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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/08/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1652/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2017 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale unica esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale su (C.F. , con Persona_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. FALCINELLI GIAN LUCA, presso il cui studio in Perugia, Via XIV Settembre n. 73, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante;
Controparte_2
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3 (C.F. ), Parte_2 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. IULA DORA, presso lo studio della quale in Castiglione del Lago (PG), Via Libertà n. 79, sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ULISSE BARDANI, presso il cui studio in Perugia, Via Bontempi n. 1, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 21/01/2025 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha convenuto in Parte_1 giudizio , la titolare e la dipendente Controparte_1 Controparte_2 per sentirle condannare in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Parte_2 non patrimoniali sofferti in proprio e dal figlio minore per aver questi Persona_1 ingerito del liquido caustico per lavastoviglie lasciato incustodito all'interno dei locali del in CP_1 Castiglione del Lago il 18.10.2014. Si sono costituite in giudizio le convenute, contestando la versione dei fatti fornita dall'attrice e ogni addebito di responsabilità, argomentando al contrario sull'imputabilità dell'evento unicamente alla pagina 1 di 5 condotta negligente dell'attrice, che, intenta a fumare all'esterno del locale, avrebbe omesso di vigilare sul figlio di appena ventidue mesi. Hanno comunque chiesto di esser autorizzate alla chiamata in causa di assicuratrice della responsabilità civile del . Controparte_3 CP_1 La compagnia si costituiva condividendo le difese già svolte dalle convenute e chiedendo, subordinatamente al rigetto integrale della domanda, la riduzione del risarcimento in proporzione della concorrente e prevalente responsabilità della Pt_1 La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di prove per testimoni e Parte_2 CTU medico legale sui postumi riportati dal minore. Il giudizio si interrompeva per la morte del difensore di e veniva Controparte_3 tempestivamente riassunto da parte attrice;
si costituivano in riassunzione tutte le altre parti. Conclusa l'istruttoria e rigettata l'istanza di rinnovazione della CTU formulata da parte attrice,
[...] offriva banco iudis la somma di euro 120.000, accettata dalla controparte in acconto sul CP_3 maggiore avere. Precisate le conclusioni all'udienza del 21.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. A fondamento della domanda risarcitoria rivolta nei confronti delle convenute, – Parte_1 esercente in via esclusiva la potestà genitoriale su in forza di provvedimento del Persona_1 Tribunale per i minorenni di Perugia del 26.02.2016 – rappresenta che il figlio avrebbe ingerito del liquido per lavastoviglie che la dipendente del bar aveva preparato per l'uso. Parte_2
Tale circostanza è in sé pacifica, mentre è controversa tra le parti la dinamica che avrebbe condotto all'evento, con particolare riferimento alla collocazione del recipiente: parte attrice afferma che questo (un bicchiere) si trovasse su di una sedia all'interno del locale, mentre secondo le convenute il liquido caustico era stato travasato dalla confezione nell'apposito misurino dosatore e temporaneamente lasciato vicino alla lavastoviglie posta nel retrobancone in attesa del termine del ciclo di lavaggio. Sostengono quindi le convenute che il bambino si era introdotto in quell'area – interdetta all'utenza e delimitata da apposita porticina basculante – senza essere visto anche a causa della sua piccola statura, mentre la madre era da diversi minuti all'esterno del locale con altre persone, incurante dei movimenti del minore, tanto che si avvedeva dell'accaduto solo quando richiamata dalle grida di aiuto della
Pt_2
Quindi, mentre la sostiene che l'evento sia stato causato esclusivamente dalla condotta Pt_1 imprudente della barista, che avrebbe lasciato incustodita una sostanza tossica e corrosiva, per converso le convenute addebitano la responsabilità dell'accaduto all'omessa vigilanza della madre del bambino. Posto che l'istruttoria espletata ha sostanzialmente confermato la rappresentazione dei fatti offerta dalle convenute (cfr. verbali interrogatorio formale di ed escussione testimoniale di Parte_2 [...]
