Articolo 1 della Legge 18 giugno 2003, n. 146
Articolo 2
Versione
10 luglio 2003
Art. 1. 1. La Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalita' concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalita' concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.
Entrata in vigore il 10 luglio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente