato che durante il rapporto coniugale si è sempre occupata della CP_1 famiglia senza svolgere attività lavorativa e di aver rinunciato al mantenimento nel giudizio di separazione al solo fine di addivenire ad un accordo ed agevolare una definizione consensuale della lite nell'interesse dei figli. La resistente ha altresì dedotto che il si è reso, nel corso del tempo, Pt_1 inadempiente rispetto ai propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, arbitrariamente riducendo l'importo versato a tale titolo, per escludere il mantenimento in favore dei primi due figli, ritenendoli economicamente autosufficienti, senza esperire un idoneo procedimento giudiziale.
La resistente ha dunque chiesto al Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
di confermare l'affidamento del figlio minore alla madre;
di porre a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 500,00 al Pt_1 mese, oltre rivalutazione ISTAT;
di prevedere l'obbligo del di corrispondere, per il Pt_1 mantenimento dei figli e , un assegno complessivo pari ad € 800,00 al mese, già Per_3 CP_2 Per_4 comprensivo delle spese straordinarie, oltre rivalutazione ISTAT;
di condannare il resistente alla restituzione della somma pari ad € 6.600,00 per il mantenimento non versato in favore dei figli a far data dal 2016 e sino all'introduzione del giudizio.
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All'udienza del 19.6.2018 il Presidente del Tribunale, effettuato e non riuscito il tentativo di riconciliazione tra le parti, ha riservato la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori e, con ordinanza resa in pari data, ha confermato le condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del
10.2.2009.
Quindi, ha nominato il Giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
All'udienza del 24.10.2018, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale sullo status ed entrambe le parti hanno chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, pertanto, il Giudice ha riservato la causa in decisione al Collegio in ordine alla domanda di divorzio.
Con sentenza parziale n. 284 del 29.1.2019, il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e preso atto della mancata accettazione da parte della della proposta conciliativa formulata dall'istruttore, sono state assunte le prove CP_1 testimoniali ammesse.
Nelle more, con ricorso del 3.12.2020, il ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per Pt_1 la figlia con decorrenza dalla data del deposito, essendo quest'ultima divenuta economicamente Per_3 autosufficiente e non convivendo più con la madre. Con provvedimento del 9.6.2021 il ricorso è stato accolto ed il Tribunale ha, quindi, revocato l'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso al mantenimento della figlia.
Terminata la fase istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la fase decisoria e, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stato riservato in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Orbene, occorre preliminarmente evidenziare che avendo il figlio raggiunto la Per_4 maggiore età nel corso del procedimento, nulla deve essere disposto con riguardo al regime dell'esercizio della responsabilità genitoriale, al collocamento ed al diritto di visita del genitore non collocatario e, non essendo stata riproposta la domanda di mantenimento, alcuna statuizione va assunta nell'interesse delle figlie ed Per_3 CP_2
Parimenti, l'inammissibilità della domanda di condanna del al pagamento della somma pari ad Pt_1
€ 6.600,00 esime il Collegio dalla pronuncia nel merito, atteso che nel giudizio soggetto al rito speciale, quale quello per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è consentita la trattazione congiunta delle cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (sul punto Cass. n.
18870/2014).
Sull'assegno ex art. 5 l. n. 898/1970
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La resistente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore adducendo la sussistenza di una sperequazione tra i propri redditi e le risorse economico-finanziare del ricorrente tale da giustificare la previsione dell'assegno in misura non inferiore ad € 500,00 al mese, oltre rivalutazione
ISTAT, essendo ella priva di una stabile attività lavorativa ed impossibilitata, a causa dell'età e dell'assenza di competenze specifiche, a reperire un'occupazione che la renda economicamente indipendente.
Il si è opposto all'accoglimento della domanda, evidenziando che la resistente, con gli accordi Pt_1 di separazione, ha rinunciato al proprio assegno di mantenimento, poiché capace di produrre reddito autonomamente, avendo ella sempre lavorato come persona di servizio e badante, oltre ad essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Minervino al C.so TE da cui percepisce un congruo canone di locazione.
Quanto al primo profilo, dedotto dal è opportuno premettere che il riconoscimento Pt_1 dell'assegno divorzile, “prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. n. 25010 del 30/11/2007), ciò perché il giudice deve procedere alla verifica del rapporto tra le condizioni economiche delle parti all'attualità” (cfr. Cass. n. 25635/2021).
Ne deriva che tale dato di per sé non consente di escludere che la abbia diritto all'assegno CP_1 richiesto, dovendosi verificare se nel caso di specie sussistono i presupposti normativamente previsti.
Quindi, il Collegio è chiamato nel caso in esame ad applicare i principi di diritto espressi dalla Corte
Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, secondo cui "ai sensi dell'art. 5 c.6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Pertanto, il giudice è tenuto, preliminarmente, ad accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dallo scioglimento del matrimonio, all'esito del quale può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
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Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi, all'atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
Solo ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato, che lo squilibrio economico patrimoniale derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo consumato, esclusivamente o prevalentemente, all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive, dovendo essere garantito al coniuge richiedente “non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”
(cfr. Cass. n. 5603/2020).
In altri termini, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, è chiamato ad accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. n. 21234/2019; Cass., n. 5603/2020).
Ne deriva un “nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi” (cfr. Cass. 38362/21).
Tuttavia, in ragione del principio solidaristico di derivazione costituzionale posto a fondamento del diritto all'assegno di divorzio può essere attribuita rilevanza prevalente alla funzione assistenziale ad esso sottesa, nei casi in cui esso “è destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa” (cfr. Cass. n. 5055/2021; Cass. n. 18681/2020).