e , in punto di responsabilità si osserva quanto segue. Testimone_1 Testimone_2 Tenuto conto della pericolosità e potenzialità lesiva della sostanza ingerita dal minore – ben evidenziata dall'etichetta posta sulla confezione, ove le prescrizioni circa la manipolazione e conservazione del prodotto lasciano chiaramente intendere che questa non debba in alcun modo essere lasciata, neppure temporaneamente, in contenitori aperti, diversi dalla confezione originale, ciò altrimenti favorendo il rischio che sia scambiata per altra sostanza – non può dubitarsi che la condotta posta in essere dalla abbia costituito una violazione di norme di cautela che, se rispettate, avrebbero impedito la Pt_2 verificazione dell'evento. Norme di cautela che avrebbero dovuto essere rigorosamente osservate nel caso di specie, tenuto anche conto che – come ammesso nella comparsa di costituzione in giudizio – il minore era stato ripreso più volte proprio perché si aggirava nella zona del bancone. Posta la responsabilità della convenuta e, ai sensi dell'art. 2049 c.c. quella del Pt_2 Controparte_1
e della titolare per fatto imputabile alla propria
[...] Controparte_2 dipendente nell'esercizio delle incombenze cui era adibita, non può tuttavia escludersi la necessità di valutare la condotta del danneggiato, per gli effetti dell'articolo 1227, co. 1, cod. civ., dovendosi pagina 2 di 5 indagare, ferma la causalità della condotta della la sussistenza di condotte concausali del Pt_2 danno. Viene pertanto in rilievo la deduzione dei convenuti in punto di responsabilità del minore incapace nella causazione del danno o del genitore per omessa custodia. Ebbene, la questione del concorso del fatto colposo del danneggiato incapace o dei suoi genitori per omissione di vigilanza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1227 cod. civ., è stata ampiamente scrutinata in giurisprudenza con affermazione del principio per cui in tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto;
ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. In base all'esposto indirizzo, la Corte di Cassazione ha altresì affermato che, poiché l'accertamento richiesto dall'art. 1227 c.c., comma 1, riguarda il nesso di causalità materiale, l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo;
l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3557). Una siffatta valutazione "oggettiva" della condotta della vittima incapace, in sostanza, può prescindere (almeno con riguardo al piano in esame, cioè quello del contributo causale di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) dalla condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata proprio dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, ma opera su un piano esclusivamente oggettivo e materiale. In altri termini, sul piano del nesso di causalità materiale, rilevante ex art. 1227 co. 1 cod. civ., la condotta dell'incapace deve essere esaminata alla luce del criterio di diligenza proprio dell'uomo medio, atteso che non si ha riguardo per la sua colpa, bensì per il dato oggettivo della rilevanza causale della sua condotta, come se fosse stato correttamente vigilato. D'altronde non vi è stato senz'altro un affidamento del minore alla convenuta, come sarebbe accaduto, invece, in caso ad esempio di ingresso in una scuola d'infanzia e consegna alle insegnanti. La madre, infatti, era presente nel luogo del sinistro. Ciò posto, è evidente che la regola di generale prudenza impone all'uomo medio di tenere un comportamento particolarmente prudente che, nel caso di specie, si traduce nel non ingerire nulla della cui natura edibile/potabile non possa essere ragionevolmente certo alla luce del contesto. Non può cioè, alla stregua degli elementi oggettivi che si sono dedotti, non evidenziarsi che la condotta del minore, che certamente si trovava in zona interdetta alla clientela e ha bevuto un liquido ignoto, trovato incustodito all'interno di un misurino, ha concorso a causare il danno, mentre non è necessario valutarsi nello specifico – poiché non vi sono domande riconvenzionali – la condotta di culpa in vigilando della madre. Ciò posto, ritiene il giudicante che nel caso di specie sia ragionevole commisurare il concorso della condotta del minore nella misura del 50% essendo naturalisticamente pari la misura causale della condotta della barista, quale condicio sine qua non, mentre la condotta del minore non vigilato si colloca su un piano, pur concausale, ma non esclusiva nell'ottica oggettiva della produzione del danno. Infatti rientra nella diligenza dovuta da un gestore di bar di tenere al sicuro sostanze pericolose e non pagina 3 di 5 facilmente distinguibili dall'acqua o bevande, come quella di specie. E' notorio che tali tipi di prodotti siano solitamente confezionati in bottiglie con chiusure progettate proprio per non consentire l'apertura a bambini, i più soggetti a ingestioni dannose se non letali. Venendo alla quantificazione del danno risarcibile,, è determinante la consulenza medico legale espletata che ha individuato – con percorso espositivo sufficientemente chiaro e logico che per tale motivo può essere condivisa, per quanto concerne il danno biologico, dal giudicante – quale commisurazione del danno biologico la percentuale del 21% di invalidità permanente per disfagia da esofagite chimica per le sostanze solide, oltre