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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/06/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15, co. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e 281-terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al R.G. n. 5131/2024 vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
R. MARTELLOTTA;
Ricorrente
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
(contumace);
Resistente
OGGETTO: Opposizione a revoca gratuito patrocinio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 il sig. Pt_1 chiedeva che venisse annullato il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio del 5.12.2024 e, per l'effetto, che venisse confermato il diritto del ricorrente alla suddetta ammissione al gratuito patrocinio con conseguente liquidazione dei compensi spettanti al procuratore e con pagamento a carico dell'Erario.
Rappresentava in punto di fatto: - di aver presentato ricorso innanzi il Tribunale di Cosenza iscritto al R.G. n. 2132/2024;
- di essere stato provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio da parte del COA di Cosenza giusta delibera n. 72 del 12.1.2024;
- di aver depositato, all'esito della definizione del giudizio, istanza di liquidazione del gratuito patrocinio;
- che il giudice di prime cure aveva revocato all'ammissione al gratuito patrocinio e, per l'effetto, che aveva rigettato l'istanza di liquidazione presentata dall'avv. Martellotta con la seguente motivazione “da un lato mancava la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato; dall'altro sussiste la colpa grave dell'interessato per aver agito nella piena consapevolezza della infondatezza della sua pretesa alla luce degli accertamenti ispettivi compiuti dall'INPS che hanno legittimamente disconosciuto il suo rapporto di lavoro e richiesto la restituzione di prestazioni previdenziali indebitamente percepite, avendo il ricorrente dichiarato di aver lavorato su terreni che gli ispettori hanno accertato non essere mai stati nella disponibilità dell'azienda agricola, apparente datore di lavoro;
ricorrono pertanto ambedue i presupposti richiesti dall'art. 136, comma 2, d.p.r. n. 115 del. 2002 per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della pretesa' e per colpa grave nel promovimento del giudizio, con effetto retroattivo”.
Rilevava l'illegittimità di tale decisione e concludeva come sopra.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Istruita documentalmente la causa, parte ricorrente – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza
- insisteva nelle rispettive conclusioni e, all'esito, la causa veniva decisa mediante redazione, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza. Il ricorso presentato non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato sulla scorta della circostanza secondo cui “non può e non deve sussistere il sillogismo rigetto = manifesta infondatezza ed affermare anche che si è agito con colpa grave anche perché se davvero così fosse stato, il Giudice, avrebbe dovuto condannare (e tanto non ha fatto) anche per lite temeraria ex art 96 cpc.”
(pag. 3 del ricorso introduttivo).
Rileva ancora che “il sig. è il Parte_1 coniuge della SI.ra e costoro hanno lavorato Parte_2 insieme presso la medesima Società “Sant'Anna srls”.
Insieme, hanno ottenuto la cancellazione delle giornate agricole e si sono rivolti al medesimo difensore che per entrambi ha redatto due ricorsi separati (l'uno reca il n.
161/24 e l'altro il n. 162/24) ma giuridicamente di identico contenuto perché, identica, era la pretesa giuridica.
Il ricorso della SI.ra , iscritto al n. 162/24 (doc. Pt_2
n. 7) sta svolgendo il suo decorso naturale visto che il
Giudie ha GIUSTAMENTE AMMESSO LA PROVA ORALE RICHIESTA CP_2
(doc. n. 8) mentre, quello per cui oggi vi è impugnazione, in maniera immotivata, non ha ottenuto l'ammissione della prova orale ed ha ottenuto un giudizio di sindacabilità dell'operato molto discutibile e sicuramente di carattere ingiustamente “punitivo” ”.
Entrambe le censure sono destituite di fondamento.
Ed invero, l'art. 136 del d.P.R. n. 115/2002, individua tra le condizioni di revoca del gratuito patrocinio “l'aver agito
o resistito con mala fede o colpa grave”, ma non subordina il provvedimento a una sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c.
Dunque, la doglianza mira ad un esito del tutto creativo senza che si evidenzi, in tal senso, l'interesse della parte che non risulta esser stata assoggettata a tale condanna (sul punto cfr. Cass., n. 18034/2019).
Inoltre, la mera circostanza di un secondo giudizio incardinato presso l'intestato Tribunale (di identico contenuto rispetto a quello proposto al n. di R.G. 161/2024 ed assegnato ad altro magistrato della medesima sezione) non può – all'evidenza – determinare alcuna illegittimità del provvedimento quivi opposto.
Da ciò, pertanto, consegue il rigetto dell'opposizione presentata.
Le spese di lite si intendono compensate in ragione del rilievo che assume la posizione processuale assunta dal resistente. CP_1
PQM
Rigetta l'opposizione.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 13/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino