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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/10/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
DOTT.SSA ERICA PASSALALPI presidente rel.
DOTT.SSA DANIELA MELE giudice
DOTT. GIOVANNI MARIA SACCHI giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1857 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, assunta in decisione all'udienza del 10.10.2025 e vertente
TRA
(CF: ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Desenzano del Garda (Bs), e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bertolino C.F._2 presso il cui studio in Alassio alla via Privata Sibelli Bogliolo 3/16 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti ricorrenti
E
(CF: ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3 convenuta contumace
nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2025 parte attrice ha concluso riportandosi al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 16.9.2025, gli odierni attori hanno chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della madre.
1 A tal fine hanno esposto che la medesima “si trova in condizioni di grave infermità psico-fisica legata all'età avanzata…che le impediscono di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi”; presenta “un handicap psichico e mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'accompagnamento”.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame della Sig.ra ed acquisita documentazione medica, la causa è stata CP_1 rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, le allegazioni dei ricorrenti trovano pieno riscontro nella documentazione medica in atti.
L'esame personale della resistente ha poi confermato che la malattia che la affligge è di tale gravità, da impedirle anche di rendersi conto della situazione circostante e di rispondere alle domande più elementari, a lei rivolte.
La , infatti, ha mostrato di non essere in grado di comprendere il significato delle domande Pt_1
– anche le più elementari - che le sono state poste, e, tantomeno, di fornire adeguate risposte. Si è presentata con sguardo assente, non orientata e di fatto assolutamente non collaborante.
Dalla documentazione in atti, d'altra parte, emerge che in favore dell'odierna resistente era già stata avviata apposita procedura per l'apertura di amministrazione di sostegno, ma proprio all'esito dell'esame la procedura era stata rinunciata onde introdurre il presente giudizio di interdizione.
La natura della malattia che affligge la non lascia prevedere possibilità di miglioramento o Pt_1 di guarigione, anche in considerazione dell'età della stessa.
La , pertanto, versa in condizioni di abituale infermità, tali da renderla incapace di Pt_1 provvedere ai propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui versa l'interdicenda hanno reso altresì superfluo l'espletamento della CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora quale tutore il ricorrente Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e quale pro tutore il
[...] C.F._2 ricorrente (CF: ), nato il Parte_1 C.F._1
03.01.1963 a Desenzano del Garda (Bs), dichiaratisi disponibili all'incarico.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1857/2025, così provvede:
DICHIARA la contumacia di (CF: ), nata a [...] il 13 CP_1 C.F._3 settembre 1937;
PRONUNCIA
l'interdizione di (CF: ), nata a [...] il 13 CP_1 C.F._3 settembre 1937;
NOMINA tutore (C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23.10.1966; pro tutore (CF: ), nato il Parte_1 C.F._1
03.01.1963 a Desenzano del Garda (Bs);
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA compensate le spese.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Erica Passalalpi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
DOTT.SSA ERICA PASSALALPI presidente rel.
DOTT.SSA DANIELA MELE giudice
DOTT. GIOVANNI MARIA SACCHI giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1857 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, assunta in decisione all'udienza del 10.10.2025 e vertente
TRA
(CF: ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Desenzano del Garda (Bs), e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bertolino C.F._2 presso il cui studio in Alassio alla via Privata Sibelli Bogliolo 3/16 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti ricorrenti
E
(CF: ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3 convenuta contumace
nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2025 parte attrice ha concluso riportandosi al ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 16.9.2025, gli odierni attori hanno chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della madre.
1 A tal fine hanno esposto che la medesima “si trova in condizioni di grave infermità psico-fisica legata all'età avanzata…che le impediscono di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi”; presenta “un handicap psichico e mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'accompagnamento”.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame della Sig.ra ed acquisita documentazione medica, la causa è stata CP_1 rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, le allegazioni dei ricorrenti trovano pieno riscontro nella documentazione medica in atti.
L'esame personale della resistente ha poi confermato che la malattia che la affligge è di tale gravità, da impedirle anche di rendersi conto della situazione circostante e di rispondere alle domande più elementari, a lei rivolte.
La , infatti, ha mostrato di non essere in grado di comprendere il significato delle domande Pt_1
– anche le più elementari - che le sono state poste, e, tantomeno, di fornire adeguate risposte. Si è presentata con sguardo assente, non orientata e di fatto assolutamente non collaborante.
Dalla documentazione in atti, d'altra parte, emerge che in favore dell'odierna resistente era già stata avviata apposita procedura per l'apertura di amministrazione di sostegno, ma proprio all'esito dell'esame la procedura era stata rinunciata onde introdurre il presente giudizio di interdizione.
La natura della malattia che affligge la non lascia prevedere possibilità di miglioramento o Pt_1 di guarigione, anche in considerazione dell'età della stessa.
La , pertanto, versa in condizioni di abituale infermità, tali da renderla incapace di Pt_1 provvedere ai propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui versa l'interdicenda hanno reso altresì superfluo l'espletamento della CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora quale tutore il ricorrente Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e quale pro tutore il
[...] C.F._2 ricorrente (CF: ), nato il Parte_1 C.F._1
03.01.1963 a Desenzano del Garda (Bs), dichiaratisi disponibili all'incarico.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1857/2025, così provvede:
DICHIARA la contumacia di (CF: ), nata a [...] il 13 CP_1 C.F._3 settembre 1937;
PRONUNCIA
l'interdizione di (CF: ), nata a [...] il 13 CP_1 C.F._3 settembre 1937;
NOMINA tutore (C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23.10.1966; pro tutore (CF: ), nato il Parte_1 C.F._1
03.01.1963 a Desenzano del Garda (Bs);
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA compensate le spese.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Erica Passalalpi
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