a scialorrea periodica. Quanto alla invalidità temporanea, ha accertato la totale in giorni 90, una parziale al 75% per giorni 30, una parziale al 50% per giorni 60 e una parziale al 25% per giorni 90. Su altro versante della lesione della salute, rileva anche l'incremento per sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) che il C.T.U. ha accertato con riferimento sia alla invalidità permanente che temporanea, rispettivamente in misura media e massima. La liquidazione delle due forme di manifestazione del danno derivante dalla lesione della salute deve essere effettuata facendo applicazione della c.d. Tabella Unica Nazionale pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età. Per quanto riguarda la componente variabile del danno biologico (il c.d. danno morale) è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato. Analogamente, l'indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%. Deve altresì evidenziarsi che il danno biologico o dinamico relazionale è comprensivo anche di quella conseguenza non patrimoniale che gli attori hanno individuato e denominato come danno alla capacità lavorativa generica, invero riferendosi alle maggiori difficoltà che potrà incontrare il minore nel mondo del lavoro. Si tratta del danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa (che il C.T.U ha ricollegato alle capacità fisiche intaccate da una non completa alimentazione), non incidente sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute. Applicando i valori sopra richiamati, si ottiene:
Danno biologico permanente (€ 4.083,18 x 21 x 1) € 85.746,69
Danno morale nel valore medio (€ 1.474,03 x 21 x 1) € 30.954,55
Danno temporaneo totale: € 14.583,36
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subìto è liquidabile in euro 131.284,60. Oltre spese mediche documentate per euro 285,04 a favore di iure proprio. Parte_1
Per quanto concerne le spese mediche future, che il CTU ritiene inevitabili ma non quantificabili per cui non è possibile ad oggi liquidare un danno sotto tale profilo. Ciò posto, deve darsi atto che, come si è detto, la misura del risarcimento dovuto deve tenere conto del concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 cod. civ., che è già stimata in misura del 50%.. Ne deriva che il danno risarcibile, all'attualità, deve essere stimato in misura pari ad euro 65.642,30, già attuali. Tenuto conto che ha già provveduto a versare 120.000 euro a titolo di Controparte_3 risarcimento, senza pregiudizio per le difese ed eccezioni formulate in giudizio, parte attrice non ha diritto ad ottenere ulteriori somme.
pagina 4 di 5 3. Le spese processuali possono essere compensate ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda:
- accerta che il danno risarcibile da , Controparte_1 [...]
e in favore di in qualità di CP_2 Parte_2 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore a titolo di Persona_1 risarcimento è di € 65.642,30;
- spese compensate;
spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta, ciascuna per metà.
Perugia, 10 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2017 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale unica esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale su (C.F. , con Persona_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. FALCINELLI GIAN LUCA, presso il cui studio in Perugia, Via XIV Settembre n. 73, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante;
Controparte_2
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3 (C.F. ), Parte_2 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. IULA DORA, presso lo studio della quale in Castiglione del Lago (PG), Via Libertà n. 79, sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTE
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ULISSE BARDANI, presso il cui studio in Perugia, Via Bontempi n. 1, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 21/01/2025 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha convenuto in Parte_1 giudizio , la titolare e la dipendente Controparte_1 Controparte_2 per sentirle condannare in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Parte_2 non patrimoniali sofferti in proprio e dal figlio minore per aver questi Persona_1 ingerito del liquido caustico per lavastoviglie lasciato incustodito all'interno dei locali del in CP_1 Castiglione del Lago il 18.10.2014. Si sono costituite in giudizio le convenute, contestando la versione dei fatti fornita dall'attrice e ogni addebito di responsabilità, argomentando al contrario sull'imputabilità dell'evento unicamente alla pagina 1 di 5 condotta negligente dell'attrice, che, intenta a fumare all'esterno del locale, avrebbe omesso di vigilare sul figlio di appena ventidue mesi. Hanno comunque chiesto di esser autorizzate alla chiamata in causa di assicuratrice della responsabilità civile del . Controparte_3 CP_1 La compagnia si costituiva condividendo le difese già svolte dalle convenute e chiedendo, subordinatamente al rigetto integrale della domanda, la riduzione del risarcimento in proporzione della concorrente e prevalente responsabilità della Pt_1 La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di prove per testimoni e Parte_2 CTU medico legale sui postumi riportati dal minore. Il giudizio si interrompeva per la morte del difensore di e veniva Controparte_3 tempestivamente riassunto da parte attrice;