Pertanto, quand'anche non sia riscontrato o riscontrabile il collegamento tra l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge ed il ruolo da quest'ultimo assunto in ambito familiare, l'assegno divorzile può essere riconosciuto, finanche nell'ambito del procedimento ex art. 9 l. 898/1970, se ricorrono determinate condizioni concorrenti, quali l'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, l'assenza di strumenti alternativi di tutela dovuti alla mancanza di soggetti legalmente tenuti o di forme di sostegno pubblico, e l'ex coniuge onerando sia capace di sostenere economicamente l'esborso ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte del richiedente (Cass. n. 5055/2021).
Tanto premesso, applicando i principi esposti al caso in esame, vanno in primo luogo comparate le condizioni reddituali delle parti.
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Dalle risultanze istruttorie emerge che la nel corso della vita matrimoniale ed anche in seguito alla CP_1 separazione, si è sempre occupata della gestione della casa e della famiglia, nonché della cura della numerosa prole, mentre il ha provveduto al sostentamento economico della famiglia. Pt_1
La resistente ha dedotto, ed i testimoni hanno confermato, che ella non ha mai lavorato durante la convivenza matrimoniale e, in ogni caso, è rimasta priva di riscontro probatorio l'allegazione del ricorrente secondo cui svolgerebbe o abbia svolto in passato l'attività di badante (cfr. verbale udienza del 21 aprile e del 16 dicembre del 2021).
Di contro, il ricorrente è regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della ed ha percepito negli anni 2021 e 2022 una retribuzione a fini pensionistici pari ad CP_3
€ 24.885,39 e € 27.835,09 (cfr. estratto conto Inps del 6.10.2023).
Quanto all'immobile locato di proprietà della resistente v'è agli atti il contratto di locazione dal quale emerge che la percepisce un canone annuo pari ad € 3.600,00 corrispondente all'importo che è CP_1 tenuta a corrispondere in qualità di conduttrice per la locazione dell'immobile ove abita unitamente al figlio (cfr. contratti depositati in data 18.4.2019), sicché tale utilità economica è di fatto elisa dagli oneri che è tenuta a sostenere per far fronte alle esigenze abitative.
Ricostruita la condizione economico patrimoniale delle parti, il Collegio ritiene che sussista un'oggettiva sperequazione tra i redditi, tale da giustificare la previsione di un assegno divorzile in favore della CP_1 tenuto conto dell'età – cinquantotto anni-, dell'assenza di un'esperienza professionale specifica e della durata della coabitazione dei coniugi durante il matrimonio pari a diciannove anni.
Deve, inoltre, evidenziarsi che alla data del matrimonio la aveva solamente ventuno anni e che ciò CP_1 ha inevitabilmente inciso sulle sue concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, in ragione dell'organizzazione familiare, nella quale il solo produceva reddito da lavoro, mentre la Pt_1 resistente si è prevalentemente occupata dell'accudimento dei cinque figli nati dall'unione.
Dunque, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura che si reputa congrua, per quanto emerso dall'istruttoria, di € 280,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
Quanto alla decorrenza dell'assegno, richiedendo il riconoscimento del diritto a percepire una somma a titolo di assegno divorzile il mutamento di status, l'importo è dovuto dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sugli obblighi di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
Quanto alle statuizioni di carattere economico nell'interesse del figlio , è noto che l'obbligo dei Per_4 genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma dell'art. 337septies c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a quando il figlio non
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possa ritenersi economicamente autosufficiente oppure possa ritenersi in colpa per il mancato conseguimento dell'indipendenza economica.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che non sia possibile determinare in astratto un'età oltre la quale l'assegno di mantenimento non sia più dovuto, essendo il giudice di merito chiamato a valutare nel singolo caso e sulla base di elementi concreti se sussistano o meno le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento.
Nel caso in esame non v'è contrasto in ordine al mancato conseguimento dell'autosufficienza economica del figlio convivente con la madre ed all'importo dell'assegno mensile da porre a carico del a titolo di concorso ordinario al mantenimento di , pari ad € 200,00 al mese (cfr. Pt_1 Per_4 memoria di replica del ricorrente e comparsa conclusionale della resistente).
Ciò posto, il Collegio ritiene che possa trovare pieno accoglimento la domanda congiunta di entrambi i coniugi, e dunque che vada determinato a carico del un assegno mensile nella misura di € Pt_1
200,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, con decorrenza dalla presente pronuncia.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle Pt_1 spese straordinarie, da determinarsi secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, atteso che, pur trattandosi del diritto al mantenimento di un figlio maggiorenne e dunque disponibile, in mancanza di accordo le spese straordinarie non possono ritenersi incluse in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno periodico, poiché ciò “può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti” (cfr. Cass. ord. n. 1562/2020).
Sulle spese del giudizio
Tenuto conto degli esiti del giudizio principale, nonché degli esiti del procedimento in corso di causa, ed in particolare del riconoscimento dell'assegno divorzile, sia pure in misura inferiore all'importo richiesto, e dell'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme proposta dalla le spese CP_1 di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, con l'intervento del P.M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 280,00
(duecentottanta/00) somma rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici
ISTAT, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio;
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- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_1 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , entro e non oltre il giorno 5 di Per_4 ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, la somma di € 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Parte_1 straordinarie per il figlio , secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Per_4
Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
- Dichiara inammissibile la domanda di restituzione della somma di € 6.600,00 proposta da
[...]
CP_1
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 18.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
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