Art. 2.
Ai concorsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a partecipare gli ufficiali di complemento che, oltre ai requisiti prescritti per la nomina degli ufficiali in servizio permanente effettivo, siano in, possesso della laurea in ingegneria - civile o industriale - e non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di eta'.
Ai concorsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a partecipare gli ufficiali di complemento che, oltre ai requisiti prescritti per la nomina degli ufficiali in servizio permanente effettivo, siano in, possesso della laurea in ingegneria - civile o industriale - e non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di eta'.