si costituivano in riassunzione tutte le altre parti. Conclusa l'istruttoria e rigettata l'istanza di rinnovazione della CTU formulata da parte attrice,
[...] offriva banco iudis la somma di euro 120.000, accettata dalla controparte in acconto sul CP_3 maggiore avere. Precisate le conclusioni all'udienza del 21.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. A fondamento della domanda risarcitoria rivolta nei confronti delle convenute, – Parte_1 esercente in via esclusiva la potestà genitoriale su in forza di provvedimento del Persona_1 Tribunale per i minorenni di Perugia del 26.02.2016 – rappresenta che il figlio avrebbe ingerito del liquido per lavastoviglie che la dipendente del bar aveva preparato per l'uso. Parte_2
Tale circostanza è in sé pacifica, mentre è controversa tra le parti la dinamica che avrebbe condotto all'evento, con particolare riferimento alla collocazione del recipiente: parte attrice afferma che questo (un bicchiere) si trovasse su di una sedia all'interno del locale, mentre secondo le convenute il liquido caustico era stato travasato dalla confezione nell'apposito misurino dosatore e temporaneamente lasciato vicino alla lavastoviglie posta nel retrobancone in attesa del termine del ciclo di lavaggio. Sostengono quindi le convenute che il bambino si era introdotto in quell'area – interdetta all'utenza e delimitata da apposita porticina basculante – senza essere visto anche a causa della sua piccola statura, mentre la madre era da diversi minuti all'esterno del locale con altre persone, incurante dei movimenti del minore, tanto che si avvedeva dell'accaduto solo quando richiamata dalle grida di aiuto della
Pt_2
Quindi, mentre la sostiene che l'evento sia stato causato esclusivamente dalla condotta Pt_1 imprudente della barista, che avrebbe lasciato incustodita una sostanza tossica e corrosiva, per converso le convenute addebitano la responsabilità dell'accaduto all'omessa vigilanza della madre del bambino. Posto che l'istruttoria espletata ha sostanzialmente confermato la rappresentazione dei fatti offerta dalle convenute (cfr. verbali interrogatorio formale di ed escussione testimoniale di Parte_2 [...]
e , in punto di responsabilità si osserva quanto segue. Testimone_1 Testimone_2 Tenuto conto della pericolosità e potenzialità lesiva della sostanza ingerita dal minore – ben evidenziata dall'etichetta posta sulla confezione, ove le prescrizioni circa la manipolazione e conservazione del prodotto lasciano chiaramente intendere che questa non debba in alcun modo essere lasciata, neppure temporaneamente, in contenitori aperti, diversi dalla confezione originale, ciò altrimenti favorendo il rischio che sia scambiata per altra sostanza – non può dubitarsi che la condotta posta in essere dalla abbia costituito una violazione di norme di cautela che, se rispettate, avrebbero impedito la Pt_2 verificazione dell'evento. Norme di cautela che avrebbero dovuto essere rigorosamente osservate nel caso di specie, tenuto anche conto che – come ammesso nella comparsa di costituzione in giudizio – il minore era stato ripreso più volte proprio perché si aggirava nella zona del bancone. Posta la responsabilità della convenuta e, ai sensi dell'art. 2049 c.c. quella del Pt_2 Controparte_1
e della titolare per fatto imputabile alla propria
[...] Controparte_2 dipendente nell'esercizio delle incombenze cui era adibita, non può tuttavia escludersi la necessità di valutare la condotta del danneggiato, per gli effetti dell'articolo 1227, co. 1, cod. civ., dovendosi pagina 2 di 5 indagare, ferma la causalità della condotta della la sussistenza di condotte concausali del Pt_2 danno. Viene pertanto in rilievo la deduzione dei convenuti in punto di responsabilità del minore incapace nella causazione del danno o del genitore per omessa custodia. Ebbene, la questione del concorso del fatto colposo del danneggiato incapace o dei suoi genitori per omissione di vigilanza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1227 cod. civ., è stata ampiamente scrutinata in giurisprudenza con affermazione del principio per cui in tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto;
ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. In base all'esposto indirizzo, la Corte di Cassazione ha altresì affermato che, poiché l'accertamento richiesto dall'art. 1227 c.c., comma 1, riguarda il nesso di causalità materiale, l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo;
l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3557). Una siffatta valutazione "oggettiva" della condotta della vittima incapace, in sostanza, può prescindere (almeno con riguardo al piano in esame, cioè quello del contributo causale di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) dalla condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata proprio dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, ma opera su un piano esclusivamente oggettivo e materiale. In altri termini, sul piano del nesso di causalità materiale, rilevante ex art. 1227 co. 1 cod. civ., la condotta dell'incapace deve essere esaminata alla luce del criterio di diligenza proprio dell'uomo medio, atteso che non si ha riguardo per la sua colpa, bensì per il dato oggettivo della rilevanza causale della sua condotta, come se fosse stato correttamente vigilato. D'altronde non vi è stato senz'altro un affidamento del minore alla convenuta, come sarebbe accaduto, invece, in caso ad esempio di ingresso in una scuola d'infanzia e consegna alle insegnanti. La madre, infatti, era presente nel luogo del sinistro. Ciò posto, è evidente che la regola di generale prudenza impone all'uomo medio di tenere un comportamento particolarmente prudente che, nel caso di specie, si traduce nel non ingerire nulla della cui natura edibile/potabile non possa essere ragionevolmente certo alla luce del contesto. Non può cioè, alla stregua degli elementi oggettivi che si sono dedotti, non evidenziarsi che la condotta del minore, che certamente si trovava in zona interdetta alla clientela e ha bevuto un liquido ignoto, trovato incustodito all'interno di un misurino, ha concorso a causare il danno, mentre non è necessario valutarsi nello specifico – poiché non vi sono domande riconvenzionali – la condotta di culpa in vigilando della madre. Ciò posto, ritiene il giudicante che nel caso di specie sia ragionevole commisurare il concorso della condotta del minore nella misura del 50% essendo naturalisticamente pari la misura causale della condotta della barista, quale condicio sine qua non, mentre la condotta del minore non vigilato si colloca su un piano, pur concausale, ma non esclusiva nell'ottica oggettiva della produzione del danno. Infatti rientra nella diligenza dovuta da un gestore di bar di tenere al sicuro sostanze pericolose e non pagina 3 di 5 facilmente distinguibili dall'acqua o bevande, come quella di specie. E' notorio che tali tipi di prodotti siano solitamente confezionati in bottiglie con chiusure progettate proprio per non consentire l'apertura a bambini, i più soggetti a ingestioni dannose se non letali. Venendo alla quantificazione del danno risarcibile,, è determinante la consulenza medico legale espletata che ha individuato – con percorso espositivo sufficientemente chiaro e logico che per tale motivo può essere condivisa, per quanto concerne il danno biologico, dal giudicante – quale commisurazione del danno biologico la percentuale del 21% di invalidità permanente per disfagia da esofagite chimica per le sostanze solide, oltre a scialorrea periodica. Quanto alla invalidità temporanea, ha accertato la totale in giorni 90, una parziale al 75% per giorni 30, una parziale al 50% per giorni 60 e una parziale al 25% per giorni 90. Su altro versante della lesione della salute, rileva anche l'incremento per sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) che il C.T.U. ha accertato con riferimento sia alla invalidità permanente che temporanea, rispettivamente in misura media e massima. La liquidazione delle due forme di manifestazione del danno derivante dalla lesione della salute deve essere effettuata facendo applicazione della c.d. Tabella Unica Nazionale pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età. Per quanto riguarda la componente variabile del danno biologico (il c.d. danno morale) è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato. Analogamente, l'indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%. Deve altresì evidenziarsi che il danno biologico o dinamico relazionale è comprensivo anche di quella conseguenza non patrimoniale che gli attori hanno individuato e denominato come danno alla capacità lavorativa generica, invero riferendosi alle maggiori difficoltà che potrà incontrare il minore nel mondo del lavoro. Si tratta del danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa (che il C.T.U ha ricollegato alle capacità fisiche intaccate da una non completa alimentazione), non incidente sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute. Applicando i valori sopra richiamati, si ottiene:
Danno biologico permanente (€ 4.083,18 x 21 x 1) € 85.746,69
Danno morale nel valore medio (€ 1.474,03 x 21 x 1) € 30.954,55
Danno temporaneo totale: € 14.583,36
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subìto è liquidabile in euro 131.284,60. Oltre spese mediche documentate per euro 285,04 a favore di iure proprio. Parte_1
Per quanto concerne le spese mediche future, che il CTU ritiene inevitabili ma non quantificabili per cui non è possibile ad oggi liquidare un danno sotto tale profilo. Ciò posto, deve darsi atto che, come si è detto, la misura del risarcimento dovuto deve tenere conto del concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 cod. civ., che è già stimata in misura del 50%.. Ne deriva che il danno risarcibile, all'attualità, deve essere stimato in misura pari ad euro 65.642,30, già attuali. Tenuto conto che ha già provveduto a versare 120.000 euro a titolo di Controparte_3 risarcimento, senza pregiudizio per le difese ed eccezioni formulate in giudizio, parte attrice non ha diritto ad ottenere ulteriori somme.
pagina 4 di 5 3. Le spese processuali possono essere compensate ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda:
- accerta che il danno risarcibile da , Controparte_1 [...]
e in favore di in qualità di CP_2 Parte_2 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore a titolo di Persona_1 risarcimento è di € 65.642,30;
- spese compensate;
spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta, ciascuna per metà.
Perugia, 10 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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